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Nozione introduttiva del contratto

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La nozione normativa di contratto corrisponde a quella già presente nel codice del 1865, che superava la formula del codice francese (che indicava il contratto come fonte di effetti obbligatori, anche se il codice Napoleone aveva sancito anche l’efficacia traslativa del contratto, produttivo quindi anche di effetti reali).

Il contratto rientra nella più ampia categoria dell’atto di autonomia privata o negozio giuridico, cioè dell’atto mediante il quale il soggetto dispone della propria sfera giuridica. Nell’ambito della categoria del negozio giuridico, il contratto si caratterizza per il suo essere un negozio giuridico:

  • Bilaterale o plurilaterale, in quanto si perfeziona con il consenso di due o più parti, in ciò distinguendosi dal negozio unilaterale, il quale si perfeziona con la sola manifestazione di volontà dell’autore dell’atto, senza che occorra l’altrui accettazione (es. il testamento).
  • Patrimoniale, in quanto ha per oggetto rapporti suscettibili di valutazione economica.

Elementi costitutivi del contratto

Gli elementi costitutivi del contratto, ai sensi dell’art 1325, sono:

  • L’accordo, che è il reciproco consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale.
  • L’oggetto, che è il contenuto sostanziale del contratto, ossia ciò che le parti stabiliscono o programmano in ordine al loro rapporto (es. oggetto della vendita è il trasferimento della proprietà o altro diritto reale verso un prezzo), ma anche la realtà materiale o giuridica su cui cadono gli effetti del contratto stesso (es. nella vendita, il bene alienato).
  • La causa, che è la funzione pratica del contratto, cioè l’interesse che è diretto a soddisfare.
  • La forma, quando prevista, che è il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà contrattuale.

Tali elementi costituiscono il nucleo minimo della fattispecie contrattuale. Accanto agli elementi costitutivi occorre distinguere gli elementi accidentali, cioè le modalità accessorie previste dal contratto: tipici elementi accidentali sono il termine, la condizione, il modo, la clausola penale e la caparra. Accanto agli elementi accidentali si vorrebbero ancora distinguere i c.d. elementi naturali, quali elementi previsti dalla norma per regolare il rapporto salva diversa volontà delle parti (es. garanzia per evizione).

Oltre agli elementi del contratto si distinguono i presupposti legali, che possono essere stabiliti a pena di nullità ovvero come condizioni di efficacia (condizioni legali).

Contratto come accordo e come autoregolamento di rapporti giuridici patrimoniali

La definizione del contratto quale accordo diretto a costituire, estinguere o modificare un rapporto giuridico patrimoniale coglie i due momenti essenziali della nozione di contratto:

  • Il momento soggettivo, che identifica il contratto quale atto decisionale delle parti, e precisamente quale accordo, inteso quale manifestazione di volontà. Il vizio o la mancanza di una corrispondenza tra volontà manifestata e volontà interna non impediscono il perfezionamento del contratto se il comportamento del soggetto ha il significato obiettivo di una manifestazione di volontà (si pone piuttosto un problema di tutela della libertà negoziale del soggetto).
  • Il momento oggettivo, che identifica il contratto quale “disposizione” o “regola” che le parti pongono in essere mediante il loro accordo. Il semplice riferimento al momento obiettivo è però insufficiente, poiché la regola potrebbe avere una fonte esterna (es. atto amministrativo che dispone un’espropriazione per pubblica utilità): per poter parlare di contratto occorre che la disposizione sia posta in essere dalle parti.

Il contratto è regola autonoma perché scaturisce dal consenso delle parti (autoregolamento), anziché dal potere esterno (regola eteronoma): in breve, è regola pattizia.

N.B. Nel linguaggio corrente il termine contratto è usato per indicare l’accordo o il suo contenuto, sia materiale (le dichiarazioni delle parti), sia sostanziale (il regolamento contrattuale), ma anche per indicare il documento scritto in cui le parti hanno manifestato il loro consenso.

