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Le costituzioni del 1978 e lo Statuto Albertino

Il fallimento delle Consulte di Stato e il crollo del mito della monarchia consultiva segnarono il definitivo trionfo di quella esigenza statutaria che aveva costituito uno dei motivi dominanti del pensiero politico liberale della prima metà dell’Ottocento. Il costituzionalismo della prima metà dell’Ottocento nella visione del concorso tra volontà regia e quella popolare, identificava la sua base nella monarchia rappresentativa.

Si è spesso erroneamente sostenuto che è mancata una consapevole meditazione italiana sulla portata dei testi costituzionali che hanno disciplinato la vita degli ordinamenti statali in Europa dopo l’89. Tali affermazioni non sembrano in realtà esatte, infatti vi è stata una consapevole meditazione, solo così si può spiegare la lunga influenza esercitata dalla Carta francese del 1814; o, ancora, si può comprendere il significato della scelta della costituzione spagnola del 1812, importata e tradotta a Napoli e Torino dai rivoluzionari del 1820-21.

Il testo del 1814 dal punto di vista dei suoi contenuti appariva abbastanza superato. Sotto l’influenza britannica, Luigi XVIII aveva concesso una Carta che poneva in essere un sistema intermedio tra la monarchia limitata e il governo parlamentare. Il re divideva il potere legislativo con le due Camere, una delle quali elettiva, ma si riservava il potere esecutivo e il controllo sull’andamento della giustizia che emanava lui. La sua ingerenza nel potere legislativo lo rendeva arbitro della convocazione e della proroga delle Camere, della scelta del momento nel quale indire le elezioni politiche, da svolgersi a suffragio censitario e ristretto, e della nomina dei componenti della Camera ereditaria e aristocratica. Soprattutto lo rendeva partecipe, con l’esclusiva iniziativa alta, la Paria delle leggi e con la sanzione, del potere normativo statale.

All’atto stesso in cui affermava l’irresponsabilità regia, sanciva la presenza accanto al re di ministri responsabili, senza però prevedere l’esistenza di un effettivo rapporto di fiducia che legasse il governo alle Camere. La Carta del 1830, non più ottriata, era ben diversa da quella precedente. Luigi Filippo si dichiara re dei francesi e non più di Francia. Ai moderati liberali il tentativo di Luigi Filippo sembrava apprezzabile per i contenuti più avanzati impressi al regime con la soppressione del potere di ordinanza, con la definizione di una vasta serie di guarentigie all’esercizio dei diritti di libertà per la trasformazione della Paria da ereditaria in elettiva e per l’estensione del suffragio.

Questi fattori rendevano la Carta del 1830 maggiormente aderente al carattere borghese impresso dalla Rivoluzione di luglio alla conduzione politica della Francia. La stessa costituzione belga del 1831 sembrava più che mai convalidare il primato del Parlamento in un ordinamento costituzionale. Veniva a sancire l’elettività della Camera alta, il Senato, preoccupandosi di differenziare i due rami del Parlamento variando le condizioni di eleggibilità stabilite nella capacità e nel censo per le due Camere: i senatori erano eletti per otto anni da un più ristretto numero di elettori, mentre i deputati lo erano per quattro da un elettorato più vasto.

E la stessa Inghilterra restava sempre un modello di organizzazione politica per il primato del Parlamento che giungeva con la riforma elettorale del 1832 un’ulteriore testimonianza del valore del principio rappresentativo. Il Reform Bill, infatti, riordinando le circoscrizioni elettorali e triplicando quasi il numero degli aventi diritto al voto, trasformava la base della costituzione inglese rendendola da aristocratica a tendenzialmente borghese.

Il contesto ideologico in Italia

In un simile contesto ideologico si comprende facilmente come nell’Italia della Restaurazione la lotta per la costituzione fosse diventata sinonimo della lotta per la libertà. Così quando nel 1848 le istanze costituzionali e le esigenze statutarie trionfarono nei diversi Stati della penisola, trovarono il terreno ampiamente preparato dalla diffusione e dal successo delle idee liberali e si poterono imporre naturalmente a un’opinione pubblica che nella costituzione vedeva il coronamento supremo delle proprie aspirazioni politiche.

