Capitolo I – Classificazione diritto tributario nell’ambito scienze giuridiche
Diritto finanziario
Lo e gli altri minori necessitano di adeguati adempiere le stato enti pubblici mezzi economici funzioni che sono loro dall’. Tali risorse economiche derivano da due fonti, in parte dalla assegnate ordinamento attività di amministrazione dei beni del loro patrimonio o comunque dall’esercizio di altre iure gestionis attività di diritto privato (quali ad esempio un’attività commerciale o industriale) e per la parte più rilevante dallo ovvero acquisizione di ricchezza mediante il prelievo dei tributi ai cittadini. L’ iure imperii attività è costituita dalla di, di e di dell’insieme dei finanziaria attività acquisizione gestione spesa mezzi allo e agli Enti pubblici minori per il delle economico-finanziari necessari stato raggiungimento loro, provenienti da entrambe le attività indicate. La branca del diritto che disciplina finalità istituzionali l’attività finanziaria è il che definiamo come il complesso delle norme che diritto finanziario regolano la, ed dei necessari alla vita degli. Raccolta gestione erogazione mezzi economici enti pubblici si inserisce nel e specificatamente nel diritto finanziario diritto pubblico interno diritto amministrativo poiché è ricompreso tra i compiti fondamentali della P.A. lo svolgimento dell’attività finanziaria.
Diritto tributario e contabilità dello stato
Il diritto finanziario è un ramo del diritto che riguarda tutta l’ dello e degli attività finanziaria stato altri, e riguarda una materia molto eterogenea, poiché riguarda:
- Istituti di natura prevalentemente privatistica, come quelli riguardanti all’amministrazione del patrimonio, alla formazione dei contratti, alla gestione delle imprese pubbliche.
- Istituti di carattere pubblicistico come quelli relativi all’imposizione e alla riscossione dei tributi ma anche irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
Questa eterogeneità della materia ricompresa nell’ambito del diritto finanziario ha portato la dottrina a separare lo studio in due scienze giuridiche distinte, facendo rientrare quella più vicina al diritto privato nella dello e quella con rilevanza nel. contabilità stato pubblicistica diritto tributario contabilità dello stato
Più precisamente si è individuato l’ della dello in base al contenuto della oggetto contabilità stato sull’ del che comprende un complesso di norme quali: a) norme legge amministrazione patrimonio sull’amministrazione di beni dello Stato; b) quelle sulla formazione dei contratti; c) le disposizioni concernenti l’approvazione e la gestione del bilancio; d) quelle riguardanti la gestione della cassa e le operazioni finanziarie in senso lato (emissione dei titoli di debito pubblico); e) le norme sul rendimento dei conti e sulla responsabilità dei pubblici funzionari per i danni recati all’erario.
Diritto tributario
L’ del viene individuato come il complesso delle che disciplinano la oggetto diritto tributario norme specifica dello e degli volta a procurarsi, in forza del di attività stato enti pubblici potere che gli viene attribuito dalla, i per il supremazia legge mezzi finanziari necessari raggiungimento delle loro. L’esigenza di ripartizione delle spese comuni che nelle associazioni politiche (Stato, finalità tributum Regione, ecc.) è soddisfatta dal si presenta in ogni aggregato associativo. In ognuno di questi, aggruppamenti sociali bisogna sempre trovare regole per il riparto dei costi comuni. Per ciò il diritto tributario finisce per essere un diritto distributivo. Il diritto tributario non esaurisce però i suoi fini nel prelievo dei tributi e nella irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori. A partire dal ventesimo secolo questo assolve anche compiti della, di di certe attività e di redistributivi ricchezza incentivo di altre. Per certi aspetti si tratta di un diritto con ora ora disincentivo funzione garantista promozionale.
I rapporti del diritto tributario con le altre branche del diritto
Il diritto tributario, in particolare presenta collegamenti di notevole rilevanza con le altre discipline giuridiche. Le più importanti di tali relazioni sono:
- Con il diritto amministrativo: poiché il diritto tributario è un ramo del diritto pubblico interno, recepisce gran parte dei principi del diritto amministrativo soprattutto per quanto riguarda gli atti che debbono essere compiuti per l’attuazione del prelievo.
