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SEZIONE I: LA RISERVA RELATIVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI IMPOSTE

(1) La potestà normativa tributaria e i suoi limiti costituzionali. Gli artt. 75 e 81 Cost.

potestà tributaria

L'espressione designa l'insieme delle potestà necessarie per istituire, disciplinare,

applicare e riscuotere i tributi. All'interno si distingue tra:

potestà normativa tributaria: intesa come potestà di produrre atti normativi diretti alla

 disciplina del tributo (costituita da norme legislative e regolamentari);

potestà di accertamento tributario con cui si designa il potere amministrativo di applicare le

 norme tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

L'esercizio delle potestà normativa in materia tributaria incontra limiti di natura costituzionale:

principio

art. 53, Cost.: disciplina i requisiti sostanziali della prestazione imposta, fissando il

 della capacità contributiva ; 18

(combinato disposto) artt. 3 e 53, 1°c., Cost.: hanno attribuito rilevanza costituzionale al principio

 di territorialità, in forza del quale il legislatore può adottare solo presupposti di imposta, soggettivi o

oggettivi, che presentino elementi di collegamento con l'ordinamento italiano (cittadinanza,

residenza);

art. 23, Cost.: secondo cui nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se

 non in base alla legge;

art. 81, 3°c., Cost.: vieta al Parlamento di stabilire nuovi tributi con la legge di approvazione del

 bilancio.

(2) Il principio di riserva legale in materia di imposte (art. 23 Cost.).

principio di legalità

Il è diretto a tutelare la libertà e la proprietà dei cittadini a fronte del potere di

imporre prestazioni personali e patrimoniali. Inoltre, alla Corte costituzionale è affidato il controllo di

conformità di tali prestazioni con i principi costituzionali.

imposta la prestazione stabilita in via obbligatoria da

La giurisprudenza costituzionale definisce come

un atto di autorità, a carico di un privato, senza che la sua volontà vi abbia concorso.

Pertanto, si è in presenza di una prestazione imposta quando la fonte e la disciplina dell'obbligazione

del privato siano costituiti dalla legge o da un provvedimento amministrativo. La riserva di legge

sancita dall'art. 23 Cost. deve essere applicata ai tributi (erariali o locali o a favore di enti pubblici

tributo.

diversi da quelli territoriali). Ma il concetto di prestazione imposta è molto più ampio di quello di

Il concetto di prestazione imposta non coincide con quello di tributo, essendo assai più esteso di

quest’ultimo. Questa può essere costituita da prestazioni non tributarie, comunque riconducibile alla

legge o a provvedimenti amministrativi, e quindi, caratterizzate dal requisito della coattività. Ma non

estensiva, analogica,

basta. Con interpretazione, più che la giurisprudenza costituzionale ha ampliato la

imposta

portata del participio “ ” e ha ravvisato prestazioni patrimoniali imposte, rientranti nella sfera

di applicazione dell’art. 23 cost. prestazioni patrimoniali imposte

Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato (rientranti nella

ex

sfera art. 23 Cost) anche in fattispecie contrattuali a carattere sinallagmatico contraddistinte da:

disciplina delle reciproche prestazioni integralmente ed inderogabilmente determinata in via

 unilaterale da una delle parti;

gestione in monopolio pubblico del servizio in questione;

 considerazione di tale servizio quale essenziale ai bisogni della vita.

Non sono comprese nell'ambito dell'art. 23 Cost. alcune prestazioni coattive che risultino disciplinate

da altri precetti costituzionali, quali:

sanzioni pecuniarie penali (vigono i principi di riserva di legge e irretroattività) (art. 25 Cost.);

 espropriazione per pubblica utilità dietro indennizzo (artt. 42, 3°comma e 43 Cost.);

 prestazioni a contenuto negativo (con limitazioni dell’iniziativa economica privata) (art. 41 Cost.).

 legge

Per quanto attiene al concetto di , è pacifico che le prestazioni personali o patrimoniali

possono essere imposte oltre che in base a leggi in senso formale (atti emanati dagli organi

preposti) anche tramite leggi costituzionali ed atti con forza di legge (decreti-legge e decreti

legislativi).

Per quanto attiene al concetto di “legge” si è chiarito che prestazioni personali o patrimoniali possono

essere imposte oltre che in base a leggi di senso formale anche tramite leggi costituzionali ed atti con

forza di legge.

Così pure è certo che anche la legge regionale (o provinciale per le province di TN e BZ) è di per sé

inidonea a soddisfare la riserva di legge di cui all’articolo in esame. 19

Anche le leggi regionali e i regolamenti comunitari possono istituire prestazioni patrimoniali imposte

senza che con ciò risulti violato l’art. 23 Cost.

(3) Carattere “relativo” della riserva dell’art. 23. L’ambito della disciplina che deve essere

necessariamente riservato alla legge.

La riserva di legge in questione riguarda le norme sostanziali e non quelle di natura procedurale. Tale

riserva viene concordemente classificata tra quelle relative di legge. Inoltre, l'art. 23 non esige che la

base

istituzione della prestazione patrimoniale imposta abbia in una legge.

