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Sunti dell'esame di diritto pubblico

Introduzione

Il diritto è una forma di organizzazione sociale che deve essere rispettata, e si divide in due aree principali:

  • Diritto privato: ha ad oggetto la regolazione dei rapporti tra privati, trattando quindi di questioni di natura patrimoniale.
  • Diritto pubblico: ha ad oggetto la regolazione dei rapporti tra Stato ed altre autorità locali, e si caratterizza per l'operare di alcuni principi fondamentali:
    • Principio di presunta innocenza: tutti gli individui sono considerati presunti innocenti, salvo dimostrazione della violazione di una norma penale.
    • Principio di legalità: ogni atto è da definirsi tale solo se trova fondamento all'interno di una norma giuridica.

Un'altra differenza sostanziale che sussiste tra l'ambito del diritto pubblico e di quello privato è che in quest'ultimo caso (diritto privato) gli individui possono effettuare tutto ciò che non è espressamente vietato, e sono dunque titolari di una determinata libertà d'azione; nel diritto pubblico, invece, le autorità locali sono legittimate ad effettuare SOLO ciò che è concesso loro dalla legge.

Sistema normativo italiano

Fonti normative

Atti o fatti dai quali scaturiscono norme giuridiche, caratterizzate da due principi:

  • Generalità: rivolte ad una pluralità di individui.
  • Astrattezza: non disciplinano una fattispecie concreta.

Le fonti normative sono elencate nelle Disposizioni Preliminari che aprono il Codice Civile del 1942 e sono riconducibili a:

  • Leggi
  • Regolamenti
  • Usi

La disciplina delle fonti è caratterizzata dalla presenza di due ulteriori principi essenziali:

  • Gerarchia: le fonti sono ordinate secondo un criterio di supremazia e subordinazione.
  • Competenza: potestà normativa è affidata ad organi specifici.

La Costituzione è la fonte del diritto principale, ponendosi al vertice del sistema normativo, ed identifica i procedimenti che danno luogo a norme costituzionali (leggi costituzionali, di approvazione dello Statuto Regionale e di Revisione Costituzionale), e a fonti primarie (legge ordinaria, regionale, statuto delle regioni). In caso di conflitto tra norme appartenenti a rango diverso, vale il principio per il quale prevale sempre la norma di rango superiore. In caso di conflitto tra norme e la Costituzione, le norme in contrasto sono dichiarate afflitte da illegittimità costituzionale. Se la controversia si verifica tra norme di pari rango, per il principio della successione nel tempo, la norma posteriore è abrogata da quella successiva.

Fonti primarie

Norme a numero chiuso e subordinate alla Costituzione. Si compongono di:

  • Legge ordinaria, la quale è legittimata, per l'ART. 117 COST., a disciplinare qualsiasi materia con l'unico vincolo di osservanza della Costituzione stessa. La Costituzione inoltre affida alla legge la disciplina di alcune materie attraverso la Riserva di Legge; essa può essere assoluta, quando alla legge è affidata l'intera materia, relativa, quando è affidata la disciplina di principio o essenziale, e infine rinforzata, quando impone al legislatore di dettare la disciplina dell'intero settore. Accanto alla legge ordinaria vi sono gli Atti Governativi aventi forza di legge ed emanati dal Governo (Decreto legge e decreto legislativo).
  • Statuto regionale, approvato dal Consiglio Regionale con una doppia deliberazione: in entrambi i casi deve essere approvato con la maggioranza qualificata. Il corpo elettorale può intervenire mediante referendum eventuale solo se richiesto da almeno 1/50 degli elettori entro 3 mesi dalla pubblicazione dello Statuto.
  • Legge regionale, approvata nei tempi e nelle modalità previste per lo Statuto Regionale.

Fonti secondarie

Riconducibili a:

  • Regolamenti del Governo, sono atti normativi di natura amministrativa deliberati dal Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, e sottoposti al visto ed alla registrazione da parte della Corte dei Conti. I regolamenti possono essere:
    • Esecutivi: danno esecuzione a leggi o atti aventi forza di legge.
    • Di attuazione o integrazione: conferiscono attuazione ad una disciplina.
    • Indipendenti: disciplinano materie non regolate dalle fonti primarie.
    • Di organizzazione: disciplinano l'organizzazione dell'ente.
    • Delegati: danno luogo alla delegificazione, quando materie non oggetto di riserva di legge assoluta sono trasferite dalla fonte primaria a quella secondaria.
  • Regolamenti regionali, ART. 117 COST. La potestà regolamentare spetta allo Stato per le materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni per ogni altra materia.

Referendum abrogativo

ART. 75 COST. → Il referendum abrogativo è un istituto di democrazia diretta con il quale il corpo elettorale è chiamato ad esprimere un giudizio circa l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge. La Costituzione individua casi di inaccessibilità al referendum per le leggi di amnistia o indulto. Vi sono altri casi in cui non è possibile far ricorso al referendum:

  • La richiesta è composta da una pluralità di domande eterogenee che non consentono al corpo elettorale di esprimere un giudizio chiaro ed unitario.
  • Ha ad oggetto norme costituzionali.

Il procedimento inizia con un controllo da parte dell'Ufficio Centrale, ubicato presso la Corte di Cassazione, sulla regolarità della richiesta. Un successivo controllo viene inoltre svolto dalla Corte Costituzionale circa il rispetto dei vincoli imposti dalla Costituzione stessa. Questo procedimento è scandito da specifiche tempistiche:

  • Richiesta di referendum deve pervenire tra il 30 settembre e il 10 gennaio.
  • Ordinanza dell'Ufficio centrale deve pervenire entro il 15 dicembre.
  • Sentenza della Corte Costituzionale deve pervenire entro il 10 febbraio successivo.

