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SEZIONE I: LA RISERVA RELATIVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI IMPOSTE
(1) La potestà normativa tributaria e i suoi limiti costituzionali. Gli artt. 75 e 81 Cost.
potestà tributaria
L'espressione designa l'insieme delle potestà necessarie per istituire, disciplinare,
applicare e riscuotere i tributi. All'interno si distingue tra:
potestà normativa tributaria: intesa come potestà di produrre atti normativi diretti alla
disciplina del tributo (costituita da norme legislative e regolamentari);
potestà di accertamento tributario con cui si designa il potere amministrativo di applicare le
norme tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.
L'esercizio delle potestà normativa in materia tributaria incontra limiti di natura costituzionale:
principio
art. 53, Cost.: disciplina i requisiti sostanziali della prestazione imposta, fissando il
della capacità contributiva ; 18
(combinato disposto) artt. 3 e 53, 1°c., Cost.: hanno attribuito rilevanza costituzionale al principio
di territorialità, in forza del quale il legislatore può adottare solo presupposti di imposta, soggettivi o
oggettivi, che presentino elementi di collegamento con l'ordinamento italiano (cittadinanza,
residenza);
art. 23, Cost.: secondo cui nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se
non in base alla legge;
art. 81, 3°c., Cost.: vieta al Parlamento di stabilire nuovi tributi con la legge di approvazione del
bilancio.
(2) Il principio di riserva legale in materia di imposte (art. 23 Cost.).
principio di legalità
Il è diretto a tutelare la libertà e la proprietà dei cittadini a fronte del potere di
imporre prestazioni personali e patrimoniali. Inoltre, alla Corte costituzionale è affidato il controllo di
conformità di tali prestazioni con i principi costituzionali.
imposta la prestazione stabilita in via obbligatoria da
La giurisprudenza costituzionale definisce come
un atto di autorità, a carico di un privato, senza che la sua volontà vi abbia concorso.
Pertanto, si è in presenza di una prestazione imposta quando la fonte e la disciplina dell'obbligazione
del privato siano costituiti dalla legge o da un provvedimento amministrativo. La riserva di legge
sancita dall'art. 23 Cost. deve essere applicata ai tributi (erariali o locali o a favore di enti pubblici
tributo.
diversi da quelli territoriali). Ma il concetto di prestazione imposta è molto più ampio di quello di
Il concetto di prestazione imposta non coincide con quello di tributo, essendo assai più esteso di
quest’ultimo. Questa può essere costituita da prestazioni non tributarie, comunque riconducibile alla
legge o a provvedimenti amministrativi, e quindi, caratterizzate dal requisito della coattività. Ma non
estensiva, analogica,
basta. Con interpretazione, più che la giurisprudenza costituzionale ha ampliato la
imposta
portata del participio “ ” e ha ravvisato prestazioni patrimoniali imposte, rientranti nella sfera
di applicazione dell’art. 23 cost. prestazioni patrimoniali imposte
Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato (rientranti nella
ex
sfera art. 23 Cost) anche in fattispecie contrattuali a carattere sinallagmatico contraddistinte da:
disciplina delle reciproche prestazioni integralmente ed inderogabilmente determinata in via
unilaterale da una delle parti;
gestione in monopolio pubblico del servizio in questione;
considerazione di tale servizio quale essenziale ai bisogni della vita.
Non sono comprese nell'ambito dell'art. 23 Cost. alcune prestazioni coattive che risultino disciplinate
da altri precetti costituzionali, quali:
sanzioni pecuniarie penali (vigono i principi di riserva di legge e irretroattività) (art. 25 Cost.);
espropriazione per pubblica utilità dietro indennizzo (artt. 42, 3°comma e 43 Cost.);
prestazioni a contenuto negativo (con limitazioni dell’iniziativa economica privata) (art. 41 Cost.).
legge
Per quanto attiene al concetto di , è pacifico che le prestazioni personali o patrimoniali
possono essere imposte oltre che in base a leggi in senso formale (atti emanati dagli organi
preposti) anche tramite leggi costituzionali ed atti con forza di legge (decreti-legge e decreti
legislativi).
Per quanto attiene al concetto di “legge” si è chiarito che prestazioni personali o patrimoniali possono
essere imposte oltre che in base a leggi di senso formale anche tramite leggi costituzionali ed atti con
forza di legge.
Così pure è certo che anche la legge regionale (o provinciale per le province di TN e BZ) è di per sé
inidonea a soddisfare la riserva di legge di cui all’articolo in esame. 19
Anche le leggi regionali e i regolamenti comunitari possono istituire prestazioni patrimoniali imposte
senza che con ciò risulti violato l’art. 23 Cost.
(3) Carattere “relativo” della riserva dell’art. 23. L’ambito della disciplina che deve essere
necessariamente riservato alla legge.
La riserva di legge in questione riguarda le norme sostanziali e non quelle di natura procedurale. Tale
riserva viene concordemente classificata tra quelle relative di legge. Inoltre, l'art. 23 non esige che la
base
istituzione della prestazione patrimoniale imposta abbia in una legge.
