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NEMO PRO PARTE TESTATUS PRO PARTE INTESTATUS DECEDERE POTEST. In

diritto romano non si può operare un successione a metà ab intestato e a metà

testamentaria. Ad esempio se io guadagno innumerevoli fortune dopo aver fatto il

testamento , questi beni non saranno oggetto di successione ab intestato ma andranno

comunque a chi era stato istituito erede.

L’hereditas comprende un ‘ universitas di beni , intesa come un complesso unitariamente

considerato di corpora et iura ( beni in proprietà i corpora , crediti e debiti i iura ) che

possono includere situazioni di attivo ma anche di passivo . Affianco all’ erede che può

essere riconosciuto tale a livello di ius civile c’è una nuova figura , quella del bonorum

possessor , tutelato dal pretore . E’ possessore dei beni perché non ha le caratteristiche

richieste per essere erede ex ius civile e quindi viene creato per supplire ad un estremo

formalismo e di conseguenza non dover aspettare lo strumento dell’ hereditas petitio o

vindicatio hereditatis ovvero quella azione specifica a tutela dell’hereditas e come tale

spettante agli heredes .

Bonorum Possessio :

Secundum Tabulas : Il pretore concedeva la Bonorum Possessio perché ciò era

- affermato nel testamento ma il testamento ad esempio poteva essere ruptum e

quindi non osservare i dettami dello ius civile.

Sine Tabulis : Erano chiamati alla successione i successibili ab intestato secondo

- l’ordine edittale.

Funzioni della honorum possessio :

Adiutoria

- Suppletiva

- Correttiva

- Il testamento  deve essere accessibile solo ai CIVES , era PERSONALE ,

FORMALE , UNILATERALE , MORTIS CAUSA e REVOCABILE.

Testamentumm calatis comitiis : Il pontefice due volte all’anno convocava i comizi curiati

e in quel luogo si dichiarava la volontà di destinare il proprio patrimonio a T.

( procedimento molto simile alla adrogatio )

Testamentum in procinctu : Testamentoo compiuto dal militare prima di partire per una

campagna bellica . Secondo Vincenzo Arangio Ruiz il cittadino soldato poteva disporre

però solo di armi ed effetti personali e gli altri beni andavano di diritto all’heres suus.

Questo ragionamento però va contro al Nemo pro parte….. !!!

Testamentum per aes et libram ( dal secondo secolo a.c ) . Caratterizzato da una forte

ritualità ed erano presenti il familiae emptor il libripens e il testatore e 7 testimoni. Il

familiae emptor era colui che in teoria doveva essere il destinatario del bene. Secondo De

Francisci il testamentum per aes et libram poteva prevedere che il familiae emptor fosse

colui che riceveva formalmente le tabulae anche se poi l’erede poteva essere una persona

diversa. Il testatore compieva una dichiarazione formale davanti a 7 testimoni.

Testamento pretorio : Semplificazione del testamento per aes et libram ; era un

semplice testamento in tavolette cerate che dovevano essere integre con le disposizioni

del testatore. Nuncupatio : Formula che il testatore pronunciava davanti al libripens in cui

chiedeva che si prendesse atto del fatto che stava consegnando le tavole.

Testamento di età post-classica  disposizione di Valentiniano III che ebbe vita breve e

predisponeva il testamento olografo , un testamento scritto per intero di suo pugno dal

testatore senza bisogno di testimoni o di forme particolari.

Testamentum parentis inter liberos : Caso in cui il genitore nominasse eredi i propri figli

senza beneficiare estranei.

Testamentum principi oblatum : Tipo di testamento pubblico presentato all’imperatore

( o meglio a uno dei suoi funzionari )

Testamentum apud acta : Testamento posto presso un pubblico ufficio , appositamente

fatto per ciò.

Esisteva anche uno speciale testamento per i ciechi , con la presenza di un ottavo

testimone che supervisionasse il tutto . Per coloro che risiedevano in campagna

bastavano 5 testimoni e in caso di peste si evitava del tutto la presenza di testimoni. La

testamenti factio passiva era attribuita a tutti i soggetti giuridici ; potevano ricevere per

testamento anche gli schiavi se in quel momento affrancati. A partire dall’età classica

potevano essere fatti eredi anche i postumi ( concepiti )

Successione ab intestato

Secondo le dodici tavole se qualcuno muore senza testamento prima c’è un suus heres (

solo un ereditando di sesso maschile sarebbe potuto essere sui heredes , alla

successione ab intestato delle donne erano pertanto chiamati direttamente gli agnati) , poi

un agnatus e quindi i gentiles. Coloro che sono in potestà sono heredes sui et

necessarii e acquistano l’eredità automaticamente.

Ercto non cito  Unito e non diviso  per non diminuire la classe degli eredi nel comizio

centuriato.

L’adgnatus era il collaterale in linea maschile ; se ce ne fossero stati più di uno , la eredità

si divideva. A questo punto c’era la addictio hereditatis , l’accettazione della eredità ,

perché coloro che accettavano non erano eredi necessari. Se l’agnato non c’era ,

subentravano i gentiles , cioè coloro che facevano parte della gens di riferimento.

Con il graduale indebolirsi della società romana arcaica , rigidamente patriarcale, il

sistema della successione ab intestato del ius civile apparve iniquo e lacunoso : a

succedere senza testamento eran solo parenti in linea maschile , ne v’erano reciproche

aspettative tra madri e figli quando il matrimonio della madre , secondo quella che finì poi

per essere la regola , era stato sine manu.

