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Libro I: Il diritto

Capitolo 1. Il diritto privato nel sistema giuridico

Di cosa si occupa il diritto privato

Il diritto privato regola i rapporti economico-sociali degli individui, occupandosi di:

  • Organizzazioni
  • Cose, ovvero beni
  • Debiti e crediti e rapporti obbligatori conseguenti
  • Contratti
  • Danni
  • Attività economiche organizzate
  • Famiglia (NON TRATTATA)
  • Successioni per causa di morte (NON TRATTATA)

La funzione del diritto privato: interessi e conflitti

Il diritto privato si occupa di regolare i fenomeni che riguardano gli elementi precedenti, indirizzandoli verso risultati che siano socialmente desiderabili. L'interesse infatti è la tensione dell'uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. Quando gli interessi fra individui risultano incompatibili, il diritto privato si prefigge di risolvere il conflitto fra i portatori di interessi contrastanti.

In particolare esso:

  • Risolve i conflitti, evitando la giustizia arbitraria individuale e assicurando la pace sociale
  • Previene i conflitti, facendo adeguare gli interessi tramite la certezza della risoluzione conflittuale

Gli interessi non sono solo materiali, ma anche immateriali, ad esempio l'interesse a mantenere una buona reputazione (diritto all'onore).

Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Per diritto oggettivo si intende il complesso, o sistema, di norme giuridiche. Per diritto soggettivo si intende invece riferito al soggetto, alla persona, ovvero il potere di azione o pretesa che uno ha nei confronti di un altro. Dunque i diritti soggettivi dipendono dai diritti oggettivi, che li regolano. Sinonimi di diritto oggettivo sono sistema giuridico o ordinamento giuridico, le norme che organizzano la vita di una determinata società. Più particolare l'espressione istituto giuridico, che invece si riferisce al complesso di norme che regolano un particolare fenomeno della vita sociale.

Le norme giuridiche

L'elemento base che costituisce la struttura del diritto oggettivo è la norma giuridica. Essa funziona tramite la combinazione di due elementi fondamentali: regola e sanzione. La regola è principalmente una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato (dalla società). Se la regola non viene osservata è necessaria però una sanzione, che sia la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. La violazione della regola coincide con la lesione dell'interesse che invece essa voleva tutelare e proteggere nella finalità della pace sociale.

In alcuni casi la sanzione serve a ripristinare l'interesse leso, cancellando l'effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola. Per sintetizzare la sanzione ha:

  • Ruolo satisfattivo: soddisfa in modo pieno e diretto l'interesse leso
  • Ruolo compensativo: ricompensa colui a cui è stato leso l'interesse con qualcosa che non ripristina l'interesse leso, ma lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente
  • Ruolo punitivo: viene punito un comportamento riprovevole
  • Ruolo deterrente o preventivo: evita il sorgere di conflitti, tutte le sanzioni hanno ruolo deterrente

L'applicazione delle norme giuridiche: la fattispecie

Applicare una norma giuridica consiste fondamentalmente nel valutare se un comportamento o una situazione si rispecchi nella violazione della regola, e faccia scattare dunque una sanzione. Le norme giuridiche per loro stessa funzione devono essere generiche (per indirizzarsi a una moltitudine di destinatari del diritto, i cittadini) e astratte (per poter essere applicate ad una moltitudine di situazioni concrete). Importante è introdurre il concetto di fattispecie, dal latino “immagine del fatto”. Nella norma è contenuta quella che viene definita fattispecie astratta, la descrizione generica di un fatto tale che possa essere adattata ad una moltitudine di fatti concreti. Quando l'evento genericamente descritto dalla fattispecie astratta si realizza, questo viene definito fattispecie concreta della norma. L'operazione logica che si verifica quando ad una fattispecie concreta viene fatta corrispondere una fattispecie astratta si chiama qualificazione della fattispecie concreta.

La generalità delle norme risponde alle esigenze di applicazione plurima a fattispecie concrete, ma anche alla certezza della garanzia di uguale trattamento per eventi che si differenzino leggermente.

