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Diritto tributario

Parte generale e parte speciale con rielaborazione personale dei seguenti aggiornamenti normativi

  • Nuovo articolo 10-bis rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, inserito nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128;
  • La L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha introdotto la IUC (imposta unica comunale).

Classificazione del diritto tributario nell'ambito delle scienze giuridiche

1 - Diritto finanziario

Lo Stato e gli altri Enti pubblici, allo scopo di assolvere alle molteplici funzioni loro demandate dall’ordinamento, necessitano di adeguati mezzi economici. Tali risorse vengono attinte:

  • Dall’attività iure gestionis di amministrazione dei beni del loro patrimonio o dall’esercizio di altre attività di diritto privato (es. attività commerciale o industriale);
  • Dall’acquisizione iure imperii di ricchezza dei cittadini mediante il prelievo dei tributi.

L'attività finanziaria è l'attività di acquisizione, gestione e spesa delle risorse economico-finanziarie indispensabili, allo Stato ed agli altri Enti pubblici, per conseguire le loro finalità istituzionali. Il diritto finanziario è appunto quella branca del diritto pubblico le cui norme regolano l'attività finanziaria, nonché la raccolta, gestione ed erogazione delle risorse economiche da parte degli Enti pubblici.

2 - Diritto tributario e contabilità di Stato

Tali norme disciplinano sia istituti di natura privatistica, come quelli inerenti all’amministrazione del patrimonio, sia istituti di natura pubblicistica come quelli attinenti all'imposizione e alla riscossione dei tributi. La grande eterogeneità di norme ha indotto la dottrina a scindere il diritto finanziario in 2 discipline, e così:

  • Contabilità di Stato nella quale rientrano le materie più attinenti al diritto privato, in particolare norme su: amministrazione dei beni dello Stato, formazione dei contratti, approvazione e gestione del bilancio, gestione della “cassa” e delle operazioni finanziarie in senso lato (emissione dei titoli di debito pubblico), rendimento dei conti e sulla responsabilità dei pubblici funzionari per i danni recati all'erario.
  • Diritto tributario nel quale confluiscono quelle più correlate al diritto pubblico. Le norme oggetto del diritto tributario disciplinano l'attività dello Stato e degli Enti pubblici, volta al procacciamento delle risorse finanziarie (tributi) necessarie al conseguimento delle loro finalità.

3 - I rapporti del diritto tributario con le altre branche del diritto

Il diritto tributario possiede molti punti di contatto con altre importanti discipline giuridiche, quali il diritto amministrativo, il diritto costituzionale, il diritto privato, il diritto penale, il diritto processuale civile.

4 - Il problema dell’autonomia del diritto tributario

Il diritto tributario è stato storicamente considerato come una “branca” della scienza delle finanze o come settore del diritto amministrativo. Partendo col precisare che sussiste “autonomia” di una branca del diritto qualora essa possieda:

  • Principi peculiari cui attingere per la creazione delle norme;
  • Tecniche interpretative proprie e diversificate rispetto a quelle utilizzate nei settori contigui;

Appare difficile negare autonomia al diritto tributario sostanziale o materiale. Esso infatti nella sua doppia valenza di:

  • Regola di garanzia per il contribuente a subire un’imposizione “giusta”;
  • Regola a tutela della cosiddetta “ragion fiscale”;

Pone alla propria base il canone fondamentale della capacità contributiva codificato dall’art. 53 della Costituzione. È quindi possibile affermare che il diritto tributario sia un diritto autonomo.

Le entrate coattive degli enti pubblici e il concetto di tributo

1 - La classificazione delle entrate degli enti pubblici. Le entrate di diritto pubblico o iure imperii

Le risorse economiche che lo Stato e gli Enti pubblici utilizzano per svolgere le funzioni loro demandate provengono da 2 fonti:

  1. Dall'attività iure gestionis o iure privatorum: entrate pubbliche di diritto privato;
  2. Dall'acquisizione iure imperii di ricchezza dei cittadini: entrate pubbliche di diritto pubblico.