Sul piano sistematico, si rileva che il precetto dell'art. 23 Cost. va coordinato con quello sancito
dall'art. 5 Cost. che riconosce e promuove le autonomie locali: solo una riserva relativa consente di
lasciare spazio alle esigenze di autonomia degli enti locali.
In sostanza quindi, nella legge deve essere racchiusa la disciplina degli elementi necessari ad
an debeatur),
identificare le prestazioni (c.d. ossia dei fatti al cui verificarsi esse sono dovute
(presupposto del tributo) e dei soggetti obbligati ad effettuarle (contribuente, sostituto, ecc.).
Per converso, la disciplina relativa alla determinazione quantitativa delle prestazioni in denaro (c.d.
quantum debeatur) può essere contenuta in atti diversi dalla legge, purché quest'ultima fissi idonei
criteri direttivi, limiti e controlli.
Dottrina e giurisprudenza costituzionale hanno individuato gli strumenti idonei a delimitare la
discrezionalità delle fonti subordinate.
Essi sono:
la fissazione del limite massimo dell'aliquota;
il fabbisogno finanziario dell'ente per gestire un certo servizio;
l'intervento di un organo tecnico;
la partecipazione all'organo, cui spetta il potere decisionale, dei soggetti gravati dalla prestazione.
L'integrazione della disciplina legislativa, di regola, avviene mediante regolamento: poiché
l'intervento integrativo normalmente è previsto ed autorizzato dalla legge, trattasi di regolamenti
autorizzati o delegati. SEZIONE II: IL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA
(1) Significato dell'art. 53 Cost. e sua funzione solidaristica.
Norma cardine del sistema è quella racchiusa nell'art. 53, 1° comma, Cost il quale dispone che
tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
“
contributiva ”. legittimità costituzionale
L'art. 53 Cost. afferma, in primo luogo, il principio della della imposizione
doverosità
tributaria, della della contribuzione, del concorso dei privati alle pubbliche spese.
principio di universalità del tributo
Il termine “tutti” costituisce l'espressione del che, in armonia con il
ex
principio di uguaglianza art. 3 Cost. deve colpire, ricorrendone i presupposti, tutti i soggetti.
In secondo luogo, l'art. 53, 1° comma Cost. enuncia il principio che il concorso alle pubbliche spese
“in ragione della loro capacità contributiva”:
cui tutti sono chiamati, deve avvenire per cui, oltre a
sancire l'obbligo di contribuzione, si specifica l'idoneità del privato, sotto il profilo economico, alla
contribuzione.
L'art. 53 è quindi una sorta di proiezione, in campo tributario, dell'art. 2 Cost. il quale chiama tutti i
“dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
membri della collettività all'adempimento
sociale” e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
Il 1° comma dell'art. 53 Cost. svolge nell'ordinamento tributario una duplice funzione:
funzione solidaristica: chiamando tutti i consociati a concorrere alle spese pubbliche necessarie
alla stessa sopravvivenza; 20
funzione garantista: vincolando la potestà tributaria a chiamare al concorso solo coloro che
hanno un'effettiva capacità di contribuzione.
“il sistema tributario è informato a criteri di
Al 2°comma si afferma il principio secondo cui
progressività”. maggiore incidenza percentuale
Progressività significa del prelievo a mano a mano che
aumentano le ricchezze sulla cui base il prelievo è commisurato. “rimuovere gli ostacoli di ordine
L’art. 3 della Costituzione precisa che è compito della Repubblica
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana”.
Compiti dello Stato sono dunque:
garantire l’uguaglianza formale dei cittadini davanti alla legge;
assicurare l’uguaglianza sostanziale dei cittadini, correggendo gli squilibri sociali dovuti a situazioni
sperequate di partenza.
Le forme legittimate di imposizione tributaria, pur attuando una discriminazione fra i soggetti, in
particolare a danno dei più abbienti e a favore dei meno abbienti, sono giustificate dai fini di
solidarietà economica e sociale.
(2) La capacità contributiva come capacità economica soggettiva e la sua funzione
garantista. La capacità contributiva come presupposto e limite quantitativo massimo. Le
imposte “espropriative” e strozzanti.
principio di capacità contributiva
Il impone il riferimento alla forza economica del soggetto. L
a capacità contributiva come forza economica soggettiva opera, in primo luogo, quale presupposto
della contribuzione. Non vi può essere obbligo di contribuzione a carico di un soggetto del tutto privo di
capacità economica.
Secondariamente essa funge da parametro della imposizione posta a carico di ciascuno. Tanto
maggiore è la capacità economica di ciascun soggetto, tanto più elevato è il contributo che a tale
soggetto può e deve essere richiesto.
Infine, la capacità contributiva costituisce il limite massimo all'impostazione. Non è consentito
richiedere al soggetto un concorso alle spese pubbliche superiore a quella che &eg