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NAZIONALE.

Nel caso in cui si verifichi un tale atto, viene avviato il Procedimento di Stato d'Accusa del

Presidente che si articola in 2 fasi:

> Istruttoria: culmina con la dichiarazione dello Stato d'Accusa

> Seconda fase che avviene davanti alla Corte Costituzionale composta da 15 giudici

+ 16 membri estratti a sorte da una lista di individui idonei che il Parlamento compila ogni 9 anni

Il procedimento ha avvio con l'indagine da parte delle Commissioni Parlamentari per i procedimenti

d'accusa contro il Presidente; al termine di tale fase può avvenire l'archiviazione del caso per

manifestata infondatezza delle accuse, o la redazione di un testo che sarà trasmesso alle Camere,

le quali voteranno a favore o meno dello Stato di Accusa del Presidente. Se la votazione ha esito

positivo, il Presidente è sospeso in via cautelare dall'esercizio delle proprie funzioni. La seconda

fase consiste nel dibattito che ha per oggetto gli esiti della fase istruttoria, tra i giudici della Corte

Costituzionale e gli avvocati difensori, al termine della quale verrà emessa la sentenza definitiva.

5) CORTE COSTITUZIONALE

Organo costituzionale di natura giurisdizionale composto da 15 giudici nominati:

- Per 1/3 dal Parlamento

- Per 1/3 dal Presidente della Repubblica

- Per 1/3 dalle Supreme Magistrature ( Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte di

Cassazione)

L'organizzazione ed il funzionamento della Corte Costituzionale sono dettati dagli ART. 134-135-

136-137 COST. i quali, per garantire la sua indipendenza, hanno prefissato alcune condizioni

essenziali:

* Specifici requisiti per i candidati: possono essere magistrati, professori universitari di

materie giuridiche, avvocati con almeno 20 anni di esercizio

* Durata della carica di 9 anni senza possibilità di una nuova candidatura

* Relativamente ai giudici nominati dalle supreme magistrature: la Corte di Cassazione

nomina 3 giudici, il Consiglio di Stato nomina 1 giudice, la Corte dei Conti nomina 1 giudice.

Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto dal collegio con scrutinio segreto e a maggioranza

qualificata: la carica dura 3 anni ed egli può essere rieletto, rispettando il vincolo della durata

complessiva novennale del mandato.

La Corte Costituzionale è chiamata ad esprimere un giudizio circa:

a. Questione di legittimità costituzionale di leggi ( SONO OGGETTO DEL GIUDIZIO DELLA

CORTE: leggi approvate dal Parlamento, atti aventi forza di legge, leggi provinciali di

Trento e Bolzano/ NON SONO OGGETTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE: Regolamenti

del Governo, Trattati europei, che divengono di competenza della Corte solo qualora il

recepimento di un trattato comporti l'inserimento nell'ordinamento nazionale di norme in

contrasto.)

b. Accessibilità al referendum abrogativo

c. Procedimenti d'accusa contro il Presidente della Repubblica

d. Conflitti di attribuzione dei poteri dello Stato

Le deliberazioni della Corte avvengono a maggioranza qualificata dei partecipanti e votanti, con un

quorum di 11 giudici; le sedute sono ordinariamente pubbliche, salvo che il Presidente della Corte

non disponga che avvengono a porte chiuse.

L'intervento della Corte può essere richiesto attraverso 2 modalità:

I. Procedimento in via principale: Ricorso effettuato dallo Stato contro leggi Regionali

che eccedono le competenze delle Regioni, o da Regioni nei confronti di leggi statali che

ledono la propria sfera di competenze.

- Impugnazione di Leggi Regionale: impugnate dal Governo con previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, o da parte di altre Regioni con previa deliberazione delle

Giunte Regionali entro 60 giorni dal fatto che determina la lesione.

- Impugnazione di Leggi Statali: impugnate dalle Regioni entro 60 giorni dal

fatto che determina la lesione.

Il procedimento si conclude con la sentenza della Corte che delimita e ristabilisce la sfera di

competenze delle parti in causa.

I. Procedimento in via incidentale: questione di legittimità costituzionale è presentata, durante

un processo, dalle parti in causa al Giudice, il quale può trasmettere gli atti alla Corte.

Questo procedimento necessita di due requisiti:

- Soggettivo: presenza dell'autorità giurisdizionale

- Oggettivo: presenza di un giudizio (processo)

Affinchè il giudice possa trasmettere gli atti alla Corte deve inoltre verificare preventivamente

la compresenza di ulteriori 2 requisiti:

>> Rilevanza della norma: Necessità di applicare la norma per la risoluzione

della controversia >> Manifestata fondatezza della questione

Una volta verificati i requisiti vincolanti, il giudice trasmette gli atti della questione di illegittimità

costituzionale alla Corte con un'ordinanza motivata; la Corte provvede quindi a verificare la

correttezza dell'ordinanza, potendo inoltre dichiararne l'inammissibilità o la manifestata

infondatezza. I giudizi della Corte possono presentare duplice natura:

_ Sentenze: giudizio definitivo ed irrevocabile

_ Ordinanza: procedimento interlocutore per dichiarare inammissibilità o manifestata

infondatezza.

Le sentenze della Corte possono essere:

--> Di accoglimento: la Corte accetta la questione e determina l'annullamento della norma, dal

quale consegue la perdita di efficacia della stessa con effetto retroattivo.

--> Di rigetto: la Corte respinge la questione per inammissibilità o manifestata infondatezza.