Sul piano sistematico, si rileva che il precetto dell'art. 23 Cost. va coordinato con quello sancito

dall'art. 5 Cost. che riconosce e promuove le autonomie locali: solo una riserva relativa consente di

lasciare spazio alle esigenze di autonomia degli enti locali.

In sostanza quindi, nella legge deve essere racchiusa la disciplina degli elementi necessari ad

an debeatur),

identificare le prestazioni (c.d. ossia dei fatti al cui verificarsi esse sono dovute

(presupposto del tributo) e dei soggetti obbligati ad effettuarle (contribuente, sostituto, ecc.).

Per converso, la disciplina relativa alla determinazione quantitativa delle prestazioni in denaro (c.d.

quantum debeatur) può essere contenuta in atti diversi dalla legge, purché quest'ultima fissi idonei

criteri direttivi, limiti e controlli.

Dottrina e giurisprudenza costituzionale hanno individuato gli strumenti idonei a delimitare la

discrezionalità delle fonti subordinate.

Essi sono:

la fissazione del limite massimo dell'aliquota;

 il fabbisogno finanziario dell'ente per gestire un certo servizio;

 l'intervento di un organo tecnico;

 la partecipazione all'organo, cui spetta il potere decisionale, dei soggetti gravati dalla prestazione.

 L'integrazione della disciplina legislativa, di regola, avviene mediante regolamento: poiché

l'intervento integrativo normalmente è previsto ed autorizzato dalla legge, trattasi di regolamenti

autorizzati o delegati. SEZIONE II: IL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA

(1) Significato dell'art. 53 Cost. e sua funzione solidaristica.

Norma cardine del sistema è quella racchiusa nell'art. 53, 1° comma, Cost il quale dispone che

tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva ”. legittimità costituzionale

L'art. 53 Cost. afferma, in primo luogo, il principio della della imposizione

doverosità

tributaria, della della contribuzione, del concorso dei privati alle pubbliche spese.

principio di universalità del tributo

Il termine “tutti” costituisce l'espressione del che, in armonia con il

ex

principio di uguaglianza art. 3 Cost. deve colpire, ricorrendone i presupposti, tutti i soggetti.

In secondo luogo, l'art. 53, 1° comma Cost. enuncia il principio che il concorso alle pubbliche spese

“in ragione della loro capacità contributiva”:

cui tutti sono chiamati, deve avvenire per cui, oltre a

sancire l'obbligo di contribuzione, si specifica l'idoneità del privato, sotto il profilo economico, alla

contribuzione.

L'art. 53 è quindi una sorta di proiezione, in campo tributario, dell'art. 2 Cost. il quale chiama tutti i

“dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

membri della collettività all'adempimento

sociale” e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Il 1° comma dell'art. 53 Cost. svolge nell'ordinamento tributario una duplice funzione:

funzione solidaristica: chiamando tutti i consociati a concorrere alle spese pubbliche necessarie

 alla stessa sopravvivenza; 20

funzione garantista: vincolando la potestà tributaria a chiamare al concorso solo coloro che

 hanno un'effettiva capacità di contribuzione.

“il sistema tributario è informato a criteri di

Al 2°comma si afferma il principio secondo cui

progressività”. maggiore incidenza percentuale

Progressività significa del prelievo a mano a mano che

aumentano le ricchezze sulla cui base il prelievo è commisurato. “rimuovere gli ostacoli di ordine

L’art. 3 della Costituzione precisa che è compito della Repubblica

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana”.

Compiti dello Stato sono dunque:

garantire l’uguaglianza formale dei cittadini davanti alla legge;

 assicurare l’uguaglianza sostanziale dei cittadini, correggendo gli squilibri sociali dovuti a situazioni

 sperequate di partenza.

Le forme legittimate di imposizione tributaria, pur attuando una discriminazione fra i soggetti, in

particolare a danno dei più abbienti e a favore dei meno abbienti, sono giustificate dai fini di

solidarietà economica e sociale.

(2) La capacità contributiva come capacità economica soggettiva e la sua funzione

garantista. La capacità contributiva come presupposto e limite quantitativo massimo. Le

imposte “espropriative” e strozzanti.

principio di capacità contributiva

Il impone il riferimento alla forza economica del soggetto. L

a capacità contributiva come forza economica soggettiva opera, in primo luogo, quale presupposto

della contribuzione. Non vi può essere obbligo di contribuzione a carico di un soggetto del tutto privo di

capacità economica.

Secondariamente essa funge da parametro della imposizione posta a carico di ciascuno. Tanto

maggiore è la capacità economica di ciascun soggetto, tanto più elevato è il contributo che a tale

soggetto può e deve essere richiesto.

Infine, la capacità contributiva costituisce il limite massimo all'impostazione. Non è consentito

richiedere al soggetto un concorso alle spese pubbliche superiore a quella che &eg

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Publisher
A.A. 2024-2025
153 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher re4398j- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Schiavolin Roberto.