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SUCCESSIONI

Successio

Successio in locum

Successio in ius

---> fenomeno della trasmissione di posizioni giuridiche soggettive (dal lato attivo e

passivo)

in modo che queste, nel passare da un soggetto all’altro, mantengano la propria

identità

DANTE CAUSA = chi trasmette

SUCCESSORE = persona a cui si trasmette

Acquisto a titolo DERIVATIVO:

successione nel lato attivo di una posizione giuridica soggettiva

(ponendosi dal punto di vistad ella persona che acquista)

Acquisto a titolo UNIVERSALE:

successione per cui taluno subentra, per l’intero o per una quota, in un complesso,

unitariamente considerato e non necessariamente definito nei suoi elementi costitutivi,

di posizioni giuridiche soggettive (trasmissibili) che facevano capo ad altro soggetto

Acquisto a titolo PARTICOLARE:

successione per cui taluno subentra, per l’intero o per una quota, al posto di altra

persona in singole determinate posizioni giuridiche soggettive

La SUCCESSIONE può avere luogo:

Inter vivos --> in dipendenza di un negozio giuridico inter vivos

• Mortis causa --> in dipendenza della morte del tiolare dei diritti e doveri che si

• trasmettono al successore

Nel diritto romano c’erano anche successioni universali inter vivos:

Iure civili (solo dal lato attivo) ---> ADROGATIO / CONVENTIO IN MANUM (donna

- sui iuris)

Iure praetorio ---> BONORUM VENDITIO

-

Successione UNIVERSALE MORTIS CAUSA

Heredes = coloro che succedevano mortis causa a titolo universale

Hereditas = complesso delle situazioni giuridiche soggettive che facevano capo al

defunto

l’acquisto della hereditas da parte degli eredi presupponeva la

➔ delazione ereditaria = chiamata all’eredità

(il momento della delazione era generalmente lo stesso della morte dell’ereditando)

DELAZIONE / SUCCESSIONE:

Testamentaria (ex testamento):

• in forza di testamento valido ed efficace

Legittima (ab intestato):

• direttamente in forza di legge

Nelle fonti giuridiche romane, invece che di successione legittima ,di solito si

➔ parla di successione AB INTESTATO (---> intestata = persona che non aveva fatto

testamento)

Succedevano in forza di legge anche i ceteri sui -> quando, essendo stati

➔ praetariti nel testamento paterno (= non istituiti eredi e nemmeno diseredati),

erano chiamaati all’eredità in concorso con gli eredi testamentari

La capacità giuridica in capo all’EREDITANDO doveva sussistere al tempo

o della morte

La capacità giuridica in capo agli EREDI doveva sussistere al tempo della

o delazione e, per gli eredi volontari, pure al tempo dell’accettazione

Il diritto romano vietò (e ritenne illecite) le convenzioni poi chiamate “patti

successori”, cioè ogni accordo con il quale taluno:

disponesse direttamente della propria eredità in favore dell’altra parte

- promettesse di istituirla erede

- rinunciasse a una eredità ancora vivente l’ereditando

- disponesse di una eredità futura che attendeva di acquistare da un terzo ancora

- vivente

---> esse, se compiute nonostante il divieto, sarebbero state: nulle ed inefficaci

= questo per tutelare il principio per cui gli atti di disposizione a titolo universale delle

proprie sostanze per il tempo dopo la morte dovevano essere atti di ultima volontà e

quindi liberamente revocabili sino all’ultimo istante di vita

Una volta deferita l’eredità (ex testamento o ab intestato):

HEREDES NECESSARII:

diventavano heres automaticamente e necessariamente per il fatto stesso dell’avvenuta

delazione e dal momento di essa (con la morte dell’ereditando, senza che occorresse

atto di accettazione e senza possibilità di rinuncia)

= per questo “necessarii”

erano:

i sui (= familiari immediatamente soggetti alla PATRIA POTESTAS o alla MANUS al

• tempo della morte dell’ereditando)

—> erano quelli che con la morte dell’ereditando avrebbero acquistato lo

status di sui iris

—> potevano essere sia eredi ex testamentari sia eredi ab intestato

—> solo le persone di sesso MASCHILE avrebbero potuto avere heredes sui

(dato che la potestà era una prerogativa maschile)

(per questo vengono anche chiamati “heredes domestici”)

L’acquisto della qualità di heres —> comportava:

l’acquisto dell’attivo ereditario

- la successione nei debiti

-

Poteva accadere che i DEBITI superassero l’ATTIVO

—> e che quindi il suus avrebbe dovuto subire la procedura della BONORUM VENDITIO

(con proscriptio e conseguente infamia)

—> intervenne il pretore, concedendo ai sui heredes BENEFICIUM ABSTINENDI (potestas)

giovava al suus che non avesse fatto nessun atto di gestione dell’eredità

- in virtù di essa l’erede suus, pur mantenendo formalmente la qualità di erede,

- non avrebbe patito la priscriptio a suo nome

(proscriptio e bonorum venditio avrebbero avuto luogo a nome del pater familias

defunto)

gli schiavi liberati nel testamento (e nello stesso testamento istituiti eredi)

Per timore di ottenere il beneficium abstinendi, spesso l’ereditario istituiva erede e AL

CONTEMPO MANOMETTEVA nel testamento un proprio SCHIAVO istituendolo

contemporaneamente EREDE

—> una volta morto il testatore = lo schiavo diventava HERES NECESSARIO, MA NON SUUS

—> quindi NON GODEVA DEL BENEFICIUM ABSTINENDI

(quindi, se inadempiente nei confronti dei creditori ereditari, non avrebbe potuto

evitare proscriptio, bonorum venditio e infamia)

—> avrebbe però ottenuto la SEPARATIO BONORUM:

sì da limitare la bonorum venditio al patrimonio ereditario ed eventualmente mantenere

quel che aveva acquistato dopo la morte del padrone

Per loro il momento della DELAZIONE e quello dell’ACQUISTO EREDITARIO = coincidevano

HEREDES VOLUNTARII:

diventavano heres di seguito ad accettazione (aditio), non automaticamente alla morte

dell’ereditando

---> erano: gli altri chiamati alla successione (sia ex testamentu sia ab intestato)

Per loro esisteva un principio del ius civile:

intrasmissibilità agli eredi della delazione ereditaria

=

-> comportava che, se la persona chiamata alla successione moriva prima di aver

accettato, la delazione non passava agli eredi

(---> gli eredi avrebbero acquistato il patrimonio già proprio del dante causa,

ma non avrebbero potuto accettare l’hereditas che l’ereditando non aveva

ancora acquistato)

—> per loro la capacità giuridica doveva sussistere ininterrottamente dalla delazione

all’accettazione

—> furono detti pure “heredes extranei” = perchè non appartenenti alla familia proprio

iure dicta dell’ereditando al tempo della sua morte

Non potevano coesistere nei confronti dello STESSO EREDITANDO successori

testamentari e successori ab intestatio

La DELAZIONE EREDITARIA --> era a fortiori intrasmissibile con atti inter vivos

In iure cessio hereditas = era una in iure cessio con cui l’EREDE VOLONTARIO AB

INTESTATO, prima ancora di aver accettato, cedeva ad altri l’eredità che gli era stata

definita =

dopo l’accettazione trasmetteva i corpora hereditaria (non anche i debiti del cuius)

• i crediti ereditari si estinguevano

• non avrebbe avuto NESSUN effetto se effettuata dall’erede VOLONTARIO

• TESTAMENTARIO prima dell’adizione

(cadde in desuetudine in età postclassica)

EREDITANDO = trasmetteva diritti soggettivi e doveri giuridici

EREDI = acquistavano diritti soggettivi e doveri giuridici

----> dovevano avere CAPACITA’ GIURIDICA, quindi dovevano essere persone:

libere

• cittadine romane

• sui iuris

Alla successione ereditaria potevano essere chiamati anche i NASCITURI (= già

o concepiti al tempo della morte dell’ereditando)

Si ammise che il testatore istituisse eredi / diseredasse POSTUMI SUI

o (= cioè i figli legittimi concepiti ma non ancora nati al tempo della morte del

testatore, i nipoti ex filio e ulteriori discendenti concepiti ma non ancora nati, che

sarebbero caduti immediatamente sotto la potestà del testatore con la sua morte )

Lex Iunia Vellaea:

o ammise la possibilità di istituire eredi/diseredare oltre ai postumi sui, anche i

DISCENDENTI IN POTESTATE nati ancor vivo il testatore, ma dopo che questi vesse

già fatto testamento)

Per la SUCCESSIONE TESTAMENTARIA:

Testamenti factio ATTIVA:

• capacità di fare testamento

Testamenti factio PASSIVA:

• capacità di acquistare quali eredi in forza di testamento

TESTAMENTI FACTIO ATTIVA:

Presupponeva:

o CAPACITA’ GIURIDICA -> doveva sussistere al tempo della perfezione del

▪ testamento e doveva perdureare ininterrottamente sino al momento della

morte Fu riconosciuta ai filii familias in ordine al peculio castrense

CAPACITA’ DI AGIRE -> era necessaria solo al tempo della perfezione del

▪ testamento

Fu riconosciuta alle donne sui iuris

Era NEGATA a:

o Impuberi

▪ Progidi

▪ Furiosi (era concessa solo nei momenti di lucidità)