Vi sono inoltre sentenze INTERPRETATIVE, di accoglimento o di rigetto, con le quali la Corte

dichiara l'incostituzionalità della norma in relazione ad una determinata interpretazione, oppure le

sentenze MANIPOLATIVE con le quali elimina dall'ordinamento delle norme incostituzionali,

introducendone altre ritenute necessarie: questa tipologia di sentenza può essere ADDITIVA

quando dichiara l'incostituzionalità nella parte in cui la norma non prevede qualcosa, ABLATIVE

quando ne dichiarano l'incostituzionalità nella parte in cui la norma prevede qualcosa che non

dovrebbe, oppure SOSTITUTIVE quando la norma prevede qualcosa invece che altro.

L'ART. 134 COST. inoltre definisce l'altra funzione fondamentale della Corte Costituzionale, di

risoluzione dei conflitti di attribuzione dei poteri statali. L'attribuzione di tali poteri è stabilita dalla

legge, dunque è necessario che la parte lesa effettui ricorso alla Corte, la quale provvede

all'emissione di una sentenza che ridefinisca i limiti delle attribuzioni di poteri prestabilite dalla

legge.

Oltre a tali organi costituzionali, identificati quindi dalla Costituzione stessa, ve ne sono altri che

costituiscono un apparato istituzionale con funzione di controllo e garanzia, che affiancano il

circuito decisionale. Tali organi sono riconducibili a:

A) ORGANI AUSILIARI DI RANGO COSTITUZIONALE , ovvero organi con natura tecnico-

giuridica che godono di ampia autonomia dagli organi decisionali, poichè le loro funzioni sono volte

ad un miglioramento dell'attività delle istituzioni pubbliche. Tali organi sono identificati da:

- CONSIGLIO DI STATO: Definito dall'ART. 100 COST, si compone di 7 sezioni di cui

le prime 4 svolgono funzioni consultive e le restanti 3 funzioni giurisdizionali. E' presieduto dal

Presidente, nominato dal Presidente della Repubblica, e dai consiglieri nominati per 1/4 dal

Governo, per 1/4 dai consiglieri del TAR (tribunale amministrativo regionale), per 1/4 dai magistrati

ordinari e per 1/4 tramite concorso pubblico. Tale organo svolge due funzioni essenziali:

> Consultiva: fornisce pareri circa legittimità degli atti del Governo. I giudizi del

Consiglio di Stato devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta e possono essere FACOLTATIVI,

oppure OBBLIGATORI in caso di atti governativi e ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

> Giurisdizionale: tutela la pubblica amministrazione, assumendo ruolo di giudice

di 2° grado, ovvero di appello alle sentenze emesse dal TAR.

- CORTE DEI CONTI : definito dall'ART. 100 - 103 COST. Si articola in sezioni a livello

centrale ( articolate in 3 sezioni con funzione di controllo e 3 sezioni con funzione giurisdizionale),

e a livello regionale ( sezioni con funzione giurisdizionale in cui opera il Procuratore Generale). Le

funzioni principali sono riconducibili al controllo relativo alla legittimità degli atti della pubblica

amministrazione e del Governo e sul bilancio dello stato, e funzione giurisdizionale sulla pubblica

amministrazione (responsabilità amministrativa), per cui i pubblici funzionari sono responsabili dei

danni cagionati da comportamenti colposi/dolosi.

- CNEL (COMITATO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO) : organo definito

dall'ART. 99 COST nato dall'esigenza di conciliare la rappresentanza politica con il settore

produttivo ed industriale. Si costituisce del Presidente, 10 esperti di materie economiche e sociali

di cui 8 sono nominati dal Presidente della Repubblica e 2 su richiesta del Presidente del

Consiglio, assieme a 48 rappresentanti delle categorie produttive.

B) MAGISTRATURA

Organo costituzionale di natura giuridica Autonomo & Indipendente. La sua indipendenza risulta

essere:

- Interna: garantita dall presenza del principio gerarchico, per cui i magistrati sono distinti in base

alle loro funzioni.

- Esterna: dagli altri poteri dello Stato, garantita dalla presenza del CSM (CONSIGLIO

SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

Il sistema giurisdizionale italiano si articola in:

> Giudici ordinari: Tribunale ordinario, Corte d'appello, Corte di cassazione, per processi che

hanno ad oggetto lesione di diritti civili. Ad essi si affiancano i Giudici di Pace, ovvero magistrati

ordinari competenti per controversie di rilievo inferiore.

> Giudici Speciali: TAR, Consiglio di Stato e Corte dei Conti.

Il CSM è un organo giurisdizionale che garantisce l'indipendenza dei magistrati, i quali sono

soggetti esclusivamente alla legge. Si compone di:

- Componenti di diritto: Presidente della Repubblica + 1° Presidente + Procuratore generale della

corte di cassazione

- Componenti nominati per 1/3 dal Parlamento e per 2/3 dai magistrati ordinari.

In totale si compone di 27 membri la cui carica permane per 4 anni e non è compatibile con la

carica di parlamentare.

Le competenze del CSM relativamente allo stato giuridico dei magistrati, sono riconducibili a:

- assunzioni

- assegnazioni

- trasferimenti

- promozioni

- provvedimenti disciplinari contro coloro che hanno tenuto comportamenti non onorevoli rispetto

alla carica che ricoprono.

Autorità Indipendenti

Organi statali, collegiali ed operanti in settori economici-finanziari; non sono previsti dalla

Costituzione, ma sono stati istituiti per soddisfare la necessità di controllare i processi di

liberalizzazione del mercato.

A. BANCA D'ITALIA: Istituita nel 1893 con la forma di società di diritto

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A.A. 2015-2016
19 pagine
8 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabrizio.r93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lotito Pierfrancesco.