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IMPOSSESSAMENTO ILLECITO DI BENI APPARTENENTI ALLO STATO (art.176)
L'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato è un reato punibile con la reclusione fino a 3 anni e la multa da 31€ a 516,50€; se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca archeologica, le pene sono la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 103€ a 1033€. La pena è ridotta da 1 a 2/3 qualora il colpevole fornisca una collaborazione rilevante per il recupero dei beni illecitamente sottratti.
Occupazione temporanea ed espropriazione
Per quanto riguarda le ricerche archeologiche, il MIBACT può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili dove devono eseguirsi le ricerche.
Il proprietario ha diritto a un'indennità di occupazione: per ogni anno di occupazione, l'indennità è pari a 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di espropriazione. Al posto dell'indennità in denaro,
Il proprietario può fare richiesta di ricevere le cose ritrovate quando esse non interessino le raccolte dello Stato. Questo provvedimento di occupazione permette la disponibilità degli immobili per un limitato periodo di tempo; alla scadenza del termine, gli immobili ritornano nella disponibilità dei proprietari. Tuttavia, il codice prevede anche dei casi di espropriazione:
- Art. 95 Espropriazione dei beni culturali: i beni culturali possono essere espropriati dal Ministero quando l'espropriazione risponda a un interesse di migliorare la tutela e la fruizione pubblica dei beni
- Art. 96 Espropriazione per fini strumentali: aree ed edifici possono essere espropriati quando ciò sia necessario per isolare/restaurare i monumenti, assicurarne la prospettiva o facilitarne l'accesso
- Art. 97: Espropriazione per interesse archeologico espropriazione alternativa all'occupazione temporanea.
Indennità in caso di espropriazione:
- Art. 95:
indennizzo deve corrispondere al prezzo di mercato del bene (si riconosce il prezzo integrale del bene: così è valutato in quel periodo storico)
2. Artt. 96-97 si applicano le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità:
- Se l'espropriazione riguarda aree edificabili, l'indennità è determinata in misura pari al valore venale del bene (valore di mercato)
- Se l'area non è edificabile, l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo
3.20 La non indennizzabilità dei vincoli
Con il vincolo indiretto il bene rimane nelle disponibilità del proprietario (non può agire andando contro le prescrizioni del vincolo) anche se le sue limitazioni possono diminuire il valore del bene: limitazioni riconducibili all'art. 42, co.2 della Costituzione secondo cui "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che
“La proprietà privata dei beni culturali è riconosciuta e garantita dalla Costituzione, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Questa disposizione consente alla legge di stabilire limiti alla proprietà per assicurarne la funzione senza che questi limiti non abbiano bisogno di indennizzo. Il vincolo diretto invece, comporta limiti alle facoltà di godimento del bene.
3.21 Interventi pubblici su beni culturali di proprietà privata
Interventi volontari:
Il Ministero può concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario di un bene culturale per l’esecuzione di interventi di restauro per un totale non superiore alla metà della spesa; se questi interventi sono di particolare importanza e/o riguardano beni di godimento pubblico, il Ministero può pagare l’intera spesa (art.35)
Il Ministero può concedere contributi in conto d’interesse: se il privato non ha le disponibilità finanziarie per provvedere all’intervento,
Può richiedere un mutuo; così facendo, il Ministero può fare uno sconto al privato sugli interessi (art. 37).
Interventi imposti:
Il Ministero può imporre al proprietario gli interventi da realizzare atti alla tutela del bene culturale; in questo caso, le spese spettano tutte al possessore del bene, solo nel caso in cui si tratti di un intervento di particolare importanza, il Ministero può concorrere a parte della spesa.
L'effetto è una limitazione della sfera giuridica del privato e si deve quindi seguire un procedimento amministrativo disciplinato dall'art.33:
- Il soprintendente redige una relazione tecnica dichiarando la necessità degli interventi da eseguire
- Relazione inviata al possessore del bene
- Soprintendente assegna al possessore un termine per la presentazione di un progetto esecutivo delle opere da effettuarsi
- Il progetto deve essere approvato con eventuali prescrizioni con la fissazione del termine di inizio
lavori
Se il possessore del bene non rispetta l'ordine di presentazione del progetto o se il progetto viene respinto, si procede con l'esecuzione diretta (il Ministero interviene in via sostitutiva)
Se ci sono ragioni di emergenza, il soprintendente può intervenire in via cautelare adottando le misure necessarie
3.22 Il regime fiscale
È stata istituita una legge per i beni culturali di agevolazioni tributarie:
- Riduzione Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche): detrazione d'imposta del 19%
- Le erogazioni in denaro a favore dello Stato per acquisto, manutenzione, protezione di beni culturali danno diritto ad una detrazione d'imposta del 19%
- Istituzione Art Bonus: credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta)
- Imu e Tasi ridotte alla metà
Per gli immobili di interesse storico o artistico, la detrazione non spetta nel caso di tentata esportazione illegale del bene.
