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CARATTERI GENERALI DELL'ATTIVITA' DI IMPOSIZIONE
1. - Carattere eventuale dell'intervento dell'ente pubblico e dell'attività officiosa di imposizione in tutti i
tributi. Scarsa rilevanza dell'imposizione officiosa ai fini del gettito.
Nella pressoché totalità dei tributi il modulo attuativo del prelievo si snoda nel modo seguente:
1. il presupposto di fatto genera l'obbligo di denuncia;
2. l'adempimento dell'obbligo di denuncia genera l'obbligazione tributaria;
3. la denuncia è l'atto che impedisce il sorgere del potere di imposizione officioso e l'instaurarsi della
relativa sequenza di atti.
Potere e attività di imposizione officiosa risultano, così, fenomeni giuridici non necessari, ma eventuali. Esatto
adempimento della prestazione tributaria da parte del contribuente ed attività di imposizione officiosa sono
entità che si escludono a vicenda: la seconda interviene se manca la prima.
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Il potere di imposizione scaturisce sempre da un atto di evasione ed esso è volto a costituire, a favore
della finanza, il titolo per la percezione dell'imposta evasa, se evasione vi sia stata. Il potere di imposizione,
presenta alcune caratteristiche:
(a) è un potere meramente eventuale;
(b) ad iniziativa d'ufficio;
(c) la cui fattispecie costitutiva consiste sempre in un omesso adempimento dell'obbligazione d’imposta.
In particolare:
a) L’omesso adempimento dell'obbligo di dichiarazione.
Se il soggetto passivo omette di presentare la dichiarazione, cui era obbligato, il mero fatto dell'omissione
viene assunto a fattispecie costitutiva del potere di imposizione, il cui esercizio tenderà:
◦ alla constatazione dell'esistenza dell'obbligo di dichiarazione e per ciò della violazione di detto
obbligo da parte dei destinatari;
◦ alla costituzione dell'obbligazione di imposta non denunciata nonché di tutte le altre
obbligazioni connesse al fatto dell'omessa dichiarazione (sanzioni pecuniarie). La costituzione
di queste ultime discenderà dall'esercizio della potestà sanzionatoria.
b) La presentazione di una denuncia intempestiva o inesatta.
Se la dichiarazione, pur valida ed efficace risulta essere tardiva o inesatta, è fonte del potere di imposizione
volto alla costituzione dell'obbligazione evasa (e sussidiariamente dell'obbligazione sanzionatoria). La
funzione di imposizione risulta conferita, dalla legge, alla finanza, per il recupero di quelle imposte che
avrebbero dovuto essere riscosse in base alla dichiarazione dell'obbligato e che non si poterono esigere a
causa della riscontrata non veridicità della denuncia quanto alla descrizione degli elementi della fattispecie
imponibile. L'atto di imposizione dunque è legittimo in quanto non sussiste corrispondenza tra le 2 fattispecie
(quella dichiarata e quella reale).
La dichiarazione è costitutiva di un particolare vinculum iuris per l'amministrazione pubblica alla quale,
in quanto atto recettizio, essa è destinata, consistente nella facoltà di scelta tra le seguenti 2 alternative:
1) l'amministrazione può non esercitare alcun controllo del contenuto della denuncia e lasciare
decorrere il termine decadenziale al quale è legato l'esercizio del potere di imposizione. In tal modo
il debito si consolida definitivamente sulla base della denuncia;
2) la finanza può esercitare la potestà di polizia, ma questa deve avere a suo oggetto il controllo della
denuncia. In presenza di una denuncia formalmente regolare la posizione soggettiva di cui è
investito l'ente impositore si configura univocamente come potere di acclarare la completezza e la
veridicità di quanto indicato nell'atto.
Può perciò sostenersi che la dichiarazione è l'atto mediante il quale l'ordinamento consente al soggetto nei
cui confronti si sia verificata la fattispecie imponibile di procedere alla autodeterminazione degli elementi
della fattispecie e di conseguenza, del debito d'imposta.
A sua volta la rettifica della dichiarazione è l'atto mediante il quale l'ente impositore, nel caso di
riscontrata non corrispondenza tra fattispecie reale e fattispecie dichiarata (mediante l'attività istruttoria o di
polizia), procede alla determinazione degli elementi della fattispecie reale e alla costituzione di un debito
corrispondente alla differenza tra l'imposta dovuta sulla base dell'imponibile dichiarato e quella
corrispondente all'imponibile accertato (attività di imposizione).
Analogamente, l'avviso di accertamento d'ufficio è l'atto col quale l'ente impositore, nel caso di
constatata esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligo di dichiarazione, procede alla loro
determinazione in sostituzione dell'obbligato inadempiente.
2. - Identità di efficacia della dichiarazione dell'obbligato di imposta e dell'atto di imposizione dell'ufficio.
Il c.d. presupposto di fatto: “è l'insieme dei fatti e delle situazioni, qualificati dalla legge e collegati a delle
situazioni giuridiche soggettive in base ad un determinato rapporto pure normativamente prefissato, che
fanno nascere in capo ai soggetti tenuti, l'obbligo di presentazione della dichiarazione tributaria, di
autoliquidazione e versamento del tributo (auto-adempimento)”.
