vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
MAGISTRATURE:caratteristiche principali date da intercessio tra colleghi,norme sulla civitas e sulla
provocatio ad populum..provocatio ad populum=secondo alcuni risale al primo anno della repubblica
secondo altri invece al 300ac. con una lex valeria....tali norme su provocatio permettevano ai cittadini
perseguiti in via coercitiva dal magistrato dotato di imperium di poter essere giudicati in un regolare
processo dinanzi ai comizi ...per i plebei tale norma fu concepita come mezzo per difendersi..per i patrizi
come mezzo per contrastare le forze dei poteri maggiori visto che con il compromesso licinio sestio del 367
a.c permise di accedere ai plebei alla carica consolare....tra le magistrature abbiamo: 1quelle dei plebei date
dagli edili con poteri su cursus honorum e cura dei templi e2 quella dei tribuni della plebe che videro
riconosciuta la loro inviolabilità con una lex valeria orazia del 449 con poteri di convocazione dei consoli
plebei e positivi come proposizione dei plebisciti.......magistrature maggiori come consolato
,pretura.dictator,magister equitum e censura i cui membri venivano eletti nei comizi centuriati e ricevevano
gli auspicia maggiori tranne però i dittatori e il magister equitum che a differenza degli altri magistrati che
venivano "creati" questi venivano "dicti"ossia nominati resi manifesti da uno dei 2 consoli di notte in silenzio
dinanzi ai comizi...dictator che a sua volta nominava il suo ausiliare ossia il magister equitum(con poteri
simili a quelli del preator=collega minore del console che comandava l esercito fuori dalla città di roma) con
un procedimento di dictio....magistrature minori invece date dai vigintisexviri che erano ausiliari dei
magistrati,questori invece che avevano competenze in ambito erariale e i piu importanti erano i questori
militari e provinciali ed infine gli edili curuli che avevano la giurisdizione dei mercati e la cura urbis...
Per Labeone famoso nelle cronache romane per aver rinunciato al consolato propostogli da augusto per
optare per una vita di campagna a scrivere libri nella antica roma avevamo magistrati dotati di praensio e
dotati di vocatio….1 magistratri dotati di vocatio sono i consoli dictatori etc che hanno i poteri di imperium e
che hanno il potere di rilasciare e arrestare persone e nell esercizio delle loro funzioni sono accompagnati da
lictori(console 12 ..dittatore 24…pretore 6 nell imperium militare mentre nell imperium domi 2 in città e 6
extra urbe ) 2 quelli di praesni io invece i tribuni i tresviri accompagnia invece da viator….3 i questori nn
hanno ne praensio e ne vocatio ma per la lex Cornelia anche i questori hanno viatores….le fonti ci narrano
anche di un certo tresvire capitales di nome varrone che nn si presentò a un ordine di convocazione dato dal
tribuno publio porcio e a sua volta varrone da tribuno pose intercessio a favore dei colleghi vocati che nn si
volevano presentare legittimando questa sua affermazione con il fatto che lui fosse un magistrato del popolo
romano dotato di praensio con viatores a disposzione…
Le relazioni tra potestas sono oggetto di ius pubblicum..varrone parlò di vocatio illeggitima di un console da
parte di un tribuno della plebe visto che in alcuni momenti storici i tribuni ordinarono la carcerazione dei
consoli come nel 151 a c. avvenne con i consoli albino e lucullo…nel 139 a c. furono messi in carcere da
tribuni della plebe bruto e Scipione nausica oppure nel 109 a c. il censore scauro che si rifutò di abbandonare
la carica dopo la morte del suo collega ma episodio piu importante ci fu nel 60 a c. quando il tribuno lucio
flavio propose un assegnazione di terre ai veterani di pompeo e a tutti quelli che ne avevano bisogno
trovando la ferma opposizione del console metello..in seguito a questa opposizione flavio ordinò la
carcerazione del console e metello convocò il senato nel carcere…questo gesto fu visto di cattivo occhio da
flavio che mise una sedia davanti alle porte del suo ufficio facendo si che nex senatore entrasse e solo l
intervento di pompeo riusci a far tornare la calma visto che fece desistere il tribuno….un dato è certo:la
carcerazione dei consoli con un atto del tribuno della plebe rappresentò un simbolo di rilevanza politiva
importantissima…
Divisione tra i magistrati dotati di praensio e vocatio data anche dalla convocazione in ius dello stesso
magistrato per rispondere degli atti del suo dicastero durante l esericizo della carica…molte fonti ci attestano
che essi rispondevano solo alla fine del loro mandato e lo stesso ulpiano si chiede se i magistrati potevano
essere convocati o meno durante il loro incarico….per alcuni la convocazione era un atto contra ius anche se
molti magistrati di loro spontanea volontà si costituirono in giudizio a magistrati di grado superiore o dello
stesso rango come allo stesso tempo anche magistrati minori purchè questi nn siano stati eletti nei comizi e
aver ricevuto gli auspiacia minori quindi ad esempio i tresvriri capitales avendo viatores a disposizione nn
potevano essere convocati,,
I consoli: sono un organo collegiale che fanno parte della magistratura maggiore eletti nei comizi centuriati e
che ricevono gli auspicia maggiori…hanno una competenza residuale e allo scadere del loro mandato
potevano essere incriminati per il proprio operato in carica…i consoli sono: 1 epononimi 2 dotati di suprema