Alla categoria di cui al punto 1) appartengono le entrate prodotte attraverso l'amministrazione dei beni pubblici mediante la stipulazione di negozi di diritto privato, es. affitti e vendite, dalla gestione di imprese pubbliche, dal compimento di altri atti e fatti, quali emissione di Bot. Alla categoria di cui al punto 2) appartengono tutte le risorse economiche, consistenti in beni in denaro o in natura, che pervengono allo Stato in forza dell'esercizio da parte dello stesso della potestà di prelievo coattivo. Le entrate di tipo coattivo si possono classificare:

  • Prestazioni a carattere sanzionatorio queste prestazioni hanno natura pecuniaria (multa, ammenda) e costituiscono oggetto di una obbligazione del trasgressore, disposta dalla legge per la violazione di un dovere giuridico;
  • Prestiti forzosi sono forme di finanziamento (mutuo) imposte dallo Stato il quale costringe determinati soggetti a versare denaro o ad acquistare e conservare titoli del debito pubblico per un certo tempo, con diritto, a favore dei soggetti stessi, al rimborso della somma mutuata e degli interessi, secondo termini e modalità determinate dall'ente pubblico medesimo;
  • Prestazioni parafiscali (sono contributi obbligatori di previdenza e assistenza sociali). Si tratta di prestazioni pecuniarie che i privati sono tenuti ad effettuare, in base alla legge, a determinati enti pubblici, quali l’INPS, l’INAIL, al verificarsi di determinati presupposti di fatto, ad es. il pagamento o la percezione di salari e stipendi nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato;
  • Espropriazioni per pubblica utilità lo Stato acquista la proprietà di un bene in natura. Tuttavia tale acquisizione è controbilanciata dal versamento di un equo corrispettivo (l’indennizzo) dall'ente espropriante al soggetto che subisce la perdita del diritto reale sul bene espropriato.

2 - Il tributo

Tolte le prestazioni coattive suddette residuano le prestazioni coattive che sono tributi. Il tributo è un prelievo di ricchezza effettuato coattivamente da un ente pubblico non collegato sinallagmaticamente ad un corrispettivo. Può consistere in imposte, tasse e proventi indennitari. La distinzione tra entrate tributarie e non tributarie è assai rilevante. Infatti dal carattere tributario di una entrata discendono conseguenze quali:

  • La sua impignorabilità;
  • La non assoggettabilità ad altre forme di imposizione;
  • La legittimità di norme che, in deroga al principio della inviolabilità del domicilio, autorizzino ispezioni per l'accertamento di atti di evasione di imposte e tasse.

3 - Il tributo con funzione solidaristica: l’imposta

Nell'ambito del concetto di tributo si suole individuare 4 figure distinte:

  • L'imposta;
  • La tassa;
  • Il contributo (c.d. tributo speciale);
  • Il monopolio fiscale.

L'imposta è una obbligazione pubblicistica indisponibile, generalmente pecuniaria, a titolo definitivo (o a fondo perduto), che deriva direttamente o indirettamente dalla legge, quindi coattiva, ed ha la funzione di costringere il soggetto obbligato a partecipare secondo un determinato indice di riparto al finanziamento delle spese pubbliche. Dunque l'imposta è un tributo, che si differenzia dalle altre figure per la sua funzione tipica: attuare il concorso alla spesa pubblica. In tal senso il contribuente è tenuto al pagamento dell'imposta per il solo fatto che esiste una spesa pubblica da distribuire fra tutti i membri di un gruppo sociale organizzato (Stato, Regione). Per questo motivo, l'imposta è una obbligazione di riparto di oneri economici pubblici e ciascun contribuente è debitore di una quota insieme alla platea di tutti gli altri contribuenti. Ogni legge d'imposta determina i soggetti passivi della contribuzione e i relativi indici di riparto ovvero quei fatti o situazioni dai quali si fa dipendere la determinazione della quota di contribuzione relativa a ciascun singolo e alla quale corrisponde il debito individuale di imposta. L'obbligazione di imposta è una obbligazione coattiva, anche se l'evento imponibile consiste in un comportamento liberamente posto in atto dal soggetto. Per quanto riguarda il rapporto tra contribuenti, esso si risolve nella pretesa ad un equo riparto del carico pubblico complessivo e a non subire un concorso alle spese pubbliche superiore alla propria capacità contributiva. Sotto questo profilo si comprende il fenomeno della indisponibilità dell'obbligazione di imposta: in diritto privato il creditore può sempre rinunciare al credito; il creditore tributario non può farlo perché il suo credito non è a sé stante, ma rappresenta una quota, una percentuale.

