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Azione di Annullamento
L'azione di annullamento è l'azione processuale mediante la quale si va a valere davanti al giudice la causa di annullamento del contratto. L'azione di annullamento, differentemente dall'azione di nullità che natura dichiarativa, è un'azione costitutiva in quanto la sentenza di annullamento cancella gli effetti che il contratto ha provvisoriamente prodotto determinando il ripristino della situazione antecedente.
L'azione di annullamento del contratto può essere esercitata soltanto dalla parte nel cui interesse la legge stabilisce l'invalidità. Pertanto, l'azione di annullamento del contratto ha il carattere della relatività (a differenza dell'azione di nullità che ha il carattere dell'assolutezza in quanto può essere fatta valere da chiunque di interesse).
Relativamente ai contratti plurilaterali, ossia ai contratti in cui si riscontri una pluralità di parti,
ciascuna di queste è legittimata ad impugnare il contratto per gli effetti che lariguardano. L'annullabilità, eccezionalmente, è assoluta dei casi in cui il contratto è stato stipulatodall'interdetto legale. In questo caso l'annullabilità assoluta perché l'interdizione legalecostituisce una sanzione e non un istituto di protezione dell'incapace (come nel casodell'interdizione giudiziale). Occorre precisare che l'interdizione legale costituisce una pena accessoria che consegue allacondanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non l'inferiore a cinque anni. L'annullamento ancora, a differenza della nullità, non può essere pronunciato dal giudiced'ufficio per cui occorre sempre una specifica domanda di parte e se convenuta in giudiziola parte può chiedere l'annullamento del contratto in via di eccezione. La prescrizione dell'azione L'azione diannullamento del contratto si prescrive in cinque anni. Si tratta quindi di una prescrizione breve che rende inapplicabile l'ordinario termine decennale di prescrizione. Nei casi di vizi del consenso e di incapacità legale la prescrizione decorre dal momento in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. Al di fuori di questi casi la prescrizione decorre dal giorno della conclusione del contratto. Occorre precisare che mentre l'azione di annullamento, come già detto, è soggetta a prescrizione per cui una volta decorso il relativo termine non può più essere fatta valere davanti al giudice l'annullabilità del contratto, l'eccezione di annullamento è imprescrittibile. Difatti la legge prevede che la parte (convenuta) chiamata in giudizio dall'attore (esempio la controparte)che l'annullamento del contratto può essere invocato solo in determinate circostanze e non è automatico. L'eccezione di annullamento deve essere sollevata dall'attore e accolta dal giudice affinché il contratto venga annullato. Una volta che l'annullamento è stato pronunciato, esso ha effetto retroattivo tra le parti coinvolte. Ciò significa che ogni effetto del contratto viene eliminato come se il contratto stesso non fosse mai stato concluso. Inoltre, l'azione di annullamento può essere accompagnata dalla richiesta di risarcimento del danno, nella misura dell'interesse negativo, se sussistono i requisiti della responsabilità precontrattuale. È importante notare che l'annullamento del contratto comporta sempre l'obbligo di restituire le prestazioni già eseguite, secondo le regole dell'indebito oggettivo.invece, che dall'annullamento del contratto stipulato dall'incapace legale o naturale non deriva l'effetto normale della restituzione delle prestazioni già eseguite, perché il legislatore ha ritenuto che l'incapace, essendo economicamente più debole, diregola non utilizza a proprio vantaggio quanto ricevuto dall'esecuzione del contratto. E' controversa, però, la natura del vantaggio e cioè deve intendersi esclusivamente come vantaggio economico o come vantaggio in senso lato e quindi anche di natura non economica.
Effetti dell'annullamento rispetto ai terzi
Mentre la annullamento cancella gli effetti del contratto prodotti nei confronti delle parti, sono salvi i diritti acquistati a titolo oneroso (dietro corrispettivo) dai terzi (soggetti estranei al contratto) in buona fede, cioè che ignorano il motivo di annullamento, da una delle parti del contratto annullato.