- Con il diritto costituzionale: poiché nella nostra costituzione vi è la presenza di numerose regole relative alla materia tributaria.
- Con il diritto privato: il diritto tributario si rifà al diritto privato per l’individuazione del presupposto di ciascun tributo.
- Con il diritto penale: ci sono infatti importanti collegamenti con il diritto penale a cui occorre far riferimento per individuare le norme di carattere generale che regolano la materia delle sanzioni fiscali di carattere penale.
- Con il diritto processuale civile: il diritto tributario infatti, in mancanza di apposite norme far riferimento al diritto processuale civile, per le disposizioni che riguardano la regolamentazione del processo tributario e della riscossione coattiva dei tributi.
Il problema dell’autonomia del diritto tributario
Il problema dell’ del diritto tributario è importante perché influenza il modo in cui questo ramo del autonomia diritto viene applicato ed organizzato dal punto di vista istituzionale. Un ramo del diritto è autonomo rispetto a tutti gli altri che compongono l’ordinamento giuridico quando possiede delle rispetto agli altri peculiarità rami del diritto e queste riguardano la e la del ramo del diritto in questione. Infine per natura funzione cercare le peculiarità bisogna scoprire se il è oggetto di applicazione di regole e di diritto tributario e distinte rispetto a quelle che abbiamo in del. Si può interpretazione diverse altri rami diritto cominciare partendo dalla e del. La radice di questo vocabolo è la natura funzione diritto tributario parola latina, poiché il diritto tributario nasce come diritto che governa le varie aggregazioni sociali in tribus cui si articolava e scomponeva l’antica Roma. Le tribù contribuivano con del denaro al finanziamento dell’organizzazione, ed ecco allora il principio fondamentale: non può esistere nulla civitas sine tributo nessuna organizzazione sociale che non sia fondata sul tributo. Qui si vede un primo fondamentale aspetto distintivo che rende il diritto tributario un ramo del tutto: in assenza delle norme che autonomo costituiscono il diritto tributario lo stato non può esserci e quindi non può esistere l’ordinamento. Se c’è non il c’è l’. Quindi più che diritto autonomo questo è elemento diritto tributario non ordinamento per l’ di tutto l’ generale e dello. Quindi il diritto essenziale esistenza ordinamento giuridico stato tributario è il diritto della dei. Quindi è fondamentale, nel tributo e nella giusta ripartizione carichi giustizia tributaria, il di che si manifesta come tra coloro che hanno la principio eguaglianza parità e tra coloro che hanno. stessa forza contributiva disparità capacità contributiva differenziata
Altro profilo molto importante della peculiarità riguarda la difatti in essa troviamo alcuni costituzione articoli molto importanti per quanto riguarda il diritto tributario: artt. 2, 3, 23, 41, 42, 53, 97, 117 Cost. Dunque diversi governano il. Per quanto riguarda principi costituzionali diritto tributario l’interpretazione, ovvero l’altro profilo che caratterizza l’autonomia del diritto tributario, dobbiamo fare riferimento a Benvenuto Griziotti, che indicò come principio cardine per interpretare questo complesso di regole quello dell’ e della di. Lo Statuto Albertino del resto diceva che ugualgianza parità trattamento tutti i regnicoli indistintamente dovevano partecipare ai dello in ragione dei loro e cioè carichi stato averi della loro. Emerge a questo punto come strumento fondamentale dell’interpretazione, forza economica non solo l’interpretazione logica, sistematica ma anche l’applicazione dell’analogia legis e iuris. L’ è una del. La questione della interpretazione antielusiva regola diritto tributario interpretazione antielusiva si definisce nella circostanza in cui vi è un soggetto che applica una norma rispetto ad una fattispecie che potremmo chiamare e vi è un altro soggetto, più astuto che norma elusa decide di creare diversi, , allo scopo di ottenere un, ma con una fatti atti negozi analogo risultato. In