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POTERE COSTITUENTE E POTERI COSTITUITI
Se tutti i sistemi politici hanno una costituzione in senso descrittivo, non tutti hanno anche un testo
normativo chiamato costituzione. La costituzione come documento scritto è frutto di un movimento
filosofico e politico, il COSTITUZIONALISMO, che fece della costituzione scritta un obiettivo irrinunicabile,
sinonimo di libertà. La costituzione come manifesto politico e testo normativo nascono insieme.
COSTITUZIONI NON SCRITTE: come ad esempio quella del Regno Unito, perchè grazie alla continuità della
storia politica si è compiuta una stratificazione di regole e consuetudini che ha stabilizzato l’assetto
costituzionale del potere, senza che fosse mai sentita la necessità di emanare un atto.
La costituzione come documento scritto è frutto di un consapevole atto di volontà. Con la costituzione si
esaurisce il potere costituente ed inizia il potere costituito. Il potere costituente è definito come un potere
libero, perchè non regolato da leggi ma solo da rapporti di forza.
Comunque il nuovo regime politico deve ottenere il consenso, perchè nessun regime politico può durare a
lungo con i soli strumenti della coercizione e della violenza. Ma anche un consenso esterno, ossia un
riconoscimento internazionale degli altri stati (ossia la constatazione della sua esistenza di fatto come stato
sovrano). Insomma, il nuovo regime politico per affermarsi dve fornire garanzie, ed il luogo in cui queste
garanzie stanno scritte è la costituzione.
KELSEN-> DOTTRINA PURA: un ordinamento giuridico nasce e si impone di fatto e le ragioni per cui esso
riesce a imporsi e riesce a legittimarsi non sono spiegabili dal diritto. Per questo la sua dottrina è pura.
COSTITUZIONI FLESSIBILI E RIGIDE
FLESSIBILI: le costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro modificazione, quindi
sono modificate utilizzando la normale attività legislativa. Non è previsto una forma di controllo giudiziario
della corrispondenza delle leggi alla costituzione.
RIGIDE: costituzioni che dispongonno, per la modifica del testo costituzionale, un procedimento particolare,
più gravoso di quello previsto per la formazione delle leggi ordinarie. Vi è la prevalenza della costituzione
sulla legge ordinaria.
COSTITUZIONI FLESSIBILI
Sono le tipiche costituzioni dell’800, che segnavano la fine del potere assoluto in quanto concesse dal re,
che giurava di rinunciare ad esercitare il potere da solo e di sottoporsi alla legge. Legge è un prodotto di un
procedimento formale, attraverso il quale si doveva realizzare la convergenza delle volontà del re e dei
rappresentanti della società.
STATUTO ALBERTINO: Statuto concesso da Carlo Alberto (1848) è un esempio di costituzione flessibile.
Con la concessione dello statuto il re rinunciava ad essere sovrano assoluto. Ma nessuna norma
prevedeva la sua revisione e nessun procedimento era prescritto per la sua revisione. Ma era impossibile
pensare lo statuto come immodificabile, la sua modificabilità era necessaria per mantenere ordine
all’interno della società. Si assegna il potere di revisione al re in parlamento (l’unica parte immodificabile;
per il resto tutto modificabile).
Nelle costituzioni flessibili, l’aspetto di manifesto politico era superiore all’aspetto di testo normativo. Le
costituzioni flessibili di solito sono anche brevi.
COSTITUZIONI RIGIDE
Sono le costituzioni del 900 (prima costituzione rigida però è quella americana del 1787-> rigidità ha origine
nel patto fra stati sovrani che decidono di trasferire la propria sovranità allo stato federale).
In quelle del 900 la componente pattizia è presente, non sarà un patto tra stati ma tra forze politiche,
religiose, sociali, l’obiettivo era quello di non predominio di un unico soggetto. Il che significa che ogni
costituzione rigida è frutto di un compromesso. Di solito sono lunghe e controllate da un giudice apposito.
GARANZIE DELLA RIGIDITA’ COSTITUZIONALE
La costituzione rigida garantisce la prevalenza delle sue regole rispetto a qualsiasi altra regola. Garanzie:
procedimento di revisione costituzionale-> più gravoso rispetto al normale procedimento
legislativo, diverse da paese a paese.
controllo di legittimità delle leggi-> giudice estraneo dai giochi politici.
COSTITUZIONE SCRITTA E DIRITTO COSTITUZIONALE
La costituzione italiana ha solo 139 articoli. In essi sono stati trasfusi tutti i valori e gli interessi che le
diverse forze, partecipanti alla nascita della costituzione, hanno ritenuto importanti. Ma attorno ai suoi 139
articoli vi sono numerose altre componenti che formano assieme il diritto costituzionale.
leggi costituzionali
tradizioni costituzionali di cui siamo eredi. La storia costituzionale ha sedimentato le regole basilari
di funzionamento delle istituzioni rappresentative e delle garanzie delle libertà individuali.
giurisprudenza della CC
legislazione ordinaria:
in quanto esiste una legislazione di completamento della materia costituzionale (ex
regolamenti parlamentari; riserva di legge)
in alcune parti della costituzione (libertà) la costituzione richiama nozioni elaborate
dalla legislazione di settore (ex carcerazione preventiva)
DISPOSIZIONI, NORME, REGOLE, PRINCIPI, VALORI, INTERESSI
I valori e gli interessi stanno fuori dal diritto, nel senso che sono gli obiettivi che muovono il legislatore.
