LE FONTI DEL DIRITTO
Sono fonti del diritto (l’insieme delle fonti del diritto prende il nome di ordinamento giuridico):
Costituzione Legge fondamentale dello stato italiano frutto del compromesso tra partito Comunista
e Democristiano. La Costituzione italiana è lunga (non fissa solo i principi ma anche alcune regole che devono
essere seguite dai 3 poteri di stato), votata (è stata votata e non concessa come lo Statuto Albertino) e rigida
(non può essere modificata se non sulla base di un iter specifico; legge non ordinaria). La Costituzione
afferma la separazione dei poteri (concetto che risale a Montesquieu).
Legislativo: appartiene al Parlamento e ha Giuridico: appartiene alla
il compito di fissare le leggi. Esecutivo: appartiene al Governo Magistratura che è
che ha il compito di applicare le chiamata per applicare la
leggi nell’interesse della legge.
collettività.
Disciplina di fonte comunitaria/internazionale Regole imposte da una fonte sovrannazionale (ONU,
UNESCO, UE) che devono essere rispettate dagli stati membri (sovraordinata rispetto alla legge del singolo
stato).
Legge/atti aventi forza di legge Legge = fonte subordinata alla Costituzione; la Corte costituzionale
viene chiamata a controllare se una legge sia conforme alla Costituzione (in caso negativo tale legge viene
dichiarata incostituzionale)
Atti aventi forza di legge = atti che non sono legge ma hanno la stessa forza di legge (Decreto
Legislativo/Decreto Legge).
Decreto Legislativo vs. Decreto legge
Introduce delle norme per tamponare
Il Parlamento adotta una legge delega -il delle situazioni di emergenza (es.: nel caso
Governo può quindi esercitare il potere di un terremoto si può decidere di non far
legislativo – che fissa dei criteri trasposti in più pagare le tasse ai proprietari di case
legge. distrutte); queste norme perdono efficacia
se entro 60 giorni non vengono convertite
in legge.
Regolamenti Atti adottati dalle Amministrazioni aventi natura giuridica; i regolamenti contengono
delle norme giuridiche che devono essere conformi alla legge e alla Costituzione.
TIPI DI BENI
≠
Esistono tipi di beni:
Beni materiali: che hanno materialità corporea
Beni immateriali: privi di materialità corporea (es.: brevetto)
Beni fungibili: sostituibili con un altro bene di uguale specie (es.: una banconota)
Beni infungibili: hanno un’individualità che li rende unici
Beni consumabili: utilizzabili una sola volta (es.: denaro/cibo)
Beni inconsumabili: utilizzabili più volte
Beni divisibili: possono essere divisi senza perdere funzionalità
Beni indivisibili: se divisi perdono la loro funzionalità
Beni mobili: non collegati al suolo, trasportabili. Possiamo parlare anche di beni mobili registrati (es.: auto)
Beni immobili: ancorati al suolo
Beni pubblici: appartengono allo Stato/Enti pubblici
Beni privati: beni di proprietà di soggetti privati (persone giuridiche)
Persona giuridica senza scopo di
Persona giuridica con lucro (fondazioni)
finalità di lucro (società)
LA DISCIPLINA INTERNA DEI BENI CULTURALI
3.1 I beni culturali. Limiti di una categoria
I beni culturali di proprietà pubblica sono soggetti a un regime che trova le sue basi nella disciplina del demanio posta
all’art. 822 del c.c. che distingue le due categorie di demanio: Demanio accidentale: beni immobili riconosciuti
Demanio necessario: costituito dai d’interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte
beni che appartengono dei musei, pinacoteche e archivi. Possono appartenere
esclusivamente allo Stato. non solo allo Stato ma anche ad altri soggetti.
L’art. 826 c.c. include nel patrimonio dello Stato le cose d’interesse storico, archeologico, etnologico, paleontologico e
artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate, anche nel sottosuolo.
Il codice dei beni culturali stabilisce inoltre che “I beni del demanio culturale non possono essere alienati né formare
oggetto di diritti a favore di di terzi se non nei modi previsti dal presente codice ” (art. 53, co.2); inoltre, questa
disposizione riprende l’art. 823 del c.c che stabilisce l’inalienabilità assoluta dei beni demaniali. Tuttavia, nelle
disposizioni successive all’art. 53 del c.u. si stabiliscono i limiti e condizioni per l’alienazione di un bene, rendendo
pertanto l’inalienabilità dei beni del demanio culturale solo una regola generale con eccezioni nei limiti stabiliti dal c.u..
Per quanto riguarda i beni di proprietà privata, il c.c. definisce all’art. 832 il contenuto del diritto di proprietà,
autorizzando il proprietario di un bene a disporne in modo completo ed esclusivo.
