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CHE SERVE D’INTRODUZIONE ALL’ARTE CRITICA IN TAL MATERIA.
Questo indirizzo verrà seguito anche nel XIX secolo, ma la possibilità di disporre in una
serie organica della produzione di uno stesso ufficio offrì l’avvio a nuove impostazioni
metodologiche. Julius Ficker giunse alla teoria della distinzione concettuale tra il
momento dell’azione giuridica e quello della sua documentazione, iniziando il metodo
rivolto ad indagare la genesi del documento. Theodor von Sickel introduceva il sistema
della comparazione delle scritture e del dettato nell’ambito delle cancellerie,
giungendo ad accertare i caratteri e la genuinità dei documenti con un rigore critico
impensabile. Superamento delle posizioni di Mabillon grazie agli studi di impostazione
storicistica postromantica, da un lato continuarono le ricerche particolari e
specialistiche incoraggiate dal sorgere di nuovi istituti e dall’altro si sentì il bisogno di
creare nuovi manuali generali concernenti la materia.
III. Nozioni fondamentali: azione giuridica e documentazione; diplomatica generale e
speciale; documento pubblico e privato
La diplomatica deve innanzitutto ricostruire il processo di formazione del documento.
Due elementi: il fatto (atto) che produce effetti giuridici (azione giuridica) e il ricordo
scritto di essi (stesura dello scritto). Non sempre la distinzione è così netta, in alcuni
casi abbiamo documenti probatori, ovvero che provano un rapporto giuridico già nato
indipendente dalla scrittura, oppure documenti dispositivi, legati all’esistenza
dell’istituto giuridico, diritto e obbligazione nascono soltanto quando il contratto è
messo per iscritto nelle forme legali. Il Bruner che affrontò per primo la questione
chiamò NOTITIA (o BREVE) il documento probatorio e CHARTA (o CHARTULA) il
documento dispositivo, ma i suoi studi limitati ad una sola tipologia di documento e
relativi al Medioevo, quindi ebbe molte critiche.
Tipicità del documento significa anche tipicità della prassi documentaria, per cui il
metodo diplomatico necessita di una classificazione, che giustifichi l’accostamento tra
loro di certi documenti e ne escluda altri. È inoltre necessario inserire in un quadro di
insieme quelle caratteristiche generali che riguardano ogni singolo documento
indipendentemente dalla categoria a cui appartiene. Differenza tra DIPLOMATICA
GENERALE, alla quale si rapportano le nozioni riferibili a tutti i documenti a prescindere
dalla loro origine e la loro natura, e la DIPLOMATICA SPECIALE, che raggruppa i
documenti in serie distinte secondo criteri storici o giuridici.
La classificazione dei documenti rientra nell’ambito della Diplomatica Speciale, ma è
indispensabile anche per la Diplomatica Generale separare due grandi categorie:
quando l’azione giuridica è espressione di una volontà sovrana che si avvale di
appositi uffici detti cancellerie (DOCUMENTI PUBBLICI), quando l’azione giuridica è una
dichiarazione di volontà di persone fisiche private e si avvale di amanuensi in veste di
pubblici ufficiali capaci di scrivere in PUBBLICAM FORMAM il ricordo dell’atto giuridico
compiuto (DOCUMENTI PRIVATI).
Manca ancora una definizione soddisfacente per i due tipi di documenti. Alcune
tengono conto della persona che lo promana e altre del contenuto giuridico. A
complicare le cose c’è il valore che a questi termini attribuiscono i giuristi, i quali
considerano il documento non per sé stesso ma unicamente come mezzo di prova. E
contrappongono il documento pubblico alla scrittura privata. Questo linguaggio
rispecchia fedelmente il linguaggio tecnico del medioevo. Questa distinzione tra
documento pubblico e privato di carattere giuridico non è esauriente per due motivi: il
concetto di diritto pubblico e privato non può essere specificato in maniera puntuale e
concorde perché subordinato alle caratteristiche istituzionali di ogni tempo e luogo; la
distinzione in ambito del diritto ha un carattere contenutistico, mentre la diplomatica
deve tener contro soprattutto delle forme del documento.
Unico criterio valido di differenziazione per la diplomatica resta quello della forma:
sono documenti pubblici quelli che, essendo rilasciati da una cancelleria, presentano le
forme solenni tipiche del documento cancelleresco; sono documenti privati quelli
redatti fuori dalla cancelleria e privi di ogni carattere specifico di solennità. Questa
definizione però non è esauriente perché bisogno introdurre una nuova categoria, il
DOCUMENTO SEMIPUBLICO, emanati da autorità minori che non disponendo di un
proprio ufficio ricorrevano all’opera degli scrittori delle carte private, imponendo loro di
eseguire nella stesura canoni particolari che conferivano loro una certa solennità.
IV. Le persone
Perché il documento sia posto in essere è indispensabile in concorso di almeno 3
persone. I due protagonisti del rapporto giuridico (autore e destinatario) e l’estensore
della testimonianza scritta (scrittore).
Autore: è colui che compie l’azione giuridica dalla cui volontà l’azione stessa ha
origine, che risulta quindi anche autore del documento in quanto fatto da lui o per suo
nome. A volte però autore può essere colui a nome del quale il documento è intitolato
che è diverso dall’autore dell’azione giuridica.
Destinatario: è colui verso il quale l’azione giuridica è diretta. È opportuno considerare
che in alcune strutture documentarie relative ad atti di permuta le stesse persone
posso risultare contemporaneamente autore e destinatario.
Scrittore: colui che o per libera professione o per pubblico ufficio provvede alla stesura
del documento su richiesta delle parti o di una di esse. Ulteriore distinzione tra
Dettatore e Scrittore, ma non essenziale per la formazione del documento.
V. La genesi del documento pubblico
Il documento pubblico nasce nella cancelleria che è l’ufficio in cui si svolgono tutte le
pratiche inerenti all’emanazione dei documenti di pubbliche autorità. Il fondamento
dell’autenticità del documento pubblico risiede nella sua emanazione da parte della
cancelleria, simbolo e strumento della volontà dell’autorità da cui dipende.
Il vocabolo deriva da cancellarius, custode dei cancelli posti nel tribunale per separare
il pubblico dagli ufficiali addetti all’amministrazione della giustizia.
L’organizzazione delle cancellerie non può delinearsi in base ad uno schema unico, la
complessità dell’ufficio variava in base al rango dell’autorità da cui esso dipendeva e
la mole giornaliera di documenti, ma sostanzialmente le fasi in cui si articolava il
processo di documentazione erano identiche.
Bisogna distinguere tra i documenti emanati nel quadro dell’attività politico e
amministrativa dell’autore per sua diretta volontà (autorità comandava al capo della
cancelleria di redigere il documento, o se erano di routine la cancelleria provvedeva ad
emanare il relativo documento senza ordine manifesto dell’autorità) e documenti
sollecitati dai sudditi (chi attendeva il beneficio produceva una petizione o supplica
che raccolta e registrata in cancelleria veniva poi presentata in udienza all’autorità per
l’accoglimento o meno dell’istanza).
La pratica delle petizioni trovava la sua disciplina giuridica in epoca romana nel Corpus
Iuris Civilis. Dalla cancelleria imperiale passa a quella pontificia che ne perfeziona il
meccanismo fino a raggiungere nel secolo XIV una struttura organizzativa che rimarrà
immutata.
Come la PETITIO, anche il momento successivo non costituisce un atto indispensabile
per la genesi del documento. Si tratta della INTERCESSIO, ovvero l’intervento
propiziatorio di persone vicine all’autorità alla quale la domanda era diretta che
potevano o presentare di persona la domanda del petitore raccomandato o intercedere
in un secondo momento come intermediari.
L’intercessio non va confuso quindi con un momento formativo del documento che
prende il nome di INTERVENZIONE. L’esatto significato di questo momento costituisce
un tema controverso per la diplomatica. Molti documenti accennano all’intervento di
personaggi, distinti dal richiedente e dagli intercessori, la cui funzione è stata
variamente interpretata e assume significato diverso a seconda dei tempi. Nell’alto
medioevo la figura degli INTERVENIENTES è quella di persone che garantivano con la
loro presenza la validità incontrastata dell’atto. Ben presto il numero aumentò
tendendo a trasformarsi in un vero e proprio consenso di maggiorenti, divennero così
CONSENTIENTES. Tra X e XII secolo si ebbe un’ulteriore evoluzione, non più semplici
testimoni, dato che la validità veniva data dal fatto che il documento fosse emanato
dalla cancelleria, ma elemento di maggiore solennità.
Difficile stabilire se i TESTES fossero presenti nell’ACTIO o nella CONSCRIPTIO, ovvero
se fossero testimoni dell’azione o della documentazione. La diversità dei punti di vista
sull’argomento riflette situazioni diverse, inoltre non bisogna dimenticare che la
presenza dei testimoni era puramente fittizia e la loro menzione comprovava soltanto
che quei personaggi ricoprivano in quel momento gli uffici a loro attribuiti, non che
fossero presenti in loco.
La IUSSIO rappresentava il passaggio dalla fase dell’azione giuridica a quella della
documentazione, ovvero l’ordine impartito dall’autorità di redigere il documento.
Lo stadio successivo è quello della REDAZIONE. I tempi e le modalità variano a
seconda della complessità dell’ufficio, se la vastità dell’ufficio imponeva una divisione
minuziosa dei compiti, toccava all’ufficiale più eminente stilare il documento in forma
di MINUTA. Alcuni studiosi sostengono la presenza costante di una minuta, altri
considerando il numero scarso di minute giunte fino a noi ritengono che il suo ricorso
fosse saltuario. La minuta riveduta e corretta a volte dalla stessa autorità emanante
veniva ricopiata IN GROSSAM LITTERAM (bella copia) da un GLOSSATORES. Entrambe
le edizioni dovevano conformarsi a particolari caratteristiche esterne, il cui rispetto,
garantiva la genuinità del documento.
Altro problema dibattuto è la REGISTRAZIONE, ovvero la trascrizione in un apposito
registro, da conservare in cancelleria di ogni documento spedito. Poiché la prassi è
stata assai mutevole non solo da una cancelleria all’altra ma anche nell’ambito di uno
stesso ufficio, la questione può essere affrontata soltanto dalla diplomatica speciale.
Un atto da cui non si poteva prescindere era la