4 - Il tributo con funzione paracommutativa: la tassa

La tassa è una prestazione pecuniaria coattiva che il soggetto passivo è tenuto a corrispondere all'ente pubblico in relazione alla fruizione di un servizio pubblico o di un'attività pubblica (es. giurisdizionale). Generalmente il servizio pubblico viene fornito su richiesta del soggetto e produce un beneficio allo stesso. Tuttavia questi due elementi (domanda e beneficio) non sono requisiti essenziali della tassa: alcune tasse vengono versate a fronte di un'attività pubblica provocata ma non richiesta dal soggetto obbligato (es. tassa giudiziaria dovuta dal soggetto che ha subito un processo penale, la quale è collegata al costo del servizio, reso all’obbligato, ma che non ridonda a beneficio di costui essendo finalizzata a risarcire l’ente di un danno sofferto; in tali casi la tassa assolve alla funzione di “rimborso coattivo” del costo del servizio anticipatamente sostenuto dall’ente). Dunque a minare la definizione di tassa concorrono due punti:

  • L'esistenza di tasse volontarie, che sembrano confliggere con l’idea di tassa come prestazione coattiva;
  • Il dubbio sull'appartenenza o meno alla categoria delle tasse di molti corrispettivi per pubblici servizi, quali forniture di gas, acqua, elettricità.

L'appartenenza alla categoria di tassa di un dato corrispettivo è svelata dal suo concreto atteggiarsi:

  • Se fonte del rapporto è un contratto, l'elemento qualificante va rinvenuto nell'applicabilità al medesimo delle norme di diritto privato sull'adempimento e sulla risoluzione. Se tale normativa risulta applicabile, la contropartita economica del servizio costituisce corrispettivo di diritto privato; viceversa se non risulta applicabile, si tratta di tassa;
  • Se non esiste un contratto, e l'atto fonte del rapporto non è previsto né disciplinato contrattualmente, l'aspetto qualificante si sposta sulla disciplina dell'adempimento dell'obbligazione e dell'acquisizione dell'entrata. Se il procedimento acquisitivo prevede l'utilizzo di strumenti quali l'atto di imposizione, l'autotutela esecutiva, l'autotutela sanzionatoria, ecc., l'entrata che ne deriva è contraddistinta dalla coattività ed è per ciò una tassa. In caso contrario si tratterà di corrispettivo.

La distinzione tra tassa e corrispettivo consiste nel fatto che solo i corrispettivi di diritto privato sono assoggettabili ad imposta (IVA, imposte sui redditi, ecc.), mentre le tasse no. Da questo deriva che la linea di demarcazione fra tassa e imposta è che:

  • La tassa è dovuta in relazione alla fruizione di un servizio pubblico o di un'attività resa dall'ente pubblico all'obbligato normalmente su domanda;
  • L'imposta nasce in relazione ad una situazione di fatto che presenta i connotati di indice di riparto riferibile al soggetto passivo al fine di attivare un dovere di contribuzione alle spese pubbliche.

Si fonda su questa distinzione l'applicabilità dell'art. 53 Cost. sulla capacità contributiva, in quanto tale principio è applicabile alle imposte (e ai contributi) ma non alle tasse. Pertanto il pagatore di tassa non è un contribuente e la tassa non è una obbligazione contributiva. In relazione alle tasse operano dunque altre regole:

  1. La tassa non è dovuta o, se è stata pagata, deve essere restituita se il servizio non è stato reso per fatto imputabile all'ente pubblico erogatore;
  2. L'ammontare della tassa non può superare il costo del servizio reso;
  3. Per i servizi che attengono ai bisogni essenziali o irrinunciabili della vita (istruzione elementare, medicine) deve essere rispettato il canone della capacità contributiva e quindi i relativi oneri non possono essere addossati a chi difetta di tale capacità.