Sono noti i fatti che anno accompagnato la formazione degli statuti quattrocenteschi in Italia, trattandosi di costituzioni ottriate. Infatti le costituzioni del regno delle Due Sicilie, del principato di Monaco, del granducato di Toscana, del regno di Sardegna, dello Stato della Chiesa e del ducato di Parma furono tutte concesse dal sovrano o, quanto meno, date col suo consenso o da lui accettate. Solo lo statuto del regno di Sicilia e la successiva costituzione della repubblica romana del 1849 si sottraggono al generale carattere di costituzioni ottriate: il primo, infatti, fu opera di un Parlamento all’uopo convocato a Palermo in contrasto con la volontà del governo di Napoli, e la seconda fu redatta da un’assemblea costituente appositamente eletta.

Il modello al quale si ispirarono le costituzioni italiane furono le costituzioni francesi del 1814 e 1830. Nel complesso si trattava di carte brevi, concepite forse più nell’interno di distinguere il tipo di gestione del potere che ponevano in essere dall’assolutismo fino a quel momento esercitato dai sovrani. La stessa suddivisione dei poteri nelle varie costituzioni non era poi così rigida. Il potere legislativo era affidato cumulativamente al re e al Parlamento, composto da due Camere, una delle quali di nomina regia e una elettiva sulla base di un censo ristretto, e al potere giudiziario non era per nulla garantita l’indipendenza dall’esecutivo, che ne determinava l’organizzazione e ne promuoveva l’attività. La sanzione regia nella funzione legislativa e questo costante interferire governativo nell’ordinamento giudiziario rendevano così i pubblici poteri interdipendenti e fondamentalmente sottoposti alla volontà sovrana del re.

Ne risultava un tipo di "monarchia costituzionale pura". La prerogativa regia, pertanto, in queste costituzioni appariva di gran lunga soverchiare quella parlamentare, dato che alle due Camere, e soprattutto a quella elettiva, non competeva che una generica funzione di controllo sull’attività governativa, controllo peraltro privo di ogni sanzione efficace. Le costituzioni del 1848 furono ben presto lasciate cadere in desuetudine o abrogate per la loro palese incompatibilità con la linea di condotta tendenzialmente assolutistica e fondamentalmente reazionaria dei governi e dei sovrani. Sola eccezione fu lo Statuto Albertino, sopravvissuto alla dissoluzione delle istituzioni rappresentative della penisola.

La breve durata delle costituzioni restò tuttavia fondamentale per la preparazione della nuova classe dirigente italiana. Lo Statuto Albertino divenne il necessario fulcro delle speranze liberali in Italia. Grazie al suo carattere di costituzione flessibile, esso testimoniava quella profonda capacità di adeguarsi alle trasformazioni politiche e seguire l’evoluzione delle circostanze che ne caratterizzavano la vita. Vero è, però, che tale natura non risultava dalle intenzioni espresse di Carlo Alberto. Il sovrano, concedendo lo Statuto, aveva voluto dar vita a una specie di monarchia limitata, nella quale la Corona fosse investita della titolarità dell’esecutivo, partecipasse pure in modo determinante all’attività del potere legislativo e di quello giudiziario.

Tutti gli altri poteri e tutti gli altri organi erano collocati in una posizione subalterna, o quanto meno, inferiore a quella del monarca. Infatti, l’art. 5 dello Statuto affidava al re la pienezza della funzione esecutiva, il comando delle forze armate, l’iniziativa nelle relazioni internazionali, compreso il diritto di dichiarare guerra e di firmare la pace; l’art. 6 gli conferiva il potere di nomina delle cariche dello Stato e un’ampia facoltà normativa in materia di decreti e di regolamenti; l’art. 7 gli concedeva il potere di sanzionare e di promulgare le leggi e l’art. 8 gli garantiva in concorrenza con le Camere l’iniziativa legislativa, mentre gli art. 65, 66 e 67 facevano del Ministero un organo della sua volontà senza precisare nulla circa la responsabilità politica di quello nei confronti delle Camere.

Le Camere con la loro suddivisione in un Senato vitalizio di nomina regia e in una Camera dei deputati elettiva, avrebbero dovuto riflettere sul piano politico le linee fondamentali della società subalpina lasciandole inalterate nella loro cristallizzazione. L’art. 33 prevedeva le categorie tra le quali doveva essere scelto "in numero non limitato" il Senato, facendo le cosiddette infornate. Dall’art. 39 dello Statuto doveva formarsi la Camera elettiva, composta da deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge.