Una volta superate le fasi di controllo, il Presidente della Repubblica prende atto dell'esito e stabilisce la consultazione di voto in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. Il procedimento si conclude con lo scrutinio dei voti e la promulgazione dell'esito:

  • Se il referendum ha esito positivo, esso viene iscritto nella Gazzetta Ufficiale e il Parlamento è stato sottoposto al divieto di inserire una norma analoga a quella appena abrogata.
  • Se ha esito negativo, la norma NON può nuovamente essere oggetto di referendum per i successivi 5 anni.

Il referendum abrogativo richiede due quorum:

  • Strutturale: che vi partecipi la maggioranza assoluta dei votanti.
  • Funzionale: che la maggioranza dei voti sia a favore dell'abrogazione.

Revisione costituzionale

Istituto di democrazia diretta volto a tutelare le minoranze, le quali si appellano al corpo elettorale per indurlo ad esprimere il proprio consenso. La forma di Stato costituzionale si caratterizza dall'adozione di un complesso normativo (la Costituzione) rigido, che può essere modificato solo attraverso un procedimento aggravato di Revisione Costituzionale disciplinato dall'ART. 138 COST. Tale procedimento si articola in due momenti deliberatori per ciascuna Camera (4 in totale): entrambe le Camere quindi provvedono all'approvazione di un testo identico a maggioranza qualificata:

  • Se l'approvazione avviene a maggioranza pari o superiore dei 2/3 dei componenti, il testo entra in vigore dopo l'iscrizione nella Gazzetta Ufficiale ed il decorso della Vacatio Legis.
  • Se l'approvazione avviene a maggioranza inferiore dei 2/3 dei componenti, può essere richiesto un referendum dichiarativo del testo (non necessita di quorum di partecipazione), richiesto entro 3 mesi dalla pubblicazione e da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.

Atti normativi europei

L'Italia aderisce all'Unione Europea ed all'Unione Monetaria Europea ed ha ratificato, nel tempo, trattati ed accordi che ne scaturiscono. Si è instaurata un'interpretazione costituzionale secondo la quale l'ART. 11 COST., nel prevedere che l'Italia acconsente a condizioni di parità con altri Stati a limitazioni del potere per garantire un ordinamento che assicuri pace e giustizia, favorisce la stipula di tali trattati tra gli Stati membri. Tali trattati sono caratterizzati dalla possibilità da parte degli Stati, di adozione di fonti derivate, quali:

  • Regolamenti europei: fonti che hanno efficacia diretta ed immediata nell'ordinamento, imponendo il divieto di promulgare norme successive in contrasto con essi.
  • Direttive europee: pongono principi a cui gli Stati si rivolgono per la promulgazione di norme successive.

Vi sono direttive particolari, definite self-executing, che possono essere adottate anche senza il recepimento da parte dell'ordinamento interno, qualora sia scaduto il termine per il recepimento stesso o se le disposizioni contenute sono particolarmente precise e puntuali. Il Diritto Europeo è caratterizzato dalla sua supremazia sulle fonti interne primarie e secondarie: infatti, qualora si verifichi un contrasto tra norme interne e norme europee, la norma interna viene dichiarata incostituzionale poiché viola l'ART. 11 COST.

Trattati e accordi internazionali

All'interno dell'ordinamento nazionale hanno efficacia anche fonti internazionali, qualora risultino conformi alle fonti interne. La Costituzione prevede due casi di rinvio a tali fonti:

  • Rinvio fisso: rinvio alle norme che la fonte richiamata produrrà nel tempo (ART. 10 COMMA 2 COST. → Situazione giuridica dello straniero).
  • Rinvio mobile: rinvio a discipline i cui argomenti non hanno più valenza all'interno dell'ordinamento (ART. 7 COST. → Patti Lateranensi).

Il diritto comunitario prevale sempre sulle norme interne; qualora si verifichino controversie con norme dell'ordinamento nazionale, lo Stato viene afflitto da responsabilità internazionale che si traduce in un vizio di illegittimità costituzionale; la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato tali trattati come "vincolanti" proprio perché la loro violazione comporta la suddetta responsabilità dello Stato.

Istituzioni ed ordinamento costituzionale

La Costituzione Italiana ha prefissato due modelli rispettivamente per la forma di Stato e di Governo:

  1. Forma di Stato: modello relativo ai rapporti Stato-Cittadini o Stato-Autorità Locali, che in Italia è identificato dal Modello Democratico Pluralista. Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, che esercita un potere sovrano su un dato territorio in cui sono subordinati i soggetti che vi appartengono; emerge dunque il concetto di sovranità, il quale può essere:
    • Esterna: è sovrano lo Stato che non subordina la sua esistenza ad un altro.
    • Interna: capacità di porre comandi vincolanti ai soggetti appartenenti a quel dato territorio.

In base al criterio impiegato, è possibile individuare forme di Stato alternative:

  • Criterio demografico (basato sugli individui):
    • Stato autoritario: autorità accentrata nelle mani del singolo.
    • Stato democratico: sovranità ripartita su tutta la popolazione → ART. 1 COMMA 2 COST. "La sovranità spetta al popolo".
  • Criterio geografico-territoriale:
    • Stato unitario: Sovranità spetta allo stato centrale.
    • Stato federale: sovranità ripartita su più livelli (federazioni).

Lo Stato moderno nasce con ordinamento feudale, poiché territorio e popolazione costituivano storicamente il patrimonio personale del sovrano. La prima forma di Stato è quello assoluto, nel quale la sovranità era accentrata nelle mani del sovrano del tempo; con l'avvento della Rivoluzione Francese nacque lo Stato liberale di diritto che perseguiva l'obiettivo di tutela dei singoli individui e dei loro diritti.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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