Principii generali e definizioni
“Il documento è una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata, coll'osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova” (Cesare Paoli). La diplomatica è la scienza che ha per oggetto lo studio critico del documento al fine di determinarne il valore come testimonianza storica.
Cenni di storia della diplomatica
Come scienza, la diplomatica è sorta nel Seicento, frutto del criticismo erudito (Van Pepenbroeck, 1675). Mabillon distingue varie categorie di documenti e prende in considerazione elementi intrinseci ed estrinseci: metodo scientifico. Nouvelle traité de diplomatique, René Tassin e Charles Toustain, 1765 (eccessivamente schematico; Gatterer arriverà a proporre di applicare il sistema classificatorio di Linneo).
Nozioni fondamentali
Azione giuridica e documentazione; diplomatica generale e speciale; documento pubblico e privato
Il documento può essere probatorio (ovvero traccia di un rapporto giuridico indipendente dalla scrittura) oppure dispositivo (ovvero strettamente legato all'esistenza stessa dell'atto giuridico). Brunner chiama i documenti probatori notitia (redazione oggettiva) e i documenti dispositivi charta (redazione soggettiva).
Nell'accezione comune, sono documenti pubblici quelli emanati da una pubblica autorità, e privati quelli che rappresentano una dichiarazione di volontà di persone private. L'unico criterio diplomaticamente valido per distinguerli è la forma: sono documenti pubblici quelli che, rilasciati da una cancelleria, presentano le forme solenni tipiche; sono documenti privati quelli redatti fuori di cancelleria e privi di ogni carattere specifico di solennità. Esistono infine i documenti semipubblici, emanati da autorità minori che ricorrono a scrittori privati ma assumendoli al proprio servizio o facendo loro seguire alcuni canoni particolari che conferiscono al documento una solennità, per quanto ridotta.
- Sovrani: imperiali, regi, signorili (legislativi, giudiziari e diplomatici)
- Pontifici ed ecclesiastici
- Comunali
- Privati
- Atti amministrativi e giudiziari
Documenti sovrani
I precetti sono ordini dispositivi e probativi al tempo stesso che concedono o sanzionano un diritto (termine longobardo). I privilegi sono donazioni, formule per l'investitura, restituzioni, permute, concessioni feudali (munduburdia, persone sotto la protezione del re; immunitates), regolazione di rapporti con conventi e vescovati, regalie. I pacta sono impegni reciproci tra l'autorità regia e un altro contraente. Le panchartae sono diplomi in sostituzione di documenti perduti. Le litterae apertae sono lettere di pura corrispondenza. Le litterae clausae sono lettere contenenti disposizioni amministrative.
Documenti pontifici
Si possono distinguere cinque periodi in epoca medievale:
- Fino alla metà del secolo VIII: non si hanno documenti diplomatistici, perché la Chiesa non ha potere temporale. Una categoria a sé sono i documenti sinodali.
- Dalla fine del secolo VIII al 1049: documenti per la maggior parte su papiro, quindi pochi originali. Lettere (effetto transitorio, senza caratteri di solennità) e privilegi (duraturi).
- Dal 1049 al 1198: continua mutevolezza delle forme. Privilegi semplici o solenni, litterae cum filo canapis o litterae cum filo serico, litterae patentes (non garantiscono il segreto) e litterae clausae.
- Dal 1198 alla fine del secolo XV: Innocenzo III riogranizza la cancelleria. I privilegi semplici diventano estremamente rari.
- Dalla fine del secolo XV al 1484: Martino V distingue bolle e lettere bollate (con sigillo di piombo) e brevi (con sigillo di cera tramite anello piscatorio).
Documenti privati
Gli scritta sono atti di buona fede, non c'è intervento di sottoscrizione del rogatario, sono in carta e in volgare. La charta è il documento notarile per eccellenza, solitamente dispositivo. L'instrumentum è probatorio, da quando il notaio raggiunge la publica fides (XII sec). La littera è un qualsiasi documento privato. Il libello è usato per contratti d'affitto. Il chirografo è un documento scritto dalla mano dell'autore e consegnato come titolo al destinatario. La notizia è una relazione sopra a un atto giudiziario (probatorio).
Le persone
Per la nascita di un documento, sono necessarie tre persone: autore, destinatario e scrittore. L'autore è chi compie l'azione giuridica, il destinatario è colui verso il quale l'azione giuridica è diretta e lo scrittore è colui che provvede alla stesura del documento.
La genesi del documento pubblico
La cancelleria è l'ufficio in cui si svolgono tutte le pratiche inerenti.
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