L'interpretazione delle norme giuridiche

L'operazione di qualificazione della fattispecie presenta tuttavia una serie di difetti dettati dalla stessa generalità delle norme giuridiche. È necessario infatti operare un'interpretazione della norma giuridica, ovvero identificare il giusto significato delle parole, e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. In particolare l'interpretazione di parole generali, per lo più ambigue, può portare ad interpretazioni restrittive o interpretazioni espansive della norma.

Criteri, limiti e spazi dell'interpretazione

Chi deve interpretare una norma deve seguire delle norme giuridiche che regolano l'interpretazione. L'interprete deve attribuire alle norme il senso indicato “dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, ed alla intenzione del legislatore”. Dunque l'interpretazione si basa essenzialmente su due criteri:

  • Criterio letterale: le norme vanno interpretate secondo il più immediato senso che le parole hanno nella lingua italiana
  • Criterio logico: quando anche le parole siano ambigue, si deve scegliere quelle il cui senso meglio corrisponde alle intenzioni originarie del legislatore

Ora, valutare l'intenzione del legislatore è possibile secondo due punti di vista:

  • In senso soggettivo, o metodo psicologico: si risale ai lavori legislativi che hanno portato alla formazione della norma (tuttavia ciò può essere molto laborioso)
  • In senso oggettivo, o metodo teleologico: si deduce, per le situazioni storiche e sociali, lo scopo che obiettivamente la norma mirava a realizzare (la sua ratio)

L'interpretazione delle norme può mutare nel tempo, a seconda di variate convinzioni sociali e di valori (c.d. Interpretazione evolutiva). Infatti quando una norma si basa su clausole generali vincolare al contesto sociale, culturale ed economico nel quale si sviluppa la fattispecie concreta (le clausole di buon costume o correttezza), sono destinate ad essere interpretate in maniera variabile nel corso del tempo, ma l'elasticità della interpretazione consente una maggiore durata della norma.

Le lacune del diritto e l'analogia

Quando si osserva che una fattispecie concreta non è prevista da alcuna fattispecie astratta contenuta nelle norme di un ordinamento giuridico, si parla di lacuna dell'ordinamento. Realizzare la completezza dell'ordinamento giuridico nel tempo, ovvero prevedere fattispecie astratte che si adatteranno sempre e comunque a fatti concreti nel futuro, è un ideale impossibile. Tuttavia la qualificazione della fattispecie, per non minare la certezza del diritto, può avvenire tramite lo strumento dell'analogia. Il divieto all'uso dell'analogia si stabilisce per le norme penali (per la loro gravità) e per le norme eccezionali o speciali.

Quando la fattispecie concreta, in rari casi, si osserva come non sia qualificabile in alcuna fattispecie astratta, sia perché manca la norma specifica sia perché mancano norme che regolino materie analoghe, si ricorre in ultima ratio ai cosiddetti principi generali dell'ordinamento giuridico. Essi si identificano astrattamente come i criteri e le regole fondamentali che stanno alla base della organizzazione giuridica, sociale e politica di una data società, principalmente regolati da complessi di norme che si ispirano a ideali e obiettivi comuni per l'auto-realizzazione di una società (ad esempio la Costituzione).

Gli interpreti delle norme e la giurisprudenza

Le interpretazioni assumono, per legge, diversi gradi gerarchici a seconda di chi le compie, in modo che le applicazioni delle norme trovino certezza e univocità, sempre nell'obiettivo della certezza delle norme giuridiche. Le interpretazioni si dividono in:

  • Interpretazione autentica: è quella effettuata da un'altra norma (norma interpretativa) di grado pari o superiore della norma interpretata. Importante è la retroattività della norma interpretativa, così che la norma interpretata si considera avente il significato implementato fin dalla sua promulgazione
  • Interpretazione giudiziale: è l'interpretazione fatta dai giudici, è quella più comune e importante, sono i giudici che sono chiamati dalla società ad una interpretazione univoca della norma
  • Interpretazione amministrativa: fatta dagli organi della pubblica amministrazione, che si traduce in maniera informale in prassi e in maniera formale in circolari o istruzioni agli organi competenti
  • Interpretazione dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto

Esclusivamente l'interpretazione autentica vincola tutti gli altri interpreti e quindi tutte le altre possibilità interpretative. Nel sistema giuridico italiano infatti, non vale il principio del precedente giudiziale vincolante, dove invece anche l'interpretazione giudiziale, specie se fatta da organi giudiziali di grado superiore, è vincolante per le interpretazioni dei gradi inferiori. Certo è che non si può escludere come la giurisprudenza, l'interpretazione giudiziale delle norme, tenda ad orientarsi su interpretazioni più o meno simili delle stesse norme. L'orientamento generale della giurisprudenza, su ogni fenomeno sociale, vincola informalmente le interpretazioni giudiziali, ma non è detto che col tempo la giurisprudenza non possa orientarsi su interpretazioni anche profondamente differenti.

Diritto privato e diritto pubblico

L'ordinamento giuridico si distingue principalmente in due grandi filoni: il diritto privato (che si ispira ai principi dell'autonomia individuale e della parità fra gli individui) e il diritto pubblico (che si ispira invece a diritti diametralmente opposti, quali la soggezione degli individui allo Stato e la loro subordinazione). Il diritto pubblico è infatti il complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni e sugli interessi delle persone, anche contro la volontà di queste. Il diritto pubblico si prefigge dunque di superare e subordinare gli interessi particolari per tutelare gli interessi generali della società. Il diritto privato si basa invece sull'autonomia delle persone, lasciate libere di scegliere e di agire nel proprio interesse senza condizionamenti esterni.

Capitolo 2. Le fonti del diritto privato

Le fonti del diritto

Le norme giuridiche sono prodotto delle fonti del diritto, ovvero i fattori in grado di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. La pluralità delle fonti del diritto è organizzata secondo una gerarchia che permette di comprendere chi può avere la facoltà di creare norme giuridiche, e in che ordine alcune prevalgano su altre. Le fonti si possono ordinare in:

  • Fonti costituzionali: la Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 e le successive leggi costituzionali e di revisione costituzionale
  • Fonti comunitarie: i regolamenti (vincolanti) e le direttive (obbligano a effettuare una modifica legislativa) dell'Unione Europea, i trattati e le norme comunitarie
  • Fonti primarie: le leggi ordinarie, gli atti esecutivi aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo), le leggi regionali
  • Fonti secondarie: i regolamenti del Governo o di altre autorità amministrative locali

Fonti non scritte: la consuetudine

Oltre alle fonti scritte (fonti-atto), esistono anche le fonti non scritte (fonti-fatto): le consuetudini. La consuetudine è una fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale, tramite l'osservanza di comportamenti preesistenti al quale l'individuo si adegua. La consuetudine è formata da un elemento oggettivo (ripetizione costante di un comportamento da parte della maggior parte degli individui) e un elemento soggettivo (la convinzione che ciascuno ha di “dover” tenere quel comportamento per non venire escluso dal corpo sociale). Ovviamente la consuetudine è subordinata a tutte le fonti scritte, ed è fonte del diritto unicamente quando riguardano comportamenti praeter legem (non disciplinate da alcuna forma scritta) o secundum legem (richiamano a regole scritte), mentre sono vietate e non sono fonte di diritto le consuetudini contra legem (contrarie a norme vigenti).

