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Il risarcimento del danno

I rimedi sono i mezzi di tutela delle posizioni giuridiche. I rimedi contro l’inadempimento sono i mezzi di tutela del credito. Nell’ambito di tali rimedi occorre distinguere tra rimedi generali a tutela del credito e rimedi specifici a tutela del contratto:

Rimedi generali a tutela del credito

I rimedi generali a tutela del credito sono quelli che tutelano contro l’inadempimento qualsiasi posizione creditoria, a prescindere dalla sua fonte. Tra questi rientrano il risarcimento del danno, l’azione di adempimento, mediante la quale il creditore può ottenere la condanna del debitore ad adempiere, e l’esecuzione coattiva, mediante la quale il creditore può ottenere l’attuazione coattiva del suo diritto originario o del suo diritto di risarcimento.

Rimedi speciali a tutela del contratto

I rimedi speciali a tutela del contratto sono i rimedi che tutelano la parte contrattuale nei contratti a prestazioni corrispettive. Questi rimedi incidono sul rapporto contrattuale consentendo al creditore di sciogliersi dal contratto (risoluzione del contratto), di ridurre la controprestazione (riduzione del prezzo), o di sospendere l’adempimento della sua obbligazione (eccezione di inadempimento).

Distinzione tra rimedi giudiziali e stragiudiziali

Altra distinzione attiene alla natura giudiziale o stragiudiziale del rimedio:

  • Rimedi giudiziali sono i rimedi applicati dal giudice;
  • Rimedi stragiudiziali sono quelli che il creditore applica direttamente in via di autotutela privata (es. la risoluzione del contratto per diffida) o che hanno effetto automatico a seguito dell’inadempimento (es. la risoluzione del contratto per violazione del termine essenziale).

Anche i rimedi giudiziali dipendono dall’esercizio di poteri sostanziali del creditore (diritti potestativi giudiziali), ma sono assoggettati alle norme e alle forme del processo, mentre gli atti di autotutela privata sono regolati esclusivamente dalle norme di diritto sostanziale e, entro certi limiti, dalla disciplina del contratto.

Rimedi sanzionatori e rimedi obiettivi

Altra distinzione va fatta tra i rimedi sanzionatori e i rimedi obiettivi:

  • Rimedi sanzionatori sono i rimedi che tutelano il credito e il contratto contro l’inadempimento imputabile e contro l’illecito extracontrattuale. Sono tali il risarcimento del danno, l’azione di adempimento e la risoluzione del contratto. I rimedi sanzionatori hanno carattere punitivo, in quanto diretti a salvaguardare e preservare il diritto contro la violazione ingiustificata dell’obbligazione da parte del debitore o contro la violazione ingiustificata del dovere di rispetto altrui.
  • Rimedi obiettivi sono quelli che tutelano una posizione giuridica (sia creditoria che debitoria) contro il fatto obiettivo della sua pregiudizievole alterazione, a prescindere dalla illiceità della lesione: precisamente, essi salvaguardano le posizioni del creditore e del debitore in presenza di vicende che incidono sull’equilibrio contrattuale o aggravano intollerabilmente l’obbligazione. Rimedi obiettivi sono la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta, la riduzione del prezzo, l’eccezione d’inadempimento.

Il risarcimento

Il risarcimento è la compensazione pecuniaria del danno (risarcimento per equivalente) o la sua rimozione diretta (risarcimento in forma specifica). L’obbligo di risarcire il danno è sancito dal codice a carico del debitore il quale non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1218).

Nelle ipotesi di ritardo e di adempimento inesatto, l’obbligazione risarcitoria si aggiunge all’obbligazione che non è stata puntualmente o esattamente adempiuta. Nelle ipotesi di inadempimento totale e definitivo, si sostituisce all’obbligazione originaria: si verifica la c.d. perpetuatio obligationis, per cui il debitore non è più tenuto alla prestazione originaria ma ad una nuova prestazione che soddisfa un interesse succedaneo del creditore (quello alla riparazione del danno).

