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La cooperazione giuridica nell'Unione Europea
Siccome il primo pilastro costituisce una cooperazione giuridica istituzionalizzata, mentre il secondo e il terzo sono cooperazioni giuridiche semplici, l'Unione Europea nel suo complesso non è una cooperazione giuridica istituzionalizzata, e quindi non ha personalità giuridica né nell'ordinamento internazionale, né in quello comunitario, né in quelli nazionali, come invece l'hanno la CE (art. 281) e l'EURATOM; questo perché alcuni stati non volevano dare troppo potere all'UE; per la PESC e la CGAI quindi non agisce un'istituzione, ma uno stato (solitamente quello che è a capo del Consiglio) che agisce in nome e per conto dell'UE.
Il trattato UEI titoli 1°, 7° e 8° contengono i principi e le disposizioni comuni, il 2° sulla CE, il 3° sulla CECA, il 4° sull'EURATOM, il 5° sulla PESC, il 6° CGAI.
Titolo 1° - Art. 1: il trattato UE segna una nuova tappa
Per un'unione sempre più stretta tra i popoli europei;
Art. 2: (obiettivi) richiamo al principio di sussidiarietà dell'art. 5 CE: la comunità agisce negli ambiti che non sono di sua esclusiva competenza solo se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere raggiunti dagli stati (norma voluta dagli stati "frenatori" per limitare i poteri che la comunità potrebbe assumersi ex art. 308 CE); l'art. 5 enuncia anche il principio di proporzionalità (l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato) e il principio di attribuzione (la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnate dal presente trattato);
Art. 3: viene rispettato e sviluppato l'acquis comunitario;
Art. 4: il Consiglio europeo dà gli impulsi all'Unione e ne individua le finalità;
Art. 6:
L'unione si fonda su principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto;
Art. 7: (sanzioni per chi viola i principi) titolo 5° (PESC)
Art. 11: (obbiettivi)
Art. 12: (metodi di adempimento degli obbiettivi)
Art. 17: l'UEO è parte integrante dello sviluppo dell'Unione;
Art. 18: la Presidenza di turno del consiglio europeo rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera di sicurezza comune, ed è assistita dal segretario generale del Consiglio (monsieur PESC); titolo 6° (CGAI)
Art. 29: l'Unione si prefigge di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza sviluppando una cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia: titolo 7° (cooperazione rafforzata)
Art. 43: alcuni stati possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata;
Il trattato CE
La parte 1°
tratta i principi e le disposizioni comuni, la 2° la cittadinanza, la 3° le politiche comunitarie, la 4° l'associazione, la 5° le istituzioni, la 6° le disposizioni generali e finali;
parte 1°-art. 2: (fini della comunità)-art. 3: (azioni della comunità per raggiungere i fini dell'art. 2)-art. 4 (azioni della comunità e degli stati membri per raggiungere i fini dell'art. 2)-art. 8: sono istituti un Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e una Banca centrale europea (BCE);-art. 9: è istituita una Banca europea per gli investimenti (BEI)
parte 2° (cittadinanza)-art. 17: è cittadino dell'unione chiunque abbia la cittadinanza di uno degli stati membri;-art. 18: ogni cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, fatte salve alcune limitazioni;-art. 19: ogni cittadino europeo che risiede in uno stato membro di cui non è cittadino ha il
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di quello stato e alle elezioni del parlamento europeo in quello stato;
art. 20: ogni cittadino, nel territorio di un paese terzo nel quale lo stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, gode della tutela da parte delle autorità diplomatiche di qualsiasi stato membro;
parte 3° (politiche comunitarie) titolo 7° capo 2° (politica monetaria)
art. 107: 1-il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali; 2-la BCE ha personalità giuridica; 3-il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio direttivo e il comitato consultivo;
art. 110: 1-per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC: -stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino,
negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6;
prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato e dallo statuto del SEBC;
formula raccomandazioni o pareri;
2-il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Gli articoli 253, 254 e 256 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.
art. 111: 1- in deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della
stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ecu nei confronti delle valute non comunitarie, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio.
art. 112:
- il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.
- a) il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri;
- b) il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio
E previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
Titolo 17° (coesione economica e sociale)-art. 158: per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.
Art. 159: Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158.
E concorrono alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti (Fondo europeo per gli investimenti, entità autonoma che concede garanzie o partecipa al capitale delle imprese).
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure
decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Art. 161: fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Un Fondo di coesione è istituito dal
Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione. -art. 162: le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione.