L'età moderna (secoli XVI – XVIII)
Chiese e Stati assoluti
Riforma protestante e diritto. Il vasto e profondo sommovimento religioso generato dalla Riforma protestante e dalla Controriforma ebbe innumerevoli ricadute sul mondo del diritto. L’aspetto più rilevante della Riforma protestante riguarda le nuove dimensioni e prospettive della spiritualità cristiana: dimensioni e prospettive diverse rispetto alla tradizione precedente, ma anche molto diverse tra loro. Il distacco dell’Inghilterra dalla Chiesa di Roma, dopo il diniego del papa alla richiesta di divorzio di Enrico VIII da Caterina d’Aragona dalla quale non aveva ottenuto discendenti maschi, si realizzò attraverso una stretta cooperazione tra la monarchia e il Parlamento. L’affrancamento dell’Inghilterra dalla giurisdizione ecclesiastica romana e l’attribuzione alla monarchia di questa importante sezione della giustizia furono deliberati in forma di legge dal Parlamento inglese, che negli stessi anni riconobbe il carattere assoluto del potere monarchico. Il Parlamento rafforzò il proprio ruolo istituzionale. Sotto il regno di Elisabetta la Chiesa d’Inghilterra assunse il carattere di chiesa di stato.
La Riforma protestante diede vita a diverse posizioni teologiche, politiche e giuridiche nei confronti dell’autorità secolare. Lutero fu un sostenitore del principio dell’obbedienza dei sudditi al sovrano: una posizione che discende dalle sue tesi teologiche. Ed anche Calvino espresse tesi analoghe. Ma più tardi altri esponenti del luteranesimo e calvinismo sostennero principi diversi, più aperti al riconoscimento dei limiti del potere sovrano. Si pose per i protestanti la questione della titolarità delle funzioni già spettanti al vescovo. La dieta imperiale di Augsburg del 1555 attribuì ai principi territoriali il compito di determinare in modo vincolante la confessione dei rispettivi sudditi, insieme con il potere di intervenire in materia religiosa ed ecclesiastica. Con la pace di Westfalia del 1648 la suddivisione tra paesi riformati e paesi cattolici venne confermata sulla base di un diritto riconosciuto al principe, anche in materia religiosa, sul proprio territorio. Questo intreccio di funzioni secolari e religiose dei principi fu al centro di analisi da parte della dottrina giuridica coeva, che elaborò teorie di diversa ispirazione ideale e pratica. Molto rilevante fu la concezione della doppia persona del principe, considerato signore temporale e religioso insieme, per concessione imperiale secondo alcuni, per diretta delega divina secondo altri.
L’impostazione data da Ugo Grozio e dalla scuola giusnaturalistica fu differente, perché fondata sulla teoria del contratto sociale, che contrapponeva al singolo individuo e all’insieme dei sudditi un unico soggetto pubblico, lo stato territoriale. Di qui la competenza del principe a disciplinare con proprie norme i rapporti tra Stato e Chiesa e la parità delle diverse confessioni religiose davanti allo Stato.
La Chiesa e gli Stati cattolici
La risposta più forte della Chiesa di Roma alla crisi esplosa con la Riforma venne con il Concilio di Trento. I vescovi cattolici definirono una serie di questioni sacramentali che sancirono il distacco dalle posizioni dei protestanti: la necessità delle opere accanto alla grazia divina per la salvezza dell’anima, la potestà papale nella nomina dei vescovi. Venne disciplinata la pubblicità del matrimonio vietando quelli clandestini e dando forma al matrimonio canonico tuttora in vigore. Si stabilì che le decisioni dei concili acquistassero valore normativo per la Chiesa solo con l’approvazione del papa.
Un capitolo importante per la storia dei rapporti tra Chiesa e stato nei paesi cattolici è costituito dall’Inquisizione spagnola. Con la caduta del regno di Granata, avvenuta nel 1492, la monarchia spagnola accentuò fortemente la politica di unificazione religiosa del regno. Il ricorso allo strumento giudiziario dell’inquisizione era diretto allo scopo di eliminare e condannare i fedeli islamici o ebrei. Attraverso l’opera degli inquisitori venivano esaminati i casi di individui sospetti. Se il processo evidenziava prove di eresia, anche attraverso torture, seguiva la condanna di varia gravità, fino alla pena del rogo. L’Inquisizione spagnola costituì uno strumento religioso, e come tale approvato dalla Chiesa, ma anche politico al servizio della monarchia. Le procedure di Inquisizione indussero il papa a ristrutturare l’Inquisizione romana con la costituzione del Santo Uffizio. Questa Congregazione divenne lo strumento principale per la tutela dell’ortodossia cattolica. La spinta riformatrice della Chiesa del Concilio di Trento, che affermò il principio di autonomia della Chiesa e la legittimità della sua giurisdizione sui fedeli, sul clero e sui beni ecclesiastici, si scontrò con la tendenza espansiva dei poteri delle monarchie assolute.
