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LA SFIDUCIA AD UN MINISTRO

L’art.94 della costituzione prende in considerazione solo la sfiducia che riguarda

l’intero governo. Nell’esperienza repubblicana, però ci sono stati casi di mozione

di sfiducia individuale, cioè presentata nei confronti di un singolo ministro; i

regolamenti parlamentari hanno rinosciuto questa figura estendendone la stessa

disciplina prevista dalla costituzione in caso di sfiducia dell’intero governo. La

corte costituzionale in seguito al conflitto di attribuzione sollevato dall’ex

ministro di Grazia e Giustizia Filippo Mancuso (1995) contro la decisione del

senato della repubblica di sfiduciarlo individualmente, ha ritenuto che la sfiducia

individuale si inquadra nella forma di governo parlamentare prevista dalla

costituzione.

GOVERNO DEFINIZIONE E STRUTTURA

Il governo è un organo costituzionale complesso, formato dal presidente del

consiglio, dai ministri e dall’organo collegiale consiglio dei ministri. Il governo

esercita una quota rilevante dell’attività di indirizzo politico, delle potestà

pubbliche proprie della funzione esecutiva, nonchè importanti poteri normativi.

La disciplina costituzionale che lo riguarda si limita a porre poche regole e

principi di struttura e funzionamento, rinviando per tutto il resto alla prassi, alle

convenzioni, alla legge ed agli atti di auto organizzazione dello stesso governo.

Le regole che disciplinano il governo sono le seguenti=

A—formazione (art. 92.2, 93,94)

il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio;

 i ministri sono nominati dal presidente della repubblica su proposta del

 presidente del consiglio;

i membri del governo devono giurare nelle mani del capo dello stato

 (art.93)

entro dieci giorni dalla sua formazione, il governo deve presentarsi alle

 camere per ottenere la fiducia (art. 94.3)

la fiducia è accordata e revocata mediante mozione motivata votata per

 appello nominale (art.94.2)

Il principio fondamentale della fiducia parlamentare comportano che l’intero

procedimento di formazione del governo, sia orientato all’obiettivo di ottenere la

fiducia del parlamento.

B—struttura, art.92.1 si limita a citare quali sono gli organi governativi

necessari,cioè il presidente del consiglio ed i ministri che insieme danno vita al

consiglio dei ministri. Vi possono essere anche altri organi che possono esserci o

non esserci: organi governativi non necessari.

C—funzionamento, art.95 rinvia alla legge sull’ordinamento della presidenza del

consiglio dei ministri (approvata nel 1988), in attuazione della stessa è stato

adottato il regolamento interno del consiglio dei ministri.

D—rapporti con la pubblica amministrazione: art.95,97,98.

Per quanto riguarda i rapporti tra gli organi necessari del governo, quest ultimo si

un soggetto politicamente unitario, responsabile politicamente

configura come

nella sua unità per l’indirizzo politico che segue e capace di dare attuazione

coerente a tale indirizzo, sia nella sua attività che nei rapporti con gli altri organi

costituzionali. Il problema è assicurarsi che il governo si comporti effettivamente

in modo politicamente unitario. Per assicurare ciò, si fa leva ora sul ruolo

unificante del consiglio dei ministri, ora sulla prevalenza del primo ministro.

L’art.95 si limita a prevedere che:

Il presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del

o governo e ne è responsabile;

Il presidente del consiglio mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed

o amministrativo del governo, promuovendo e coordinando l’attività dei

ministri;

I ministri rispondono collegialmente per gli atti del consiglio dei ministri e

o individualmente per gli atti dei loro ministeri.

Dunque il presidente del consiglio dirige la politica generale del governo e

mantiene l’unità dell’indirizzo politico mentre il consiglio dei ministri determina

tale politica generale. L’art.95 consacra tre principi di organizzazione del

governo=

1. Principio della responsabilità politica di ciascun ministro,che per il nesso

tra responsabilità e potere ,comporta il riconoscimento dell’autonomia di

ciascun ministro nella direzione del suo ministero;

2. Principio della responsabiltà politica collegiale, incentrata nel consiglio dei

ministri;

3. Principio della direzione politica monocratica, basata sui poteri del

presidente del consiglio.

FORMAZIONE DEL GOVERNO

Dopo l’apertura della crisi di governo, il presidente della repubblica procede alle

consultazioni (non previste dal testo costituzionale) con cui si apre il

procedimento di formazione del governo. Il capo dello Stato incontra i

presidenti dei gruppi parlamentari, i presidenti delle due camere, gli ex

presidenti della repubblica e tutte le personalità che egli ritenga utile sentire per

venire a conoscenza delle posizioni dei partiti in ordine alla formazione del

governo. L’incarico è conferito dal presidente della repubblica e di regola viene

accettato con riserva, che viene sciolta solo dopo che l’incaricato ha svolto con

successo la sua attività. Questa consiste nell’individuazione della lista dei

ministri da proporre al capo dello stato per la nomina e del programma di

governo. In alcuni casi, in cui la situazione politica era molto incerta, il

presidente della repubblica , prima di conferire l’incarico vero e proprio , ha

proceduto a conferire un preincarico oppure un mandato esplorativo. Il

mandato esplorativo è conferito ad un soggetto super partes che svolge

un’attività istruttoria integrativa di quella effettuata dal capo dello stato; il

preincarico è di regola conferito allo stesso soggetto cui il capo dello stato pensa

di dover successivamente conferire l’incarico per la formazione del governo.

