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LE REGIONI E LE LEGGI QUADRO SUL TURISMO

DALLA PROGRAMMAZIONE STATALE A QUELLA REGIONALE

INSUCCESSO delle esperienze di programmazione dello sviluppo economico e sociale del paese, e nel loro ambito di quelle attinenti al turismo.

NUOVA FASE: riordino dello Stato in senso regionalistico.

Il punto di partenza nel rapporto Stato regioni è l'art 117 della Costituzione.

ART 117 DELLA COSTITUZIONE

La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabilite dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano incontrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni.

Tra le materie figura il turismo e l'industria alberghiera.

LA LEGGE 16 MAGGIO 1970 N. 281

Con questa legge il parlamento delegava il governo ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare simultaneamente in tutte le regioni, le funzioni attribuite ai sensi dell'art 117 della Costituzione.

Costituzione.Il trasferimento delle funzioni statali alle regioni avverrà per settori organici di materie
  • Resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività regioni.
  • IL DPR N. 6/1972
Il DPR n. 6 all'art 1 dispone il trasferimento di tutte le funzioni amministrative tra le quali:
  • La programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale;
  • l'organizzazione di attività turistiche;
  • i controlli su Enti Provinciali del Turismo e le Aziende autonome CST;ecc
Risultano riservate allo Stato tuttavia i rapporti internazionali in materia di turismo e di industria alberghiera; pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e sicurezza degli impianti... Inoltre competeva all'organo centrale "la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni con riferimento ad obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli...impieghi derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari.

LA LEGGE 382/75

Il DPR n.6/1972 aveva proceduto ad un trasferimento disorganico e frammentario di funzioni, identificabili più in base alla loro appartenenza ad una o all'altra amministrazione che in base ai loro effettivi contenuti.

La legge n. 382/75 cercò di ovviare alle carenze precedenti e di risolvere definitivamente la controversia tra Stato e Regioni circa le materie e le procedure di reciproca competenza.

Per risolvere il conflitto Stato/Regioni, la legge n. 382/75 seguì il criterio di pienezza e completezza del trasferimento di funzioni, nonché quello del trasferimento per settori organici di materie.

L'art 1 terzo comma, definisce tali concetti precisando che il trasferimento dovrà essere finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni per il territorio e

Il corpo sociale.

COMPLETEZZA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Oltre a richiamare integralmente i criteri contenuti nell'art 17 della legge 281, l'art 1 della legge 382 indica infatti nella completezza del trasferimento delle funzioni il risultato da ottenere mediante la legislazione delegata. Il termine risultato sembra rafforzare l'efficacia della direttiva legislativa.

FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO DELLO STATO

Nell'art 3 si trova ribadito il concetto già esposto dal DPR n. 6 del 1972: spetta allo stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni per garantire sia il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale, sia l'adempimento degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari.

INTERESSE NAZIONALE E POLITICA TURISTICA

Il riconoscimento di una funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato, quale espressione

dell'affermazione di un interesse nazionale da tutelare nel campo del turismo, lascia intendere che tale funzione debba essere esercitata attraverso un disegno di politica turistica, ovvero attraverso una strategia programmatica di regolamentazione e di orientamento. Il riferimento esplicito della l. 382/75 agli obiettivi di programmazione del DPR n. 6/72 presuppone che lo Stato intenda perseguire politiche di riequilibrio territoriale e di ordinato sviluppo attraverso il metodo della politica di piano.

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE (DPR 616/1977)

Con il DPR n. 616/1977 emanato dal governo in attuazione della delega di cui all'art 1 della l. n. 382/75 si completa il quadro ordinamentale delle competenze regionali in materia turistica.

Si riafferma con l'art. 11 il riferimento alle regole della programmazione nazionale e si introduce in modo esplicito il riferimento alle esigenze della programmazione regionale.

Lo Stato determina gli obiettivi della

La programmazione economica nazionale prevede il coinvolgimento delle regioni. Le regioni, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, determinano i programmi regionali di sviluppo con la partecipazione degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.

Nei programmi regionali di sviluppo, gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali. La programmazione costituisce un riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

Il DPR 6/72 e il DPR 616/77 hanno rappresentato un'ottica riduttiva e miope con riferimento alle funzioni normative per il turismo, così come è stato per molti altri settori. Non è stato approfondito alcun approccio significativo e l'elusione di ogni approfondimento è ancora evidente.

sull'organizzazione pubblica, conDando a quest'ultimo determinate l'eccezione dell'organizzazione sub-competenze. regionale. PRIMI CONFLITTI STATO - REGIONI Il decollo dell'ordinamento regionale appare lento a causa di ''ostilità romane'': - ostilità di carattere burocratico: - ostilità che si concretizzano in una riduzione dei fondi concessi alla Regione(30% di meno dei fondi impegnati prima del trasferimento delle funzioni). Nel campo del turismo siamo in presenza di una decurtazione addirittura superiore. DELUSIONI DELLA PRIMA LEGISLATURA REGIONALE Nel campo della programmazione turistica la prima legislatura non ha portato a concrete realizzazioni. Si ritiene necessario rilanciare lo strumento della programmazione comerisposta essenziale ai problemi che riguardano turismo territorio e ambiente, trasporti, servizi sociali ecc... Era necessaria una programmazione che richiedeva una vastapartecipazione delle forze• interessate che comprendeva sia il settore operativo che quello pubblico e sociale.

VERSO LA LEGGE CORNICE

Era necessaria una legge quadro che assicurasse una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni spettanti alle Regioni, elaborando nel contempo strumenti di coordinamento con gli atti del potere centrale, indispensabili specie in materia di politica comunitaria. Nella seconda metà degli anni 70 l’urgenza di introdurre un metodo di regolamentazione dei rapporti Stato - Regioni che favorisse il processo di rinnovamento della legislazione turistica attraverso l’ottica dello Stato regionale.

LA LEGGE QUADRO SUL TURISMO n. 217 / 1983

Il parlamento italiano approva il 17 maggio 1983 la legge n. 217 per il turismo. In attuazione dell’art. 117 della Cost. la legge definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera ferme restando le competenze previste dal DPR 616/77. Per il

raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale; il governo esercita le funzioni di indirizzo e i coordinamento avvalendosi dei seguenti organismi:

  • Comitato di coordinamento per la programmazione turistica: composto dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Esso indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le Regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dalla legge;
  • Comitato consultivo nazionale per il turismo: composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10

Esperti operanti nel settore del turismo... . Tale comitato esprime pareri e proposte al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica. L'obiettivo principale della legge è quello di realizzare un significativo passaggio da un regionalismo di tipo garantista, in cui le regioni hanno rivendicato forme di autonomia separatista con delimitazione rigida dei temuti interventi statali, ad un regionalismo definito di tipo cooperativo, nel senso che coinvolge regioni e Stato nella definizione e realizzazione di un comune impegno. Tuttavia la legge si caratterizza per il suo metodo programmatorio.

ASPETTI NEGATIVI DELLA LEGGE QUADRO 217/1983

Tuttavia, nonostante la legge prevedesse che gli organi tecnici strumentali dovevano ricevere direttive dagli organismi di carattere politico direttamente collegati con la programmazione e preposti all'indirizzo ed al coordinamento della loro attività. Non erano state tradotte in un organico e chiaro sistema di obiettivi di breve,

medio e lungo periodo da assegnare a ciascun organo tecnico strumentale…

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
4 pagine
1 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/12 Storia economica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di storia economica del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Non --.