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Successioni

Successione a titolo universale

Il successore subentra per intero o per una quota, in un complesso, unitariamente considerato e non necessariamente definito nei suoi elementi costitutivi, di posizioni giuridiche soggettive che facevano capo ad altri.

Successione a titolo particolare

Il successore subentra, per l'intero o per una quota, al posto di altra persona in singole determinate posizioni giuridiche soggettive.

Successione nel diritto romano

Nel diritto romano, diversamente da quanto accade nel diritto moderno, la successione può avvenire anche inter vivos nei casi di adrogatio, conventio in manum per quanto riguarda successioni inter vivos che avevano luogo iure civili e del bonorum emptor in dipendenza di bonorum venditio per quanto riguarda una successione iure praetorio.

Può succedere chi ha capacità a succedere quindi si doveva essere sui iuris.

Testamenti factio attiva e passiva

Testamenti factio attiva: Capacità del de cuius (dalla espressione “persona de cuius hereditate agitur” → persona della quale eredità si tratta) di fare testamento prima di diventare de cuius. Era richiesta oltre alla capacità giuridica, anche la capacità d’agire; la capacità giuridica doveva sussistere al tempo della perfezione del testamento e doveva durare senza interruzioni sino alla morte mentre la capacità d’agire era necessaria solo al tempo della perfezione del testamento.

Testamenti factio passiva: Capacità di essere erede (eccezione: potevano essere eredi anche i postumi cioè i concepiti). Era richiesta la capacità giuridica sia al tempo della perfezione del testamento sia al tempo della chiamata all'eredità; per gli eredi volontari la capacità giuridica era richiesta anche al tempo dell’accettazione.

Eredi necessari e volontari

Erano eredi necessari (heredes necessarii) sia i sui (familiare immediatamente sotto la potestas del dominus, quindi in primo luogo filii e filiae familias, donne in manu) sia gli schiavi manomessi nel testamento dal dominus e nello stesso testamento istituiti eredi. Si dicevano necessari perché diventavano automaticamente e necessariamente eredi con la morte dell’ereditando, senza bisogno di accettazione ma anche senza possibilità di rinunziare.

Erano eredi volontari gli altri chiamati all’eredità, sia che succedessero ab intestato, sia che succedessero ex testamento. Essi non diventavano automaticamente eredi ma di seguito ad accettazione (creatio e pro herede gestio). L’erede volontario poteva rinunciare all’eredità.

Norme sulla successione nel diritto romano

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest. In diritto romano non si può operare una successione a metà ab intestato e a metà testamentaria. Ad esempio, se io guadagno innumerevoli fortune dopo aver fatto il testamento, questi beni non saranno oggetto di successione ab intestato ma andranno comunque a chi era stato istituito erede.

Hereditas e bonorum possessor

L’hereditas comprende un ‘universitas di beni, intesa come un complesso unitariamente considerato di corpora et iura (beni in proprietà i corpora, crediti e debiti i iura) che possono includere situazioni di attivo ma anche di passivo. Affianco all’erede che può essere riconosciuto tale a livello di ius civile c’è una nuova figura, quella del bonorum possessor, tutelato dal pretore. È possessore dei beni perché non ha le caratteristiche richieste per essere erede ex ius civile e quindi viene creato per supplire ad un estremo formalismo e di conseguenza non dover aspettare lo strumento dell’hereditas petitio o vindicatio hereditatis ovvero quella azione specifica a tutela dell’hereditas e come tale spettante agli heredes.

Bonorum possessio

  • Secundum Tabulas: Il pretore concedeva la Bonorum Possessio perché ciò era affermato nel testamento ma il testamento ad esempio poteva essere ruptum e quindi non osservare i dettami dello ius civile.
  • Sine Tabulis: Erano chiamati alla successione i successibili ab intestato secondo l’ordine edittale.

Funzioni della honorum possessio

  • Adiutoria
  • Suppletiva
  • Correttiva

Caratteristiche del testamento

Il testamento deve essere accessibile solo ai cives, era personale, formale, unilaterale, mortis causa e revocabile.

Tipi di testamento

Testamentum calatis comitiis: Il pontefice due volte all’anno convocava i comizi curiati e in quel luogo si dichiarava la volontà di destinare il proprio patrimonio a T. (procedimento molto simile alla adrogatio).

Testamentum in procinctu: Testamento compiuto dal militare prima di partire per una campagna bellica. Secondo Vincenzo Arangio Ruiz il cittadino soldato poteva disporre però solo di armi ed effetti personali.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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