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Magistrature romane

Le magistrature romane sono degli uffici politici, dotati di potestas ed alcuni anche di imperium.

Potestas e imperium

Potestas: significa che i magistrati rappresentano lo Stato, ne esprimono il volere, proprio come in ambito privatistico la patria potestas permette al pater familiae di esprimere la volontà al posto dei propri figli.

Imperium: rappresenta il potere nella sua accezione più forte, cioè militare, e pretende da tutti i cives massima obbedienza. Tramite esso i magistrati impersonano lo Stato, inoltre l’imperium include:

  • Auspicia, potere di interrogare gli dei (il potere più antico in quanto veniva esercitato già dal rex in età monarchica);
  • Comando militare;
  • Iurisdictio: stabilire la norma applicabile al caso concreto;
  • Ius edicendi: diritto/dovere di presentare il programma dell’anno in carica;
  • Ius agendi cum populo: diritto di convocare e presiedere le assemblee del popolo;
  • Ius agendi cum patribus: diritto di convocare e presiedere le assemblee del Senato;
  • Rogationes: potere di presentare progetti;
  • Coercitivo: potere di imprigionare, comminare pene accessorie.

Classificazione delle magistrature

  • Ordinarie: Reggono la res publica in condizioni normali;
  • Straordinarie: Ricorrono in circostanze eccezionali di carattere interno o esterno;
  • Maggiori: Sono dotate di imperium;
  • Minori: Non sono dotate di imperium.

Attenzione: gli stessi studiosi non sono certi di questa classificazione. Infatti, il censore, benché sia una mag. superiore, non è dotato di imperium.

  • Curuli: Hanno diritto alla sella curule (è il trono d’oro, simbolo del potere etrusco);
  • Non curuli: Non hanno diritto alla sella curule.

Caratteri comuni a tutte le magistrature

  • Temporaneità;
  • Collegialità (non è intesa come divisione del potere tra più persone, ma detenzione del potere per intero da parte di ogni membro del collegio);
  • Gratuità;
  • Elettività;
  • Irresponsabilità.

Condizioni di eleggibilità

I magistrati devono essere:

  • Di sesso maschile;
  • Ingenui (cioè nati liberi);
  • Cives romani;
  • Maggiori di anni 17 (da tale momento inizierà il cursus honorum).

Divieti

  1. Divieto di iterazione (è stato introdotto da Silla): tra magistrature uguali devono passare 10 anni d’intervallo;
  2. Divieto di prorogatio: cessata la carica, questa non poteva essere prorogata (successivamente questo divieto verrà a meno);
  3. Divieto di cumulo: uno stesso soggetto non può rivestire contemporaneamente più cariche.

Consolato

Consolato – magistratura superiore ordinaria (passaggio dalla monarchia alla repubblica)

I consoli sono 2 e vengono eletti dal Comizio Centuriato. Sono dotati dell’imperium e restano in carica per un anno. I simboli del loro potere sono: 12 littori con fasci, toga praetexta (bianca bordata di rosso), ausiliari (sono i questori).

In caso di morte di entrambi: il Senato esercita l’interregnum.

In caso di morte di uno dei due: subentra il console supplente.

Successivamente i consoli vengono svuotati del potere di iurisdictio, a favore del pretore.

Intercessio (potere di veto)

  • Esercitato verso tutte le magistrature;
  • Esercitato verso il proprio collega console: successivamente verrà a meno, perché paralizzava l’azione, ma per evitare contrasti rimase in alcune forme modificate.
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Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-ANT/03 Storia romana

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