DALL’ORDINAMENTO REGIONALE AL NUOVO ASSETTO POST REFERENDARIO
LE REGIONI E LE LEGGI QUADRO SUL TURISMO
DALLA PROGRAMMAZIONE STATALE A QUELLA REGIONALE
INSUCCESSO delle esperienze di programmazione dello sviluppo economico e sociale del
• paese, e nel loro ambito di quelle attinenti al turismo.
NUOVA FASE:riordino dello Stato in senso regionalistico.
• Il punto di partenza nel rapporto Stato regioni è l’art 117 della Costituzione.
• ART 117 DELLA COSTITUZIONE
La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
• fondamentali stabilite dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in
contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni.
Tra le materie figura il turismo e l’industria alberghiera.
• LA LEGGE 16 MAGGIO 1970 N. 281
Con questa legge il parlamento delegava il governo ad emanare decreti aventi valore di
• legge ordinaria per regolare simultaneamente in tutte le regioni, le funzioni attribuite ai sensi
dell’art 117 della Costituzione.
Il trasferimento delle funzioni statali alle regioni avverrà per settori organici di materie
• Resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività regioni.
• IL DPR N. 6/1972
Il DPR n. 6 all’art 1 dispone il trasferimento di tutte le funzioni amministrative tra le quali:
La programmazione, lo sviluppo e l’incentivazione del turismo regionale;
• l’organizzazione di attività turistiche;
• i controlli su Enti Provinciali del Turismo e le Aziende autonome CST;ecc
• Risultano riservate allo Stato tuttavia i rapporti internazionali in materia di turismo e di
• industria alberghiera; pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e sicurezza degli impianti…
Inoltre competeva all’organo centrale ‘‘la funzione di indirizzo e di coordinamento delle
• attività amministrative delle regioni con riferimento ad obiettivi della programmazione
economico nazionale ed agli impieghi derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari.
LA LEGGE 382/75
Il DPR n.6/1972 aveva proceduto ad un trasferimento disorganico e frammentario di
• funzioni, identificabili più in base alla loro appartenenza ad una o all’altra amministrazione
che in base ai loro effettivi contenuti.
La legge n. 382/75 cercò di ovviare alle carenze precedenti e di risolvere definitivamente la
• controversia tra Stato e Regioni circa le materie e le procedure di reciproca competenza.
Per risolvere il conflitto Stato/Regioni, la legge n. 382/75 seguì il criterio di pienezza e
• completezza del trasferimento di funzioni, nonché quello del trasferimento per settori
organici di materie.
L’art 1 terzo comma, definisce tali concetti precisando che il trasferimento dovrà essere
• finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle
attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni per il territorio e il corpo sociale.
COMPLETEZZA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
Oltre a richiamare integralmente i criteri contenuti nell’art 17 della legge 281, l’art 1 della
• legge 382 indica infatti nella completezza del trasferimento delle funzioni i
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