5 - Il contributo

Il contributo è una prestazione riconducibile sia all'istituto dell'imposta, sia a quello della tassa. In tal senso distinguiamo:

  1. Il contributo di utenza stradale. Tale tributo si cumulava con l'ordinaria tassa di circolazione ed era previsto nei confronti di soggetti che, in ragione dell'esercizio di un'industria o di un commercio, col transito dei loro veicoli, determinavano un eccezionale logorio delle strade con aggravio degli oneri di manutenzione a carico dell'ente pubblico.
  2. Il contributo di urbanizzazione previsto dalla legge Bucalossi. Tale contributo è collegato a 2 parametri:
    • All'ammontare dei costi sopportati dall'ente pubblico perché possa aver luogo la edificazione;
    • Al valore economico del diritto ad edificare “concesso” dall'ente pubblico al privato desunto dall'entità dei costi che il privato dovrà sopportare per effettuare la costruzione.
      • Caso a.: tassa, rimborso del costo del servizio di urbanizzazione reso al privato dal Comune;
      • Caso b.: corrispettivo, collegato al trasferimento al privato del diritto ad edificare.
  3. Il contributo al servizio sanitario nazionale. Si configurava come sovraimposta o come imposta sul reddito, in quanto assumeva a suo presupposto di fatto il reddito della persona fisica.
  4. I contributi di miglioria generica e specifica. Il contributo di miglioria generica colpiva l'incremento di valore delle aree fabbricabili in relazione all'espansione dell'abitato e al complesso delle opere pubbliche eseguite dall'Ente locale. Il contributo di miglioria specifica colpiva l'incremento di valore subito dagli immobili per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica specifica, escluse le aree fabbricabili. In entrambi i casi si era in presenza di imposte volte a colpire plusvalori patrimoniali aventi un duplice carattere:
    • Della straordinarietà in quanto il prelievo poteva essere compiuto una sola volta in riferimento ad un determinato bene del privato e ad una determinata opera pubblica;
    • Della specialità in quanto l'imposizione era riservata ad una limitata cerchia di soggetti.

6 - Il monopolio fiscale come normale imposta sulle vendite

Lo Stato può riservare una determinata attività economica ad un soggetto specifico per perseguire gli scopi più vari, con il solo limite derivante dall'utilità generale (art. 43 Cost). Il soggetto operante in regime di monopolio è l'unico ad avere il diritto di produrre, commercializzare, importare beni di una certa categoria, con l'effetto di poter fissare prezzi assai superiori a quelli che si formerebbero in un mercato informato a principi di concorrenza perfetta. Una delle finalità che può portare all'istituzione di monopoli è quella di attribuire all'erario una parte dei corrispettivi derivanti dalle operazioni commerciali poste in regime monopolistico, e di generare così gettito per finanziare le spese pubbliche: la parte di corrispettivo riservata all'erario rappresenta così un tributo vero e proprio. L'entrata pubblica derivante dal monopolio non configura una categoria autonoma di tributo, distinta dall'imposta e dalle tasse, poiché è agevolmente inquadrabile nel novero delle imposte sulle vendite. Infatti:

  • I prezzi dei prodotti sono stabiliti dal Ministero delle finanze;
  • Sui prezzi così determinati il monopolista applica l'accisa secondo le aliquote fissate dalla legge (es. sigarette 57%);
  • L'azienda autonoma è il soggetto passivo tenuto ad assolvere l'obbligazione di imposta;
  • Il presupposto del tributo si verifica al momento dell'immissione al consumo (vendita). Le aliquote applicate sono una percentuale del prezzo di vendita.

Il panorama dei monopoli fiscali ha conosciuto un progressivo ridimensionamento a causa dello sfavore con il quale il fenomeno è disciplinato nel trattato istitutivo della CEE. I monopoli fiscali attualmente in vigore in Italia sono quello dei tabacchi lavorati e delle sigarette, nonché quello del gioco del lotto.

7 - Il tributo con funzione risarcitoria e indennitaria: i prelievi coattivi ecologici e ambientali

Si fa riferimento ad una sottospecie di prelievi tributari coattivi che trovano presupposto di fatto in un danno, in una perdita patrimoniale che il soggetto passivo ha procurato. Nel caso di tributi ambientali il presupposto consisterà nella correlazione causa-effetto tra l'attività espletata e gli effetti negativi, di danneggiamento, manifestatisi sull'ambiente. In tal senso si distinguono:

  • Le sanzioni (penali o amministrative), a cui è estranea ogni funzione tributaria;
  • I tributi indennitari;
  • Il risarcimento del danno e dell'azione di ingiusto arricchimento (artt. 2041 ss.; 2043 c.c.).

Le norme tributarie

1 - Premessa

La norma è un enunciato prescritto...

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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