3.2 Beni culturali soggetti a tutela
Il codice dei beni culturali si divide in 3 sezioni:
1. Dsiposizioni generali;
2. Beni culturali: tutela, fruizione e valorizzazione;
3. Beni paesaggistici;
La nozione generale di bene culturale è ripresa dall’art. 10 del c.u.:
Art. 10 (Beni culturali):
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a. Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b. Gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni
altro ente ed istituto pubblico;
c. Le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di
ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche
indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a. Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b. Gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
Il co. 3 dell'art. 10 individue le altre categorie di beni che possono essere considerati beni culturali solo nel caso in cui
intervenga la dichiarazione di interesse culturale (prevista dall'art. 13); il co. 3 riguarda i beni appartenenti a persone
fisiche o giuridiche private con fine di lucro come le società commerciali. L’ultimo comma dell’art.10 indica i beni che
non sono beni culturali: opera di autore ancora vivente e la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni.
3.3 Le opere d’arte contemporanea
Il diritto di autore si acquisisce con la creazione dell’opera e comprende diritti morali e di utilizzo economico
Diritti morali di rivendicare la paternità dell’opera e opporsi ad ogni modifica: è inalienabile per sempre.
Diritti di utilizzo economico di riproduzione, pubblicazione, ecc.: l’autore rimane titolare dei diritti di utilizzazione.
Tali diritti restano tuttavia vigenti anche per i successivi eredi, comunque fino al compimento del 70° anno solare dopo
la sua morte.
L’art. 178 Contraffazione di opere d’arte punisce con reclusione e con multa chiunque contraffà, altera o riproduce
un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico; nonché
chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene
per farne commercio, o pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di
pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologi.
Allo stesso modo è un reato attribuire autenticità ad oggetti contraffatti con cui si procede con la confisca dei beni
contraffatti (art. 178 co.4).
La contraffazione o riproduzione non autorizzata costituisce un reato punito con la reclusione fino a 4 anni e multa di
3098€.
3.4 Beni culturali di interesse religioso
I beni appartenenti agli enti ecclesiastici sono soggetti alla legislazione di tutela delle cose di interesse artistico e storico
fin dalle sue origini.
Il Concordato dell'11 febbraio 1929 (Patti Lateranensi) escluse ogni intervento dello Stato nella gestione dei beni
appartenenti ad enti ecclesiastici senza innovare le norme in tema di patrimonio storico e artistico (l. 364/1909 ancora
applicabile agli enti ecclesiastici); il trattato del Laterano (stipulato insieme al Concordato nel 1984) invece, riconobbe
alla Santa Sede la piena proprietà delle basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San
Paolo. Salvo queste eccezioni, il patrimonio culturale di interesse religioso è pienamente soggetto alla legislazione
italiana di protezione; l'ordinamento assicura una particolare considerazione ai beni culturali di interesse religioso che
abbiano una destinazione di culto religioso: l'accordo di modificazione del Concordato lateranense (18/02/1984) ha ora
stabilito che la Santa Sede e la Repubblica italiana collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di
permettere l'applicazione della legge italiana mantenendo le esigenze di carattere religioso. La conservazione e la
consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche agevolate sulla base di intese tra i competenti organi
delle 2 Parti. (art. 12, co.1).
3.5 La dichiarazione di interesse culturale
I beni culturali di proprietà di persone fisiche o di persone giuridiche private con scopo di lucro sono soggetti a tutela
solo se l'amministrazione abbia emanato un provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale; questo
provvedimento viene chiamato comunemente notifica e vincolo ma è importante sottolineare l'inesattezza dei due
termini:
Notifica: non è esatto perchè confonde due atti diversi; la dichiarazione d'interesse culturale è distinta dalla sua
notificazione (compiuta tramite posta o messo comunale).
Vincolo (diretto): questo termine potrebbe far pensare che il provvedimento contenga prescrizioni, limiti, obblighi e
divieto; il provvedimento invece, reca soltanto la dichiarazione che il bene presenta interesse artistico e pertanto viene
sottoposto a disposizioni di tutela di legge.
L'art. 10, co. 3 stabilisce che sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13, le cose
mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti a soggetti
diversi indicati al co.1
L'interesse è diversamente graduato per la dichiarazione dell'interesse culturale relativa alle 3 categorie di beni:
1. raccolte librarie di eccezionale interesse culturale (lett. c)
2. le cose a chiunque appartenenti che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione (lett. d-bis; questa categoria riguarda
i beni di autori non più viventi o la cui esecuzione risalga a oltre 70 anni)
3. le collezioni a chiunque appartenenti che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali rivestano come
complesso un eccezionale interesse (lett. e; questa categoria si riferisce alle collezione non appartenenti a enti pubblici)
La categoria della lettera d) riguarda i beni che non hanno interesse storico ma rivestono interesse per il loro riferimento
con la storia della cultura in generale.
3.6 Il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale
Viene regolato dagli artt. 14, 15 e 16 del c.u.; è avviato dal Soprintendente competente per territorio dandone
comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa.
La comunicazione indica l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere
visione degli atti. La comunicazione produce un'anticipazione degli effetti del provvedimento di dichiarazione e il bene
oggetto della comunicazione è già soggetto alla tutela del codice ma questo effetto anticipato è solo provvisorio poiché
il termine stabilito per la conclusione del procedimento è di 120 gg.
