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NEMO PRO PARTE TESTATUS PRO PARTE INTESTATUS DECEDERE POTEST. In
diritto romano non si può operare un successione a metà ab intestato e a metà
testamentaria. Ad esempio se io guadagno innumerevoli fortune dopo aver fatto il
testamento , questi beni non saranno oggetto di successione ab intestato ma andranno
comunque a chi era stato istituito erede.
L’hereditas comprende un ‘ universitas di beni , intesa come un complesso unitariamente
considerato di corpora et iura ( beni in proprietà i corpora , crediti e debiti i iura ) che
possono includere situazioni di attivo ma anche di passivo . Affianco all’ erede che può
essere riconosciuto tale a livello di ius civile c’è una nuova figura , quella del bonorum
possessor , tutelato dal pretore . E’ possessore dei beni perché non ha le caratteristiche
richieste per essere erede ex ius civile e quindi viene creato per supplire ad un estremo
formalismo e di conseguenza non dover aspettare lo strumento dell’ hereditas petitio o
vindicatio hereditatis ovvero quella azione specifica a tutela dell’hereditas e come tale
spettante agli heredes .
Bonorum Possessio :
Secundum Tabulas : Il pretore concedeva la Bonorum Possessio perché ciò era
- affermato nel testamento ma il testamento ad esempio poteva essere ruptum e
quindi non osservare i dettami dello ius civile.
Sine Tabulis : Erano chiamati alla successione i successibili ab intestato secondo
- l’ordine edittale.
Funzioni della honorum possessio :
Adiutoria
- Suppletiva
- Correttiva
- Il testamento deve essere accessibile solo ai CIVES , era PERSONALE ,
FORMALE , UNILATERALE , MORTIS CAUSA e REVOCABILE.
Testamentumm calatis comitiis : Il pontefice due volte all’anno convocava i comizi curiati
e in quel luogo si dichiarava la volontà di destinare il proprio patrimonio a T.
( procedimento molto simile alla adrogatio )
Testamentum in procinctu : Testamentoo compiuto dal militare prima di partire per una
campagna bellica . Secondo Vincenzo Arangio Ruiz il cittadino soldato poteva disporre
però solo di armi ed effetti personali e gli altri beni andavano di diritto all’heres suus.
Questo ragionamento però va contro al Nemo pro parte….. !!!
Testamentum per aes et libram ( dal secondo secolo a.c ) . Caratterizzato da una forte
ritualità ed erano presenti il familiae emptor il libripens e il testatore e 7 testimoni. Il
familiae emptor era colui che in teoria doveva essere il destinatario del bene. Secondo De
Francisci il testamentum per aes et libram poteva prevedere che il familiae emptor fosse
colui che riceveva formalmente le tabulae anche se poi l’erede poteva essere una persona
diversa. Il testatore compieva una dichiarazione formale davanti a 7 testimoni.
Testamento pretorio : Semplificazione del testamento per aes et libram ; era un
semplice testamento in tavolette cerate che dovevano essere integre con le disposizioni
del testatore. Nuncupatio : Formula che il testatore pronunciava davanti al libripens in cui
chiedeva che si prendesse atto del fatto che stava consegnando le tavole.
Testamento di età post-classica disposizione di Valentiniano III che ebbe vita breve e
predisponeva il testamento olografo , un testamento scritto per intero di suo pugno dal
testatore senza bisogno di testimoni o di forme particolari.
Testamentum parentis inter liberos : Caso in cui il genitore nominasse eredi i propri figli
senza beneficiare estranei.
Testamentum principi oblatum : Tipo di testamento pubblico presentato all’imperatore
( o meglio a uno dei suoi funzionari )
Testamentum apud acta : Testamento posto presso un pubblico ufficio , appositamente
fatto per ciò.
Esisteva anche uno speciale testamento per i ciechi , con la presenza di un ottavo
testimone che supervisionasse il tutto . Per coloro che risiedevano in campagna
bastavano 5 testimoni e in caso di peste si evitava del tutto la presenza di testimoni. La
testamenti factio passiva era attribuita a tutti i soggetti giuridici ; potevano ricevere per
testamento anche gli schiavi se in quel momento affrancati. A partire dall’età classica
potevano essere fatti eredi anche i postumi ( concepiti )
Successione ab intestato
Secondo le dodici tavole se qualcuno muore senza testamento prima c’è un suus heres (
solo un ereditando di sesso maschile sarebbe potuto essere sui heredes , alla
successione ab intestato delle donne erano pertanto chiamati direttamente gli agnati) , poi
un agnatus e quindi i gentiles. Coloro che sono in potestà sono heredes sui et
necessarii e acquistano l’eredità automaticamente.
Ercto non cito Unito e non diviso per non diminuire la classe degli eredi nel comizio
centuriato.
L’adgnatus era il collaterale in linea maschile ; se ce ne fossero stati più di uno , la eredità
si divideva. A questo punto c’era la addictio hereditatis , l’accettazione della eredità ,
perché coloro che accettavano non erano eredi necessari. Se l’agnato non c’era ,
subentravano i gentiles , cioè coloro che facevano parte della gens di riferimento.
Con il graduale indebolirsi della società romana arcaica , rigidamente patriarcale, il
sistema della successione ab intestato del ius civile apparve iniquo e lacunoso : a
succedere senza testamento eran solo parenti in linea maschile , ne v’erano reciproche
aspettative tra madri e figli quando il matrimonio della madre , secondo quella che finì poi
per essere la regola , era stato sine manu.
