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L’INVALIDITA’
poteva essere:
immediata —> in dipendenza di un vizio in sé dell’atto
- mediata —> in dipendenza di un vizio attinente all’istituzione d’erede
-
era generalmente: totale
eccezionalmente: parziale
Un testamento INIZIALMENTE VALIDO poteva essere colpito da INVALIDITA’ DOPO la
sua perfezione, per esempio:
per sopravvenuta incapacità del testatore / eredi istituiti
- per sopravvenienza di un filius
- per revoca
-
per SOPRAVVENIENZA DI UN FILIUS:
= il testamento perdeva validità per sopravvenienza di un suus dopo la perfezione del
testamento
—> poteva trattarsi di:
un discendente naturale del testatore
• un figlio adottivo
• una donna su cui il testatore avesse acquistato la manus
• —> = invalidità sopravvenuta quasi agnatione postumi
un soggetto nato dopo la morte del testatore e che con la nascita (se il testatore fosse
• stato ancora in vita) sarebbe caduto sotto la sua potestà
per REVOCA:
Il testamento è un atto di ultima VOLONTA’:
la volontà che in esso si esprime può essere mutata sino all’ultimo istante di vita
= il testamento era un ATTO REVOCABILE DAL TESTAORE
Iure civili:
il testamento poteva essere revocato solo CON UN NUOVO TESTAMENTO, che avrebbe
revocato il precedente
(il testamento civile (per aes et libram) con nuncupatio di rinvio sarebbe restato valido
anche se il testatore cancellava le disposizioni adottate / distruggeva le tavole..
perchè era un atto orale e non valeva a niente dissigillare, cancellare o distruggere il
documento)
Iure praetorio:
un NUOVO TESTAMENTO avrebbe revocato il precedente
ma ai fini della bonorum possessio secundum tabulas, il pretore esigeva un documento
scritto, chiuso e con il sigillo di 7 testimoni
—> quindi se il testatore distruggeva il testamento o ne rompeva i sigilli, il pretore non
dava la bonorum possessio secndum tabulas agli eredi istituiti, ma la
BONORUM POSSESSIO SINE TABULIS ai successibili (pretori) ab intestato
= così si riconobbero modi di revoca del testamento che non erano noti al ius civile
GIUSTINIANO:
diede efficacia anche alla pronuncia orale del testatore di revocare il testamento resa o
dinanzi ad apposito organo pubblico o dinanzi a 3 testimoni
I romani parlarono di:
testamentum non iure factum (o iniustum):
• testamento nullo per difetto di forma esterna
testamentum inritum:
• testamento invalido per capitis deminutio del testatore
testamentum inritum (o destitutum, desertum):
• testamemento inefficace per mancato acquisto da parte degli eredi istituiti
testamentum ruptum:
• testamento revocato, oppure invalidato agnatione postumi
testamentum nullius momenti (o inutiliter factum):
• testamento invalido per mancata osservanza della regola per cui i sui dovevano essere
istituiti eredi o diseredati
——————————————————————————————————————————
Il testamento poteva contenere disposizioni di diversa natura:
istituzione di erede —> a titolo universale
- legati —> a titolo particolare
- manumissioni —> a titolo particolare
- nomina di tutore —> a titolo particolare
- fedecommessi —> a titolo universale
-
attributive di posizioni giuridiche diverse:
doveri giuridici
- diritti soggettivi
- status
- potestà
-
ISTITUZIONE DI EREDE (heredis institutio)
poteva essere contenuta solo in un testamento
• era detta “caput et fundamentum totius testamenti”
• = inizio e fondamento di tutto il testamento
Caput:
il testamento non poteva non iniziare con l’istituzione di erede
Fundamentum:
Nessun testamento era valido senza valida istituzione di erede.
Ogni testamento aveva effetti solo se almeno uno degli eredi istituiti acquistava
l’eredità in base allo stesso testamento
doveva essere disposta in termini espliciti
• in forma imperativa oppure con l’impiego di iubere
•
—> ogni rigore formale fu ABOLITO da Costanzo:
che stabilì che, sol che la volontà del testatore fosse inequivocabile, l’istituzione di
erede avrebbe potuto essere disposta in qualsivoglia forma (quindi anche in termini
diversi da quelli riconosciuti dai classici)
potevano essere istituite eredi una o più persone:
• unico erede testamentario —> sarebbe stato erede PER L’INTERO (ex asse)
- più eredi testamentari —> sarebbero stati eredi PER UNA QUOTA (ex quota)
-
(in entrambi i casi: successori a titolo universale)
HEREDIS INSTITUTIO EX CERTA RE:
si ritenne valida l’istituzione d’erede e come non aggiunta l’indicazione della certa res
(dato che l’erede succedeva in universum ius, sarebbe stato contraddittorio che il
testatore istituise taluno erede ex certa re = in un singolo bene determinato)
CONDIZIONI e TERMINI:
il testatore poteva subordinare l’istituzione di erede all’avveramento di una
condizione SOSPENSIVA
ma NON alla scadenza di termini o all’avveramento di una condizione RISOLUTIVA
Tuttavia, se l’istituzione di erede era disposta con aggiunta di TERMINI o CONDIZIONE
RISOLUTIVA ——> era considerata VALIDA (ed essi si consideravano come non apposti)
Sostituzione VOLGARE:
(poteva riguardare ogni istituzione di erede, chiunque fosse l’istituito)
= era una specie di sostituzione di erede sotto condizione SOSPENSIVA:
il testatore procedeva a heredis institutio
- poi all’istituzione di altro erede (per ipotesi che il primo fosse premorto / non
- avesse accettato….)