TESTAMENTI FACTIO PASSIVA:

Presupponeva;

o CAPACITA’ GIURIDICA -> che doveva sussistere sia al tempo della perfezione del

▪ testamento sia al tempo della chiamata dell’erede (a parte per i postumi)

---> Per gli eredi volontari = doveva sussistere anche al tempo

dell’accettazione

Poteva MANCARE nell’intervallo tra perfezione del testamento e delazione

o (o tra delazione e accettazione)

Era stata riconosciuta anche ai LATINI

o

Queste regole NON riguardavano:

Filii familias immediatamente soggetti alla patria potestas del testatore

- Servi manomessi nel testamento

-

Schiavi e filii familias altrui

---> POTEVANO essere istituiti eredi, perchè con l’accettazione acquistavano al proprio

dominus o pater familias

Età classica:

si ammise che municipia e collegia --> potessero essere istituiti eredi nel testamento

dei propri LIBERTI

CONSEGUENZE GIURIDICHE dell’incapacità di trasmettere e ricevere mortis causa

Erano diverse a seconda dei casi:

Ereditando -> in difetto di capacità giuridica al tempo della morte, non v’erano

• posizioni giuridiche da trasmettere, sì che neppure si dava luogo a successione

Heredes -> nei confronti degli incapaci non aveva luogo alcuna delazione, né

• testamentaria né ab intestato

----> ma se tuttavia un incapace veniva istituito erede:

Al suo posto era chiamato all’eredità l’eventuale substitutus

o In mancanza di substitutus -> la quota si accresceva ai coeredi

o testamentari

(si apriva la successione ab intestato)

CAPACITA’ e INCAPACITA’ di trasmettere e ricevere mortis causa a titolo universale

AUGUSTO parlò di CAPACITAS:

- Riguardo a situazioni del tutto particolari delle persone che avrebbero dovuto

succedere quali heredes ex testamento

- E stabilì, per i non capaces, un regime diverso da quello dipendente dal difetto di

testamenti factio passiva che conosciamo

LEGISLAZIONE AUGUSTEA:

Lex Iulia

• Lex Papia Poppea

• Si usa parlare di esse come un’UNICA LEGGE:

➔ LEX IULIA ET PAPIA POPPEA

LEX IULIA ET PAPIA POPPEA:

essa fece riferimento soprattutto ai caelibes (= non coniugati ma in matrimonio)

-

e agli orbi (= coniugati ma senza figli)

=

ad essi si negò la capacitas di acquistare (capere) per testamento:

TOTALE --> per i caelibes

- PER LA META’ di quanto disposto in loro favore --> per gli orbi

-

La capacitas era richiesta solo al tempo della morte del testatore

• Per i caelibes -> la capacitas poteva essere acquistata nei 100 giorni successivi alla

• morte del testatore

Quanto non acquistato dai non capaces -> si accresceva in favore dei coeredi

• discendenti o ascendenti del testatore

se mancavano i coeredi = esso era devoluto in ordine:

➔ Ai coeredi con figli

- Ai legatari con figli

- All’erarium populi romani (poi: fisco)

-

Per la persecuzione dei CADUCA ---> spettava la CADUCORUM VINDICATIO

• Il processo era quello delle cognitiones extra ordinem

III sec. d.C.

CARACALLA:

➔ Abolì i privilegi di coeredi e legatari con figli

o Stabilì che, in assenza di coeredi parenti in linea retta del testatore, la

o quota vacante fosse devoluta al fisco

Le disposizioni della Lex Iulia et Papia Poppea furono del tutto abrogate da Giustiniano

Senatoconsulti e costituzioni imperiali

Andarono SANZIONANDO con l’indegnità a succedere il comportamento di quanti

➔ si ritennero via via indigni a subentrare al defunto iure hereditario (ab intestato o

ex testamento)

Gli INDEGNI:

Non furono ritenuti incapaci di acquistare iure hereditando

- MA quel che a questo titolo acquistavano/avrebbero potuto acquistare -> veniva

- rivendicato extra ordinem dall’aerarium populi romani (poi: fisco)

Una volta divenuti HEREDES -> restavano tali anche dopo l’azione del’erario o del

- fisco

(solo che il pretore avrebbe denegato le azioni ereditarie contro e a favore degli

indegni)

Furono ritenuti indegni:

