Sommario
............................................................................................................................................................. 1
Cenni Storici ......................................................................................................................................... 2
L’Organizzazione Istituzionale ............................................................................................................ 4
Elementi di Diritto Comunitario ........................................................................................................... 8
I Rapporti tra il Diritto Comunitario ed il Diritto Interno .................................................................. 11
Le Politiche Europee .......................................................................................................................... 14
Diritto Pubblico Comunitario 2
Cenni Storici
Nel 1950 il ministro degli esteri francesi Schuman propose di unificare la produzione francese e
tedesca del carbone e dell’acciaio in un’organizzazione alla quale potevano aderire anche altri Paesi
europei.
Per la prima volta si trattava di cedere un pezzo di sovranità dello Stato ad un altro organismo ma,
nonostante ciò, la proposta ricevette l’adesione anche di Italia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi.
Il 18 Aprile 1951 a Parigi i sei paesi firmarono il Trattato istitutivo della comunità europea del
carbone e dell’acciaio (CECA); questa comunità non solo venne riconosciuta come ente
sopranazionale ma anche come ente dotato di una propria personalità giuridica a livello
internazionale.
Il modello della CECA influenzò prima di tutto il settore militare (era il periodo della guerra in
Corea), infatti, prese il via il progetto di una Comunità Europea di difesa (CED) che non si attuò
perché c’erano molte perplessità soprattutto per la possibilità del riarmo della Germania.
Con gli incontri di Messina e di Venezia (1955) si cominciò a pensare all’unione economica
dell’Europa e alla creazione di un MERCATO COMUNE che però sarebbe avvenuta per gradi.
Nel 1957 ci fu a Roma la firma dei Trattati istitutivi della CEE e dell’EURATOM.
Nella metà degli anni ’60 scoppiò una crisi all’interno della comunità, quando la Commissione
propose l’istituzione di un BILANCIO AUTONOMO della Comunità; la Francia era contraria a
questa iniziativa e attuò la politica della “sedia vuota” arrestando i lavori della Comunità per vari
mesi. Crisi che un anno dopo si riuscì a superare.
Nel 1967 ci fu la firma del Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi.
Nel 1970 a Lussemburgo venne raggiunto l’accordo definitivo per la realizzazione delle
RISORSE PROPRIE DELLA COMUNITA’ donandole una solida autonomia finanziaria; a questo
punto si rese necessaria l’istituzione della CORTE DEI CONTI (che sostituiva la Commissione di
controllo del bilancio).
Nel 1973 entrarono a far parte della Comunità anche Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda.
Negli anni ’80 anche la Grecia e la Spagna e il Portogallo (in seguito alla caduta dei regimi
dittatoriali) entrarono nella Comunità.
Nella seconda metà degli anni ’80 si fece avanti l’esigenza di ridare un nuovo slancio alla
Comunità; a tal proposito, la Commissione presentò un LIBRO BIANCO PER IL
COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO. Il programma presentava 3 obiettivi
fondamentali:
1) integrare i mercati nazionali della Comunità per trasformarli in un immenso mercato
unico
2) rendere questo mercato in espansione
3) garantirne la flessibilità
Il 28 febbraio 1986 (a Bruxelles) ci fu l’adozione dell’Atto Unico Europeo il cui obiettivo più
importante era la realizzazione del mercato unico entro il 1993.
Nonostante molte difficoltà, l’obiettivo è stato centrato.
Nello stesso anno, ci fu la firma del Trattato di Maastricht, il Trattato che introduce l’Unione
Europea e grazie al quale si raggiunge la vera unione economica e monetaria.
La realizzazione di questa unione economica e monetaria è culminata nell’adozione della moneta
unica europea, l’euro, alla quale però non tutti gli Stati membri hanno aderito, infatti, Gran
Bretagna, Irlanda e Danimarca ne sono rimasti fuori.
Con il Trattato nasce l’Europa a 3 velocità (l’Europa fondata su 3 pilastri):
1) la Comunità Europea
2) la PESC (politica estera di sicurezza comune)
3) la CGAI (cooperazione nei settori di giustizia e affari interni diventata poi, dopo il
trattato di Amsterdam, cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale)
Diritto Pubblico Comunitario 3
La differenza principale tra i 3 pilastri è data dal fatto che per le politiche avviate nell’ambito del
primo pilastro si applica il “metodo comunitario” che marginalizza il ruolo dei governi nazionali a
favore delle istituzioni europee; la collaborazione nell’ambito degli altri 2 pilastri è, invece, di
carattere tipicamente intergovernativo che attribuisce tutto il potere decisionale agli Stati membri
(anche se negli ultimi anni si sta optando per una COMUNITARIZZAZIONE anche del 2 e del 3
pilastro).
Nel 1995 gli Stati membri sono passati da 12 a 15, con l’entrata nella Comunità di Austria, Svezia
e Finlandia.
Nel 1997 è stato firmato il Trattato di Amsterdam che ha apportato delle modifiche istituzionali
a i tre pilastri della Comunità, sottolineando l’importanza del Parlamento europeo nell’adozione
degli atti comunitari e COMUNITARIZZANDO le materie del 3 pilastro in cui non si parla più di
cooperazione in materia di giustizia e affari interni ma di COOPERAZIONE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.