La regola sugli effetti dell'annullamento del
contratto rispetto ai terzi deve essere coordinata con il regime della opponibilità degli atti ed in particolare con il regime della trascrizione. Datale coordinamento discende anzitutto che i terzi, pur se di buona fede, non possono opporre il loro acquisto se questo è stato trascritto poi scritto dopo la trascrizione delladomanda giudiziale di annullamento; in caso contrario alla sentenza di annullamento coinvolgerà anche i terzi che perderanno diritto acquistato. Pertanto, la sentenza di annullamento ha effetto soltanto nei confronti dei terzi in mala fede vale a dire nei confronti di coloro che conoscevano o avrebbero dovuto conoscere usandol'ordinaria diligenza la causa di annullabilità del contratto. La tutela del terzo che è sottesa alla norma garantisce la sicurezza della circolazione dei beni. I terzi non sono tutelati quando l'annullamento viene pronunciato per l'incapacità legale della parte perché, in questo caso,prevale l'esigenza di tutela dell'incapace. Legalmente incapaci di contrarre sono i minori, i soggetti interdetti e i soggetti inabilitati. La convalida Il contratto annullabile può essere sanato mediante la convalida. La convalida è un negozio unilaterale non recettizio mediante il quale la parte legittimata all'azione di annullamento conferma il contratto invalido. A seguito della convalida il contratto non è più annullabile da parte del convalidante. La convalida può essere espressa o tacita. La convalida è espressa quando la parte manifesta la volontà di confermare il contratto annullabile mediante una apposita dichiarazione che contiene l'espressa indicazione del contratto e del vizio che ne determina la annullabilità. La volontà di convalidare il contratto può essere manifestata con formule diverse e, tra queste, anche con la rinuncia all'azione di annullamento. Una parte della dottrina, anzi,intende la convalida proprio come una rinuncia all'azione o rinuncia al diritto di annullamento. Tuttavia, secondo il Bianca la spiegazione della convalida in termini di rinunzia non appare soddisfacente perché essa non ne coglie il significato principale e positivo quale atto volto a confermare il contratto, cioè a rendere lo ferma e definitivo. Questo convenuto positivo trova riconoscimento della tesi tradizionale che, facendo leva sull'espressione letterale del termine, intende la convalida come atto volto a rendere valido il negozio annullabile. E anche la dottrina più recente si pone sulla stessa direzione. Occorre tenere presente che la convalida non si sostituisce al contratto convalidato né integra un elemento di questo, posto che il contratto annullabile è strutturalmente perfetto. Equivoca appare pertanto l'indicazione della convalida quale negozio integrativo; può dirsi piuttosto che la convalida è un negozio accessorio odi secondo grado, che rimuove la precarietà legale del contratto annullabile. Fonte del rapporto di mano il contratto convalidato che, a seguito della dichiarazione di convalida, non è più suscettibile di annullamento. La convalida non ha effetto se persiste il vizio del consenso o lo stato di incapacità. Secondo la formula normativa il convalidante deve essere in condizione di concludere validamente contratto. In questo senso allora occorre che il convalidante abbia scoperto l'errore o il dolo, o che sia cessata la violenza abbia raggiunto la maggiore età, sia cessato lo stato di interdizione o inabilitazione. In caso contrario la convalida è nulla. Sostanzialmente la norma richiede, come requisito necessario, che la volontà del convalidante sia integra e consapevole. Per quanto attiene alla forma della convalida, prevale la tesi secondo la quale il negozio è a forma libera; tuttavia non si tratta di una opinione pacifica infatti una parte.Sia pure minoritaria, ritiene che l'atto di convalida debba rivestire la stessa forma necessaria per il contratto da comandare.
La convalida ha effetto per il solo convalidante. Essa non preclude pertanto l'azione di altri legittimati, salvo che questi siano portatori dell'interesse del convalidante.
La convalida tacita
La convalida è tacita quando la parte conferma il contratto annullabile mediante la volontaria esecuzione di esso.
Pertanto, la legge collega l'effetto convalidante all'esecuzione volontaria del contratto da parte del titolare dell'azione di annullamento che sia conoscenza della causa di invalidità.
Secondo alcuni, la convalida tacita sarebbe un atto giuridico in senso stretto, ad effetto legale, di qui l'irrilevanza della consapevolezza della parte circa significato convalidante del proprio comportamento.
Un'altra tesi, seguita dalla giurisprudenza, riconduce l'esecuzione volontaria del contratto ad un comportamento concludente.
Cioè ad una manifestazione tacita di volontà, in quanto tale esecuzione del contratto esprime normalmente, alla stregua della comune esperienza, l'intento di tenere fermo il contratto. Secondo il Bianca (pur riconoscendo la natura negoziale alla convalida tacita) deve comunque negarsi rilevanza alla concreta consapevolezza del significato convalidante dell'atto; infatti secondo la regola generale ciò che conta è il significato socialmente valutabile dell'atto negoziale. L'effetto della convalida, dunque, non viene meno soltanto perché il soggetto non avverte il significato di conferma del suo atto occorrendo piuttosto a tal fine una diversa volontà manifestata mediante una dichiarazione di riserva (anche la riserva può tuttavia essere irrilevante se risulta incompatibile con il comportamento della parte). L'esecuzione volontaria consiste nell'adempimento dell'obbligazione o nell'accettazione della prestazione contrattuale.
rtanza del caso, essere considerata un risultato positivo o negativo.