questo caso viene però la di tra muniti minore tassazione violata parità trattamento soggetti di e in definitiva viene per tal via il della giusta imposta e pari forza economica infranto principio dell’ di di tra con. La obbligo parità trattamento soggetti pari forza economica interpretazione è la risposta che l’ordinamento dà a questa forme di discriminazione ed è volta a restaurare la. Trattandosi di interpretazione antielusiva la reazione dell’ordinamento è ben nota: si parità riconosce piena ai mediante i quali è stata costituita la, ma nello validità negozi giuridici sequenza elusiva stesso tempo, questa serie di, deve considerarsi alla. La atti giuridici inopponibile finanza finanza non applica, quindi la sequenza che ha effettuato l’elusione, invece la fattispecie. applica elusa
Un altro punto che indica la peculiarità del diritto tributario è l’istituto dell’ del che non ha abuso diritto nulla a che vedere con l’interpretazione anti elusiva. del significa utilizzo di diversi abuso diritto atti, e caratterizzati dalla, atti di puro artificio che rappresentano fattispecie negozi contratti falsità non giuridiche capaci di nel mondo del, utilizzati al solo fine di. produrre effetti concreti diritto Tutti gli atti che dispongono l’abuso del diritto, vanno disconosciuti e sono da considerare. Il legislatore, con l’interpretazione antielusiva, utilizza il concetto dell’inopponibilità. inesistenti Lo stesso legislatore a proposito dell’abuso del diritto, ripudia l’istituto dell’inopponibilità ed afferma che tutti gli che concretizzano l’ del si devono considerare come. Quindi è atti abuso diritto inesistenti obbligatorio l’ della loro e se è necessario il che è stato accertamento inesistenza applicare diritto, per poi poter la sulla base dei negozi giuridici reali. nascosto ricostruire materia imponibile
Capitolo II – Le entrate coattive degli enti pubblici e il concetto di tributo
La classificazione delle entrate degli enti pubblici. Le entrate di diritto pubblico o iure imperii
Le risorse economiche acquisite e utilizzate dallo Stato e dagli Enti pubblici minori per lo svolgimento delle funzioni che sono loro demandate dalla legge provengono da due fonti, ovvero in parte dalla attività iure gestionis o (entrate pubbliche di diritto privato) e per la parte più rilevante dallo iure privatorum iure imperii ovvero acquisizione di ricchezza dei cittadini (entrate pubbliche di diritto pubblico).
Più precisamente, rientrano nella prima categoria quelle entrate derivanti allo ed agli stato enti pubblici dall’ dei del loro, mediante la stipulazione di negozi di diritto minori amministrazione beni patrimonio privato (affitti, vendite, etc.) dalla gestione di imprese pubbliche o comunque dal compimento di altri atti e fatti a rilevanza privatistica (emissione di Bot, C.C.T., etc.). La relativa disciplina ricade nell’orbita della contabilità stato iure imperii. L’attività dà luogo all’acquisizione di entrate patrimoniali consistenti in beni in denaro o in natura che lo Stato riesce a procurarsi coattivamente in base alla legge, al verificarsi di atti e fatti che la legge prevede come fonte di obbligazioni a favore dell’ente pubblico.
Da qui dunque si aggregano in un solo fascio le di o entrate di tipo: entrate diritto pubblico coattivo queste risorse economiche arrivano allo Stato non in forza di rapporti contrattuali privatistici, ma dall’esercizio di potestà pubbliche di prelievo coattivo disciplinate dalla legge e sorte in base ad essa.
- a) Nell’ambito della categoria delle prestazioni patrimoniali coattive vi sono in primo luogo le prestazioni patrimoniali di carattere sanzionatorio. Trattasi di prestazioni di natura pecuniaria (multe, ammende, pene pecuniarie, confisca) che costituiscono oggetto di una obbligazione del trasgressore ricollegata dalla legge alla violazione di doveri giuridici. In altre parole l’imposizione al privato di una prestazione pecuniaria rappresenta la prevenzione e la reazione dell’ordinamento nei confronti della trasgressione di comportamenti doverosi.