I sec a.c bonorum possessio sine tabulis :
Unde liberis : La classe dei liberi era rappresentata dai sui , dai figli emancipati ,
- dai figli dati in adozione ma già sui iuris al tempo della morte dell’ereditando.
Unde legitimi : Nella classe dei legitimi rientravano i successibili ad intestato iure
- civili ( sui , agnati , gentiles , patrono e parens manumissor )
Unde cognati : La classe dei cognati era costituita dai parenti di sangue , in linea
- maschile e femminile ma non oltre il sesto grado.
Unde vir et uxor : In questa classe venivano chiamati rispettivamente il marito e la
- moglie.
Collazione dei beni : La collazione dei beni sussiste nel momento in cui si apre
l’eredità e si deve ricostruire il patrimonio del decuius visto che probabilmente alcuni
beni sono stati trasferiti mediante negozi a titolo gratuito e quindi possono essere
recuperati.
Due senatoconsulti nell’età degli Antonini Senatoconsulto Tertulliano e
senatoconsulto Orfiziano . Entrambi migliorarono la reciproca posizione successoria
tra madre e figli , poco soddisfacente iure civili ; per diritto pretorio , i figli succedevano
alla madre e viceversa la madre ai figli , nella classe dei legitimi solo se la madre fosse
stata uxor in manu del padre ; altrimenti nella classe dei cognati.
Il senatoconsulto tertulliano ( tra il 117 e il 138 sotto Adriano ) fece riferimento alla
1. donna con ius liberorum e la chiamò a succedere ab intestato ai propri figli , anche
se illegittimi.
Il senato consulto orfiziano ( del 178 , sotto Marco Aurelio ) chiamò i figli , anche se
2. illegittimi , a succedere alla propria madre a preferenza di chiunque
Poiché i senatoconsulti erano fonte di ius civile , madre e figli sarebbero diventati
heredes , e come tali ammessi pure alla honorum possessio ab intestato nella classe
dei legitimi.
Le fonti ci dicono che Caracalla tentò di portare a termine una riforma successoria
mentre Giustiniano riforma la successione ab intestato , infatti con la novella 118
l’imperatore procedette a una nuova regolamentazione organica del settore: tolse
definitivamente valore in termini espliciti ( e a fini successori ) all’agnatio ; e diede
rilievo esclusivo alla parentela di sangue senza più distinguere tra emancipati e non ,
padre e madre , maschi e femmine , parenti in linea maschile o in linea femminile.
Querela inofficiosi testamenti . Una piena e materiale ( non formale ) successione
contro il testamento in favore di congiunti del testatore si realizzò , a Roma , con la
querela inofficiosi testamenti. Essa prese l’avvio da un espediente retorico escogitato
durante l’ultima repubblica dagli oratori che peroravano le cause dei clienti dinanzi al
tribunale dei centumviri ( competenti a giudicare in materia ereditaria ) e volto a far
apparire infermo di mente il testatore che senza serio motivo e violando l’elementare
dovere di affetto verso i familiari più vicini ( officium pietatis ) , avesse escluso il figlio
o altro prossimo congiunto dalla propria successione. A questo espediente difensivo i
centumviri , sensibili alle istanze della coscienza sociale che condannava i testamenti
inofficiosi ( contrari cioè all’officium pietatis - , cominciarono a dare corso , col risultato
di considerare nullo sub colore insaniae il testamento inofficioso come se redatto
quasi a demente ) di per se iure civili valido sol che i sui non istituiti eredi vi fossero
diseredati . Da ciò prese corpo la querela inofficiosi testamenti che appare come una
speciale petizione di eredità atta a far perseguire al querelante la propria quota di
eredità ab intestato. Erano attivamente legittimati i figli del testatore , sui e non. In
assenza di figli , erano ammessi alla querela genitori, fratelli e sorelle . Dalla querela
era escluso il legittimario che avesse dato seguito in qualche modo alla volontà
testamentaria , ad esempio accettando un legato ; ne era pure escluso il congiunto che
avesse ricevuto mortis causa dal testatore almeno un quarto di quanto gli sarebbe
spettato ab intestato. Il legittimato che avesse avuto meno , con l’esercizio vittorioso
della querela avrebbe ottenuto l’intera quota ab intestato. La querela inofficiosi
testamenti rappresenta il precedente storico della legittima.
Legato : disposizione testamentaria mortis causa a titolo particolare.
Il legato attribuisce ad un soggetto ( legatario ) un beneficio che è l’attribuzione della
proprietà di un bene , di un diritto di credito etc. il legato può entrare solo negli attivi .
Ci sono 4 tipi di legati :
Legato per vindicationem : Il legato per vindicationem doveva essere disposto con
le parole do o lego accompagnate dall’indicazione sia dell’oggetto sia del
destinatario . Aveva effetti reali , essendo traslativo di proprietà o costitutivo di
servitù o usufrutto : doveva pertanto avere ad oggetto beni propri del testatore .
Legato per damnationem : Il legato per damnationem si disponeva con le parole “
heres meus damnas esto “ , integrate dalla indicazione della persona del legatario e
dell’oggetto della prestazione . Il testatore faceva in tal modo carico all’erede di
compiere una prestazione di dare o di facere in favore della persona indicata ,
dando luogo ad una oblig