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Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa

Il 29 ottobre 2004 i capi di Stato o di governo dei 25 Stati membri e dei paesi candidati hanno firmato il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Le coordinate di una sistemazione istituzionale organica e compiutamente definita dei Trattati CE e UE erano state già tracciate dalla dichiarazione di Laeken e dalla Convenzione Europea. La Costituzione non è entrata in vigore a causa dell'esito negativo dei referendum olandese e francese e, più in generale, delle preoccupazioni espresse dall'opinione pubblica. I capi di Stato e di governo hanno deciso, in occasione del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, un "periodo di riflessione" sul futuro dell'Europa. Il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa era volto all'abrogazione e sostituzione, mediante un testo unico, di tutti i trattati esistenti, ad eccezione del trattato Euratom. Trattato di

Lisbona è stato firmato dagli Stati membri il 13 dicembre 2007. È stato convenuto di dare un taglio netto al progetto costituzionale, eliminando dal testo del Trattato non solo la parola Costituzione, ma finanche i simboli (quali, ad esempio, la bandiera, l'inno ed il motto) e le denominazioni (come quella di Ministero degli Esteri dell'Unione) che possano evocarla. In realtà, alcune significative novità prefigurate dal Trattato Costituzionale vengono riprese dal Trattato di Lisbona.

Da un punto di vista formale, si prevede che:

  • il termine comunitario, comunque declinato, viene ad essere sostituito da quello "dell'Unione";
  • il Trattato che istituisce la Comunità Europea assume la nuova denominazione di Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), mentre il titolo attuale del Trattato sull'Unione Europea rimane invariato.

Tra le novità prefigurate dal nuovo Trattato occorre annoverare:

L'abolizione della struttura apilastri, l'istituzione di una espressa gerarchia tra gli atti e l'attribuzione di efficacia vincolante alla Carta dei diritti fondamentali. L'entrata in vigore del nuovo Trattato è subordinata alla ratifica da parte degli Stati membri, conformemente alle loro procedure costituzionali. Preoccupazione sono emerse a seguito dell'esito negativo del referendum in Irlanda.

Allargamento

Le tappe dell'allargamento della Comunità Europea e dell'Unione Europea a nuovi Stati (che si sono aggiunti a Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi):

  • Danimarca, Regno Unito e Irlanda nel 1973;
  • Grecia nel 1981;
  • Spagna e Portogallo nel 1986;
  • Austria, Finlandia e Svezia nel 1995;
  • Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria nel 2004;
  • Romania e Bulgaria nel 2007.

Storia dell'integrazione europea

Nascita

Il Trattato di Maastricht sancisce la nascita dell'Unione Europea.

Unione Europea nozione "meravigliosamente ambigua": fondata sulle Comunità Europee integrate alle politiche e forme di cooperazione intergovernativa.

Non si tratta di un punto di arrivo, ma soltanto di "una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa".

I tre pilastri dell'Unione Europea

L'immagine che meglio raffigura l'Unione Europea è quella di un tempio greco che poggia su tre distinti pilastri o colonne.

Il primo pilastro è costituito dalla CE, CECA (accordo internazionale, peraltro, scaduto il 23 luglio 2002) e CEEA (c.d. comunitario), il secondo dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, infine, il terzo dalla cooperazione nei settori degli affari interni e della giustizia (GAI).

Per completare il quadro prefigurato dal Trattato di Maastricht, occorre

ricordare che le colonne del tempio sono tenute insieme sia dal frontone, che è costituito dal preambolo e dalle disposizioni comuni, sia dal basamento nel quale sono contenute le disposizioni finali, sia, infine, dalle cd. "passerelle" che prevedono l'eventuale passaggio di alcuni settori al sistema comunitario. L'immagine dell'Unione Europea I Trattati di Amsterdam e di Nizza Il Trattato di Amsterdam ha ridato slancio all'idea di un'Europa sempre più integrata, trasferendo, in particolare, alcune materie dal terzo al primo pilastro. Il sistema comunitario si è arricchito del nuovo Titolo IV, comprendente visti, diritto d'asilo, immigrazione e circolazione dei cittadini degli Stati terzi, di conseguenza, il terzo pilastro è stato ridotto alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. L'entrata in vigore del Trattato di Nizza, pur introducendo alcune novità di rilievo anche sul piano istituzionale.Non ha modificato in modo significativo la preesistente struttura a pilastri, preservando, essenzialmente, il quadro disegnato dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam. Disposizioni comuni Quadro istituzionale unico: "assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi". Le stesse istituzioni esercitano le competenze loro attribuite tanto in relazione all'Unione Europea che alla Comunità Europea. I paesi candidati non possono decidere di aderire solo al TCE o al TUE, così come è sicuramente escluso che possano recedere limitatamente ad uno solo dei due trattati. Una particolare enfasi è posta poi sul rispetto dei principi comuni agli Stati membri e dei diritti fondamentali nei termini in cui sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (art. 6).

