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PURAMENTE GIURISPRUDENZIALE

mancanza di una disciplina specifica e alla necessità di predisporre una regolamentazione del caso concreto.

Infine, la normativa lavoristica, composta da fonti eterogenee, deve essere coordinata da un giudice che

oper come canale di comunicazione fra: fonti legali (o statuali) e intersindacali.

- Il ruolo della Corte Costituzionale

Attività costante di verifica della corrispondenza delle norme di legge ai principi della Costituzione.

La corte raramente si scontra in modo radicale con le scelte del legislatore, ma instaura un dialogo

costruttivo, introducendo correttivi tali da garantire l’equilibrio della materia.

- Il ruolo della dottrine nell’evoluzione del diritto del lavoro italiano.

La dottrina non partecipa direttamente alla formazione della norma giuridica ma contribuisce

all’elaborazione dei principi di diritto utilizzati dal giudice nella ricerca di soluzioni interpretative coerenti

con l’ordinamento e con i mutamenti del tessuto economico e sociale di riferimento.

9. L’autonomia negoziale privata

Autonomia Negoziale : potere che l’ordinamento giuridico riconosce ai privati di regolare direttamente da

sé i propri interessi.

Per il datore e il dipendente la manifestazione di tale potere è il contratto individuale del lavoro.

Il presupposto giuridico-istituzionale in cui l’idea di contratto libero legittima la subordinazione di un

uomo libero al potere di un suo uguale: è il libero incontro delle volontà individuali.

Il diritto del lavoro è una disciplina autonoma e speciale, ma NON autosufficiente, finalizzata per porre

rimedio alla “dittatura contrattuale del datore di lavoro”.

Autonomia Negoziale Collettiva: la capacità dei gruppi organizzati e contrapposti dei datori e dei lavoratori

di regolamentare interessi di tipo collettivo.

10. I rapporti tra le fondi del diritto del lavoro: a) i rapporti tra le fonti “nazionali” e fonti

“sovranazionali”.

- Raccomandazioni dell’OIL: gli Stati Membri sono vincolati al raggiungimento di determinati

obiettivi, ma è il legislatore nazionale a predisporre le misure idonee a perseguire quanto indicato

dall’OIL.

- Convenzioni dell’OIL: sono trattati internazionali che assumono valore vincolante una volta che

siano state sottoscritte da un certo numero di paesi membri dell’OIL e siano state ratificate mediante

un’apposit legge del singolo stato membro. Le convenzioni, una volta ratifica, assumono valore di

legge ordinaria e non alterano in alcun modo la gerarchi delle fonti. Ciò significa che queste

convenzioni possono essere disattese o derogate da leggi, o atti aventi forza di legge, successivi.

Tra le fonti dell’Unione Europea, soltanto il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi, ed essendo

equiparabile ad una legge dello Stato, è direttamente applicabile in ogni Stato Membro.

Il giudice nazionale garantirà la piena operatività del regolamento, disapplicando all’occorrenza le norme

interne contrastanti.

La direttiva, invece, vincola gli stati membri al raggiungimento di un dato obiettivo, fermo restando la

competenza degli organi nazionali in merito alle modalità concrete di adeguamento della normativa interna

al precetto comunitario.

- Primato del diritto dell’UE : carattere sovraordinato della normativa europea su quella interna

basato su un criterio di ripartizione di competenze, prevalendo la disciplina europea nelle materie

che i trattai riservano alle fonti europee e che nel nostro ordinamento sono elencato all’art. 11 della

costituzione.

- Non vi è una vera e propria supremazia gerarchica delle fonti europee riepstto a quelle interne. Perché?

Perché sono due ordinamenti originari e distinti che non entrano in una logica di integrazione e, dunque,

neppure in una logica gerarchica. Quindi, qualora non sia possibile una interpretazione conformatrice, le

norme europee prevalgono sulle norme nazioni contrastanti.

- Principio della sussidiarietà: l’UE, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, interviene

solo nel caso gli Stati Membri non riescano e conseguire l’obiettivo previsto.

11. b) “i rapporti tra le fonti autonome ed eteronome”

- Fonte eteronoma: tutela in modo “inderogabile” i diritti fondamentali – libertà, dignità e sicurezza –

dei lavoratori subordinati.

- Fonte autonoma: se abbassa il regime definito dal precetto eteronomo è affetta da nullità e viene

sostituito dal precetto legale corrispondente. I P .

NDEROGABILITÀ IN EIUS

- Derogabilità in Melius: basato sul principio di favore del lavoratore. In pratica, è possibile la

derogabilità della fonte superiore a opera della fonte subordinata, qualora si tratti di condizioni o

trattamenti migliorativi per il lavoratore.

fonte autonoma competenza verso l’alto.

à

12. e) I rapporti tra fonti autonome di diverso livello o natura e la questione della efficacia reale del

contratto collettivo di lavoro.

Non esiste una norma di legge che disciplina i rapporti tra le fonti dell’autonomia collettiva. Le regole per

risolvere i casi di conflitto sono elaborate in sede dottrinale e giurisprudenziale in base al principio del favor

per il lavoratore.

Art. 2077 c.c. principio della efficacia c.d. realo o inderogabilità del contratto collettivo.

