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EUROPEI;
− Viene riformata la COMMISSIONE;
− viene modificato il sistema di maggioranza qualificata.
− Viene semplificata la procedura della COOPERAZIONE RAFFORZATA (con la previsione di
un numero minimo di 8 stati al posto dei 9 che istituiva il trattato di Amsterdam).
La carta dei diritti, inserita nell’ambito del trattato istitutivo, divine un vero e proprio documento
giuridico che prevede il rifiuto della pena di morte, il diritto all’istruzione, la prevenzione delle
discriminazioni sessuali, ecc.
Per quanto riguarda la commissione, vengono estesi i poteri del presidente che da questo
momento in poi può essere votato a maggioranza qualificata (e non più all’unanimità) e può
scegliere i vicepresidenti e stabilire le competenze dei commissari. Anche la disciplina della
composizione cambia:
La proposta più ambiziosa, desiderosa di attribuire alla Commissione un carattere tipico dei
governi, consisteva nel lasciare libero il Presidente nella scelta della squadra, senza guardare
troppo alla provenienza dei commissari. La soluzione adottata dal Trattato di Nizza va
parzialmente in questa direzione, nel senso che "il numero dei membri della Commissione sarà
inferiore a quello degli Stati membri": un commissario per nazione fino a un max di 27 poi, per
non eliminare completamente il sistema della spartizione nazionale, si è escogitata una rotazione
tra i commissari.
si decide che ogni paese contribuisce con un commissario fino però a un max di 27 paesi. Poi,
superata tale soglia, sarebbe stata definita all’unanimità un’ulteriore modifica. Si definisce poi
che, raggiunti il n. di 27 paesi membri, il parlamento avrebbe avuto 723 membri. Per quanto
riguarda il Consiglio vengono ristabiliti i pesi e il n. di voti con l’Italia, la Germania e la Francia
che passano da 10 voti a 29 voti. In conseguenza di questo nuovo bilanciamento, prevedendo
l’ingresso di nuovi paesi e i voti a questi assegnati, la maggioranza qualificata si attestava intorno
al 74%. Il voto a maggioranza qualificata era poi esteso a nuovi settori ma sempre con chiare
eccezioni (per esempio rimane la necessità di unanimità per immigrazione, fino al 2004).
Con la firma del trattato di Nizza, l'insieme del diritto comunitario si fondava su otto trattati cui
si aggiungevano oltre una cinquantina di protocolli ed allegati. I menzionati trattati non si sono
limitati a modificare il trattato CE originario ma hanno creato altri testi che hanno integrato il
medesimo. L'aggiunta di questi vari trattati ha reso la struttura europea sempre più complessa e
ben poco trasparente per i cittadini europei.
Pur essendo stato firmato da tutti i paesi membri, il trattato trovò il forte problema della ratifica.
Le riforme del Trattato di Nizza furono accolte favorevolmente dagli stati (e dai cittadini) in
procinto di aderire mentre non destarono interesse per i cittadini comunitari. Infatti il referendum
di ratifica in Irlanda porta ad un secco no. Il problema era che non si affrontavano nuovamente in
modo deciso le questioni più importanti di carattere politico e istituzionale.
I left-overs di Amsterdam non potevano non essere affrontati, in particolare il problema del
sistema di voto in seno al Consiglio, la composizione della Commissione e del Parlamento in
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vista del prossimo allargamento. Le soluzioni trovate a Nizza sono però esse stesse transitorie,
tant'è che nelle dichiarazioni finali annesse al Trattato si trova delineata la procedura che "al più
tardi nel corso del Vertice di Laeken/Bruxelles del dicembre 2001" dovrà concludersi per dare
alle istituzioni europee la capacità di accogliere i nuovi paesi.
Il Vertice di Nizza doveva preparare le istituzioni europee ad accogliere l'ingresso dei paesi
destinati ad iniziare, a partire dal 2004, l'allargamento dell'Unione. Nelle speranze dei più
ottimisti questo doveva significare una generalizzazione del voto a maggioranza (semplice e
qualificata) in seno al Consiglio; il superamento del principio di eguale rappresentanza degli
Stati nell'ambito della Commissione e una riponderazione della rappresentanza nazionale nel
Parlamento europeo.
In parte il nuovo Trattato ha risposto a queste esigenze, ma si può affermare, con buona pace dei
suoi negoziatori, che non si è andati al di là dello stretto indispensabile.
Per quel che riguarda l'estensione del voto a maggioranza, questo è stato contenuto al massimo e
non ha interessato il nodo cruciale della PESC, mentre, per quel che riguarda la politica
commerciale, il nuovo articolo 133 continua a richiedere votazioni unanimi del Consiglio.
Correlativamente, il sistema di ponderazione necessario a determinare le nuove maggioranze
qualificate è un esempio di rara complessità (in sintesi l’Italia, la Germania e la Francia che
passano da 10 voti a 29 voti. In conseguenza di questo nuovo bilanciamento, prevedendo
l’ingresso di nuovi paesi e i voti a questi assegnati, la maggioranza qualificata si attestava intorno
al 74%).
L’articolo 23 del trattato, comunque, prevedeva l’istituzione di una CIG (CIG 2000) per discutere
sulle questioni istituzionali più importanti, sulla riorganizzazione dell’ordinamento europeo, sul
modo di avvicinare l’UE ai cittadini. In questo senso, la dichiarazione sul futuro dell'Europa,
allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa (CIG) 2000, specifica le tappe necessarie
per giungere ad un nuovo trattato di riforma. Questa dichiarazione segna pertanto l'effettivo
primo passo verso la Costituzione.