Differenze

In particolare, le differenze tra il metodo comunitario del primo pilastro e la cooperazione intergovernativa del secondo e terzo si manifestano in relazione:

  • al coinvolgimento delle istituzioni comunitarie;
  • agli strumenti giuridici utilizzabili;
  • al grado di tutela giurisdizionale.

Diverso coinvolgimento delle istituzioni comunitarie

Il metodo comunitario del primo pilastro si fonda su una logica di integrazione ed è pertanto caratterizzato da alcune peculiarità che non riscontriamo in alcuna forma di cooperazione intergovernativa, segnatamente:

  • dal (quasi) monopolio del diritto d'iniziativa legislativa della Commissione;
  • dal ricorso generalizzato al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio;
  • dal ruolo attivo del Parlamento europeo.

Il quadro muta sensibilmente in relazione al secondo e al terzo pilastro ove i protagonisti sono gli Stati membri e le istituzioni (comunitarie e non) che maggiormente li

Rappresentano: Consiglio e Consiglio Europeo. Per converso, le istituzioni che rappresentano l'interesse della Comunità (Commissione) e dei popoli (Parlamento Europeo) sono relegate ad un ruolo marginale. Muovendo da tali premesse, occorre segnalare che in tali settori:

  • il diritto di iniziativa della Commissione è condiviso con gli Stati membri;
  • le deliberazioni in sede di Consiglio sono generalmente prese all'unanimità;
  • il Parlamento svolge un ruolo essenzialmente consultivo.

Strumenti giuridici utilizzabili nel pilastro comunitario

La differente natura dei Trattati CE e UE ed il diverso coinvolgimento delle istituzioni comunitarie nel processo decisionale si riflettono anche sugli atti adottabili nell'ambito dei tre differenti pilastri e sugli effetti che essi producono, specie sulla sfera giuridica dei singoli, persone fisiche e giuridiche.

Per quanto concerne la categoria degli atti comunitari tipici, essi sono indicati dall'art.

249 del Trattato CE all'interno del quale si distinguono quelli vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) da quelli non vincolanti (pareri e raccomandazioni). Gli atti comunitari assumono un significato e dei contenuti del tutto peculiari e originali nell'ambito dell'attività normativa della Comunità, proprio in considerazione del fatto che la portata quantitativa e qualitativa dell'azione comunitaria non trova riscontro in alcuna organizzazione internazionale o sovranazionale né tanto meno è assimilabile a quella del secondo e terzo pilastro. Le norme degli atti comunitari, così come quelle del Trattato CE ovvero le disposizioni di un accordo internazionale stipulato dalla Comunità, possono essere provviste di efficacia diretta, se sufficientemente chiare, precise e suscettibili di applicazione immediata. I singoli possono far valere direttamente dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali la posizione giuridica.

Vantata in forza di una norma provvista di efficacia diretta

La norma provvista di efficacia diretta rappresenta uno dei principi maggiormente qualificanti il rapporto dell'ordinamento comunitario con il diritto nazionale.

Strumenti giuridici utilizzabili nel II e III pilastro

Gli atti del secondo (strategie comuni, azioni comuni e posizioni comuni) e terzo pilastro (posizioni comuni, convenzioni, decisioni quadro e decisioni) presentano caratteristiche profondamente differenti rispetto agli atti del Trattato CE e non possono fare affidamento su una prassi applicativa consolidata come quella riguardante gli atti comunitari.

Gli atti dell'Unione sono sprovvisti di efficacia diretta, contrariamente a quanto riconosciuto per gli strumenti giuridici della CE; sicché, gli atti del secondo e terzo pilastro non hanno quella incidenza immediata sulle legislazioni nazionali, che è propria, invece, di alcune fonti del diritto comunitario.

Tutela giurisdizionale nel diritto comunitario

Uno dei profili

più rilevanti, se non l'elemento fondamentale, del metodo comunitario è costituito proprio da un sistema di tutela giurisdizionale incondizionato e completo, all'interno del quale è generalmente condivisa la funzione decisiva assunta dalla Corte nella costruzione ed evoluzione dell'ordinamento comunitario. Tale sistema di tutela giurisdizionale contribuisce in modo determinante ad assimilare la Comunità Europea ad una Comunità di diritto, che è poi la vera essenza dell'esperienza dell'integrazione europea.

Si tratta di un meccanismo di controllo incondizionato perché esso ha carattere obbligatorio e non è sottoposto alla preventiva accettazione da parte degli Stati membri, differenziandosi in tal modo dai tradizionali rimedi giurisdizionali di stampo internazionalistico.

Esso si presenta altresì come sistema completo che coinvolge i giudici comunitari (la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado).

e le camere giurisdizionali) e nazionali, ed al quale devono soggiacere, così come
Dettagli
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A.A. 2012-2013
13 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Mastroianni Roberto.