Con la concessione dello Statuto, si venne a verificare quasi immediatamente quell’alterazione dei rapporti tra Corona e Camere, tra prerogativa regia e parlamentare, destinata a dare un nuovo volto al sistema costituzionale piemontese. Il risultato di questo profondo mutamento istituzionale sarà la trasformazione della monarchia sabauda dalla forma rigidamente costituzionale a quella parlamentare-rappresentativa, trasformazione non prevista dalla lettere dello Statuto e quindi innovativa. Si venne infatti a estrinsecare nella prassi della formazione del rapporto di fiducia destinato a intercorrere tra Governo e Parlamento. Ma questa prassi si consolidò e si codificò con una certa gradualità.

Il regime parlamentare nella monarchia subalpina

Il primo ministero del regime costituzionale presieduto dal Balbo, si limitò a far applicare le norme dello Statuto, cioè a procedere alla convocazione delle Camere pubblicando la relativa legge elettorale fondata su quel sistema uninominale a doppio turno che doveva restare la base normativa della partecipazione politica nell’Italia liberale. Il ministero Balbo si dimise in conseguenza del voto parlamentare che respingeva l’emendamento governativo al disegno di legge per l’unione della Lombardia e della quattro province venete liberate nel corso della guerra contro l’Austria.

Il ministero Balbo si sentiva assai più preoccupato della responsabilità nei confronti della Corona che della divergenza politica insorta con la Camera su provvedimento per l’annessione della Lombardia, preoccupazione comune anche ai suoi successori, dato che la procedura usata da Carlo Alberto per la nomina del secondo Ministero e l’atteggiamento del nuovo governo presieduto da Casati sembrarono eludere quella precisa scelta in senso parlamentare che pure era auspicata negli ambienti liberali più avanzati.

A rendere meno semplice la qualificazione del Ministero Casati intervennero i tragici eventi della guerra, che obbligarono il Governo subalpino a chiedere alle Camere quei pieni poteri ai quali si sarebbe fatto ricorso frequentemente nella storia dell’Italia liberale. Non v’è dubbio che i pieni poteri concessi al Governo per la condotta della guerra abbiano modificato i rapporti tra Corona, Ministero e Camere. Le dimissioni del Ministero Casati, al quale seguirono i ministeri presieduti dall’Alfieri e dal Perrone—tutti di breve vita e vittime del contrasto tra la Corona e l’elemento liberale più avanzato—non risolsero in via definitiva la difficile questione della qualificazione parlamentare del Governo.

L’ascesa del Gioberti al potere sembrava definire la natura del Governo, che, però, vittima delle circostanze scatenate dalla propria demagogia era presto costretto a dimettersi per lasciare il potere al nuovo Ministero Chiodo, di evidente caratterizzazione assembleare. La disfatta di Novara e la conseguente abdicazione di Carlo Alberto in favore di Vittorio Emanuele II non segnarono ancora la fine di quel periodo.

Sotto il regno di Vittorio Emanuele II si è affermato in modo definitivo il regime parlamentare in Piemonte. Il problema della genesi della questione di interdipendenza tra il potere legislativo e quello esecutivo appare complesso. La sua soluzione va cercata nella prassi costituzionale degli anni immediatamente seguenti la concessione dello Statuto.

Sin dal Ministero de Launay, nominato il 27 marzo 1849, il giorno stesso dell’ascesa al trono di Vittorio Emanuele II, rifletté e per il modo attraverso il quale si era giunti alla sua formazione, e per la sua condotta e, infine, per le motivazioni delle sue dimissioni, avvenute per dissensi interni alla compagine governativa, l’originaria visione monarchico-costituzionale del regime. A questa, infatti, sembrava voler restare aderente il nuovo re, desideroso di riaffermare l’indipendenza del legislativo dall’esecutivo dopo le non felici esperienze precedenti.

Cavour che aveva sostenuto essere il sistema rappresentativo quello che prevede "il legittimo e regolare intervento del paese nel governo dei propri affari per mezzo di una rappresentanza nazionale", dello stesso pensiero era pure Carlo Boncompagni. La ricerca di una soluzione del delicato problema dei rapporti tra Corona, Ministero e Parlamento aveva portato il Piemonte a frequenti esperienze elettorali. Dopo le prime elezioni indette dal Balbo il 17 aprile 1848, per due volte in breve tempo si ricorse alle urne, e cioè il 15 gennaio 1849 sotto il Ministero Gioberti e il 15 luglio dello stesso anno con il Ministero de Launay con risultati politicamente assai poco brillanti.