I sec a.c  bonorum possessio sine tabulis :

Unde liberis : La classe dei liberi era rappresentata dai sui , dai figli emancipati ,

- dai figli dati in adozione ma già sui iuris al tempo della morte dell’ereditando.

Unde legitimi : Nella classe dei legitimi rientravano i successibili ad intestato iure

- civili ( sui , agnati , gentiles , patrono e parens manumissor )

Unde cognati : La classe dei cognati era costituita dai parenti di sangue , in linea

- maschile e femminile ma non oltre il sesto grado.

Unde vir et uxor : In questa classe venivano chiamati rispettivamente il marito e la

- moglie.

Collazione dei beni : La collazione dei beni sussiste nel momento in cui si apre

l’eredità e si deve ricostruire il patrimonio del decuius visto che probabilmente alcuni

beni sono stati trasferiti mediante negozi a titolo gratuito e quindi possono essere

recuperati.

Due senatoconsulti nell’età degli Antonini  Senatoconsulto Tertulliano e

senatoconsulto Orfiziano . Entrambi migliorarono la reciproca posizione successoria

tra madre e figli , poco soddisfacente iure civili ; per diritto pretorio , i figli succedevano

alla madre e viceversa la madre ai figli , nella classe dei legitimi solo se la madre fosse

stata uxor in manu del padre ; altrimenti nella classe dei cognati.

Il senatoconsulto tertulliano ( tra il 117 e il 138 sotto Adriano ) fece riferimento alla

1. donna con ius liberorum e la chiamò a succedere ab intestato ai propri figli , anche

se illegittimi.

Il senato consulto orfiziano ( del 178 , sotto Marco Aurelio ) chiamò i figli , anche se

2. illegittimi , a succedere alla propria madre a preferenza di chiunque

Poiché i senatoconsulti erano fonte di ius civile , madre e figli sarebbero diventati

heredes , e come tali ammessi pure alla honorum possessio ab intestato nella classe

dei legitimi.

Le fonti ci dicono che Caracalla tentò di portare a termine una riforma successoria

mentre Giustiniano riforma la successione ab intestato , infatti con la novella 118

l’imperatore procedette a una nuova regolamentazione organica del settore: tolse

definitivamente valore in termini espliciti ( e a fini successori ) all’agnatio ; e diede

rilievo esclusivo alla parentela di sangue senza più distinguere tra emancipati e non ,

padre e madre , maschi e femmine , parenti in linea maschile o in linea femminile.

Querela inofficiosi testamenti . Una piena e materiale ( non formale ) successione

contro il testamento in favore di congiunti del testatore si realizzò , a Roma , con la

querela inofficiosi testamenti. Essa prese l’avvio da un espediente retorico escogitato

durante l’ultima repubblica dagli oratori che peroravano le cause dei clienti dinanzi al

tribunale dei centumviri ( competenti a giudicare in materia ereditaria ) e volto a far

apparire infermo di mente il testatore che senza serio motivo e violando l’elementare

dovere di affetto verso i familiari più vicini ( officium pietatis ) , avesse escluso il figlio

o altro prossimo congiunto dalla propria successione. A questo espediente difensivo i

centumviri , sensibili alle istanze della coscienza sociale che condannava i testamenti

inofficiosi ( contrari cioè all’officium pietatis - , cominciarono a dare corso , col risultato

di considerare nullo sub colore insaniae il testamento inofficioso come se redatto

quasi a demente ) di per se iure civili valido sol che i sui non istituiti eredi vi fossero

diseredati . Da ciò prese corpo la querela inofficiosi testamenti che appare come una

speciale petizione di eredità atta a far perseguire al querelante la propria quota di

eredità ab intestato. Erano attivamente legittimati i figli del testatore , sui e non. In

assenza di figli , erano ammessi alla querela genitori, fratelli e sorelle . Dalla querela

era escluso il legittimario che avesse dato seguito in qualche modo alla volontà

testamentaria , ad esempio accettando un legato ; ne era pure escluso il congiunto che

avesse ricevuto mortis causa dal testatore almeno un quarto di quanto gli sarebbe

spettato ab intestato. Il legittimato che avesse avuto meno , con l’esercizio vittorioso

della querela avrebbe ottenuto l’intera quota ab intestato. La querela inofficiosi

testamenti rappresenta il precedente storico della legittima.

Legato : disposizione testamentaria mortis causa a titolo particolare.

Il legato attribuisce ad un soggetto ( legatario ) un beneficio che è l’attribuzione della

proprietà di un bene , di un diritto di credito etc. il legato può entrare solo negli attivi .

Ci sono 4 tipi di legati :

Legato per vindicationem : Il legato per vindicationem doveva essere disposto con

 le parole do o lego accompagnate dall’indicazione sia dell’oggetto sia del

destinatario . Aveva effetti reali , essendo traslativo di proprietà o costitutivo di

servitù o usufrutto : doveva pertanto avere ad oggetto beni propri del testatore .

Legato per damnationem : Il legato per damnationem si disponeva con le parole “

 heres meus damnas esto “ , integrate dalla indicazione della persona del legatario e

dell’oggetto della prestazione . Il testatore faceva in tal modo carico all’erede di

compiere una prestazione di dare o di facere in favore della persona indicata ,

dando luogo ad una oblig

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A.A. 2013-2014
7 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatteoLigeri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Procchi Federico.