Il rapporto tra stato e chiese assunse in Francia connotati particolari. Un testo legislativo del re Carlo VII, la Prammatica Sanzione del 1438, aveva limitato i diritti del papa sulla Chiesa di Francia quanto ai benefici vacanti e alle nomine episcopali, affermando la superiorità del concilio ecumenico rispetto all’autorità pontificia secondo le tesi del coevo concilio di Basilea. Nuovi contrasti nacquero nella seconda metà del Seicento, quando Luigi XIV dichiarò all’intero regno il tradizionale diritto della monarchia francese di percepire i redditi dei benefici ecclesiastici vacanti e il diritto di designare i titolari dei benefici del periodo di vacanza del seggio episcopale. Una Dichiarazione del clero di Francia confermò queste posizioni richiamando la tesi sulla superiorità del concilio rispetto al papa, sulla assoluta sovranità del re di Francia, assicurando infine la piena fedeltà del clero alla monarchia. Ma la ferma opposizione del papa Innocenzo XI indusse Luigi XIV a ricercare un accordo con Roma: nel 1693 la Dichiarazione venne ritrattata e il clero francese fu indotto dal re ad adeguarsi. Pochi anni più tardi il re stesso vietò al Parlamento parigino di ingerirsi in questioni puramente spirituali.
Teorie della sovranità
Teoria di Niccolò Macchiavelli - aveva enunciato per primo una concettualizzazione della politica fondata sulle nozioni di virtù, fortuna, necessità: ove la virtù rappresentava non già una dote morale ma la capacità di utilizzare ai fini del potere di governo le opportunità del momento (fortuna) occasionalmente dischiuse nelle maglie ferree dei condizionamenti oggettivi imposti dalle situazioni reali (necessità). Di qui l’origine dell’autonomia della categoria della politica rispetto a quelle del diritto, dell’etica e della teologia. Di qui anche l’origine dell’idea di ragion di stato, concepita come criterio oggettivo per individuare o accrescere il potere dello stato nel contesto dei rapporti interni e internazionali.
Il trattato di Jean Bodin - la teoria della sovranità trovò invece una precisa enunciazione all’interno della monarchia francese. Nel trattato di Jean Bodin si definisce la sovranità come un potere assoluto (nel senso che il sovrano non obbedisce ad alcuna autorità e può liberamente sia legiferare che abrogare le leggi) e indivisibile (nel senso che spetta ad un solo individuo, il principe). Si possono distinguere tre tipi di limiti: limiti derivanti da precetti religiosi, limiti derivanti dalle funzioni di organi all’interno dello stato, e limiti derivanti da impostazioni del contratto sociale ispirate a principi democratici.
Teoria di Teodoro Beza - i magistrati o il popolo possono opporre legittimamente resistenza a un principe tirannico, perché il principio dell’obbedienza al sovrano viene meno se egli compie atti illegittimi.
Teoria di Lutero - dichiarò inviolabile l’obbligo di obbedienza dei sudditi nei confronti del principe.
I poteri del re
Il ventaglio delle competenze dei sovrani era molto elevato. Il re svolge la funzione di legislatore, concede privilegi, nomina e revoca ministri, segretari di stato, funzionari, ha il comando dell’esercito, conclude trattati internazionali, determina l’entità e la cadenza dei prelievi fiscali, decide sui reclami, ha il potere di grazia, designa candidati alle sedie episcopali vacanti.
Il potere pieno dei sovrani assoluti non si esercitò mai nell’isolamento. La storia istituzionale dello stato moderno è anche la storia della formazione ed evoluzione degli organi collegiali al servizio diretto del re. Troviamo infatti ovunque la presenza di un Consiglio del re composto da grandi del regno e da altri personaggi di sua fiducia.
Assemblee rappresentative
- Spagna – C’erano assemblee dette Cortes che comprendevano gli esponenti della nobiltà, del clero e delle città. Alle Cortes spettavano funzioni rilevanti: ricevere il giuramento del re all’atto dell’ascesa al trono, deliberare sui sussidi straordinari richiesti dal sovrano, approvare le leggi, proporre risoluzioni. Le Cortes mantennero fino al Settecento un ruolo rilevante nell’iter legislativo.
- Germania – Stati di nazione tedesca dell’Impero: Reichstag, assemblea composta dai ceti, prelati e città imperiali. Spettava a loro cooperare con il proprio voto all’approvazione e all’interpretazione delle leggi imperiali. Principati territoriali della Germania: Landtag, assemblea che comprendeva nobili, prelati e rappresentanti delle città. Esse trattavano su questioni politiche, economiche e giuridiche.
- Inghilterra – Camera dei Lords e Camera dei Comuni. Nel Cinquecento il Parlamento acquisì il privilegio di libertà di parola e l’immunità dell’arresto di propri membri, prerogative contrastate dai sovrani.