- b) Alla categoria delle prestazioni coattive vi sono in secondo luogo anche quelle di finanziamento dallo stato ad alcuni soggetti comunemente denominate imposte o prestiti forzosi (redimibili). Si parla in questo caso delle ipotesi in cui l’ente pubblico costringe qualcuno (persone fisiche, giuridiche, enti di vario tipo) a versare somme o ad acquistare e conservare titoli del debito pubblico per un certo periodo di tempo, da rimborsare entro un termine e secondo un piano di ammortamento predeterminati. Tali istituti che assumono carattere coattivo, si inquadrano nello schema negoziale del mutuo, in quanto il versamento della somma (prestito) genera in capo all’Ente pubblico l’obbligo di una restituzione differita della somma stessa e di una periodica corresponsione degli interessi. Tra queste forme di prestito forzoso si può ricordare quella introdotta nel 1993 con la quale si è stabilito che alcune categorie di enti previdenziali dovessero investire negli anni 1993-1995 in un conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la tesoreria centrale dello Stato un importo pari al 25% delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell’anno.
- c) Le prestazioni parafiscali (contributi obbligatori di previdenza e assistenza sociali) si tratta quella categoria di prestazioni pecuniarie coattive che i privati sono tenuti a versare a norma di legge a taluni enti pubblici (INPS, INAIL, casse di categoria) al verificarsi di alcuni presupposti di fatto quali ad esempio, il pagamento o la percezione di salari e stipendi nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. A fondamento degli istituti previdenziali sta l’idea dello scambio, del do ut des; i versamenti imposti coattivamente fanno nascere in capo ai versanti il diritto a future controprestazioni (pensioni di invalidità, vecchiaia, indennità di malattia). Come ebbe a dire la Corte Costituzionale nella sentenza 431/1987, in tutta la sistematica della parafiscalità rimangono tuttora connotazioni di carattere assicurativo, in conformità a quanto disposto dell’articolo 38 della Costituzione. (Assistenza e previdenza). Ne discende che se la contribuzione obbligatoria è posta a carico di soggetti che non possono maturare alcun diritto alla controprestazione, si è fuori dall’area della parafiscalità e si ricade nell’orbita dell’imposta. Se i soggetti obbligati vantano un diritto alla controprestazione previdenziale o assistenziale, la prestazione coattiva è commutativa e si identifica con la tassa. Dobbiamo specificare che le entrate parafiscali non sono sufficienti a coprire i costi delle gestioni degli enti previdenziali, i cui immensi disavanzi vengono perciò coperti dai proventi delle imposte (ossia solidaristici e non commutativi).
- d) Le espropriazioni per causa pubblica utilità. Il soggetto che subisce la perdita di un diritto reale sul bene espropriato ha diritto ai sensi dell’art. 42 comma 3 della Costituzione, ad un adeguato corrispettivo, che è l’indennizzo. Lo stato tramite l’espropriazione ha un’entrata di tipo coattivo, consistente, per lo più, nell’acquisto della proprietà di un bene in natura. Però tale acquisizione è controbilanciata dall’equo corrispettivo posto a carico dello Stato o Ente che effettua l’esproprio. Per altro in alcune fattispecie che riguardano il settore delle aree edificabili, l’indennizzo è sceso in passato sotto il cinquanta per cento del valore di mercato del bene. In tali evenienze si verifica una fusione tra prelievo coattivo a titolo di espropriazione per pubblica utilità e prelievo coattivo di stampo tributario. Il tributo e l’entrata da espropriazione hanno una differente disciplina costituzionale rispettivamente nell’articolo 53 (il tributo) e nell’articolo 42 (espropriazione).
Il tributo
Tolte le prestazioni coattive fin qui elencate (sanzioni pecuniarie, prestiti forzosi, entrate parafiscali, acquisti di diritti reali su beni per ragioni di pubblica utilità) rimangono le che sono. prestazioni coattive tributi Il è un di e a titolo da parte di tributo prelievo ricchezza
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