Struttura e contenuti del codice civile

Il codice civile, promulgato nel 1942, è introdotto dalle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi) che disciplinano le fonti del diritto, l'efficacia delle norme e la loro interpretazione. Nella parte successiva, si divide in sei libri, essi sono:

  • "Delle persone e della famiglia"
  • "Delle successioni"
  • "Della proprietà"
  • "Delle obbligazioni"
  • "Del lavoro"
  • "Della tutela dei diritti"

Libro II: I diritti

Capitolo 3. Situazioni giuridiche, diritti soggettivi, rapporti giuridici

Le situazioni giuridiche soggettive: attive e passive

Le situazioni giuridiche soggettive esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in conformità con la graduatoria stabilita fra i loro confliggenti interessi. Le due situazioni giuridiche verso cui si pongono i soggetti rispetto a un conflitto di interessi sono:

  • Situazione giuridica attiva: c'è prevalenza del proprio interesse, sull'interesse di altri soggetti
  • Situazione giuridica passiva: c'è subordinazione del proprio interesse

Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva, è il potere di agire nel proprio interesse, o pretendere che un altro soggetto tenga un determinato comportamento nell'interesse del titolare del diritto. La proprietà, il credito, il diritto all'onore, sono tutti diritti soggettivi, di diverso contenuto e con diversi limiti di perseguimento dell'interesse tutelato dal diritto.

Categorie di diritti soggettivi: pubblici e privati; patrimoniali e non patrimoniali; assoluti e relativi; disponibili e indisponibili; diritto potestativo

I numerosi diritti soggettivi, possono essere ripartiti secondo numerose categorie.

Ambito in cui operano:

  • Diritti soggettivi pubblici: regolati dal diritto pubblico, come il soggetto può incidere sull'organizzazione politica dello Stato come comunque si inserisce nella società (diritto di voto, candidabilità, libertà personale di opinione e di associazione, ecc.)
  • Diritti soggettivi privati: regolati dal diritto privato, riguardano poteri e interessi che il soggetto ha nei confronti degli altri cittadini, senza toccare l'organizzazione politica della società (proprietà, credito, diritto all'onore, ecc.)

Tipo di interesse tutelato:

  • Diritti soggettivi patrimoniali: i diritti che riguardano beni o utilità di natura economica
  • Diritti soggettivi non patrimoniali: tutelano interessi non economici, ma legati alla persona in sé, dunque il diritto all'onore, all'integrità fisica, ecc.

La relazione verso altri soggetti:

  • Diritti soggettivi assoluti: il titolare può farli valere verso tutti i soggetti che ledano il suo interesse (proprietà, ecc.)
  • Diritti soggettivi relativi: il titolare può farli valere esclusivamente verso soggetti determinati dal diritto stesso (credito, ecc.)

Fruizione del contenuto del diritto:

  • Diritti soggettivi disponibili: il titolare può disporne, trasferirli, e anche cancellare
  • Diritti soggettivi indisponibili: il titolare non può disporne, per scelta politica, di trasferire o cancellare (diritto all'integrità fisica, ecc.)

Una sottospecie a se stante di diritto soggettivo è il diritto potestativo: il titolare ha il potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il titolare della situazione possa opporsi (dimissioni, ecc.).

La facoltà

La facoltà è la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto ma non lo esaurisce.

Gli interessi collettivi

L'interesse collettivo si può definire come la situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali al tempo stesso ledono analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti.

Le situazioni passive: dovere, obbligo, soggezione, responsabilità

La prima situazione passiva è il dovere, che vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui, in particolare il diritto soggettivo altrui che sia assoluto. Un'altra situazione passiva è l'obbligo, il vincolo imposto al titolare della situazione passiva (obbligato), sorto da un diritto soggettivo relativo a lui rivolto e di cui è titolare un secondo soggetto. La soggezione è la situazione soggettiva che invece corrisponde al diritto potestativo, è la situazione di chi è soggetto al diritto potestativo, quindi potenzialmente a una modificazione della propria situazione giuridica senza che possa impedirla.

Infine la responsabilità è la situazione del soggetto esposto a seguire conseguenze, svantaggiose per lui, previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento o posizione.

Onere

L'onere è la situazione di chi deve tenere un determinato comportamento, se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva, perché, se non tiene quel comportamento, gli è impossibile sviluppare la situazione attiva.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vix94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Cuffaro Vincenzo.
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