potestas 3 scortati da l2 littori….4 dotati di suprema potestas….5 svolgono un esercizio collegiale o
mediante meccanismi di divisione del potere a turno giornaliero per il comando militare o a turno mensile
per la giurisdizione civile….6 hanno un imperium militare ossia comandano l esercito ,dispongono con
senatus consultum l indizione delle leve ,nominano i tribuni militum.gestiscono il bottino di guerra …7
hanno un imperium domi ossia ius agendi cum populo e cum patribus ,presidenza del senato,potere di
iniziativa legislativa ,imposizione di tributi,gestione del denaro pubblico,hanno LA CREATIO DEI
MAGISTRATI e LA DICTIO DEL DITTATORE……dal 509 a.c al 452 a.c abbiamo una coppia consolare e l
unico periodo in cui fu sospeso fu tra il 451 e il 450 a.c anno in cui abbiamo il decemvirato legislativo con
poteri militari e civili ai 10 legislatori che ebbero il compito di redigere le 12 tavole dando vita a un corpus
legislativo alle norme consuetudinarie che fino ad allora furono tramandate oralmente dai pontefici e dagli
altri collegi sacerdotali e durante questi 2 anni ci fu la sospensione delle elezione dei tribuni ed edili plebei
che avveniva nelle idi di marzo e la sospensione di tt le altre magistrature ordinarie..solo dall 449 a.c ci fu il
ritorno alla coppia consolare……..Nomina della coppia consolare che subi dei cambiamenti in seguito al
“compromesso” licino sestio del 367 a c. avvenuto dopo la conquista romana di VEIO che permise ai plebei
di accedere alla carica consolare avendo 1 console patrizio e 1 console plebeo….dal 367 al 342 a.c abbiamo
7 collegi patrizi …dal 342 al 215 1 consolato patrizio e 1 plebeo e solo nel 172 a.c avemmo 2 consoli
plebei….prima di parlare del compromesso licino sestio bisogna fare una premessa partendo dall
affermazione liviana:quodcumque postremum populum iussiset id ius ratumque esset =qualunque sia l ordine
finale del popolo,tale diritto era valido e legale…..quest affermazione soffre di anacronismo per 2 motivi 1
nex riferimento all auctoritas patrum…2…troppo recente per l età decemvirale affermare la prevalenza di
una legge posteriore su quella anteriore e piu adattabile a un contesto giuridico moderno….in quest ottica di
iussum postremum abbiamo 2 casi da analizzare:1 per livio l interrex fabio di estrazione patrizia dal 357 al
355 a.c il compromesso andava rivisto e pretese di poter rogare(con successo) 2 consoli patrizi sulpicio e
valerio contro l intercessio tribunizia richiamandosi alla regola decemvirale della annualità della magistratura
e prevalenza dello iussum elettoale(quello della votazione popolare per la nomina del magistrato superiore)su
quella dello iussum normativo-legislativo(per intenderci quello riguardate l approvazione delle leggi licine
sestie)in quanto iussum postremum e quindi affermazione del principio iussum populi et suffraggia
esse………2 caso: il censore appio claudio dal 312 al 310 a.c non lasciò la sua carica di censore prevista allo
scadere dei 18 mesi con la lex emilia de censura minuenda del 434 a.c affermando che questi 18 mesi
dovevano essere solo rispettati dai censori furio e geganio i primi censori nominati dopo l approvazione della
lex emilia…entrambi i casi si vuole mettere sullo stesso piano iussum elettorale e iussum normativo con
conseguente scontro costituzionale tra legge generale su magistratura e successiva rogatio di magistrati……
per il prof cascione ci sono 2 conclusioni da fare.1 iussum populi collocato nell ambito della lex sull
annualità della magistratura….2 la regola del livio del quodcumque postremum populum iussiset rappresentò
un appiglio costituzionale per legittimare il potere decemivrale che durò 1 anno in piu del dovuto affermando
i legislatori il iussum populi che li aveva posti al vertice della città e per livio il passaggio da consolato a
decemvirato fu una mutatio della civitas …….IMPORTANTEEE PROBLEMAAA RIGUARDA L
APPROVAZIONE DELLE LEGGI LICINIE:per alcune fonti attendibili esse nn furono approvate dai comizi
perché in quegli anni i magistrati della plebe non potevano proporre rogationes dinanzi ai comizi centuriati
anche se ciò poteva essere aggirato con la collaborazione dei magistrati patrizi come avveniva con la lex sul
connubium del 445 a.c e quindi tale legge fu un ACCORDO POLITICO TRA PATRIZI E PLEBEI…
quindi tali leggi per livio si sostanziarono in uno iussum populi…..
Ritornando al tema dei consoli bisogna dire che per lo storico TIBILETTI essi venivano CREATI e nn detti
in virtuu del principio in forza del quale un magistrato inferiore non può dar vita a un imperium superiore al
suo quindi deducendo da ciò che il dictator veniva detto ossia nominato senza il consenso popolare dal
console….ma in tt questo contesto cos era i lDICTATOR ?
il dictator era un magistrato straordinario nominato da uno dei 2 consoli di notte in silenzio per fronteggiare
situazioni drammatiche socio politico economico sacrali etc…il suo mandato era di 6 mesi e il dictator a
differenza del console non rispondeva di atti illeciti commessi durante l esercizio del suo mandato..aveva
supremi poteri optimo iure(in tt le materie)o imminuto iure(solo in alcune materie)…era accompagnato da
24 LITTORI e durante il suo mandato tutte le magistrature erano subordinate a lui ,pteva sospendere l
amministrazione della giustizia civile e tale figura per anni assunse risvolti sovversivi tant è che dal 44 a c.
antonio fece abolire per legge la dictatura..dictator che veniva dictus e alllo stesso tempo il dictator dicit il
suo ausi