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Precisamente, NON HANNO EFFETTO PER L’ADERENTE SENZA LA SUA SPECIFICA
APPROVAZIONE PER ISCRITTO le condizioni che stabiliscono a favore del predisponente:
Limitazioni di responsabilità, esonerando in tutto o in parte il predisponente dalle
• conseguenze dell’inadempimento (es. le clausole che precludono all’aderente il diritto di
chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o che escludono in tutto o in parte il
diritto dell’aderente al risarcimento del danno).
Rispetto a tali clausole, il requisito della specifica approvazione per iscritto rileva solo per le
clausole di esonero da responsabilità del predisponente per colpa lieve che non siano
contrarie all’ordine pubblico (le clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave
sono invece vietate ex 1229 a prescindere dalla loro specifica approvazione) e per le
clausole di esonero da responsabilità per il fatto degli ausiliari, se si ritiene che queste non
ricadano nel divieto generale.
La giurisprudenza puntualizza la distinzione tra clausole di esonero da responsabilità e
clausole che delimitano l’oggetto del contratto (es. non si ritengono vessatorie le clausole
che limitano il rischio assicurativo), salvo che la “precisazione” dell’oggetto” non si traduca
sostanzialmente in un esonero di responsabilità (es. quando la specificazione del rischio garantito
rende praticamente inoperante l’assunzione del rischio da parte della compagnia assicurativa).
Facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, quando per legge tale
• facoltà non gli competa, modificando a vantaggio del predisponente e a carico dell’aderente
la disciplina legislativa della risoluzione del contratto o della sospensione dell’adempimento
(es. clausole risolutive che consentono al predisponente di recedere in dipendenza di fatti diversi
dall’inadempimento), anche se eguale facoltà di recesso sia stabilita a favore dell’aderente
(perché si tratta pur sempre di una clausola che stabilisce a favore del predisponente una
facoltà di recesso o di sospensione oltre la previsione legale).
Parimenti, non hanno efficacia le condizioni che stabiliscono a carico dell’aderente:
Decadenze, imponendo particolari oneri per l’acquisto o la conservazione di un diritto
• ovvero aggravando gli oneri previsti dalla legge (es. clausole che stabiliscono, a pena della
perdita del diritto di garanzia, l’onere dell’aderente di denunziare i vizi della cosa mediante
una determinata forma ovvero che restringono ulteriormente il termine legale entro il quale
la denunzia dev’essere fatta). Al riguardo va comunque tenuto presente il divieto generale
dei patti con i quali si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile
ad una delle parti l’esercizio del diritto (2965).
Limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, subordinando l’esercizio della tutela processuale
• dell’aderente al previo adempimento della controprestazione (solve et repete) o al compimento
di qualsiasi altro atto sostanziale (rinunzie, riconoscimenti, ecc). In sostanza, sono considerate
vessatorie tutte le clausole che limitano sul piano processuale la posizione dell’aderente
(es. clausola che preclude di avvalersi dell’eccezione d’inadempimento al fine di sospendere
l’esecuzione della prestazione; 1460).
A prescindere dal requisito della specifica approvazione per iscritto, la legge (1426) sancisce la
nullità delle clausole limitative delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto.
86 La vessatorietà, comunque, non riguarda i patti che limitano le eccezioni sostanziali
dell’aderente, perché in realtà tali clausole non limitano la facoltà di opporre eccezioni ma
limitano il diritto sostanziale della parte (es. clausola che preclude all’acquirente la facoltà di
eccepire la deficienza di peso): la vessatorietà di tali clausole deve essere giudicata secondo
il loro contenuto e non secondo la loro formula (es. occorre accertare se sancisce una
limitazione di responsabilità del predisponente o se gli attribuisce la facoltà di variare entro
un certo margine l’oggetto della prestazione).
Restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, limitando, cioè, l’autonomia
• dell’aderente in ordine alla stipulazione di negozi, alla determinazione del loro contenuto ovvero
alla scelta dei contraenti o destinatari dell’atto (es. divieti di alienazione, prezzi imposti, patti di
non concorrenza, patti di prelazione, patti che riservano al predisponente la facoltà di prorogare
o rinnovare il contratto, obbligo di tener ferma la proposta nei confronti dell’oblato, ecc).
Proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, automatiche, in mancanza di un’apposita
• denunzia. Sono altresì vessatorie le clausole che ampliano la previsione legislativa della
proroga o rinnovazione tacita (es. imponendo un termine di preavviso o una determinata forma
all’atto di denunzia o disdetta). Tali clausole sono vessatorie anche se stabilite nei confronti
di entrambe le parti, in quanto la circostanza che la clausola possa giovare all’aderente non
toglie che si tratta pur sempre di una clausola che l’altra parte predispone a proprio favore.
Le clausole che riservano al predisponente la facoltà di prorogare o rinnovare il contratto
rientrano invece tra quelle che restringono la libertà contrattuale dell’aderente, in particolare la
sua libertà di utilizzare la propria prestazione a favore di altri al termine del rapporto contrattuale.