Il negozio giuridico

La figura del contratto s’inquadra nella tanto discussa categoria del negozio giuridico, elaborata dalla dottrina pandettistica al fine di segnare una distinzione fondamentale, nell’ambito degli atti giuridici, tra atti di autonomia privata e atti giuridici in senso stretto. Il negozio giuridico può definirsi come atto di autonomia privata col quale il soggetto decide della propria sfera giuridica, personale o patrimoniale.

In tale definizione rientra anche il contratto, che è la principale ma non l’unica figura di negozio. Il codice, seguendo il modello del codice francese, contiene una disciplina generale del contratto, ma non del negozio. Esso, inoltre, riconosce il principio dell’autonomia contrattuale quale potere del soggetto di autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici e anche atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (1322). Manca, invece, un esplicito riconoscimento della più ampia nozione di autonomia privata.

La disciplina del contratto può essere applicata agli atti negoziali non contrattuali (es. con riguardo agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale), ma la sua applicazione dovrà essere di volta in volta giustificata da un’apposita valutazione di congruità e compatibilità della disciplina quale modello di soluzione del conflitto. Tale dibattito ideologico non ha più ragione di essere se si riconosce che il negozio giuridico è una categoria di diritto positivo, punto di riferimento per l’applicazione di norme giuridiche comuni.

Accordo e promessa

La scelta del codice di dettare una disciplina generale del contratto anziché del negozio giuridico si spiega per l’eccessiva ampiezza della categoria dell’atto negoziale, che rende difficile enunciare una disciplina generale valevole per tutti i negozi, e per la centralità del contratto quale atto principale di esplicazione dell’autonomia privata, cioè di quel potere di autodeterminazione del soggetto di decidere della propria sfera giuridica.

Il soggetto non può disporre della sfera giuridica altrui, per cui, dal momento che, nel costituire, modificare o estinguere i suoi rapporti necessariamente incide anche su quelli altrui, è necessario che l’atto di autonomia privata incontri il consenso altrui.

Secondo una parte della dottrina, il contratto è l’unico strumento generale di esplicazione dell’autonomia privata (tradizionale esclusività del contratto), mentre i negozi unilaterali sarebbero ammessi se e in quanto specificamente previsti dalla legge. Questo perché non ha effetti obbligatori la promessa unilaterale di una prestazione fuori dei casi consentiti dalla legge (1987). Ma, altre norme riconoscono generale efficacia vincolante alla promessa unilaterale al di fuori di un dato schema tipico (es. promessa al pubblico).

La necessità del consenso altrui si spiega per l’esigenza di rispetto della sfera giuridica dei terzi, non nel senso della loro intangibilità, ma ai fini della sua salvaguardia. La regola secondo la quale l’atto negoziale non può produrre effetti rispetto ai terzi deve allora intendersi nel senso che l’atto negoziale non può produrre effetti pregiudizievoli a carico di terzi, mentre è ammessa una sua incidenza sulla sfera giuridica altrui quando l’effetto sia insuscettibile di pregiudizio personale e patrimoniale.

Ma, anche in questo caso, deve riconoscersi la libertà del terzo di non essere destinatario di un beneficio altrui, e per fare ciò non è necessario precludere in via assoluta l’effetto dell’altrui negozio senza il consenso del destinatario: è stata piuttosto riconosciuta la possibilità di rifiuto del destinatario. Il contratto, e in generale il negozio, possono produrre effetti rispetto ai terzi, purché si tratti di effetti insuscettibili di pregiudizio, e salva comunque la facoltà di rifiuto del destinatario.

Accordo e delibera (atto collettivo e atto complesso)

Il contratto, quale figura di accordo, deve essere tenuto distinto rispetto alla delibera, o atto collettivo, quale atto decisionale del gruppo:

  • Nell’accordo ciascuna delle parti decide in ordine ad un interesse di sua spettanza;
  • Mentre nella delibera ciascun partecipante concorre ad una decisione comune in ordine ad un interesse di competenza del gruppo.

Quale espressione della volontà del gruppo, la delibera si perfeziona normalmente secondo la regola della maggioranza, ma è comunque imputata al gruppo o all’ente di cui il gruppo deliberante è organo: essa pertanto, pur perfezionandosi mediante il concorso di più atti unilaterali (i voti), è rispetto al gruppo un atto unitario unilaterale, cioè un atto decisionale imputato al gruppo stesso.

La delibera, sia pure eccezionalmente, può avere natura contrattuale quando è diretta all’esterno esprimendo immediatamente una proposta o un’accettazione di proposta di contratto. Nozione ulteriormente distinta è quella di atto soggettivamente complesso, quale atto che richiede il consenso di autonome dichiarazioni di volontà a servizio di un unico interesse (es. atto dell’inabilitato al quale si accompagna l’autorizzazione del curatore).

Mentre nell’atto collettivo le dichiarazioni dei singoli sono assorbite dall’unica dichiarazione di volontà che esse concorrono a formare, nell’atto complesso ciascuna dichiarazione ha una sua distinta posizione e funzione, ed anche una sua diretta rilevanza sulla validità o efficacia dell’atto. Gli atti complessi nei quali le singole dichiarazioni hanno la stessa rilevanza si dicono eguali (es. atti che richiedono le dichiarazioni di volontà di due distinti amministratori). Altrimenti si dicono ineguali.

Gli atti giuridici in senso stretto

Atto giuridico è in generale qualsiasi comportamento umano giuridicamente rilevante. Una fondamentale partizione all’interno degli atti giuridici viene fatta tra atti di autonomia privata e atti non negoziali o atti giuridici in senso stretto:

  • Il negozio è un atto di autonomia privata mediante il quale il soggetto dispone della propria sfera giuridica;
  • L’atto giuridico in senso stretto è il comportamento umano (operazione materiale o dichiarazione) che rileva quale semplice presupposto di effetti giuridici.

In questo caso gli effetti (siano essi favorevoli o meno) non sono disposti dal soggetto agente, ma da una fonte esterna che è principalmente la legge: secondo la tesi tradizionale, essi prescindono dalla volontà dell’agente. Anche se l’atto è volontario, la volontà ha ad oggetto il suo compimento ma non vale a determinarne gli effetti.

Il criterio distintivo basato sulla volontà degli effetti è stato messo in discussione argomentando dal fatto che anche il negozio può produrre effetti non voluti. Ma, gli effetti concretamente prodotti possono essere diversi da quelli programmati, o al limiti possono anche mancare (si pensi al negozio nullo), tuttavia il negozio è pur sempre atto dispositivo di effetti giuridici.

Natura giuridica del contratto

Il dibattito sulla natura giuridica

In dottrina si trovano due concezioni antitetiche sulla natura del contratto:

  • Una soggettiva, a cui si riconduce la teoria della volontà;
  • Una oggettiva, a cui si riconducono la teoria della dichiarazione e quella precettiva.

La teoria della volontà (sposata dalla dottrina tradizionale italiana) ravvisa l’essenza del contratto, e più in generale del negozio giuridico, nella volontà creatrice dell’individuo: una dichiarazione priva di volontà (anche se manifestata) sarebbe inidonea a formare il contratto. I casi in cui la legge dà rilevanza alla dichiarazione non sorretta da una corrispondente reale volontà si considerano eccezionali alla regola fondamentale del contratto.

Per la teoria della dichiarazione, fatta propria dalla dottrina pandettistica del secolo scorso, ciò che costituisce il contratto non è la volontà psichica del dichiarante ma la dichiarazione. Forti critiche provengono invece dalla teoria precettiva, la quale muove dal rilievo che la volontà come fatto meramente interno è qualcosa di incontrollabile, sicché può avere rilevanza giuridica solo in quanto si sia tradotta in un fatto sociale. La nozione di contratto non consiste né nell’elemento psicologico della volontà, né nel dato materiale della dichiarazione, bensì in un fenomeno sociale, identificato nella disposizione con la quale il soggetto regola da sé i propri interessi in rapporto ad altri: l’autoregolamento.