Il passo successivo, in concreto, si ebbe però con l’atteso consiglio europeo di LEAKEN del
dicembre del 2001 in cui si da mandato a una CONVENZIONE COSTITUENTE di elaborare
una costituzione europea, dopo aver ascoltato, discusso e pensato delle soluzioni/proposte sui
principali problemi esistenti in seno all’UE (sono proprio queste le 3 fasi che caratterizzano i
lavori della convenzione costituente). La convenzione, organo straordinario e temporaneo
dell’UE è guidata da un personaggio già noto, per esser stato presidente francese alla fine degli
anni 70: GISCARD D’ESTAING (uno dei 2 vicepresidenti è invece l’italiano Giuliano
AMATO). La scelta del modello della Convenzione segna una svolta essenziale in materia di
revisione dei trattati poiché traduce la volontà di abbandonare le riunioni a porte chiuse tra i soli
responsabili dei governi.
Gli output della convenzione potevano essere RACCOMADAZIONI (in caso di parere unanime)
o INDICAZIONI (in caso di più soluzioni). L’organizzazione della convenzione era molto
complessa: 105 membri in rappresentanza dei paesi, della commissione, del parlamento fino a
rappresentanti di paesi che stavano ultimando il negoziato per l’ingresso in Europa. Vi era il
comune accordo sulla necessità di dotare l’UE di una costituzione. Inoltre Giscard d’Estaing
propone di istituire la figura di Presidente del consiglio europeo. La proposta da adito a notevoli
discussi: il presidente Giscard D’Estaing propone che il presidente dell’UE sia anche a capo della
commissione incontrando però l’opposizione dei paesi piccoli. La questione verrà
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istituzionalizzata solo con il trattato di LISBONA del 2007, fino a quael momento coinciderà con
il presidente del paese in presidenza di turno nell’ambito del Consiglio dei ministri europeo o
Consiglio dell’UE). La convenzione, nei suoi 2 anni di lavori, accoglie gran parte dei contenuti
dei lavori della Commissione PRODI, “a project for the European Union”. Il testo finale della
COSTITUZIONE EUROPEA viene presentato (ma l’approvazione avverrà solo il 29 ottobre
2004: in questo ritardo grossa parte della responsabilità è della Spagna che, fino all’avvento di
Zapatero nel marzo del 2004, osteggia l’approvazione della Costituzione Europea) a ROMA il
18 luglio del 2003. Come previsto, successivamente al trattato si aprono i lavori della CIG che
vede un acceso dibattito attorno alla proposta francese di rivedere il sistema di voto a
maggioranza qualificata passando dalla TRIPLA MAGGIORANZA alla DOPPIA
MAGGIORANZA.
Nel frattempo il 1 maggio del 2004 l’Europa si allarga a ulteriori 10 membri (le 3 repubbliche
baltiche + Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia).
Il 29 ottobre 2004, a Roma, nella sala Orazi e Curiazi, dopo aver raggiunto un accordo, si firma il
TRATTATO COSTITUZIONALE EUROPEO, trattato che stabilisce una costituzione per
l’Europa!! È un risultato importante, segno della volontà di dare carattere politico (e non solo
economico) all’UE. Il trattato recepisce la proposta della doppia maggioranza (voto favorevole
da parte del 55% degli stati corrispondente al 65% della popolazione europea).
La costituzione confermava la composizione della Commissione così come disposto dal trattato
di Nizza e il parlamento sarebbe passato a 750 membri a partire dal 2009 (on la Germania che
essendo il paese più grande avrebbe avuto il maggior numero di seggi). Una cosa importante era
che la Costituzione recepiva e inglobava la carta dei diritti fondamentali. La costituzione, inoltre,
permetteva il superamento dei 3 pilastri di Maastricht in luogo di una riorganizzazione in senso
unitario con specifica Personalità giuridica (che significava capacità di azione internazionale).
Gli organi istituzionali previsti non cambiavano (Parlamento, Commissione, Consiglio Europeo,
Consiglio dell’UE, BCE, Corte di Giustizia Europea, corte dei conti + comitato delle regioni).
Il trattato costituzionale è suddiviso in quattro grandi comparti. Va rilevato che non esiste alcuna
gerarchia tra le varie parti del trattato costituzionale. Dopo un preambolo a carattere
costituzionale, che ricorda la storia e le eredità dell'Europa nonché la sua volontà di superare le
divisioni interne, la parte I è dedicata ai principi e obiettivi della nuova Unione europea. La parte
II del trattato costituzionale riprende la Carta europea dei diritti fondamentali. La parte III
include le disposizioni relative alle politiche e al funzionamento dell'Unione. Qui sono definite le
politiche interne ed esterne dell'Unione, ad esempio le disposizioni relative al mercato interno,
all'unione economica e monetaria, allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché alla politica
estera e di sicurezza comune (PESC) e le disposizioni relative al funzionamento delle istituzioni.
La parte IV riunisce le disposizioni generali e finali del trattato costituzionale, e precisamente
l'entrata in vigore, la procedura di revisione della Costituzione e l'abrogazione dei precedenti
trattati.
Per fini di chiarezza, le principali novità introdotte dal trattato costituzionale