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Organizzazioni internazionali a carattere regionale
FIFA, CIO. Organizzazioni nate su base regionale, ma poi sviluppate fino a includere Stati di diversi continenti: v. OCSE (OECD: Organization for Economic Cooperation and Development). OCSE → Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, si occupa dello sviluppo economico, dello sviluppo sostenibile, e della lotta contro la disoccupazione. È composto da 36 membri sparsi in tutto il mondo.
Compito dell'OCSE è la promozione della crescita economica secondo uno sviluppo sostenibile attraverso intese ed elaborazione di principi comuni, di linee guida.
- Organizzazioni internazionali a carattere regionale: si tratta di organizzazioni con obiettivi comuni (economici, politici, culturali, etc.) di cui fanno parte Stati appartenenti a una medesima area geografica. Presenti in Asia, in America latina, in Europa. Nell'area europea:
- UE: frutto di un'evoluzione che parte da interessi di carattere economico e che poi passano a quelli sociali.
Nell'UE fanno parte 27 stati. Esito della trasformazione della CEE: da organizzazione internazionale a organizzazione sovranazionale: gli Stati membri hanno rinunciato a una parte della loro sovranità. Modifiche apportate ai trattati istitutivi: ampliato le competenze originarie → moneta unica, cittadinanza europea, politica estera, giustizia giurisprudenza Corte di giustizia europea, competente a sindacare il rispetto del diritto europeo da parte degli Stati membri. - Carta dei diritti fondamentali dell'UE 1999. - BCE. - Trattato di Maastricht con cui gli stati membri decidono di trasformare la loro attività in unione che diventa effettiva mano a mano che viene riconosciuta la cittadinanza europea. Gli organi dell'UE sono: Consiglio europeo, Consiglio UE, Commissione Parlamento, Corte di giustizia, BCE, Corte dei conti europea. - il Consiglio d'Europa: ha sede a Strasburgo. Composto da 47 stati. Scopo: ha lo scopo di attuare un'unione più stretta.fra i paesi membri pertutelare e promuovere gli ideali e i principi condivisi e per favorire il progresso economico e sociale mediante il sostegno ad un'azione coordinata e comune nel campo economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo e la tutela lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Principale strumento operativo: Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (CEDU), redatto nel 1950: strumento di diritto internazionale accessibile anche ai singoli contro uno Stato firmatario. La CEDU consente di fare ricorso contro uno di questi stati per salvaguardare determinati diritti che si ritengono violati. Competente a giudicare è la Corte europea dei diritti dell'uomo. Sanzioni anche all'Italia. Ha la legittimazione a condannare lo Stato responsabile al ripristino della situazione anteriore alla violazione o all'equa soddisfazione, ovvero ad un risarcimento monetario, se non èPossibile rimuovere le conseguenze dell'aviazione. Spesso l'Italia è stata citata perché ha utilizzato l'espropriazione senza risarcire al 100% l'espropriato, offrendogli del denaro non del corrispondente valore.
La permeabilità degli ordinamenti nazionali
- PRINCIPIO DELL'INGERENZA UMANITARIA ma...interventi tardivi.
- GLOBALIZZAZIONE ma... poteri economici forti che fuggono dai limiti posti dalla legge.
- LA SOCIETA' GLOBALE DEL RISCHIO: finanze, migrazioni, terrorismo, clima, epidemie. Covid-19 e risposta giuridica affidata a strumenti vetusti con misure legate a scelte solo nazionali.
Gerarchia delle fonti
Non tutte le fonti hanno la stessa forza nell'ordinamento, alcune hanno grado più alto e altre meno. Il principio è che le fonti terziarie si conformano a quelle di grado superiore ecc..
Principi supremi: non possono essere modificati.
Fonti costituzionali: devono rispettare principi supremi. Costituzione, leggi
costituzionali.
Fonti primarie: leggi statali e regionali, atti del Governo con forza di legge, referendum abrogativi.
Fonti secondarie: regolamenti governativi, ministeriali, regionali e degli enti locali.
Fonti terziarie: consuetudini.
Le singole fonti del diritto: la Cost. (No cap. 4, Si cap.5)
Costituzione italiana: Assemblea costituente-patto tra forze antifasciste ← velo d'ignoranza (grazie a questo velo di ignoranza si trova più facilmente una soluzione).
Costituzione rigida (artt.1,co.2, art. 117 co.1+ garanzie costituzionali artt.134-139) non può essere modificata con legge ordinaria, esiste organo che controlla che essa venga rispettata dal legislatore ordinario.
La Cost, in quanto rigida è del tutto immodificabile? 139+ principi supremi art. 2.
V. art. 138: procedimento aggravato: si vuole garantire che se avviene modifica, avviene modificando veramente la legge.
- Doppia delibera di ciascuna Camera (intervallo 3 mesi tra una e l'altra),-
peculiarità seconde delibere; no emendamenti, no maggioranza semplice → ⅔ → legge cost, approvata 12 assoluta possibile referendum se, entro 3 mesi dalla pubblicazione richiesto dal → 1/5 membri di una Camera o 500 mila elettori o 5 consigli regionali
Legge cost, promulgata se voto favorevole della > voti validi (irrilevanza dei partecipanti al voto). Le singole fonti del diritto: fonti internazionali ed europee (stanno tra le fonti costituzionali e quelle primarie)
Principi sulle Fonti internazionali ed europee:
- Art. 10 co.1: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, es. obbligo di soccorso in mare: consuetudine internazionale norme di rango costituzionale.
- 10 co.2: la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
- Art. 11: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altripopoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, incondizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad unordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove efavorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
partecipazionealle organizzazioni internazionali
Art.117: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato (70 esega.) e dalle Regioninel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamentocomunitario e dagli obblighi internazionali.
rapporto tra fonti interne e le fontiinternazionali ed europee-Le singole fonti del diritto: fonti internazionaliDiritto internazionale: norme di dir.internaz. generalmente riconosciute ex art. 10 Cost.(consuetudini internazionali) di rango costituzionale ma assoggettate al rispetto deiprincipi supremi+norme di dir.internaz. pattizio: trattati internazionali negoziati e
conclusi dal Governo,↓ratificati con PDR ex art. 87 Cost. (in certi casi previa autorizzazione con legge delParlamenta ex art. 80 Cost.), a cui segue la stipulazione del trattato, che consiste nelloscambio delle ratifiche fra contraenti, a cui segue↓recepimento nel dir. interno attraverso l'ordine di esecuzione contenuto nell'atto di ratifica(o nella legge di autorizzazione).I trattati internazionali sono vincolanti per le fonti primarie successive ex art. 117 Cost.co 1. Posizione intermedia tra Cost. e legge. Norme interposte. Sano norme interposte ades., quelle della Convenzione Europea Diritti Uomo (CEDU). 13Le singole fonti del diritto: fonti europeeFonti di diritto originario (Trattati istitutivo e succ. mod.) + fonti di diritto derivato:● regolamenti: vincolanti nei confronti di tutti i soggetti degli Stati membri.● direttive: vincolanti nei confronti degli Stati con obbligo di risultato e untermine per adempiere.● direttive self-executing: hannocontenuto così dettagliato che si impone direttamente senza necessità di essere espressamente recepite con legge ad hoc.
- decisioni: fonti vincolanti di regola nei cfr dei destinatari designati.
- raccomandazioni e pareri: fonti non vincolanti.
- se norme europee non direttamente applicabili.
Legge annuale di delegazioni europea (se deve intervenire un altro organismo oltre al parlamento).
Legge europea (se il Parlamento realizza direttamente gli interventi necessari ad adempiere).
Le singole fonti del diritto: fonti nazionali
La LEGGE DELLO STATO. Crisi:
- pressioni di fonti esterne (diritto internazionale e diritto ?) e interne
- tendenziale espropriazione del ruolo del Parlamento da parte del Governo
Nozione di LEGGE FORMALE ORDINARIA artt. 70 ss. Cost.: legge adottata dal Parlamento. Sta al di sotto delle fonti costituzionali e delle fonti internazionali e sovranazionali perché lo dice l'art. 117 co. 1 Cost.
Limiti al legislatore ex art. 117 co. 1
Cost.● Nozione di riserva di legge: quando la Costituzione afferma che una certa materia deve essere disciplinata da una legge formale ordinaria, ovvero interpretata come riserva di fonti primarie e quindi anche decreti legge e decreti legislativi ma con l'eccezione dell'art. 72 u.c. ove riserva d'assemblea (Parlamento).
● Riserva di legge rinforzata: sono un meccanismo con cui la Costituzione non si limita a riservare la disciplina una materia alla legge, ma pone ulteriori vincoli al legislatore.
● Riserva di legge assoluta e relativa.
● Le leggi-provvedimento es legge che autorizza ratifica di trattati internazionali (art. 80 Cost). 17/1982 recante 'scioglimento dell'associazione denominata P2"
● Numerose leggi a cadenza annuale (es. legge annuale di semplificazione, legge di bilancio). 14
Il procedimento legislativo (iter legislativo)
Fase iniziativa art. 71: ciascun parlamentare e al Governo + CNEL, ciascun cons reg, 50mila elettori. Alcune leggi possonoessere presentate solo dal Governo- bilancio, leggeeuropea…Fase costitutiva art. 72: discussione nelle comm.permanenti. subprocedimenti:- normale-referente → necessario nei casi dell'art.72 uc. Ci si limita a discutere epoi il Parlamento approva. In sede referente è necessaria in alcuni casiparticolari.- abbreviato → tempi ridotti per discussione e votazione (conversione dei decretilegge).- deliberante → la commissione non si limita a discutere, ma approva il testo.- redigente → la commissione formula in via definitiva il progetto, riservandol'approvazione finale all'Assemblea. Caduto in disuso.- Procedimento ad hoc per l. di bilancio (sessione di bilancio per la camera)Fase integrativa dell'efficacia artt. 73 e 74: promulgazione entro un mese dalla data diapprovazione (salvo che le Camere deliberano un tempo minore) del PDR con potere di