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CAPITOLO 4- CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE

Il contratto d’opera intellettuale è 1 specie di contratto d’opera ke ha ad oggetto 1

prestazione d’opera intellettuale. X la maggior parte delle professioni intellettuali, è

rikiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi ma ci sn anke altre attività intellettuali

ke nn rikiedono tale iscrizione: parliamo di professioni protette e non ossia di

attività tutelate o nn tutelate a seconda dei requisiti oggettivi e soggettivi x

l’esercizio delle relative attività. L’accertamento dei requisiti x l’iscrizione negli albi e

il potere disciplinare sn demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza

dello Stato. Le associazioni professionali sn divise in :

ordini: ke riguardano le professioni x le quali è rikiesta 1 laurea

- collegi: le professioni x le quali è kiesto 1diploma

-

L’iscrizione ad 1 albo professionale è rikiesta sia nelle professioni intellettuali sia in

altre attività professionali tutelate: mentre nelle prime, l’iscrizione determina il ftt ke

l’iscritto entra a far parte di 1 ordinamento professionale, nel secondo caso,

l’iscrizione è dovuta sl x l’accertamento dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio

x gli agenti di assicurazione).

Il contratto d’opera ha ad oggetto 1 prestazione intellettuale commissionata da

1committente ed è 1 sottotipo del contratto d’opera. Le principali differenze tra il

contratto d’opera intellettuale e il contratto d’opera sono:

requisito della professionalità rikiesto al prestatore d’opera intellettuale (cs ke

a) nn è rikiesta x il contratto d’opera

carattere intellettuale della prestazione e quindi l’impiego di intelligenza e

b) cultura in misura prevalente rispetto al lavoro manuale, k è dominante nel c.

d’opera

iscrizione negli appositi albi professionali

c)

Parti – committente e prestatore

Il committente può essere qls soggetto, privato o pubblico, ke abbia l’esigenza di 1

attività qualificata. Il committente, obbligato al pagamento del compenso, nn dv

essere necessariamente il soggetto nel cui interesse la prestazione viene eseguita,

ma è colui ke cn la stipulazione del contratto ha conferito l’incarico al

professionista. Il prestatore professionista deve avere alcuni requisiti soggettivi,

uno tra questi è proprio la necessaria iscrizione in appositi albi x lo svolgimento di 1

determinata professione intellettuale. Infatti il contratto stipulato tra 1 professionista

nn iscritto e committente è da considerarsi nullo (art. 2229). La legge stabilisce,

inoltre, che la mancata iscrizione, nn dà diritto al professionista al pagamento del

compenso, all’azione x indebito arrikkimento né avanzare pretese x il rimborso

delle spese sostenute. Se poi il professionista svolge la sua attività professionale

nell’ambito di 1 rapp di lavoro subordinato, si ritiene ke le debba applicarsi l’art.

2126 ke, in mancanza di iscrizione, esclude la produzione degli effetti della nullità

del contratto x il periodo in cui il rapp ha avuto esecuzione. Pertanto, in tema di art.

2126, è da escludere la sua applicabilità al contratto d’opera intellettuale e nel caso

di attività professionale svolta nell’ambito di 1 rapp subordinato. Il professionista

può essere:

professionista imprenditore

a) società tra professionisti: intendendosi qll società aventi ad oggetto

b) esclusivo l’esercizio in comune di 1 attività professionale. Oggi è consentita

sl alle società di xsn e fra professionisti iscritti agli ordini

società tra avvocati: la forma giuridica prescelta è qll della società di xsn

c) assoggettata ad 1 regime speciale, i cui soci dv essere in possesso del titolo

di avvocato. La costituzione avviene x atto pubblico o x scrittura privata e la

società viene iscritta in 1 sezione speciale del registro delle imprese e in 1

dell’albo degli avvocati. È necessario, x la costituzione, ke vi sia l’esercizio

comune dell attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio e

possesso del titolo di avvocato da parte di ciascun socio. E’ vietato x ciascun

socio appartenere contemporaneamente ad altre società. Il cliente ke si

rivolge ad 1 società tra avvocati può essere rappresentato da qls dei soci, ma

ha diritto di sceglierne 1 o + di uno x svolgimento personale dell’incarico. X la

responsabilità civile, penale e amministrativa, è ftt salvo il requisito della

personalità poikè dell’attività posta in essere, sn responsabili illimitatamente

e xsonalmente il socio o i soci incaricati. X la responsabilità disciplinare k

deriva dalla violazione delle norme professionali, essa è imputabile alla

società mentre in capo il socio ha 1responsabilit eventuale quando la

violazione del socio è collegata alle direttive impartite dalla società. In caso di

morte di 1 dei soci, la liquidazione della quota va destinata agli eredi del

defunto o in alternativa, si avrà lo scioglimento della società; o la

continuazione della società cn gli eredi se presentino i requisiti professionali

rikiesti.

Obblighi del cliente

Il cliente è tenuto a pagare il compenso al professionista, che può essere

determinato:

dalle parti

a) dalle tariffe e dagli usi, quando il potere di fissare le tariffe è demandato dalla

b) legge agli ordini professionali

dal giudice, se nn si sn verificate le ipotesi a e b

c)

La misura del compenso dv essere adeguato al decoro professionale e

all’importanza dell’opera svolta e l’obbligo sorge dp la realizzazione dell’opera

professionale. Quindi l’autonomia negoziale delle parti è la fonte principale x la

determinazione del compenso, mentre il ricorrere a tariffe è poxibile sl qnd nn c’è

stata pattuizione al riguardo e le eventuali limitazioni all’autonomia privata e la

determinazione del compenso in base a tariffe è prevista da leggi formali o da atti

aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti delle singole professione (se

illegittime vanno disapplicate dal giudice) –> si parla di derogabilità dei compensi

tariffari

E’ invece inderogabile la tariffa professionale forense: ossia la convenzione

stipulata tra avvocato e lavoratori, la quale preveda ke l’avvocato difenda in giudizio

il lavoratore percependo sl l’importo delle spese, competenze e onorari liquidati dal

giudice in caso di vittoria, è idonea a vincolare il professionista nei confronti del

lavoratore (indipendente da 1 eventuale accettazione della convenzione da parte

del lavoratore e professionista). L’esistenza della convenzione derogatoria dv

essere provata dalla parte ke intende giovarsene cn 1 accertamento di fatto

riservato al giudice. Il compenso dovuto al professionista è un DEBITO DI

VALUTA, la cui rivalutazione nn avviene automaticamente ma dv essere dimostrato

cn il pregiudizio patrimoniale risentito dal ritardato pagamento del credito.

Prescrizione

Il diritto dei professionisti al compenso x l’opera prestata e rimborso spese, si

prescrive in 3anni dal compimento della prestazione; se l’opera nn è terminata,

dall’ultima prestazione. La prescrizione decorre anke se vi è stata continuazione di

somministrazioni o di prestazioni.

Obblighi del professionista

Il professionista ha l’obbligo di prestare l’opera intellettuale personalmente,

anche se può ricorrere alla collaborazione di sostituti e ausiliari, qnd lo

prevede il contratto o gli usi. I sostituti sn legati da 1 rapp contrattuale sl con il

professionista e nn con il cliente e nn sn legittimati ad agire contro il cliente per il

compenso dovuto, il cui obbligo resta al professionista. L’attività dei sostituti può

svolgersi anke in modo congiunto con il professionista e a tal proposto sn validi gli

accordi conclusi da professionisti x l’esercizio di professioni/attività protette al fine

di ripartire spese e compensi. Per la validità di tali accordi, è necessario ke

l’associante rimanga l’unico titolare dell’attività affidatagli e l’unico responsabile (e

creditore del compenso) nei confronti del cliente, stabilendo la linea di svolgimento

dell’opera, dirigendo e organizzato il lavoro degli altri sostituti. Tali accordi sn

contratti di associazione sui generis, ben distinti dai contratti di associazione in

partecipazione. Nell’adempimento dell’obbligazione, il prestatore intellettuale dv

usare la diligenza del buon professionista valutabile, in funzione dell’attività e criteri

tecnici della professione. In caso di inadempimento x negligenza nello svolgimento

della prestazione, il danno derivante dalle sue omissioni sussiste sl qnd si accerti k

senza la sua omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

Nei casi ordinari la responsabilità del professionista sussiste anke in presenza di

COLPA LIEVE, ma x problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità

sussiste sl x dolo o colpa grave.

Il professionista è soggetto a 3 responsabilità:

civile: quando emerga mancanza della normale preparazione tecnico-

a) professionale e quindi imperizia. Se l’imperizia è dovuta x problemi tecnici di

rilevante difficoltà, la responsabilità sorge sl x dolo o colpa grave. Qst

limitazione di responsabilità nn si applica al professionista generico ke

consapevolmente nn ha consultato lo specialistica mentre si applica qnd la

difficoltà sussiste x il professionista medio o di alto livello. Il professionista è

responsabile dei fatti dolosi e colposi compiuti dagli ausiliari.

Penale: quando viola norme del codice penale e leggi speciali (es. violazione

b) del segreto professionale)

Amministrativa: qnd si verifichino da parte dei professionisti abusi o

c) infrazioni nell’esercizio della professione, comprendendo qls comportamento

del professionista volto a ledere coscientemente la dignità e il decoro della

categoria professionale o vi incida negativamente

Recesso

Il recesso del cliente può avvenire liberamente, rimborsando le spese e il

compenso al professionista, ma tale disciplina nn ha carattere inderogabile. Il

recesso del professionista può avvenire sl x giusta causa e snz provocare

pregiudizio al cliente. Nel caso in cui c’è inadempimento della prestazione, il cliente

nn è obbligato ad accettare dal professionista l’offerta di 1 altra prestazione in

sostituzione di qll difettosa.

Principali professioni intellettuali – Ritroviamo:

Avvoc

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
53 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rox33 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti di lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Lamberti Mariorosario.