vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA SFIDUCIA AD UN MINISTRO
L’art.94 della costituzione prende in considerazione solo la sfiducia che riguarda
l’intero governo. Nell’esperienza repubblicana, però ci sono stati casi di mozione
di sfiducia individuale, cioè presentata nei confronti di un singolo ministro; i
regolamenti parlamentari hanno rinosciuto questa figura estendendone la stessa
disciplina prevista dalla costituzione in caso di sfiducia dell’intero governo. La
corte costituzionale in seguito al conflitto di attribuzione sollevato dall’ex
ministro di Grazia e Giustizia Filippo Mancuso (1995) contro la decisione del
senato della repubblica di sfiduciarlo individualmente, ha ritenuto che la sfiducia
individuale si inquadra nella forma di governo parlamentare prevista dalla
costituzione.
GOVERNO DEFINIZIONE E STRUTTURA
Il governo è un organo costituzionale complesso, formato dal presidente del
consiglio, dai ministri e dall’organo collegiale consiglio dei ministri. Il governo
esercita una quota rilevante dell’attività di indirizzo politico, delle potestà
pubbliche proprie della funzione esecutiva, nonchè importanti poteri normativi.
La disciplina costituzionale che lo riguarda si limita a porre poche regole e
principi di struttura e funzionamento, rinviando per tutto il resto alla prassi, alle
convenzioni, alla legge ed agli atti di auto organizzazione dello stesso governo.
Le regole che disciplinano il governo sono le seguenti=
A—formazione (art. 92.2, 93,94)
il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio;
i ministri sono nominati dal presidente della repubblica su proposta del
presidente del consiglio;
i membri del governo devono giurare nelle mani del capo dello stato
(art.93)
entro dieci giorni dalla sua formazione, il governo deve presentarsi alle
camere per ottenere la fiducia (art. 94.3)
la fiducia è accordata e revocata mediante mozione motivata votata per
appello nominale (art.94.2)
Il principio fondamentale della fiducia parlamentare comportano che l’intero
procedimento di formazione del governo, sia orientato all’obiettivo di ottenere la
fiducia del parlamento.
B—struttura, art.92.1 si limita a citare quali sono gli organi governativi
necessari,cioè il presidente del consiglio ed i ministri che insieme danno vita al
consiglio dei ministri. Vi possono essere anche altri organi che possono esserci o
non esserci: organi governativi non necessari.
C—funzionamento, art.95 rinvia alla legge sull’ordinamento della presidenza del
consiglio dei ministri (approvata nel 1988), in attuazione della stessa è stato
adottato il regolamento interno del consiglio dei ministri.
D—rapporti con la pubblica amministrazione: art.95,97,98.
Per quanto riguarda i rapporti tra gli organi necessari del governo, quest ultimo si
un soggetto politicamente unitario, responsabile politicamente
configura come
nella sua unità per l’indirizzo politico che segue e capace di dare attuazione
coerente a tale indirizzo, sia nella sua attività che nei rapporti con gli altri organi
costituzionali. Il problema è assicurarsi che il governo si comporti effettivamente
in modo politicamente unitario. Per assicurare ciò, si fa leva ora sul ruolo
unificante del consiglio dei ministri, ora sulla prevalenza del primo ministro.
L’art.95 si limita a prevedere che:
Il presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del
o governo e ne è responsabile;
Il presidente del consiglio mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed
o amministrativo del governo, promuovendo e coordinando l’attività dei
ministri;
I ministri rispondono collegialmente per gli atti del consiglio dei ministri e
o individualmente per gli atti dei loro ministeri.
Dunque il presidente del consiglio dirige la politica generale del governo e
mantiene l’unità dell’indirizzo politico mentre il consiglio dei ministri determina
tale politica generale. L’art.95 consacra tre principi di organizzazione del
governo=
1. Principio della responsabilità politica di ciascun ministro,che per il nesso
tra responsabilità e potere ,comporta il riconoscimento dell’autonomia di
ciascun ministro nella direzione del suo ministero;
2. Principio della responsabiltà politica collegiale, incentrata nel consiglio dei
ministri;
3. Principio della direzione politica monocratica, basata sui poteri del
presidente del consiglio.
FORMAZIONE DEL GOVERNO
Dopo l’apertura della crisi di governo, il presidente della repubblica procede alle
consultazioni (non previste dal testo costituzionale) con cui si apre il
procedimento di formazione del governo. Il capo dello Stato incontra i
presidenti dei gruppi parlamentari, i presidenti delle due camere, gli ex
presidenti della repubblica e tutte le personalità che egli ritenga utile sentire per
venire a conoscenza delle posizioni dei partiti in ordine alla formazione del
governo. L’incarico è conferito dal presidente della repubblica e di regola viene
accettato con riserva, che viene sciolta solo dopo che l’incaricato ha svolto con
successo la sua attività. Questa consiste nell’individuazione della lista dei
ministri da proporre al capo dello stato per la nomina e del programma di
governo. In alcuni casi, in cui la situazione politica era molto incerta, il
presidente della repubblica , prima di conferire l’incarico vero e proprio , ha
proceduto a conferire un preincarico oppure un mandato esplorativo. Il
mandato esplorativo è conferito ad un soggetto super partes che svolge
un’attività istruttoria integrativa di quella effettuata dal capo dello stato; il
preincarico è di regola conferito allo stesso soggetto cui il capo dello stato pensa
di dover successivamente conferire l’incarico per la formazione del governo.
