vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
NAZIONALE.
Nel caso in cui si verifichi un tale atto, viene avviato il Procedimento di Stato d'Accusa del
Presidente che si articola in 2 fasi:
> Istruttoria: culmina con la dichiarazione dello Stato d'Accusa
> Seconda fase che avviene davanti alla Corte Costituzionale composta da 15 giudici
+ 16 membri estratti a sorte da una lista di individui idonei che il Parlamento compila ogni 9 anni
Il procedimento ha avvio con l'indagine da parte delle Commissioni Parlamentari per i procedimenti
d'accusa contro il Presidente; al termine di tale fase può avvenire l'archiviazione del caso per
manifestata infondatezza delle accuse, o la redazione di un testo che sarà trasmesso alle Camere,
le quali voteranno a favore o meno dello Stato di Accusa del Presidente. Se la votazione ha esito
positivo, il Presidente è sospeso in via cautelare dall'esercizio delle proprie funzioni. La seconda
fase consiste nel dibattito che ha per oggetto gli esiti della fase istruttoria, tra i giudici della Corte
Costituzionale e gli avvocati difensori, al termine della quale verrà emessa la sentenza definitiva.
5) CORTE COSTITUZIONALE
Organo costituzionale di natura giurisdizionale composto da 15 giudici nominati:
- Per 1/3 dal Parlamento
- Per 1/3 dal Presidente della Repubblica
- Per 1/3 dalle Supreme Magistrature ( Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte di
Cassazione)
L'organizzazione ed il funzionamento della Corte Costituzionale sono dettati dagli ART. 134-135-
136-137 COST. i quali, per garantire la sua indipendenza, hanno prefissato alcune condizioni
essenziali:
* Specifici requisiti per i candidati: possono essere magistrati, professori universitari di
materie giuridiche, avvocati con almeno 20 anni di esercizio
* Durata della carica di 9 anni senza possibilità di una nuova candidatura
* Relativamente ai giudici nominati dalle supreme magistrature: la Corte di Cassazione
nomina 3 giudici, il Consiglio di Stato nomina 1 giudice, la Corte dei Conti nomina 1 giudice.
Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto dal collegio con scrutinio segreto e a maggioranza
qualificata: la carica dura 3 anni ed egli può essere rieletto, rispettando il vincolo della durata
complessiva novennale del mandato.
La Corte Costituzionale è chiamata ad esprimere un giudizio circa:
a. Questione di legittimità costituzionale di leggi ( SONO OGGETTO DEL GIUDIZIO DELLA
CORTE: leggi approvate dal Parlamento, atti aventi forza di legge, leggi provinciali di
Trento e Bolzano/ NON SONO OGGETTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE: Regolamenti
del Governo, Trattati europei, che divengono di competenza della Corte solo qualora il
recepimento di un trattato comporti l'inserimento nell'ordinamento nazionale di norme in
contrasto.)
b. Accessibilità al referendum abrogativo
c. Procedimenti d'accusa contro il Presidente della Repubblica
d. Conflitti di attribuzione dei poteri dello Stato
Le deliberazioni della Corte avvengono a maggioranza qualificata dei partecipanti e votanti, con un
quorum di 11 giudici; le sedute sono ordinariamente pubbliche, salvo che il Presidente della Corte
non disponga che avvengono a porte chiuse.
L'intervento della Corte può essere richiesto attraverso 2 modalità:
I. Procedimento in via principale: Ricorso effettuato dallo Stato contro leggi Regionali
che eccedono le competenze delle Regioni, o da Regioni nei confronti di leggi statali che
ledono la propria sfera di competenze.
- Impugnazione di Leggi Regionale: impugnate dal Governo con previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, o da parte di altre Regioni con previa deliberazione delle
Giunte Regionali entro 60 giorni dal fatto che determina la lesione.
- Impugnazione di Leggi Statali: impugnate dalle Regioni entro 60 giorni dal
fatto che determina la lesione.
Il procedimento si conclude con la sentenza della Corte che delimita e ristabilisce la sfera di
competenze delle parti in causa.
I. Procedimento in via incidentale: questione di legittimità costituzionale è presentata, durante
un processo, dalle parti in causa al Giudice, il quale può trasmettere gli atti alla Corte.
Questo procedimento necessita di due requisiti:
- Soggettivo: presenza dell'autorità giurisdizionale
- Oggettivo: presenza di un giudizio (processo)
Affinchè il giudice possa trasmettere gli atti alla Corte deve inoltre verificare preventivamente
la compresenza di ulteriori 2 requisiti:
>> Rilevanza della norma: Necessità di applicare la norma per la risoluzione
della controversia >> Manifestata fondatezza della questione
Una volta verificati i requisiti vincolanti, il giudice trasmette gli atti della questione di illegittimità
costituzionale alla Corte con un'ordinanza motivata; la Corte provvede quindi a verificare la
correttezza dell'ordinanza, potendo inoltre dichiararne l'inammissibilità o la manifestata
infondatezza. I giudizi della Corte possono presentare duplice natura:
_ Sentenze: giudizio definitivo ed irrevocabile
_ Ordinanza: procedimento interlocutore per dichiarare inammissibilità o manifestata
infondatezza.
Le sentenze della Corte possono essere:
--> Di accoglimento: la Corte accetta la questione e determina l'annullamento della norma, dal
quale consegue la perdita di efficacia della stessa con effetto retroattivo.
--> Di rigetto: la Corte respinge la questione per inammissibilità o manifestata infondatezza.