Dal momento che l’obbligazione inadempiuta non si estingue ma si converte in quella risarcitoria, rimangono ferme le garanzie, i diritti accessori e il diritto alla controprestazione. Il titolo originario non viene meno ma rileva ora come titolo mediato dell’obbligazione (es. l’annullamento del contratto travolge pure l’obbligazione risarcitoria, salvo che questa abbia acquisito ulteriore titolo in una sentenza passata in giudicato). Analogo rilievo vale per l’obbligazione di risarcimento del danno da risoluzione del contratto, la quale presuppone l’estinzione dell’obbligazione inadempiuta ma, sia pure in via mediata, ne ha il medesimo titolo.

La nozione di danno

La nozione di danno si specifica in 3 distinte nozione: come evento lesivo, come effetto economico negativo, come liquidazione pecuniaria dell’effetto economico negativo.

  • Il danno può anzitutto essere inteso come evento lesivo, ossia come risultato materiale o giuridico in cui si concreta la lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile: in ragione della natura patrimoniale o non patrimoniale dell’interesse leso, il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale. Si è parlato anche di danno meramente patrimoniale, identificato nella perdita economica che “ha luogo senza che un bene materiale sia stato distrutto oppure deteriorato, e altresì senza che il soggetto danneggiato abbia patito un danno alla persona”, ma non sembra che a tale figura corrisponda un particolare regime giuridico di danno.
  • Il danno può poi essere inteso come effetto economico negativo, cioè quale complessiva sofferenza patrimoniale che l’evento lesivo determina a carico del creditore. Tale danno è determinato con riguardo alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, cioè alla perdita subita e al mancato guadagno. La rilevanza di tale conseguenze è fondata sul principio causale e prescinde dal loro carattere antigiuridico: antigiuridica è la lesione dell’interesse creditorio, mentre il risarcimento comprende tutti gli interessi lesi che vi sono direttamente connessi (giuridicamente apprezzabili).

Esempio. Se il creditore ha diritto alla fornitura di una partita di stoffe, la mancata fornitura viola tale diritto e lede l’interesse del creditore ad ottenere la merce. L’effetto economico negativo è dato dal valore della merce non ricevuta. Il creditore può tuttavia pretendere il risarcimento del danno rappresentato dal guadagno che, essendo commerciante, avrebbe tratto dalla rivendita della merce. In questo caso il mancato guadagno consegue all’inadempimento, ma il guadagno venuto meno non è l’oggetto di un diritto del creditore bensì l’oggetto di una sua ragionevole aspettativa.

Conseguenze economiche negative possono egualmente derivare dalla lesione di interessi tutelati nella vita di relazione (anche non patrimoniali), cioè da illecito extracontrattuale. Al significato di danno come effetto economico negativo va riferita la c.d. teoria della differenza, elaborata da Friedrich Mommsen, che ravvisa il danno nella differenza tra l’effettiva consistenza del patrimonio in un determinato momento, e la consistenza che avrebbe avuto in quel stesso momento senza il verificarsi di un determinato fatto lesivo.

Questa nozione, che si ritrova anche nelle nostre massime giurisprudenziali, appare tuttavia ristretta, in quanto il danno non si riverbera solamente sul complesso dei beni appartenenti alla vittima, ma può incidere anche sulla sua capacità di guadagnare, pertanto dev’essere rilevato attraverso una considerazione valutativa che non si fermi ad una mera operazione aritmetica di sottrazione tra due entità patrimoniali.

Pure in tema di danno non patrimoniale è possibile distinguere tra danno-evento e danni-conseguenze, ravvisando il danno-evento nell’evento lesivo consistente nella lesione di un bene non economico e i danni-conseguenze nelle conseguenze economiche negative e nella ripercussione dell’evento lesivo sul piano morale ed esistenziale della persona. In dottrina e giurisprudenza si opera tale distinzione per puntualizzare che oggetto di risarcimento sarebbero solamente i danni-conseguenze e non il danno-evento: è infatti giurisprudenza costante che il danneggiato non ha diritto al risarcimento se non dà prova dei danni-conseguenze derivanti dall’inadempimento o dall’evento lesivo.

Tuttavia, tale tesi contrasta con la norma sull’illecito civile (2043), la quale prevede che chi causa un danno ingiusto deve risarcire il danno, mediante il risarcimento delle sue conseguenze pregiudizievoli o la diretta rimozione della lesione (es. il danno della distruzione di una casa è risarcito mediante il risarcimento della perdita economica che ne deriva). Risarcibile è quindi il danno ingiusto, e cioè il danno-evento.