—> la 2° istituzione era detta VOLGARE
Sostituto = persona chiamata all’eredità in via subordinata rispetto al primo istituito
-> si parlò di eredi di 1° e 2° grado
(si poteva quindi disporre più sostituzioni, l’una dopo l’altra)
Sostituzione PUPILLARE:
presupponeva che il testatore istituisse erede un proprio discendente impubere che
stava sotto la sua immediata potestas
= consisteva nell’istituzione di altro erede se l’istituito fosse morto ancora impudere
—> così il testatore nominava (sotto condizione) un erede al proprio erede
Con Licinio Crasso: si ammise che la sostituzione pupillare poteva valere come
sostituzione volgare sì che il sostituto fosse chiamato direttamente all’eredità
Heredis institutio CUM CRETIONE:
con l’imposizione all’erede di accettare entro breve termine e mediante CRETIO
Heredis institutio CUM LIBERTATE:
in un unico contesto con la manumissio del servo proprio del testatore, che veniva al
contempo affrancato e nominato erede
Successione NECESSARIA FORMALE
Secondo il diritto civile:
Exheredatio:
comportava l’esclusione del suus diseredato dall’eredità
- doveva essere disposta nel testamento
- in forma imperativa
- poteva riguarda una o più persone
-
Si fece distinzione tra:
SUI —> figli maschi in potestate
• CETERI SUI —> gli altri sui heredes
• POSTUMI SUI
•
SUI e i POSTUMI SUI —> diseredazione nominativa
CETERI SUI —> diseredazione con indicazione generale
Ma Giustiniano ——> stabilì in ogni caso nominatim
La praeteritio di un SUUS o di un PUSTUMO
=
comportava invalidità totale del testamento
—> si apriva la successione ab intestato
La praeteritio dei CETERI SUI
=
dava luogo a invalidità parziale
Secondo il diritto pretorio:
La 1° classe dei successibili ab intestato era rappresentata dai LIBERI
•
-> ai LIBERI il pretore dava la bonorum possessio contra tabulas nella misura della
quota ad ognuno spettante iure praetorio ab intestato
Il pretore distingueva tra:
• - LIBERI DI SESSO MASCHILE —> diseredati nominativamente
- LIBERI DI SESSO FEMMINILE —> diseredati inter ceteros
(Giustiniano stabilì per tutti la diseredazione nominativa)
Testamento iure civili invalido —> di esso non si teneva conto
Testamento non iure civili invalido —> si dava corso a talune disposizioni testamentarie
Fu prevista una speciale bonorum possessio contra tabulas in favore del patrono in
ordine al patrimonio ereditario del liberto morto senza figli naturali
il liberto senza figli avrebbe dovuto lasciare al patrono almeno metà del
- patrimonio
se non l’avesse fatto —> il patrono l’avrebbe ottenuta ugualmente perchè il
- pretore gli avrebbe concesso la bonorum possessio dimidiae partis
(che era concessa al parens manumissor rispetto ai beni del figlio emancipato)
Il solo stretto congiunto cui si assicurava una sostanziale aspettativa successoria pure in
presenza di testamento —> era il PADRE nei confronti del FIGLIO EMANCIPATO
—> fuori di questo caso mancava un sistema di successione necessaria materiale in
favore dei più stretti congiunti del testatore
= la lacuna fu colmata dalla QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI:
prese l’avvio da un espediente retorico escogitato nell’ultima età repubblicana
- dagli oratori che peroravano le cause dei clienti dinanzi al tribunale dei
centumviri (competenti a giudicare in materia ereditaria)
era un espediente difensivo
- al quale i centumviri diedero corso:
- PRIMA: saltuariamente
• DAL I sec. d.C. : stabilmente
•
= i testamenti inofficiosi finivano per essere dichiarati nulli dai centumviri per
infermità di mente del testatore, con l’ulteriore risultato che all’eredità erano
chiamati i successori ab intestato
era un rimedio contro un testamento in sé valido, destinato ad avere esito
- positivo solo se il querelante senza un plausibile motivo fosse stato diseredato o
preterito, o anche istituito erede in una quota minima
Soggetti attivamente LEGITTIMATI all’esercizio della querela inofficiosi testamenti:
figli del testatore
- i genitori (in assenza dei figli)
- fratelli e sorelle (in assenza di figli e genitori)
-
Soggetti passivamente LEGITTIMATI:
eredi testamentari
-
ESCLUSI dalla querela:
il legittimato che avesse dato seguito in qualche modo alla volontà testamentaria
- il congiunto che avesse ricevuto mortis causa del testatore almeno 1/4 di quanto
- gli sarebbe spettato ab intestato (portio debita)
doveva essere esercitata (pena la decadenza) entro 5 anni dall’adizione dell’eredità
• da parte dell’erede