Vi sono inoltre sentenze INTERPRETATIVE, di accoglimento o di rigetto, con le quali la Corte
dichiara l'incostituzionalità della norma in relazione ad una determinata interpretazione, oppure le
sentenze MANIPOLATIVE con le quali elimina dall'ordinamento delle norme incostituzionali,
introducendone altre ritenute necessarie: questa tipologia di sentenza può essere ADDITIVA
quando dichiara l'incostituzionalità nella parte in cui la norma non prevede qualcosa, ABLATIVE
quando ne dichiarano l'incostituzionalità nella parte in cui la norma prevede qualcosa che non
dovrebbe, oppure SOSTITUTIVE quando la norma prevede qualcosa invece che altro.
L'ART. 134 COST. inoltre definisce l'altra funzione fondamentale della Corte Costituzionale, di
risoluzione dei conflitti di attribuzione dei poteri statali. L'attribuzione di tali poteri è stabilita dalla
legge, dunque è necessario che la parte lesa effettui ricorso alla Corte, la quale provvede
all'emissione di una sentenza che ridefinisca i limiti delle attribuzioni di poteri prestabilite dalla
legge.
Oltre a tali organi costituzionali, identificati quindi dalla Costituzione stessa, ve ne sono altri che
costituiscono un apparato istituzionale con funzione di controllo e garanzia, che affiancano il
circuito decisionale. Tali organi sono riconducibili a:
A) ORGANI AUSILIARI DI RANGO COSTITUZIONALE , ovvero organi con natura tecnico-
giuridica che godono di ampia autonomia dagli organi decisionali, poichè le loro funzioni sono volte
ad un miglioramento dell'attività delle istituzioni pubbliche. Tali organi sono identificati da:
- CONSIGLIO DI STATO: Definito dall'ART. 100 COST, si compone di 7 sezioni di cui
le prime 4 svolgono funzioni consultive e le restanti 3 funzioni giurisdizionali. E' presieduto dal
Presidente, nominato dal Presidente della Repubblica, e dai consiglieri nominati per 1/4 dal
Governo, per 1/4 dai consiglieri del TAR (tribunale amministrativo regionale), per 1/4 dai magistrati
ordinari e per 1/4 tramite concorso pubblico. Tale organo svolge due funzioni essenziali:
> Consultiva: fornisce pareri circa legittimità degli atti del Governo. I giudizi del
Consiglio di Stato devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta e possono essere FACOLTATIVI,
oppure OBBLIGATORI in caso di atti governativi e ricorsi straordinari al Capo dello Stato.
> Giurisdizionale: tutela la pubblica amministrazione, assumendo ruolo di giudice
di 2° grado, ovvero di appello alle sentenze emesse dal TAR.
- CORTE DEI CONTI : definito dall'ART. 100 - 103 COST. Si articola in sezioni a livello
centrale ( articolate in 3 sezioni con funzione di controllo e 3 sezioni con funzione giurisdizionale),
e a livello regionale ( sezioni con funzione giurisdizionale in cui opera il Procuratore Generale). Le
funzioni principali sono riconducibili al controllo relativo alla legittimità degli atti della pubblica
amministrazione e del Governo e sul bilancio dello stato, e funzione giurisdizionale sulla pubblica
amministrazione (responsabilità amministrativa), per cui i pubblici funzionari sono responsabili dei
danni cagionati da comportamenti colposi/dolosi.
- CNEL (COMITATO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO) : organo definito
dall'ART. 99 COST nato dall'esigenza di conciliare la rappresentanza politica con il settore
produttivo ed industriale. Si costituisce del Presidente, 10 esperti di materie economiche e sociali
di cui 8 sono nominati dal Presidente della Repubblica e 2 su richiesta del Presidente del
Consiglio, assieme a 48 rappresentanti delle categorie produttive.
B) MAGISTRATURA
Organo costituzionale di natura giuridica Autonomo & Indipendente. La sua indipendenza risulta
essere:
- Interna: garantita dall presenza del principio gerarchico, per cui i magistrati sono distinti in base
alle loro funzioni.
- Esterna: dagli altri poteri dello Stato, garantita dalla presenza del CSM (CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)
Il sistema giurisdizionale italiano si articola in:
> Giudici ordinari: Tribunale ordinario, Corte d'appello, Corte di cassazione, per processi che
hanno ad oggetto lesione di diritti civili. Ad essi si affiancano i Giudici di Pace, ovvero magistrati
ordinari competenti per controversie di rilievo inferiore.
> Giudici Speciali: TAR, Consiglio di Stato e Corte dei Conti.
Il CSM è un organo giurisdizionale che garantisce l'indipendenza dei magistrati, i quali sono
soggetti esclusivamente alla legge. Si compone di:
- Componenti di diritto: Presidente della Repubblica + 1° Presidente + Procuratore generale della
corte di cassazione
- Componenti nominati per 1/3 dal Parlamento e per 2/3 dai magistrati ordinari.
In totale si compone di 27 membri la cui carica permane per 4 anni e non è compatibile con la
carica di parlamentare.
Le competenze del CSM relativamente allo stato giuridico dei magistrati, sono riconducibili a:
- assunzioni
- assegnazioni
- trasferimenti
- promozioni
- provvedimenti disciplinari contro coloro che hanno tenuto comportamenti non onorevoli rispetto
alla carica che ricoprono.
Autorità Indipendenti
Organi statali, collegiali ed operanti in settori economici-finanziari; non sono previsti dalla
Costituzione, ma sono stati istituiti per soddisfare la necessità di controllare i processi di
liberalizzazione del mercato.
A. BANCA D'ITALIA: Istituita nel 1893 con la forma di società di diritto