Esaurita l’attività dell’incaricato il presidente della repubblica nomina con
proprio decreto il presidente del consiglio e quindi, su proposta di quest’ultimo, i
ministri.
CASO SAVONA
Durante il lungo procedimento di formazione del Governo Conte, il presidente
della repubblica ha rifiutato di nominare ministro dell’economia il professor Paolo
Savona, ritenendo di poter disattendere la proposta proveniente dal presidente
incaricato. Il rifiuto si basava sul fatto che Savona aveva pubblicamente
ipotizzato l’uscita dell’Italia dall’euro, entrando in aperto conflitto con
fondamentali previsioni costituzionali (art.81 fino art.117). Il presidente non può
imporre una sua scelta al governo, può però opporre un rifiuto quando una certa
nomina potrebbe finire per mettere a rischio gli equilibri costituzionali. La
decisione è stata accettata consentendo la formazione del governo Conte con
una personalità diversa nel ruolo del ministro dell’economia.
Dopo la nomina ,entro meno di 24ore ,il presidente del consiglio ed i ministri ai
sensi dell’articolo.93 prestano giuramento nelle mani del presidente della
Con il giuramento il governo è immesso nell’esercizio delle sue
repubblica.
funzioni e perciò termina il procedimento della sua formazione . La controfirma
del decreto di nomina di se stesso e dei ministri è il primo atto che compie il
nuovo presidente del consiglio.
La formazione del governo costituisce un procedimento distinto ed autonomo
rispetto alla votazione della fiducia ma il procedimento di formazione del governo
è finalizzato al successivo procedimento di votazione della fiducia parlamentare.
Il governo in attesa della fiducia è limitato all’ ordinaria amministrazione e la sua
posizione è assimilabile al governo dimissionario. Il governo è finalmente nelle
pienezze dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto da entrambe le camere il voto di
fiducia. Entro dieci giorni dal giuramento,il governo deve presentarsi alle camere:
il presidente del consiglio dei ministri espone il programma di governo,
approvato dal consiglio dei ministri.
I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DEL GOVERNO
Per garantire l’unità e l’omogenità del governo,la costituzione fa leva sulla
competenza collegiale del consiglio dei ministri a determinare la politica
generale del governo=principio collegiale; e sulla competenza del presidente del
consiglio a dirigere questa politica e mantenere l’unità dell’indirizzo politico=
principio monocratico. Il pericolo da evitare è che i singoli ministri operino
ciascuno indipendentemente dagli altri. Questi due principi servono a contrastare
gli eccessi di autonomia dei ministri, che potrebbero minacciare l’unità politica
del governo. Il coordinamento di cui parla l’art.95.1 è assicurare che le
iniziative politiche ed amministrative dei singoli ministri siano attuazione
dell’indirizzo generale del governo. Affinchè i due principi possano contenere gli
eccessi di autonomia dei ministri sono necessari degli strumenti giuridici. Dal
testo costituzionale, gli strumenti giuridici individuabili sono i seguenti=
il potere del presidente del consiglio di proporre al capo dello stato la lista
dei ministri da nominare;
il potere di indirizzare direttive politiche e amministrative ai ministri, in
attuazione della politica generale del governo;
la competenza del consiglio dei ministri a deliberare sulle questioni che
riguardano la politica generale del governo, cioè l’indirizzo generale che
intende seguire.
SI PUÒ REVOCARE UN MINISTRO? politico.
L’ostacolo alla revoca del ministro non è giuridico, ma Dal punto di vista
giuridico si potrebbe sostenere che il potere di revoca è implicito in quello di
proporre la lista dei ministri da nominare; politicamente in governi di coalizione
non è praticabile la revoca dei ministri che siano espressione di qualche partito
della coalizione, in quanto ciò provocherebbe la rottura degli accordi e la crisi di
governo. Questo ostacolo viene meno però quando il ministro non è diretta
espressione di una delle forze politiche che hanno sottoscritto l’accordo di
coalizione oppure se ne ha perduto l’appoggio.
Per mantenere l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del governo, nel
1988 è stata approvata la legge 400, che ha razionalizzato gli strumenti di
garanzia dell’unità politica e amministrativa del governo; le direttrici in merito
sono le seguenti: (aggiungi approfondimenti pag.214/215)
A. Concentrazione delle decisioni relative alla politica generale del
governo nel consiglio dei ministri;
B. Attribuzione al presidente del consiglio dei poteri relativi al
funzionamento del consiglio dei ministri. In particolare, il presidente del
consiglio convoca i