Ad oggi si è ormai avuto il superamento del c.d. dogma della volontà. La disciplina legislativa del contratto, infatti, non fa dipendere la rilevanza giuridica dell’atto dalla reale volontà interna delle parti. Il contratto non è valutato come un fenomeno psichico ma come un fenomeno sociale, e di ciò si trova conferma nella sua disciplina codicistica. Infatti:

  • L’atto che non ha il significato obbiettivo di un atto di volontà non vale come atto negoziale.
  • L’atto che ha obbiettivamente il significato di un atto negoziale impegna il suo autore anche se il suo interno volere sia stato diverso da quello manifestato: la mancata corrispondenza tra la volontà dichiarata e quella interna non priva l’atto del suo valore negoziale (prospettandosi però la possibilità di rimedi di impugnativa a favore del dichiarante).
  • L’atto negoziale dev’essere imputabile al soggetto: in generale, è imputabile al soggetto l’atto che proviene da questo o da chi è legittimato a rappresentarlo, oppure l’atto che sembra obbiettivamente provenire da esso (es. chi si serve di terzi per comunicare la propria dichiarazione subisce i rischi di una trasmissione infedele di essa).

In definitiva, ha valore negoziale l’atto imputabile al soggetto ed obbiettivamente valutabile come atto di autonomia privata, cioè come atto decisionale del soggetto in ordine alla sua sfera giuridica: l’atto non ha rilevanza negoziale se non ha il significato sociale di atto di autonomia privata. Ciò comporta che il soggetto può restare impegnato per un atto che egli non ha realmente voluto: al riguardo si parla di un principio di autoresponsabilità, per il quale chi immette o dà causa all’immissione di dichiarazioni negoziali nel traffico giuridico è assoggettato alle conseguenze di esse secondo il loro obiettivo significato. Da questa nozione di autoresponsabilità esula ogni idea di una sanzione a carico del dichiarante per un suo comportamento negligente: egli rimane impegnato a prescindere da una valutazione della sua condotta in termini di colpa.

Il principio vuole solo porre a carico del dichiarante il rischio di una dichiarazione non conforme alla volontà reale o di una dichiarazione non voluta. La spiegazione di ciò sta nell’esigenza di tutela dell’affidamento del destinatario, la quale supera l’esigenza di tutela del dichiarante perché, altrimenti, si pregiudicherebbe la certezza del commercio giuridico. Tuttavia, non basta che il destinatario faccia affidamento su una realtà negoziale inesistente se questa non è riferibile alla parte: in questo caso il danno deve rimanere nella sfera di colui che lo ha subito (es. nell’ipotesi di falsa rappresentanza, il terzo contraente non può utilmente invocare il suo affidamento nei confronti dell’apparente rappresentato che non vi abbia dato causa).

D’altro canto, anche quando l’atto è imputabile al suo autore, il principio dell’autoresponsabilità è inoperante se il destinatario conosce il reale significato dell’atto o dovrebbe conoscerlo secondo un criterio di normale diligenza (es. sa che la dichiarazione è stata erroneamente trasmessa). In conclusione, il principio dell’autonomia privata è integrato dal principio di autoresponsabilità, il quale trova la sua giustificazione e il suo limite nell’esigenza di tutela dell’affidamento.

Integrità del consenso e tutela dell’affidamento

L’ordinamento privilegia l’affidamento rispetto alla tutela dell’integrità del consenso, in ragione dell’esigenza di certezza del traffico giuridico, avvertita soprattutto nei rapporti commerciali: dare spazio ai vizi della volontà significherebbe compromettere la sicurezza della contrattazione. Il principio dell’autoresponsabilità tutela il destinatario della dichiarazione che faccia ragionevole assegnamento sulla serietà e sul significato affidamento di essa: in base a tale principio i vizi del consenso non invalidano l’atto se il suo destinatario non li conosceva né avrebbe potuto riconoscerli secondo un criterio di normale diligenza (nell’ipotesi di incapacità naturale, il rimedio dell’annullamento presuppone la mala fede della controparte, cioè la consapevolezza di contrattare con persona incapace d’intendere o di volere, la quale può risultare dal pregiudizio derivante all’incapace o altrimenti).

Sull’esigenza dell’affidamento prevalgono la tutela contro la violenza (la dichiarazione negoziale estorta con la violenza è infatti impugnabile anche se la violenza è esercitata).

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