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Presentata la denuncia tempestiva e completa, con imponibili veritieri del periodo di imposta a cui si riferisce
il presupposto di fatto, l'obbligazione tributaria si costituisce integralmente sulla base della dichiarazione,
alla quale deve assegnarsi l'efficacia costitutiva del debito.
La dichiarazione ha un'efficacia di diritto sostanziale o costitutiva del debito di imposta al pari
dell'avviso di accertamento, rispetto al quale non si colloca in una posizione subordinata e servente.
3. - Indisponibilità dell’obbligazione tributaria; carattere vincolato e non discrezionale del potere di
imposizione officiosa e sua irrinunciabilità.
La potestà di imposizione officiosa è la potestà regolata dalla legge in modo da tutelare efficacemente
l'interesse pubblico alla tempestiva, regolare e perequata percezione delle entrate tributarie occorrenti per
finanziare le spese pubbliche. Tale imposizione è una potestà amministrativa vincolata e non discrezionale.
Non mancano tuttavia, anche in materia impositiva, aree in cui l'Amministrazione gode di un potere
discrezionale di non trascurabile spessore: ciò si verifica nelle ipotesi in cui la legge assume a parametro
dell'imposizione valori medio-ordinari.
Altro carattere essenziale che contraddistingue la potestà di imposizione è quello della irrinunciabilità
del suo esercizio da parte dell'ente impositore, nel senso che una volta verificatisi i fatti previsti dalla legge
come presupposti di obblighi e di obbligazioni tributarie, l'Amministrazione non può sottrarsi sotto nessun
pretesto al dovere di accertare e riscuotere le somme oggetto delle obbligazioni stesse.
Principio cardine del sistema tributario è dunque l'irrinunciabilità della potestà di imposizione da
parte dell'Amministrazione finanziaria.
Da questo discende che la rinuncia all'esercizio della imposizione può aver luogo solo sulla base di una
apposita norma di legge. In tale quadro si inseriscono i provvedimenti di condono con i quali, in presenza di
determinate condizioni, i contribuenti vengono esonerati dal pagamento delle imposte, delle pene pecuniarie
e degli interessi moratori.
Indipendentemente dalla presenza o assenza di norme di diritto positivo così fatte, l'assenza di potere
dispositivo avente ad oggetto l'obbligazione tributaria discende dagli Artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. e dalla natura
stessa dell'imposta come obbligazione di riparto di spese collettive.
4. - Il potere di autotutela dell'ufficio.
La pubblica amministrazione ha il potere di riesaminare la propria azione e di annullare o revocare
d'Ufficio i propri atti che riconosca come viziati, eventualmente sostituendoli con nuovi provvedimenti
immuni dai difetti dei precedenti. Questo principio vale anche per l’Amministrazione finanziaria.
Con l’autotutela:
1) l’atto di imposizione inoppugnabile non elide il dovere dell’Ufficio di annullare l’atto se illegittimo
o infondato;
2) l’atto di “autoaccertamento” non elide il dovere dell’Ufficio di restituire quanto percepito in
assenza dei presupposti dell’autoaccertamento;
3) viene infranta la barriera della cosa giudicata poiché è dovere delle finanza quello di restituire la
somma percepita se il privato si ritenga leso da un’imposizione ingiusta.
L’annullamento o la rinuncia sono impediti solo per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in
giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria.
5. - La tutela dell'affidamento (buona fede) del contribuente.
Problema distinto dall'autotutela è se l'Amministrazione finanziaria abbia il dovere di esercitare le sue
potestà secondo buona fede e comunque in modo da non tradire la fiducia (o l'affidamento) che, con circolari
e note, ha antecedentemente ingenerato nei contribuenti.
È certo che l'Amministrazione finanziaria, al pari di qualunque altro operatore dell'applicazione possa
ricredersi e modificare gli orientamenti interpretativi eventualmente espressi in precedenza (c.d. revirement).
È al pari certo che un siffatto ripensamento non possa ritorcersi a danno di quanti, fino alla data del
revirement, abbiano diligentemente assecondato l'interpretazione ufficiale dell'Amministrazione.
In tal senso il ravvedimento interpretativo non potrebbe essere retroattivo. Tuttavia ci si deve
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domandare se la valenza di tale principio generale non incontri, nella specie, una barriera insormontabile
nella presenza di un principio ostativo di ordine costituzionale racchiuso nell'art. 53 Cost. il quale importa,
per il legislatore ordinario e per l'Amministrazione finanziaria, l'obbligo di rispettare l'esigenza di prevedibilità
o di anticipata conoscenza del costo fiscale di ogni atto che il privato si accinge a compiere.
Tanto la retroattività di una norma innovativa eventualmente introdotta dal legislatore, quanto la
retroattività della nuova regola ricavata in via interpretativa a seguito del revirement dell'amministrazione,
infrangono questo canone avente dignità costituzionale e perciò sono da condannare.
L'argomento, che è quello della tutela del c.d. affidamento: nella sentenza 155/1990 la Consulta
afferma che il principio della certezza dei rapporti trascorsi, pur non trovando testuale codificazione
costituzionale, rappresenta pur sempre u