➔ Erede che sollevava controversia sullo status personale dell’ereditando

o Colui che aveva impedito all’ereditando di testare

o I rei d’adulterio e di stuprum

o

———————————————————————-

EREDI VOLONTARI

Accettazione (aditio):

poteva essere:

espressa -> mediante CRETIO

• tacita -> mediante PRO HEREDE GESTIO

CRETIO:

era uno degli actus legitimi, aveva carattere FORMALE e si effettuava con la pronuncia

di PAROLE DETERMINATE che esprimevano la volontà di accettare

—> il ricorso alla cretio era necessario solo se importo dal testatore, in caso contrario il

chiamato poteva scegliere tra cretio e pro herede gestio

(cadde in desuetudine in età postclassica)

PRO HEREDE GESTIO:

era un’accettazione tacita che consisteva nel compimento di ATTI DI GESTIONE DEL

PATRIMONIO DEL DEFUNTO, o comunque di atti nei quali fosse inequivocabilmente

implicita l’idea di accettare

L’accettazione NON TOLLERAVA:

condizioni

- termini di alcun tipo

-

(se li presentava = era senza effetti)

Doveva essere effettuata PERSONALMENTE

NON poteva essere compiuta PRIMA DELLA MORTE DELL’EREDITANDO

Il pretore intervenne dando al IUS LIBERANDI:

al chiamato non ancora accettante e che, alla domanda se intendesse accettare

rispondesse di non aver ancora deciso, nell’interesse e su istanza dei creditori ereditari,

dava un termine (normalmente di 100 giorni)

Rinuncia:

il chiamato all’eredità (erede volontario) avrebbe potuto NON ACCETTARE

—> era considerato RINUNZIANTE:

se avesse FATTO PASSARE inutilmente il tempus ad deliberandum

- se NON AVESSE COMPIUTO VALIDO ATTO DI ACCETTAZIONE

-

—> l’eredità era considerata giacente

(con conseguente possibile usucapio pro herede ad opera di terzi)

(durante la giacenza il pretore avrebbe potuto nominare un CURATORE)

Col RIPUDIO (tacito o espresso) da parte degli eredi volontari

= l’eredità andava deserta

—> ecco che allora i creditori avrebbero potuto procedere in via esecutiva sul patrimonio

del defunto, e pertanto a bonorum venditio, proscriprio e conseguente infamia per la

moria del defunto

Con l’ACCETTAZIONE si acquistava:

- La qualità di HERES -> una volta acquistata, si radicava nella persona (PER SEMPRE)

(non poteva essere ceduta)

- L’HEREDITAS -> comportava per gli eredi volontari e necessari la successione

nell’attivo e nel passivo dell’eredità:

debiti —> ne rispondevano gli eredi in nome proprio

o patrimonio del de cuius —> si fondeva con quello personale di ciascun

o erede

Hereditas DAMNOSA:

il passivo superava l’attivo

(gli eredi sarebbero stati allora responsabili oltre il limite dell’attivo ereditario)

—> gli eredi volontari potevano sottrarsi semplicemente non accettando l’eredità

I classici escogitarono alcuni ESPEDIENTI per scongiurare il fatto di procedere a bonorum

venditio a nome del defunto:

PACTUM UT MINUS SOLVATUR:

• prima di accettare i chiamati all’eredità convenivano con i creditori ereditari che,

una volta divenuti eredi, avrebbero pagato solo una percentuale dei debiti del

defunto (se adita l’eredità fossero stati invece convenuti per un importo maggiore,

avrebbero opposto l’exceptio pacti conventi)

ADITIO MANDATO CREDITORUM:

• i chiamati adivano l’eredità ma dietro mandato dei creditori ereditari

(cosicché, se costretti in definitiva a pagare oltre l’attivo ereditario, avrebbero potuto

rivalersi contro i creditori mandanti con l’actio mandati contraria)

BENEFICIUM INVENTARII:

• se ne giovava il chiamato all’eredità che, non avendo ancora accettato, entro un

mese dalla notizia della delazione avesse iniziato, e portato a compimento nei 2 mesi

successivi, la descrizione esatta dei cespiti ereditari (= l’inventario)

—> l’erede era così considerato accettante, ma sarebbe stato responsabile, per i

debiti del defunto, non oltre il saldo attivo dell’eredità

Poteva accadere che ad avere DEBITI fosse l’EREDE VOLONTARIO e che egli non avesse un

patrimonio sufficiente per sanarli e che quindi mirava alla fusione dei patrimoni (suo e

quello dell’ereditando) per sanarli = heres suspectus

—> il pretore provvide imponendo all’heres suspectus di prestare ai creditori ereditari

che ne avevano fatto istanz

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.
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