Clausole compromissorie e deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
• Clausole compromissorie sono quelle che commettono ad arbitri la risoluzione delle
eventuali controversie tra l’aderente e il predisponente o terzi: esse devono essere stipulate
in forma scritta a pena di nullità (808). Quando poi rientrano fra le condizioni generali
di contratto devono diventare oggetto di specifica approvazione dell’aderente.
Devono ritenersi vessatorie anche le clausole che affidano la risoluzione delle controversie
ad un arbitrato libero o irrituale, in deroga alla giurisdizione ordinaria, in quanto comportano
una rinunzia parziale dell’aderente alla tutela giurisdizionale.
Vessatorie sono infine le clausole che derogano alle norme sulla giurisdizione o alle norme sulla
competenza territoriale dell’autorità giudiziaria, fissando un foro diverso da quello competente per
legge o anche solo limitando la scelta tra i fori alternativamente previsti dalle norme processuali.
L’opinione prevalente sostiene la tassatività delle ipotesi normativamente previste, e pertanto
l’inapplicabilità analogica delle stesse: la norma che richiede la specifica approvazione per iscritto
avrebbe, infatti, il carattere dell’eccezionalità, in quanto impone un particolare onere formale
in deroga alla regola generale della libertà della forma, e non sarebbe quindi suscettibile di
estensione analogica, ma solo di interpretazione estensiva, attraverso la quale la giurisprudenza
giunge peraltro a includere tra le clausole vessatorie talune clausole particolarmente gravose
per l’aderente non espressamente indicate nel testo della norma.
L’art 1341 c 2 richiede la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, allo SCOPO
di tutelare l’aderente contro le condizioni generali gravose, e cioè le condizioni che aggravano la
sua posizione rispetto a quella risultante dall’applicazione della disciplina legale del contratto:
la specifica approvazione per iscritto varrebbe a rendere attento l’aderente sulle clausole più gravose,
in modo da evitare che questi accetti in blocco le clausole da altri predisposte senza rendersi
sufficientemente conto della portata e del significato di ciascuna di esse.
La norma deroga alla regola valevole di massima per le condizioni generali, le quali sono
efficaci nei confronti dell’aderente che le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando
l’ordinaria diligenza (1341), e alla regola generale sulla formazione del contratto, in quanto
esige non solo la forma scritta, ma anche che le clausole vessatorie siano oggetto di una
specifica approvazione: non basta, quindi, che l’aderente sottoscriva il testo del contratto
contenente le clausole vessatorie, ma è necessaria un’apposita sottoscrizione, autonoma,
avente ad oggetto tali clausole. Deve trattarsi, cioè, di un’accettazione distinta da quella diretta
alla conclusione del contratto. 87
Secondo la giurisprudenza, non occorre sottoscrivere ciascuna clausola, essendo
sufficiente sottoscrivere un’apposita dichiarazione che raggruppi le clausole vessatorie
(approvazione cumulativa): è infatti bastevole richiamare l’attenzione dell’aderente su tali
clausole, purché appunto queste siano riprodotte o quanto meno richiamate in maniera tale che
risulti chiaramente all’aderente quali sono le clausole oggetto della sua specifica approvazione
(es. non è sufficiente che all’aderente sia fatta apporre una seconda firma in calce ad un
complesso di clausole che riproducono in larga parte le condizioni generali nella loro globalità
o in cui comunque le vessatorie si mescolano con le non vessatorie).
Il semplice richiamo al numero di ordine non è sufficiente, occorrendo che sia richiamato
il loro contenuto quanto meno mediante indicazione del titolo o dell’oggetto (anche se la
giurisprudenza ha fatto marcia indietro sul punto, reputando bastevole la semplice indicazione
numerica delle clausole approvate).
Trattandosi di un requisito di forma, la norme prevede l’inefficacia della clausola vessatoria
non sottoscritta a prescindere dalla circostanza che l’aderente la conoscesse o meno,
o si trovasse in posizione economica inferiore o meno rispetto al predisponente: l’art 1341 ha
infatti inteso apprestare una particolare tutela al contraente per adesione per il solo fatto che,
non avendo partecipare alla formulazione delle singole clausole contrattuali, potrebbe sottoscrivere
in blocco il modulo senza averne prima inteso o sufficientemente meditato il contenuto.
Irrilevante, ancora, è che la clausola sia bilaterale, conferendo eguale vantaggio all’aderente.
Ciò che conta, infatti, è che comunque il predisponente abbia inserito nel testo la clausola vessatoria
utilizzabile a proprio vantaggio. Peraltro, il predisponente rimane tale anche se all’aderente sia fatto
assumere il ruolo di proponente, per cui l’aderente deve approvare specificamente per iscritto
le clausole vessatorie contenute nella sua proposta ma predisposte dalla controparte.
La mancanza della specifica approvazione non è supplita dalla produzione in giudizio del
do