Esaurita l’attività dell’incaricato il presidente della repubblica nomina con

proprio decreto il presidente del consiglio e quindi, su proposta di quest’ultimo, i

ministri.

CASO SAVONA

Durante il lungo procedimento di formazione del Governo Conte, il presidente

della repubblica ha rifiutato di nominare ministro dell’economia il professor Paolo

Savona, ritenendo di poter disattendere la proposta proveniente dal presidente

incaricato. Il rifiuto si basava sul fatto che Savona aveva pubblicamente

ipotizzato l’uscita dell’Italia dall’euro, entrando in aperto conflitto con

fondamentali previsioni costituzionali (art.81 fino art.117). Il presidente non può

imporre una sua scelta al governo, può però opporre un rifiuto quando una certa

nomina potrebbe finire per mettere a rischio gli equilibri costituzionali. La

decisione è stata accettata consentendo la formazione del governo Conte con

una personalità diversa nel ruolo del ministro dell’economia.

Dopo la nomina ,entro meno di 24ore ,il presidente del consiglio ed i ministri ai

sensi dell’articolo.93 prestano giuramento nelle mani del presidente della

Con il giuramento il governo è immesso nell’esercizio delle sue

repubblica.

funzioni e perciò termina il procedimento della sua formazione . La controfirma

del decreto di nomina di se stesso e dei ministri è il primo atto che compie il

nuovo presidente del consiglio.

La formazione del governo costituisce un procedimento distinto ed autonomo

rispetto alla votazione della fiducia ma il procedimento di formazione del governo

è finalizzato al successivo procedimento di votazione della fiducia parlamentare.

Il governo in attesa della fiducia è limitato all’ ordinaria amministrazione e la sua

posizione è assimilabile al governo dimissionario. Il governo è finalmente nelle

pienezze dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto da entrambe le camere il voto di

fiducia. Entro dieci giorni dal giuramento,il governo deve presentarsi alle camere:

il presidente del consiglio dei ministri espone il programma di governo,

approvato dal consiglio dei ministri.

I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DEL GOVERNO

Per garantire l’unità e l’omogenità del governo,la costituzione fa leva sulla

competenza collegiale del consiglio dei ministri a determinare la politica

generale del governo=principio collegiale; e sulla competenza del presidente del

consiglio a dirigere questa politica e mantenere l’unità dell’indirizzo politico=

principio monocratico. Il pericolo da evitare è che i singoli ministri operino

ciascuno indipendentemente dagli altri. Questi due principi servono a contrastare

gli eccessi di autonomia dei ministri, che potrebbero minacciare l’unità politica

del governo. Il coordinamento di cui parla l’art.95.1 è assicurare che le

iniziative politiche ed amministrative dei singoli ministri siano attuazione

dell’indirizzo generale del governo. Affinchè i due principi possano contenere gli

eccessi di autonomia dei ministri sono necessari degli strumenti giuridici. Dal

testo costituzionale, gli strumenti giuridici individuabili sono i seguenti=

il potere del presidente del consiglio di proporre al capo dello stato la lista

 dei ministri da nominare;

il potere di indirizzare direttive politiche e amministrative ai ministri, in

 attuazione della politica generale del governo;

la competenza del consiglio dei ministri a deliberare sulle questioni che

 riguardano la politica generale del governo, cioè l’indirizzo generale che

intende seguire.

SI PUÒ REVOCARE UN MINISTRO? politico.

L’ostacolo alla revoca del ministro non è giuridico, ma Dal punto di vista

giuridico si potrebbe sostenere che il potere di revoca è implicito in quello di

proporre la lista dei ministri da nominare; politicamente in governi di coalizione

non è praticabile la revoca dei ministri che siano espressione di qualche partito

della coalizione, in quanto ciò provocherebbe la rottura degli accordi e la crisi di

governo. Questo ostacolo viene meno però quando il ministro non è diretta

espressione di una delle forze politiche che hanno sottoscritto l’accordo di

coalizione oppure se ne ha perduto l’appoggio.

Per mantenere l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del governo, nel

1988 è stata approvata la legge 400, che ha razionalizzato gli strumenti di

garanzia dell’unità politica e amministrativa del governo; le direttrici in merito

sono le seguenti: (aggiungi approfondimenti pag.214/215)

A. Concentrazione delle decisioni relative alla politica generale del

governo nel consiglio dei ministri;

B. Attribuzione al presidente del consiglio dei poteri relativi al

funzionamento del consiglio dei ministri. In particolare, il presidente del

consiglio convoca i

Dettagli
A.A. 2023-2024
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ales.sandra.12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lamberti Armando.