Magistrature romane
Le magistrature romane sono degli uffici politici, dotati di potestas ed alcuni anche di imperium.
Potestas e imperium
Potestas: significa che i magistrati rappresentano lo Stato, ne esprimono il volere, proprio come in ambito privatistico la patria potestas permette al pater familiae di esprimere la volontà al posto dei propri figli.
Imperium: rappresenta il potere nella sua accezione più forte, cioè militare, e pretende da tutti i cives massima obbedienza. Tramite esso i magistrati impersonano lo Stato, inoltre l’imperium include:
- Auspicia, potere di interrogare gli dei (il potere più antico in quanto veniva esercitato già dal rex in età monarchica);
- Comando militare;
- Iurisdictio: stabilire la norma applicabile al caso concreto;
- Ius edicendi: diritto/dovere di presentare il programma dell’anno in carica;
- Ius agendi cum populo: diritto di convocare e presiedere le assemblee del popolo;
- Ius agendi cum patribus: diritto di convocare e presiedere le assemblee del Senato;
- Rogationes: potere di presentare progetti;
- Coercitivo: potere di imprigionare, comminare pene accessorie.
Classificazione delle magistrature
- Ordinarie: Reggono la res publica in condizioni normali;
- Straordinarie: Ricorrono in circostanze eccezionali di carattere interno o esterno;
- Maggiori: Sono dotate di imperium;
- Minori: Non sono dotate di imperium.
Attenzione: gli stessi studiosi non sono certi di questa classificazione. Infatti, il censore, benché sia una mag. superiore, non è dotato di imperium.
- Curuli: Hanno diritto alla sella curule (è il trono d’oro, simbolo del potere etrusco);
- Non curuli: Non hanno diritto alla sella curule.
Caratteri comuni a tutte le magistrature
- Temporaneità;
- Collegialità (non è intesa come divisione del potere tra più persone, ma detenzione del potere per intero da parte di ogni membro del collegio);
- Gratuità;
- Elettività;
- Irresponsabilità.
Condizioni di eleggibilità
I magistrati devono essere:
- Di sesso maschile;
- Ingenui (cioè nati liberi);
- Cives romani;
- Maggiori di anni 17 (da tale momento inizierà il cursus honorum).
Divieti
- Divieto di iterazione (è stato introdotto da Silla): tra magistrature uguali devono passare 10 anni d’intervallo;
- Divieto di prorogatio: cessata la carica, questa non poteva essere prorogata (successivamente questo divieto verrà a meno);
- Divieto di cumulo: uno stesso soggetto non può rivestire contemporaneamente più cariche.
Consolato
Consolato – magistratura superiore ordinaria (passaggio dalla monarchia alla repubblica)
I consoli sono 2 e vengono eletti dal Comizio Centuriato. Sono dotati dell’imperium e restano in carica per un anno. I simboli del loro potere sono: 12 littori con fasci, toga praetexta (bianca bordata di rosso), ausiliari (sono i questori).
In caso di morte di entrambi: il Senato esercita l’interregnum.
In caso di morte di uno dei due: subentra il console supplente.
Successivamente i consoli vengono svuotati del potere di iurisdictio, a favore del pretore.
Intercessio (potere di veto)
- Esercitato verso tutte le magistrature;
- Esercitato verso il proprio collega console: successivamente verrà a meno, perché paralizzava l’azione, ma per evitare contrasti rimase in alcune forme modificate.
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