Con la previsione di un futuro allargamento della Comunità si poneva il problema di dotare le
istituzioni comunitarie di procedure decisionali sempre più efficaci; una risposta a questi problemi
venne data con il Trattato di Nizza del 2001 il quale apporta modifiche estremamente tecniche ai
trattati preesistenti.
Con il Trattato di Atene del 2003 vengono a far parte dell’Unione 10 nuovi Paesi (Lituania,
Lettonia, Estonia, Cipro, Polonia, Ungheria, Malta, Slovenia, Repubblica Ceca e Repubblica
Slovacca).
All’inizio di quest’anno anche la Romania e la Bulgaria sono entrate nella Comunità che ora è a
quota 27 membri. Diritto Pubblico Comunitario 4
L’Organizzazione Istituzionale
Il conseguimento degli obiettivi che le Comunità si propongono è demandato dai trattati a 5
istituzioni: il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione, la Commissione Europea, la Corte di
Giustizia e la Corte dei Conti; alle quali si affiancano comitati minori che svolgono funzioni di
assistenza.
Il Parlamento europeo:
Nel 1958 a Strasburgo ci fu la prima Assemblea Unica delle comunità, composta da rappresentanti
degli Stati membri, che prese poi il nome di Parlamento europeo.
All’inizio, i membri del Parlamento erano designati dai singoli Parlamenti nazionali secondo le
procedure stabilite da ciascun Stato membro; per entrare a far parte del Parlamento europeo era
obbligatorio far parte già del proprio Parlamento nazionale (si parlava infatti di <doppio mandato> )
e la ripartizione dei seggi era effettuata a seconda del peso politico e demografico che ogni Stato
membro aveva all’interno della comunità.
Dal 1979 le cose sono cambiate, i membri del Parlamento sono eletti in ogni Stato tramite
suffragio universale diretto ed il mandato ha durata di 5 anni; la carica di parlamentare europeo è
incompatibile con quella di parlamentare nazionale e anche con le cariche degli altri organi
comunitari.
Ad oggi, i membri del Parlamento sono 732 (anche con l’allargamento dell’Unione il numero non
potrà essere superiore a 736).
Il regolamento interno attualmente in vigore è stato adottato nel 2004 (in precedenza si utilizzava
quello della CECA).
I lavori del Parlamento si articolano in: legislature (i periodi di durata del mandato dei
parlamentari), sessioni (che hanno durata annuale), tornate (le singole riunioni del Parlamento) e
giorni di seduta (le sedute quotidiane). Inoltre, i lavori del Parlamento devono essere resi pubblici.
La maggior parte di questi lavori, comunque, viene svolta all’interno delle COMMISSIONI
SPECIALIZZATE, suddivise a loro volta in SOTTOCOMMISSIONI (in più vi sono le
DELEGAZIONI).
Le deliberazioni del Parlamento europeo sono adottate a maggioranza assoluta ed è sufficiente la
presenza di 1/3 dei membri per raggiungere il quorum.
Il Parlamento europeo, a differenza di quanto ci verrebbe da pensare conoscendo le funzioni del
nostro Parlamento nazionale, NON è l’organo legislativo della Comunità anche se partecipa al
procedimento di formazione degli atti comunitari.
L’accesso a questa partecipazione è stato però non immediato, infatti in origine il Parlamento
disponeva di semplici pareri consultivi (quindi non vincolanti), con il Trattato di Maastricht venne
introdotta la PROCEDURA DI COOPERAZIONE, un primo tentativo di inserire il Parlamento nel
procedimento legislativo, ma la sua partecipazione rimaneva comunque minore rispetto a quella del
Consiglio e della Commissione.
Solo con il Trattato di Nizza il Parlamento è stato finalmente messo allo stesso piano di
Commissione e Consiglio con l’inserimento della PROCEDURA DI CODECISIONE.
Oltre ai poteri deliberativi, il Parlamento possiede dei poteri di controllo che costituiscono la sua
prerogativa; esso esercita il controllo sugli atti e sui comportamenti di Commissione e Consiglio
(con vari mezzi, come ad esempio le interrogazioni) oltre che ad avere un controllo sul bilancio
dell’Unione e sul suo apparato amministrativo per assicurare l’effettiva e corretta applicazione del
diritto comunitario nei confronti dei suoi destinatari.
Per adempiere a questi suoi compiti il Parlamento europeo ha la possibilità di:
- costituire una COMMISSIONE D’INCHIESTA, incaricata di esaminare le domande
di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto comunitario
Diritto Pubblico Comunitario 5
- nominare un MEDIATORE che è l’organo abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi
persona fisica o giuridica
- ricevere PETIZIONI
La Commissione:
La Commissione è l’ORGANO ESECUTIVO dell’Unione, il suo compito principale è quello di
far applicare i trattati e gli atti comunitari (e vigilare sull’osservanza degli stessi) anche se la sua
peculiarità è il POTERE DI PROPOSTA che le spetta in via esclusiva e senza la quale il Consiglio
e il Parlamento non possono emanare atti vincolanti.
La Commissione è un organo INDIPENDENTE in quanto i commissari non rappresentano gli
Stati da cui provengono ma fanno esclusivamente gli interessi della Comunità; è un organo
COLLEGIALE, per cui tutte le delibere vengono riferite sempre alla Commissione nel suo
complesso ed è organo A TEMPO PIENO perché si riunisce almeno una volta a settimana, quindi la
carica di commissario è incompatibile con qualsiasi altra carica.
La Commissione è nominata tra
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