à

Le clausole difformi del contratto individuale, vengono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo,

salvo che contengono disposizioni più favorevoli per il lavoratore.

Dagl’anni ’70, la giurisprudenza è tornata sui suoi passi, ritenendo inapplicabile la previsione dell’art. 2077

c.c.

Sono state proposte diverse soluzioni:

- Principio di gerarchi due ipotesi:

à

a. i contratti di livello inferiore non potrebbero mai derogare né in meius né in peius ai contratto di

livello superiore.

b. I contratti di livello inferiore potrebbero derogare semre (anche in peius) al contratto di livello

superiore.

- Criterio di specialità

Prevalgono le clausole del contratto cllettivo più vicino alla situazione concreta da disciplinare, cioè

quelle del contratto aziendale (che siano favorevoli al lavoratore o meno).

- Criterio cronologico

Prevale la disciplina successiva nel tempo.

Conflitto tra norme dell’autonomia collettiva e norme dell’autonomia individuale. Soluzione nell’art.

2113: non derogabilità in senso peggiorativo per il dipendente delle disposizioni del contratto collettivo

di lavoro.

13. Le fonti di regolazione del rapporto di lavoro tra principio di gerarchi, principio della

ripartizione, delle competenze e principio della specialità.

Vedi tab. pagina 50!!!

14. Bilateralità e bilateralismo

Enti bilaterali: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei dipendenti,

comparativamente rappresentative che il legislatore definisce «sedi privilegiate per la regolazione del

mercato del lavoro».

Bilateralismo: modello di sistema di relazioni industriali.

15. Le funzioni e la tipologia delle norme del diritto del lavoro. In particolare: norme inderogabili

di tutela e norme incentivo.

Norme di tutela: protezione del dipendente contro il ptere contrattuale del datore. Caratteristica:

inderogabilità se non in senso più favorevole al dipendente.

Norme incentivo: incentivano gli operatori economici ad assumere comportamenti virtuosi per

l’interesse generale dell’economia e della collettività dei lavoratori. (es: pari opportunità tra uomo e

donna)

Differenzazione: incentivi normativi e incentivi economici.

Soft Laws: tecniche di legislazione leggera. Qui di seguito alcuen tecniche, come le soft laws, per

combattere la recessione economica e la disoccupazione.

a. Deregolamentazione o ri.regolamentazione dei tradizionali assetti di tutela

b. Decentramento in senso federalista delle fonti normative.

2. Classificazione e qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro

Sezione prima

Lavoro Oneroso, Lavoro Associato, Lavoro Gratuito

19. L’inquadramento giuridico del lavoro umano: i rapporti di lavoro e i criteri di identificazione della

disciplina a essi applicabili.

- Fattispecie concreta: un determinato rapportoo di lavoro

- Fattispecie astratta: lo schema giuridico

La classificazione e l’esatto inquadramento giuridico rappresentano i presupposti fondamentali per

l’applicazione di schemi giuridici o una specifica fattispecie negoziale.

La riconduzione di un caso concreto a un tipo legale si attua attraverso due profilo:

1- distinguere fra le attività che non hanno rilievo giuridico da quelle che danno invece luogo ad

applicazione ad una specifica disciplina legale e/o contrattuale in funzione del carattere oneroso,

associato o gratuito del rapporto di lavoro.

2- Riconosciuto il carattere giuridicamente rilevante della prestazione lavorativa, si valuteranno le

modalità di esecuzione del lavoro, al fine di ricondurre con precisione il rapporto in esame a un

preciso schema di tipo legale.

la classificazione del lavoro umnao ha finalità pratica in quanto individua le ripartizioni di: diritti, obblighi e

responsabilità tra le parti negoziali e la disciplina a essa applicabile.

20. Onerosità e gratuità nei rapporti di lavoro

regola generale dell’ordinamento giuridico: ogni spostamento di ricchezza deve avere una giustificazione.

Unica eccezione: la donazione.

Ogni attività umana che crea ricchezza a favore di un soggetto terzo deve trovare giustificazione in una

controprestazione denominata retribuzione per le prestazioni da lavoro dipendente. Per le prestazioni da

lavoro autonomo si parla invece di corrispettivo.

L’onerosità caratterizza “tutti i rapporti di lavoro giuridicamente rilevanti”.

- Possono quindi essere ammessi, nel nostro ordinamento, i contratti di lavoro gratuito?

Sì, in circostanze eccezionali (solidarietà per esempio), come contratto atipico di lavoro.

Secondo un altro filone interpretativo il lavoro gratuito contrasterebbe con il principio costituzionale della

equa retribuzione (art. 36 cost).

Secondo un’ulteriore tesi, estremamente minoritaria, l’obbligo di effettuare gratuitamente prestazioni

lavorative a favore di terzi, andrebbe ricondotto allo schema della donazione.

21. I rapporti associativi di lavoro

Tipologia contrattuale il cui presupposto fondamentale è: numerose possibilità di impiego della forza lavoro.

- Tratti caratterizzanti del lavoro associato:

1. destinazione della attività lavorativa a un fine comune

2. comune assuzione del rischio dipico di impresa

l’espressione “rapporti associativi di lavoro” non sempre è accettata, vi è così una distinzione tra:

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A.A. 2014-2015
45 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Foxyfrenz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Tiraboschi Michele.