Ogni norma cerca di proteggere qualche valore o qualche interesse. I valori nel diritto entrano come
principi, cioè come norme dal contenuto molto generale e non circostanziato. I principi sono tutti
traduzioni dei corrispondenti valori in una norma fornita di significato giuridico.
I principi sono un tipo di norma giuridica che si distingue dalle regole per il fatto di essere dotato di un
elevato grado di genericità e di non essere circostanziato. Sono affermazioni assolute, i modi e le
circostanze con cui i principi vengono applicati sono definiti nelle regole.
Principi e regole sono norme giuridiche, cioè costruzioni che gli interpreti fanno per dare un senso coerente
a quello che il costituente o il legislatore hanno scritto, alle loro disposizioni. Le disposizioni sono dunque
parte del testo, enunciati scritti dal legislatore. Le norme giuridiche sono il significato che a tali disposizioni
attribuiscono gli interpreti.
COSTITUZIONE FORMALE: sono il complesso delle disposizioni che sono scritte in costituzione e delle
norme che ne sono ricavate.
COSTITUZIONE MATERIALE: l’assetto costituzionale che si è sviluppato di fatto, interpretando le regole
costituzionali, integrandole e persino derogandole.
COSTITUZIONE ITALIANA
La costituzione entrò in vigore il 1/01/1948. Fu approvata dall’assemblea costituente, eletta
contemporaneamente al referendum istituzionale. L’AC nominò una commissione (dei 75) con l’incarico di
elaborare un progetto di costituzione.
La costituzione è lunga, perchè sono bilanciati molti interessi, è un compromesso tra le diverse forze
politiche. E’ aperta, nel senso che non pretende di individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi, ma
si limita ad elencarli.
CONTENUTI guarda schema pubblico.
NORME PROGRAMMATICHE: prima che entrasse in funzione la CC, la gran parte dei giudice e la
cassazione ritennero che la maggior parte delle norme costituzionali non potessero essere applicate
direttamente nei tribunali, essendo necessario l’intervento del legislatore ordinario.
NORME PRECETTIVE: norme costituzionali direttamente applicabili.
La CC nella sentenza 1/1956 ha contestato questa distinzione e ha trattato le disposizioni costituzionali
tutte come fonti di regole direttamente applicabili.
3. L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
GIUDICI ORDINARI E GIUDICI SPECIALI
Il sistema giudiziario italiano si caratterizza da più giurisdizioni: giudici ordinari; contabili; amministrativi;
tributari; militari. La loro competenza è stabilita dalla legge.
giudici ordinari: amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi giudicanti e requirenti
organi giudicanti civili: organi di primo grado (giudice di pace e tribunale) secondo grado
o (corte d’appello). Le decisioni del giudice di pace si possono impugnare di fronte al
tribunale, quelle del tribunale in appello.
organi giudicanti penali: primo grado (giudice di pace, tribunale, corte d’assise) secondo
o grado (corte d’appello, corte d’assise d’appello, tribunale delle libertà)
organi requirenti: sono i PM che esercitano l’azione penale e agiscono nel processo a cura
o di interessi pubblici. Possono agire nel processo civile nei casi stabiliti dallalegge a tutela di
interessi pubblici. Ma differenza, in quanto nei processi penali il PM ha l’obbligo di
esercitare l’azione penale, previsto dalla costituzione, in presenza di una notizia criminis. La
costituzione garantisce l’indipendenza del PM.
LEGGE MASTELLA: il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti (e viceversa) può essere
richiesta solo per 4 volte dall’interessato, dopo aver svolto almeno 5 anni di servizio continuativo nella
funzione esercitata.
Gli uffici del PM si chiamano procure della repubblica e si rivengono presso i tribunali; corte d’appello e
corte di cassazione.
Funzione giurisdizionale di primo grado nelle controversie in cui sono coinvolti soggetti con età inferiore ai
18 anni è esercitata dal Tribunale per i minorenni (due magistrati professionali e due esperti). In sede
penale esso si configura come giudice unico di prima istanza. In sede civile giudica in casi tassativamente
indicati dalla legge.
giudici amministrativi: sono i tribunali amministrativi regionali, uno in ogni regione e il consiglio di
stato come giudice d’appello. Alla giurisdizione amministrativa è affidata la tutela giurisdizionale
degli interessi legittimi, prevede la possibilità che siano annullati gli atti della pubblica
amministrazione.
INTERESSI LEGITTIMI: giudice amministrativo. Situazione di vantaggio che si possiede di fronte al potere
dell’amministrazione. Quando l’amministrazione ha agito illegalmente.
DIRITTI SOGGETTIVI: giudice ordinario. Quando è garantito un bene alla vita. Quando l’amministrazione
ha agito in carenza di potere.
Il legislatore può opporre delle eccezioni al criterio generale di ripartizione. GIURISDIZIONE ESCLUSIVA:
quando si affida al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva anche per materie contenenti diritti
soggettivi. Comunque sia la CC ha ribadito che tale non è un potere esclusivo, ne assoluto ne incondizionato
ma deve valutarsi sulla natura delle situazioni soggettive e non fondarsi sul dato oggettivo delle materie.
corte dei conti: opera attraverso sezioni regionali (primo grado) e sezioni centrali (sec