Di questo fatto non era imputabile il sistema elettorale introdotto per la Camera dei deputati con la famosa legge 17 marzo 1848. I requisiti di capacità e di censo richiesti per gli elettori e il diretto collegamento tra questi e l’eletto venivano considerati in quel momento come la più sicura garanzia per l’attuazione di un sistema rappresentativo a base liberale. La Camera risultò composta da un forte numero di liberi professionisti. La composizione della Camera rispecchiava così la realtà strutturale della società subalpina.

Le varie elezioni svoltesi nel turbinoso periodo della concessione dello Statuto alla pace di Milano non modificarono sostanzialmente quella prevalenza borghese nella Camera. Le differenze di opinione e i contrasti scoppiati in seno alla Camera dei deputati non avevano motivazione di classe; essi riflettevano invece i complessi temi della condotta della guerra all’Austria, prima, e delle condizioni della pace da firmare poi. Non sono mancate accuse al nuovo sovrano di interferenza nella vita pubblica.

In quelle circostanze il problema centrale del Piemonte era costituito dalla salvaguardia dello Statuto. In un simile contesto non vi erano troppe alternative per la Corona. E fu una felice scelta la nomina del d’Azeglio in sostituzione del de Launay da parte di Vittorio Emanuele II, perché il carattere moderato del nuovo presidente del Consiglio fu una valida garanzia della sopravvivenza del regime liberale ancora troppo fragile nelle sue basi.

D’Azeglio legato profondamente alla dinastia, si sentiva fedele interprete delle norme statutarie che gli apparivano applicabili soltanto nelle forme ispirate dall’originaria concessione Carlo-albertina e nello spirito tipico dell’antica veste monarchico-costituzionale. Né l’evoluzione politica del Piemonte durante il drammatico biennio decorso aveva favorito un suo eventuale mutamento di opinione. La famosa Lettera agli elettori del maggio 1849 ne era la testimonianza più viva e il proclama del nuovo re del 3 luglio ne offriva ulteriore prova.

Nella lettera, infatti, richiamandosi al "popolo vero" dichiarava essere l’ordine e la libertà le vere aspirazioni di quello, che non gli pareva disposto ad ammettere "che si ritornasse indietro dallo Statuto", mentre nel proclama reale, invitando i sudditi a comportarsi in modo tale da "non rendere la libertà impossibile né impraticabile lo Statuto", veniva sottolineato l’impegno di difendere e mantenere "quelle leggi e quegli ordini" stabiliti da Carlo Alberto.

Malgrado questi inviti all’elettorato, le elezioni del 15 luglio 1849, rafforzando ulteriormente le posizioni del gruppo democratico, confermarono i contrasti esistenti tra l’esecutivo, il cui orientamento moderato sostenuto dal Senato, e la Camera dei deputati, decisamente contraria alla politica governativa.

Malgrado il governo avesse già avviato un’opera di riforma dello Stato in senso moderno attraverso la presentazione di cinque disegni di legge (per l’abolizione dei diritti di primogenitura e dei maggioraschi, l’inamovibilità dei magistrati, stipendi dei giudici ecc..) la mancata collaborazione democratica faceva sorgere continui contrasti e violente tensioni nel Parlamento. D’Azeglio che però, non aveva altra via che quella di suggerire al sovrano un nuovo scioglimento della Camera elettiva.

Il convincimento personale del d’Azeglio sulla superiorità degli ordinamenti rappresentativi e la sua tenace difesa dell’unica linea condotta politicamente valida portarono alla nuova consultazione elettorale, preceduta dal famoso proclama di Moncalieri del 20 novembre 1849. Il testo del proclama, redatto dallo stesso presidente del Consiglio entrava in dura polemica con la Camera dei deputati, accusata di faziosità e di scarsa rappresentatività per la modesta partecipazione alle urne dell’elettorato che l’aveva votata.

Esso rivendicava anche alla Corona la prerogativa di esercitare, secondo lo Statuto, il diritto di fare la pace, e invitava la popolazione a dar vita a una nuova assemblea elettiva capace di agire col massimo senso di responsabilità. Mentre riaffermava la fedeltà della Corona alla libertà statutaria, invitava gli elettori a comportarsi ragionevolmente, in modo che l’unità tra il popolo e re avrebbe potuto "salvare lo Statuto e il paese dai pericoli che lo minacciavano".

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Scienze politiche e sociali SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

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