Infine, la legislazione vigente non prevede alcuna agevolazione per i beni immobili sottoposti a vincolo indiretto.
3.23 Lavori privati e rinvenimenti archeologici
Un problema per la tutela dei beni archeologici non ancora rinvenuti è la loro individuazione.
Un'area può essere dichiarata di interesse culturale per motivi archeologici e questa dichiarazione comporta che tutti gli interventi siano soggetti ad autorizzazione. La Soprintendenza, dopo aver accertato la situazione, può disporre l'occupazione temporanea dell'area per l'avvio degli scavi archeologici; nulla vieta al proprietario di occuparsi personalmente della spesa degli scavi per superare la sorpresa archeologica (ritrovamento di reperti durante i lavori) e portare a termine il prima possibile i lavori.
Terminati gli scavi, se
nell'area non restino dei beni archeologici immobili, l'area verrà restituita al proprietario che potrà tornare a disporne liberamente. L'impossessamento illecito di beni archeologici costituisce reato ed è disciplinato dagli artt. 175 e 176 del c.u. 3.24 La verifica preventiva dell'interesse archeologico Nel caso in cui debbano essere svolti lavori pubblici su aree considerate di interesse archeologico, il Soprintendente può avviare l'esecuzione di saggi archeologici preventivi. In seguito sono state emanate disposizioni sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal codice dei contratti pubblici (D. lgs. 50/2016 che regola la materia di appalti pubblici di lavori, concessioni, forniture e servizi e dei relativi contratti pubblici). Questa verifica prescinde dalla volontà del proprietario e riguarda solo l'interesse archeologico (non artistico, storico o etnoantropologico). Se l'area ègià soggetta a dichiarazione dell'interesse culturale, allora il Soprintendente può procedere direttamente all'autorizzazione dei lavori. In caso contrario, deve avviare il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Per le opere soggette al codice dei contratti pubblici, i soggetti che stipulano i contratti con le imprese che realizzeranno i lavori devono trasmettere al Soprintendente una copia del progetto di fattibilità dell'intervento, compreso degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari. Questa documentazione viene elaborata insieme ai dipartimenti archeologici delle Università. L'obbligo di trasmissione dei documenti è escluso per gli interventi che non prevedono nuove edificazioni. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si suddivide in fasi: - Esecuzione di carotaggi - Prospezioni geofisiche (misurazione tramite apparecchi di alcuneproprietà fisiche del terreno che ne rilevano la struttura e/o la presenza di oggetti sepolti) e geochimiche (localizzazione di zone della terra con alte concentrazioni di sostanze chimiche)
Saggi archeologici ed esecuzione di sondaggi e scavi in estensione che assicurino una campionatura sufficiente (indagini archeologiche preventive che hanno lo scopo di accertarsi che nel sottosuolo non ci siano strutture o manufatti archeologici)
Redazione di una relazione archeologica che deve essere approvata dal Soprintendente e che contenga una descrizione delle indagini eseguite e che detti delle prescrizioni.
Gli esiti delle indagini si tipizzano così:
a. Contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce l'esigenza di tutela: in quest'ipotesi, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo
b. Contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso unitario o con scarso livello di conservazione
quali sono possibili interventi di reinterro: in questo caso il Soprintendente determina le misure necessariead assicurare la conoscenza, conservazione e protezione dei rinvenimenti archeologici rilevantic. Complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante ilmantenimento del sito: qui, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tuteladell'area interessata e il Soprintendente avvia il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale.Per i lavori privati, il progetto dei lavori è soggetto ad autorizzazione solo se sia già intervenuta la dichiarazione diinteresse culturale per quell'area. In caso contrario, l'amministrazione potrà intervenire solo dopo l'apertura delcantiere e dei primi rinvenimenti.
IL RUOLO DELLE REGIONI E L'AMMINISTRAZIONE
4.1 Stato e Regioni nella tutela dei beni culturali
27 dicembre 1947 lo Stato italiano è
diventato uno Stato regionale; modificazione titolo V della Costituzione che ha istituito delle regioni ordinarie e delle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige)