Estratto del documento

Il lavoro autonomo

Il contratto d'opera (art.2222-2229 c.c.)

Il prestatore d'opera, a differenza dell'appaltatore, non è un imprenditore ma un piccolo imprenditore o un lavoratore autonomo. L'art.2222 c.c. definisce il prestatore d'opera come colui che compie un'opera o un servizio con il lavoro prevalentemente proprio. Quindi la professionalità, ossia lo svolgimento continuativo e prevalente di una determinata attività e l'organizzazione di beni e del lavoro altrui da parte dell'imprenditore sono i dati che distinguono quest'ultimo dal prestatore d'opera.

Requisiti del contratto d'opera

  • Consensualità: il contratto d'opera è un contratto consensuale ad effetti obbligatori nel quale le parti si obbligano, rispettivamente, a compiere il servizio o l'opera e a pagare il corrispettivo.
  • Onerosità: a differenza dell'appalto, sono ammissibili beni diversi dal denaro come compenso. La mancata determinazione del corrispettivo non determina la nullità del contratto d'opera né la sua trasformazione in un'altra fattispecie in quanto in mancanza del corrispettivo suppliscono gli usi o le tariffe. In difetto di ciò, il compenso è determinato dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro necessario per ottenerlo.
  • Commutatività: in caso di difficoltà o onerosità dell'esecuzione, in assenza di una disciplina specifica, tale contratto rimane soggetto alla disciplina generale prevista dall'art.1467 c.c. (quindi la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto).
  • Il contratto d'opera non è solitamente un contratto di durata: tuttavia, quando l'opus è ripetuto e quindi gli "opera" sono tra loro collegati da un nesso di continuità, la ripetizione degli stessi finisce per soddisfare non più un interesse istantaneo ma durevole del committente.

L'oggetto del contratto d'opera consiste in un'opera o in un servizio. Per opera si intende il risultato dell'obbligazione di facere consistente nella modificazione di una cosa effettuata con il lavoro prevalentemente manuale o tecnico del prestatore d'opera, distinguendosi in ciò dal contratto d'opera intellettuale. Il concetto di servizio si distingue da quello d'opera perché non comporta la trasformazione della materia. Il committente ha il potere di impartire istruzioni al prestatore d'opera e di controllare la conformità della prestazione alle condizioni stabilite dal contratto, ma non ha la disponibilità dell'attività del prestatore che, dal canto suo, può anche non accettare le istruzioni per evitare di incorrere in possibili responsabilità verso il committente per vizi o difformità finali.

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite nel contratto e a regola d'arte, il committente, trascorso inutilmente il termine entro il quale il prestatore d'opera deve uniformarsi alle condizioni stabilite dal contratto, può recedere dallo stesso con effetto ex tunc, fatto salvo l'obbligo del prestatore di risarcire i danni. Dal momento dell'accettazione dell'opera (che può essere anche tacita), decorrono i termini di prescrizione del diritto al corrispettivo del prestatore d'opera e del diritto del committente alla consegna dell'opera.

Inoltre, l'accettazione determina il trasferimento del rischio dal prestatore al committente ma non libera il prestatore dalla responsabilità per i vizi dell'opera da lui occultati (lo libera solo per i vizi noti o facilmente conoscibili). In caso di inesatto adempimento, il committente può chiedere l'esecuzione in forma specifica anche da parte di un terzo a spese del prestatore d'opera o una riduzione del corrispettivo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa del prestatore d'opera.

Ai sensi dell'art.2227 c.c. il committente che recede ad esecuzione iniziata è obbligato a tenere indenne il prestatore d'opera dalle spese sostenute, dal lavoro eseguito e dal mancato guadagno. Nulla è dovuto dal committente in caso di recesso prima dell'inizio dell'esecuzione. Invece nei rapporti di durata il recesso non ha effetto rispetto alle prestazioni eseguite o in corso di esecuzione: si deve quindi escludere l'applicazione dell'art.2227 c.c. ai rapporti di opera continuativi, cioè ai rapporti in cui la prestazione è individuata dal tempo ed è diretta a soddisfare un interesse durevole e non istantaneo del committente.

Ulteriore causa di estinzione del rapporto è l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera non imputabile ad alcuna delle parti (art.2228 c.c.): questa norma si ispira al principio sancito dall'art.1464 c.c. in merito all'impossibilità parziale. Quest'ultima consente la riduzione della controprestazione e anche il recesso quando venga meno un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. L'art.2228 c.c. obbliga il committente a corrispondere al prestatore d'opera il compenso per il lavoro svolto in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta. Se il lavoro svolto non presenta alcuna utilità per il committente, egli può recedere senza corrispondere alcun compenso. In caso di contrasto sarà il giudice a valutare se il lavoro svolto abbia un'utilità per il committente, così come valuterà l'insussistenza di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale ex art.1464 c.c.

Il contratto d'opera intellettuale

Già l'obbligo di iscrizione negli albi o elenchi indicato dall'art.2229 c.c. è un indice della rilevanza pubblica che la legge riconosce all'esercizio di questa attività. L'art.2231 c.c. si limita a prevedere che il prestatore non iscritto non ha azione per il pagamento della retribuzione. La Cassazione ha affermato che l'esecuzione della prestazione intellettuale da parte del non iscritto determina la nullità assoluta del rapporto per contrarietà a norme imperative, privando il contratto di qualsiasi effetto. Secondo la prevalente dottrina il contratto d'opera intellettuale stipulato da chi non è iscritto deve considerarsi invalido limitatamente allo svolgimento degli atti per i quali è necessaria l'iscrizione all'albo.

Ciò conferma che oggetto del contratto d'opera intellettuale non sono soltanto le professioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi, ma anche professioni per le quali tale obbligo non è previsto (es. non iscritto all'albo forense non potrà difendere le parti in giudizio ma potrà svolgere attività di assistenza e consulenza legale al di fuori del processo). L'art.2232 c.c. consente che il prestatore d'opera si avvalga di sostituti o ausiliari, a meno che tale forma di collaborazione sia incompatibile con l'oggetto della prestazione: ciò non inficia il carattere personale dell'adempimento (qui parliamo di adempimento a mezzo di terzi e non di adempimento del terzo).

La diligenza del professionista nell'esecuzione della prestazione deve essere valutata avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata. Tale criterio è utilizzato sia per la valutazione dell'esatto adempimento della prestazione sia, in caso di inadempimento, per la determinazione della responsabilità del professionista. Pertanto l'inadempimento del professionista sussiste nei limiti della colpa, tenuto conto della natura dell'attività esercitata, indipendentemente dal raggiungimento del risultato.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde solo nei limiti del dolo o della colpa grave (art.2236 c.c.). Ad esempio: l'avvocato non è inadempiente se il cliente perde la causa, ma sarà responsabile se per ignoranza di disposizioni di legge, incuria, negligenza o imperizia compromette l'esito del contenzioso; per questioni opinabili o interpretative risponderà invece nei soli casi di dolo o colpa grave. Il professionista è tenuto a concludere ed eseguire il contratto con correttezza e buona fede: già nella fase precontrattuale dovrà informare il cliente del possibile esito negativo o positivo della prestazione professionale. Inoltre è tenuto a mantenere il segreto professionale, non deve assumere contemporaneamente la cura di interessi contrari a quelli del cliente e può trattenere i documenti ricevuti per il tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Il principale obbligo del cliente nei confronti del professionista è la corresponsione del compenso: tale obbligo sorge quando la prestazione è ultimata e ciò si desume indirettamente dall'art.2234 c.c. che, salva diversa pattuizione delle parti, impone al cliente di anticipare le spese ed eventuali acconti secondo gli usi. Le fonti di determinazione del compenso sono l'autonomia privata, le tariffe e gli usi; in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza e al decoro della professione.

Il Decreto Bersani (2006) ha abrogato le disposizioni che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse e regolamentari ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (c.d. patto di quota lite). Inoltre l'art.2233 c.3 c.c. è stato modificato e prevede che "sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitanti con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Il rapporto d'opera intellettuale si estingue per compimento dell'opera, scadenza del termine, mutuo dissenso, recesso di una delle parti, risoluzione del contratto. La cancellazione dall'albo risolve il contratto in corso di esecuzione: in questo caso il prestatore d'opera ha diritto al rimborso delle spese e ad un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto. Oltre al recesso del cliente (che è tenuto in tal caso al rimborso delle spese e al compenso per l'opera svolta), è prevista l'ulteriore ipotesi del recesso per giusta causa (art.2237 c.2 c.c.): si tratta di un fatto anche non attinente all'esecuzione della prestazione che alteri il rapporto fiduciario tra le parti. Quando sussiste una giusta causa, il prestatore ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile per il cliente, mentre è escluso l'obbligo del compenso per l'opera svolta quando non sia risultata utile. Comunque il recesso deve essere esercitato osservando l'obbligo di correttezza in modo da non recare pregiudizio al cliente.

I contratti associativi

Il c.d. lavoro parasubordinato - Il lavoro a progetto

Negli ultimi anni hanno avuto grande diffusione le figure contrattuali di collaboratori autonomi continuativi e coordinati, che ormai possono considerarsi socialmente tipizzate: i consulenti di marketing, gli animatori turistici, ecc. Si tratta di una fattispecie prevista solo a fini processuali dall'art.409 c.3 c.p.c.: esso aveva esteso la disciplina del rito del lavoro ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa, coordinata, prevalentemente personale. I tratti fisionomici di questi rapporti sono quindi: la continuità, la coordinazione, il carattere prevalentemente personale della prestazione lavorativa.

Quanto al primo carattere, bisogna precisare che la prestazione d'opera continuativa di cui all'art.409 c.3 c.p.c. si può riferire sia all'esecuzione di un'attività sia alla ripetizione di più "opera", ossia di risultati collegati da un nesso di continuità. In entrambi i casi la prestazione non è diretta a portare a termine un opus o un servizio, soddisfacendo dunque un interesse istantaneo della controparte, ma consiste nello svolgimento di attività lavorative o nel compimento di più "opera" diretti a soddisfare un interesse durevole del committente o del mandante.

Il secondo carattere è la coordinazione, che mette in evidenza il profilo organizzativo del rapporto di lavoro, nel senso che indica il collegamento funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del committente: tale requisito postula che tale attività sia svolta in collegamento con il committente. Mentre tale collegamento si manifesta nel lavoro subordinato attraverso l'esercizio del potere direttivo configurato come potere di conformazione della prestazione dovuta e di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nel lavoro coordinato si realizza soltanto attraverso l'esercizio del potere di conformazione della prestazione dovuta. D'altro canto però il lavoratore coordinato si obbliga ad eseguire la prestazione convenuta su richiesta del committente secondo modalità di luogo e di tempo pattuite nel contratto o concordate di volta in volta: ciò è differente dal lavoratore autonomo, che può determinare da solo le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro (nei limiti delle condizioni pattuite nel contratto).

Quanto infine al carattere prevalentemente personale della prestazione, si deve osservare che costituisce il criterio principale secondo la giurisprudenza per decidere se un rapporto rientra nel novero di quelli indicati nell'art.409 c.3 c.p.c: infatti il carattere prevalentemente personale andrebbe inteso nel senso che il prestatore d'opera può avvalersi di collaboratori, ma il loro apporto deve risultare subvalente rispetto allo svolgimento personale della sua prestazione di lavoro.

Come detto, questa fattispecie ha assunto una rilevanza socioeconomica notevole, tanto da far emergere in dottrina (e non solo) proposte di sistemazione di tali rapporti in un tipo legale intermedio tra il lavoro subordinato e quello autonomo, denominato prima lavoro parasubordinato e poi lavoro coordinato. Per dare un'appropriata disciplina a questa categoria, il d.lgs 276/2003 introduce la nuova figura del lavoro a progetto, che sostituisce i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (i cosiddetti Co.co.co). L'obiettivo perseguito è quello di porre fine all'abuso delle collaborazioni continuative e coordinate, suscettibili di nascondere veri e propri rapporti di lavoro subordinato. L'art.61 stabilisce che tali rapporti devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Restano esclusi dal suo campo di applicazione le prestazioni occasionali; le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, i rapporti e le attività rese ed utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, i rapporti con i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Requisiti di identificazione della fattispecie

  1. Il progetto: dalla lettera dell'art.67 si deduce che il progetto o la fase di esso costituiscono l'oggetto del contratto. Ciò significa che esso è dedotto in contratto e deve essere approvato dalle parti con una clausola apposita, redatta a fini di prova per iscritto. Il progetto è quindi parte integrante del contratto, ma la sua mancanza non comporta la nullità del contratto: una sanzione del genere contrasterebbe con la funzione antifraudolenta che il legislatore ha assegnato a questa tipologia di rapporto di lavoro. Questo spiega il ricorso del legislatore alla presunzione di subordinazione del rapporto di collaborazione instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto. Il contratto a progetto rimane valido e non si trasforma in un altro contratto se manca il documento del progetto o se il contratto non è redatto in forma scritta. Il progetto deve essere determinato dal committente e viene gestito autonomamente in forma prevalentemente personale dal collaboratore. Inoltre si deve trattare di un progetto specifico e quindi non può indicare un programma aziendale o coincidere con l'oggetto dell'impresa del committente; inoltre la specificità del progetto dovrebbe impedire la rinnovabilità del contratto perché un eventuale rinnovo comporta la ripetibilità e quindi il venir meno della specificità stessa. Infine è assai difficile distinguere tra programma, progetto e fase. I primi due termini sembrano, dal testo normativo, piuttosto simili e sarà la giurisprudenza a stabilire il loro significato e la loro diversità di funzioni. Quanto alla fase, essa deve essere contrassegnata da un elevato grado di autonomia nell'esecuzione della prestazione pur nel rispetto del collegamento funzionale tra esse determinato dal committente al momento della stipula dei singoli contratti: la fase indica quindi un risultato parziale che non deve eccedere la capacità lavorativa del singolo collaboratore nel senso che il lavoratore la deve eseguire in autonomia e non seguendo indicazioni del committente molto dettagliate.
  2. Il rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente; esso si dovrebbe realizzare non attraverso la codeterminazione delle modalità di esecuzione della prestazione ma attraverso un potere di coordinamento del committente: quindi diventa ancor più difficile distinguere in concreto tale potere di coordinamento dal potere direttivo del datore di lavoro. In ogni caso il coordinamento non determina l'oggetto dell'obbligazione ma individua le modalità di esecuzione (anche temporali) della prestazione.
Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 21
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Bellomo, libro consigliato Diritto dei lavori, Passarelli Pag. 1 Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Bellomo, libro consigliato Diritto dei lavori, Passarelli Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Bellomo, libro consigliato Diritto dei lavori, Passarelli Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Bellomo, libro consigliato Diritto dei lavori, Passarelli Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Bellomo, libro consigliato Diritto dei lavori, Passarelli Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Bellomo, libro consigliato Diritto dei lavori, Passarelli Pag. 21
1 su 21
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Bellomo Stefano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community