Alla distinzione tra danno-evento e danni-conseguenze si è attribuita in dottrina rilevanza per quanto attiene al nesso causale: il danno-evento andrebbe ascritto al responsabile secondo il principio di imputazione, mentre i danni-conseguenze sarebbero le conseguenze pregiudizievoli rilevanti secondo il principio di causalità. Ciò è tuttavia difficilmente condivisibile, in quanto il giudizio di imputazione non prescinde dal nesso di causalità: per imputare un evento lesivo ad un soggetto occorre infatti che l’evento sia causato dal fatto di quel soggetto (o di colui del quale quel soggetto debba rispondere).

Per quanto attiene invece alla rilevanza della distinzione sul piano causale, la prevalente giurisprudenza ammette che l’uno egli altri devono determinarsi secondo il principio di causalità ma ritiene che siano diversi i regimi causali applicabili. Si dice che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano:

  • La costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (il danno-evento), in base al nesso di causalità materiale (causalità naturale impostata sul principio della condizione sine qua non con il correttivo della causalità efficiente);
  • La determinazione dell’intero danno cagionato, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria (i danni-conseguenze), che andrebbe accertati in base al nesso di causalità giuridica di cui all’art 1223 (richiamato dal 2056), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo.

Vista la lettera della norma, si è dubitato che essa attenga al nesso causale e non piuttosto alla determinazione del quantum del risarcimento. Gli artt. 1223 ss. dettano regole attraverso le quali il legislatore, presupponendo già risolto il problema dell’imputazione, e quindi già accertata l’esistenza della responsabilità, si preoccupa solo di determinare l’estensione della stessa, risolvendo così un problema che non è più di causalità, ma di ammontare del danno risarcibile.

Questa diversità del regime di causale non ha però alcun riscontro nel codice, e oltretutto i vari criteri causali appaiono ugualmente appropriati in relazione al danno-evento e alle conseguenze economiche negative (condizione necessaria, consequenzialità diretta e immediata, ecc).

Una recente tesi dottrinale, che ha trovato un riscontro in giurisprudenza, è giunta ad escludere senz’altro che il principio di causalità vada applicato alle conseguenze pregiudiziali del danno-evento, in quanto il danno rappresentato dalla perdita o diminuzione del valore economico di un bene o di un servizio non sarebbe il risultato dell’evento lesivo ma lo stesso evento lesivo valutato in termini economici. Tuttavia, la tesi contrasta apertamente con le disposizioni che indicano il danno emergente e il lucro cessante quali conseguenze dell’inadempimento e dell’illecito extracontrattuale (1223, 2056), e quindi entità causalmente derivanti da quei fatti.

Danni riflessi

In dottrina e in giurisprudenza si parla di danni riflessi nel senso di danni subiti da persone diverse dalla vittima dell’illecito (es. l’invalidità di una persona comporta spese e oneri di assistenza a carico del coniuge). Sebbene si trovi talvolta affermata la loro risarcibilità, deve ritenersi che una pretesa risarcitoria del “terzo” non è come tale ammissibile, in quanto il diritto al risarcimento spetta a chi è portatore di un proprio interesse giuridicamente tutelato.

La giurisprudenza ha ammesso la risarcibilità dei danni riflessi in quelle situazioni in cui il fatto lesivo si rivela idoneo a colpire direttamente una pluralità di interessi, autonomamente identificabili e tutelati (es. uccisione, che è suscettibile di ledere interessi protetti che fanno capo agli stretti congiunti della persona uccisa). Di danni del terzo può parlarsi anche in relazione alla responsabilità contrattuale, in quanto l’inadempimento di un’obbligazione è suscettibile di ledere interessi di terzi protetti dal rapporto contrattuale o tutelati in via extracontrattuale nella vita di relazione (es. l’uccisione della persona che lede gli interessi degli stretti congiunti può essere causata da una colposa prestazione medica).