Per le cose indicate dall'art. 10, co. 3 lett. d-bis), la dichiarazione è adottata dall'organo centrale del MIBACT (Direttore
generale Archeologia, belle arti e paesaggio).
Se si tratta di beni immobili la dichiarazione è trascritta nel pubblico registro immobiliare e ha efficacia nei confronti di
ogn successivo proprietario.
Contro la dichiarazione di interesse culturale è ammesso ricorso in via amministrativa per motivi di legittimità e merito.
Il ricorso è deciso entro 90 gg dalla sua presentazione dal direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, sentito
il parere di un organo consultivo, il Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia o quello per le belle arti.
3.7 La verifica dell'interesse culturale
I beni dello Stato, delle Regioni, di altri enti pubblici territoriali, di ogni altro ente pubblico e delle persone giuridiche
senza scopo di lucro sono soggetti direttamente a tutela (solo in caso di opera di autore non più vivente ed esecuzione
ad oltre 70 anni). Questo beni sono soggetti, su richiesta, a verifica dell'interesse culturale.
Gli enti proprietari hanno l'interesse di promuovere il procedimento di verifica al fine di sottrarre i beni alla protezione
del codice potendo quindi disporne liberamente: infatti, in caso di esito negativo della richiesta, le cose sono escluse
dalle disposizioni di tutela contenute nel c.u.
Il codice prevede una tutela provvisoria fino allo svolgimento della verifica.
La verifica e la dichiarazione dell'interesse culturale sono attribuite alla competenza della Commissione regionale per il
patrimonio culturale e devono concludersi entro 120 gg (silenzio inadempimento).
Contro la verifica di interesse culturale è ammesso ricorso amministrativo al direttore generale Archeologia, belle arti e
paesaggio per motivi di legittimità e merito. Il ricorso può essere presentato in caso di esito positivo della verifica (in
caso di esito negativo il proprietario non dovrebbe essere interessato al ricorso).
Viene avviata d’ufficio e viene fatta dall’amministrazione sulla base di criteri generali dettati dal Ministero (art.12).
1.6 L’Unità d’Italia e le collezioni d’arte
Dopo l’Unità d’Italia mancò per molti anni una legge di tutela del patrimonio artistico.
Nell’antichità, l’integrità di alcune collezioni era stata protetta dai proprietari tramite il fedecommesso: istituzione che
consentiva di istituire, mediante il testamento, una pluralità di eredi in successione tra loro. L’autonomia di ciascun
erede era limitata poiché egli riceveva il bene con l’obbligo della sua trasmissione a successivi eredi già designati dal
testamento. I fedecommessi furono aboliti e sciolti nel regno d’Italia, a partire dal 1° gennaio 1866.
1871 Viene disposto che continuassero ad essere in vigore le leggi attenenti alla conservazione e agli oggetti
d’arte seguendo la tesi di Q. secondo la quale dividere è distruggere.
1883 viene introdotta la legge Zanardelli che obbligava a mantenere l’indivisibilità delle collezioni e che trovava
eccezione in caso di alienazione a favore dello Stato (legge ancora vigente).
3.8 Le collezioni
Collezione: insieme di beni accomunati da delle caratteristiche e trattate come un’entità a sé.
Per le collezioni non oggetto di disposizioni testamentarie fedecommissarie il c.c. offre una tutela all'art. 727 secondo
cui: "Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno
un'importanza storica, scientifica o artistica".
Nel c.u. si stabilisce che le raccolte di ogni ente o istituto pubblico sono beni culturali protetti direttamente dalla legge;
non sono quindi soggetti al procedimento di verifica dell'interesse culturale.
La conseguenza legale della protezione diretta per legge o della dichiarazione dell'interesse culturale è che le
collezioni/raccolte non possono essere smembrate senza l'autorizzazione del MIBACT; la loro integrità è dunque
protetta da un divieto relativo: il divieto non è assoluto (caso delle collezioni oggetto di fedecommesso), ma è superabile
se l'amministrazione di tutela rilascia il suo consenso.
L'interesse al godimento pubblico o alla fruizione dei beni culturali è ampiamente protetto dal c.u.: le collezioni
dichiarate di interesse culturale possono essere infatti assoggettate a visita da parte del pubblico per scopi culturali; le
modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il Soprintendente che ne dà comunicazione al Comune e alla città
nel cui territorio si trovano i beni.
3.10 La protezione dei beni culturali. L'autorizzazione
I beni culturali non possono essere danneggiati, distrutti o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o
artistico oppure tali da pregiudicare la loro conservazione ed integrità; non possono essere rimossi o demoliti senza
un'autorizzazione.
Una disciplina più lieve è stabilita per il caso di spostamento di beni mobili culturali dipendente dal mutamento di dimora
o di sede del detentore: spostamenti di questo tipo non sono soggetti ad autorizzazione ma deve essere previamente
denunciato al Soprintendente competente. Occorre poi aspettare 30 gg: termine entro il quale il Soprintendente
prescrive le misure che ritenga necessarie perchè i beni non subiscano danno dal trasporto.
Fuori da questi casi, le op
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