La scuola culta
Umanesimo giuridico. Un primo indirizzo innovatore della dottrina giuridica dell’età moderna fu quello che prese il nome di Scuola culta. Esso derivò direttamente da un filone della cultura dell’umanesimo, fiorita nel corso del Quattrocento. La riscoperta di molti testi antichi romani e greci, lo studio della cultura letteraria e studiarne le radici, caratterizzò una stagione luminosa della cultura italiana ed europea. Alcuni umanisti hanno rivolto la loro attenzione anche ai testi giuridici antichi con uno spirito nuovo: in loro prevaleva l’ammirazione per la cultura antica e la preoccupazione di riscoprirne i profili. Scrupolo filologico e critica delle fonti erano connesse nell’impostazione umanistica.
Il metodo dei Culti e Alciato
Il milanese Andrea Alciato è da considerare il vero fondatore della Scuola in quanto riuniva in sé le doti di profondo conoscitore delle fonti classiche, di cultore del metodo filologico e di giurista completo, teorico e pratico, capace di interpretare i passi più complessi della Compilazione, e di redigere i corposi pareri legali. La caratteristica del metodo delle opere di Alciato e dei Culti consiste nel duplice criterio di ricercare la formulazione originaria dei testi studiati (metodo filologico) per poi analizzarne il significato alla luce delle fonti greche e latine (metodo storico). I Culti fecero ricorso alle fonti antiche, giuridiche e non giuridiche, con l’intento di incidere direttamente sull’interpretazione e sull’applicazione delle fonti del diritto.
Indirizzo storico – filologico
Ad un filone di ricerche e di opere più strettamente filologiche si affiancarono una tendenza alla storicizzazione del diritto, un indirizzo metodologico diretto a ripensare la teoria e la sistematica del diritto comune e un indirizzo critico nei confronti del sistema giuridico coevo. Ma su soprattutto l’indirizzo filologico a conoscere nel Cinquecento uno sviluppo mirabile. Si curarono le prime edizioni critiche del Corpus iuris, fondate sull’esame di più manoscritti e pubblicate senza il corredo della Glossa accursiana per meglio concentrare lo studio sul puro testo antico.
L'indirizzo critico
Strettamente connesso con l’indirizzo filologico fu nei Culti un atteggiamento nuovo nei confronti della storia giuridica e nella storicità del diritto. I Culti si affrancarono dal principio di autorità nei confronti dei commentari, delle interpretazioni tradizionali e degli autori antichi, ammirati ma non per questo ritenuti indiscutibili nelle loro posizioni. Si spiega il fatto che alcuni degli esponenti della Scuola abbiano dichiarato inaccettabile il criterio di adottare senza discussione la normativa giustinianea.
L'indirizzo sistematico
L’indirizzo sistematico adottato da alcuni esponenti della Scuola culta intendeva rispondere a finalità di chiarezza analitica ed espositiva. Si voleva rendere più preciso, sicuro ed agevole l’apprendimento della complessa normativa del Corpus iuris.
L'indirizzo teorico
L’indirizzo teorico si collega con una impostazione metodologica nuova, che riordina la materia del diritto e del Corpus iuris secondo schemi sistematici fondati sulla logica, non più sulle tecniche tradizionali del medioevo, costruite su una specifica arte della memoria tale da agevolare l’apprendimento di una enorme mole di testi e di parole. Il filone teorizzante della Scuola culta partiva dalla classificazione classica di persone, cose e azioni, ma si fondava su premesse teoriche diverse da quelle dei giuristi classici.
Pratici e professori
I giuristi del “mos italicus” Il metodo introdotto dai giuristi della Scuola culta fu ben lontano dal raccogliere un consenso generale nel mondo dei giuristi. I tradizionalisti non erano certo privi di argomenti di peso a sostegno della ripulsa del metodo umanistico. Il piemontese Matteo Gribaldi Mofa, senza negare il fondamento di molte rettifiche testuali e interpretative proposte dai Culti, difese il metodo didattico tradizionale dei Commentatori, che suddivideva in tante fasi distinte l’esame di ogni frammento della Compilazione. Il giurista del tardo Cinquecento Alberico Gentili argomentò le ragioni della tradizione con osservazioni acute e recise. L’autore contestava l’utilità del metodo umanistico nella concreta vita del diritto. Se il compito primo del giurista consiste nell’impostazione corretta del ragionamento, tale da consentire l’inquadramento di un caso civile o penale entro il tessuto normativo, allora l’approccio filologico e storico ai testi romani è superfluo se non addirittura dannoso. Questo profondo contrasto di metodo si tradusse nella formula che contrapponeva il mos italicus docendi al mos gallicus, ove quest’ultimo indicava il metodo didattico della Scuola.
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