Il danno emergente

Il danno emergente e il lucro cessante sono i due fondamentali aspetti del danno risarcibile (1223). Il danno emergente è definito dal codice come la perdita subita dal creditore, cioè la diminuzione della sua sfera patrimoniale conseguente all’inadempimento. Il danno emergente si specifica nei seguenti contenuti tipici:

  • Il mancato conseguimento della prestazione, danno che è rappresentato dal valore economico obbiettivo della prestazione, ossia il sacrificio economico che richiede l’acquisizione di un bene equivalente, senza avere riguardo al c.d. valore soggettivo o di affezione che il danneggiato attribuisce al bene per ragioni personali (es. la lettera è un ricordo di famiglia). Il valore economico della prestazione va accertato con riferimento al suo prezzo di mercato, ossia al prezzo medio pagato per quel tipo di bene nel luogo dell’adempimento, il quale può risultare anche da listini di borsa o da analoghe rilevazioni pubbliche. Se non è riscontrabile un prezzo di mercato, occorre avere riguardo al valore risultate dalla capitalizzazione del ricavo netto dei frutti. Se il bene non è fruttifero, può farsi riferimento al costo della sua costruzione o, in mancanza, ai prezzi praticati per beni simili. Se il creditore provvede direttamente al rimpiazzo, la determinazione del danno farà riferimento al costo effettivo del rimpiazzo.
  • Difformità o mancanza di qualità della prestazione, danno che è rappresentato dal minor valore della prestazione conseguente alla difettosità o mancanza di qualità. Trattandosi di vizi o mancanza di qualità del bene, tale danno va valutato tenendo conto, in primis, del costo della riparazione (salvo che questa comporti una spesa eccessivamente gravosa), ma anche del minor valore che ha un bene riparato rispetto al bene integro. Se il bene non è riparabile occorre fare riferimento, ove possibile, al prezzo di mercato praticato per beni dello stesso tipo similmente affetti da vizi o mancanza di qualità.
  • Temporaneo impedimento del godimento di un bene. Se il creditore è temporaneamente privato del godimento di un bene, il danno emergente si determina in relazione al valore di mercato di tale godimento. Esso è precisamente qualificabile nel corrispettivo occorrente per prendere a noleggio o in affitto un bene simile. Al fine del risarcimento non è però necessario dare la prova dell’effettivo rimpiazzo del bene, perché se il godimento del bene ha un valore di mercato, il mancato godimento per un certo tempo comporta di per sé una perdita economica che va risarcita. In al senso è orientata la giurisprudenza con riguardo al danno da fermo tecnico di vetture incidentate, solitamente commisurato al costo del noleggio del veicolo sostitutivo nel tempo occorrente per le relative riparazioni, rilevando la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. Il danno emergente è altresì ravvisabile nel deprezzamento dovuto all’obsolescenza più o meno rapida alla quale sono soggette le macchine e in genere i prodotti tecnologici. Se si tratta di beni strumentali di lavoro o di beni fruttiferi, il danno rileva come mancato guadagno.
  • Prestazioni rese a terzi in conseguenza dell’inadempimento (es. per il ritardo del debitore pecuniario il creditore è costretto a prelevare la somma dagli istituti bancari e a corrispondere gli interessi da questi praticati, per il ritardo nella consegna del materiale l’appaltatore non può ultimare l’opera nel termine previsto e deve versare una penale al committente).
  • Le spese. Tra le perdite risarcibili subite dal danneggiato in conseguenza dell’inadempimento o dell’altrui illecito extracontrattuale sono infine da considerare le spese.
    • In primo luogo vanno considerate le spese mediche volte alla guarigione, effettuate in conseguenza di lesioni personali, sempre entro limiti di ragionevolezza;
    • Vi sono poi le spese effettuate dal danneggiato per riparare o sostituire la cosa lesionata, o più in generale per rimuovere le inesattezze materiali o giuridiche della prestazione, al quale il danneggiato è tenuto per il principio di correttezza, che gli impone di attivarsi per evitare il danno. Altro problema è se il danneggiato abbia diritto al rimborso delle spese preventivamente erogate per la prevenzione dei danni eventuali, ma si obietta che non si tratta di spese doverose, bensì di spese che il danneggiato avrebbe egualmente sopportate anche senza il verificarsi di quel determinato inadempimento o illecito.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.
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