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L'indirizzo sistematico della Scuola culta
L'indirizzo sistematico adottato da alcuni esponenti della Scuola culta intende rispondere a finalità di chiarezza analitica ed espositiva. Si voleva rendere più preciso, sicuro ed agevole l'apprendimento della complessa normativa del Corpus iuris.L'indirizzo teorico
L'indirizzo teorico si collega con una impostazione metodologica nuova, che riordina la materia del diritto e del Corpus iuris secondo schemi sistematici fondati sulla logica, non più sulle tecniche tradizionali del medioevo, costruite su una specifica arte della memoria tale da agevolare l'apprendimento di una enorme mole di testi e di parole. Il filone teorizzante della Scuola culta partiva dalla classificazione classica di persone, cose e azioni, ma si fondava su premesse teoriche diverse da quelle dei giuristi classici.Pratici e professori
I giuristi del "mos italicus" Il metodo introdotto dai giuristi della Scuola culta fu ben lontano dal raccogliere un consenso.generale nel mondo dei giuristi. I tradizionalisti non erano certo privi di argomenti di peso a sostegno della ripulsa del metodo umanistico. Il piemontese Matteo Gribaldi Mofa, senza negare il fondamento di molte rettifiche testuali e interpretative proposte dai Culti, difese il metodo didattico tradizionale dei Commentatori, che suddivideva in tante fasi distinte l'esame di ogni frammento della Compilazione. Il giurista del tardo Cinquecento Alberico Gentili argomentò le ragioni della tradizione con osservazioni acute e recise. L'autore contestava l'utilità del metodo umanistico nella concreta vita del diritto. Se il compito primo del giurista consiste nell'impostazione corretta del ragionamento, tale da consentire l'inquadramento di un caso civile o penale entro il tessuto normativo, allora l'approccio filologico e storico ai testi romani è superfluo se non addirittura dannoso. Questo profondo contrasto di metodo si traduce nellaLe opere del giurista spagnolo Diego Covarrubias, opere che godettero di noto prestigio non sono in Spagna. Caratteristica è, nel suo modo di ragionare sul diritto, la cura che egli pone nel rapportare sia le questioni concrete sia le regole legali a criteri etico-deontologici coerenti con i precetti della religione e della teologia. Altri nomi da ricordare sono Jean Bodin, Pierre Rebuffi, André Tiraqueau, Jcopo Menochio e Francesco Mantica.
Il diritto penale
Di particolare importanza fu nel Cinquecento lo sviluppo della dottrina sul diritto penale. Con riferimento alla Lombardia si può rammentare l'opera di Egidio Bossi, il trattato di Giulio Claro e il trattato di Tiberio Decani.
Il diritto commerciale
Non meno rilevante fu in questi secoli lo sviluppo della dottrina del diritto commerciale, quel diritto nuovo che, nato nelle città medievali italiane in forma di consuetudini, alla fine del Trecento aveva attirato l'attenzione di alcuni esponenti.
del commercio e le norme giuridiche. Infatti, i trattati dei giuristi mercantili non si limitano a fornire una mera esposizione delle leggi, ma cercano di interpretare e applicare le norme alla luce delle pratiche commerciali effettivamente seguite dagli operatori. Un altro aspetto importante di questa disciplina è la sua natura internazionale. Infatti, il diritto mercantile si occupa anche delle relazioni commerciali tra stati e delle norme che regolano il commercio internazionale. In questo contesto, si possono citare le convenzioni internazionali che disciplinano ad esempio il trasporto di merci, i pagamenti internazionali e la risoluzione delle controversie commerciali tra stati. In conclusione, il diritto mercantile è una branca del diritto che si occupa delle norme che regolano le attività commerciali. Essa ha radici antiche, ma si è sviluppata e evoluta nel corso dei secoli, adattandosi alle esigenze e alle dinamiche del mondo del commercio. Oggi, il diritto mercantile continua a essere una disciplina fondamentale per garantire la corretta regolamentazione delle attività economiche e commerciali.Il testo fornito riguarda la storia del diritto commerciale e la Scuola di Salamanca.
Nel frattempo, la Francia ha sviluppato una solida base legislativa per il diritto commerciale con le due ordonances di Luigi XVI sul commercio e sulla marina.
La Scuola di Salamanca è un gruppo di professori dell'università spagnola di Salamanca che hanno avuto un ruolo significativo nello sviluppo del pensiero giuridico moderno. Questi professori, sebbene non esperti di diritto, ma di teologia morale, hanno affrontato temi come la giustizia, la legge, il diritto naturale, il diritto divino, gli status personali, i poteri del principe e i suoi limiti. Hanno anche analizzato molti specifici istituti dell'ordinamento normativo, come la proprietà, il testamento, ecc. Il primo esponente di questa scuola è stato Francisco Vitoria, che ha commentato nei suoi scritti le questioni legali e morali dell'epoca.
suoicorsi la Summa di Tommaso D'Aquino e si occupò di profili giuridici e teologici della recente conquista delle Indie occidentali. La scuola elegante olandese Fondata nel 1575, l'università di Leida crebbe nei decenni successivi sino a divenire nel corso del Seicento un punto di riferimento della cultura giuridica per i Paesi Bassi e l'Europa. All'indirizzo culto e insieme orientato alla pratica di un folto gruppo di maestri olandesi si suole dare il nome di giurisprudenza elegante, che ne indica appunto lo stile preciso e conciso, immune dalle grevi articolazioni proprie di una parte della tarda dottrina del diritto comune. Tra i quasi cinquanta nomi di professori diversi autori hanno avuto rinomanza europea. A parte Ugo Grozio alcuni devono essere menzionati: – coniuga nei suoi scritti una forte capacità critica e filologica Noodt • Gerard nell'interpretazione dei testi del diritto romano classico, con una impostazione ideale ispirataA principi di tolleranza e di apertura; Huber – fu esperto umanista nella critica delle fonti e fautore di una didattica che• Ulrik non lasciasse troppo spazio alla filologia erudita.
“Usus modernus Pandectarum” Si tratta di un nuovo metodo didattico in cui l’analisi testuale di ascendenza culta, l’intento sistematico e l’attenzione per la giurisprudenza locale si intrecciano, anche se in modo vario e non uniforme nei diversi autori. L’usus modernus mira a coniugare le fonti giustinianee con le necessità della pratica e rifugge perciò dalle ricostruzioni testuali erudite per privilegiare invece l’enunciazione di una serie di regole coerenti e precise, ancorate al testo legale antico. Un aspetto essenziale dell’usu modernus fu quello della valorizzazione della tradizione germanica, considerata non solo nella sua dimensione attuale ma nelle sue radici medievali e consuetudinarie. Nonostante alcuni elementi comuni, la distanza
La differenza di impostazione tra i giuristi della giurisprudenza elegante olandese e i maestri dell'usus modernus è notevole. I primi ritengono che senza gli strumenti della filologia e della storia non sia possibile comprendere neppure i profili strettamente giuridici delle norme dei testi romani. I secondi limitano il ricorso allo studio filologico dei testi antichi perché mirano a conservare nella sua integrità il Corpus, che però integrano con gli elementi della tradizione germanica e con la giurisprudenza delle Corti.
Giovanni Battista De Luca è da considerare il più significativo giurista italiano del Seicento. La sua fama si deve ad una vasta opera che raccoglieva in 15 volumi le allegazioni da lui svolte nella pratica di molti decenni, un complesso di migliaia di casi, prevalentemente vertenti su questioni legate ai contratti, alle usure, ai feudi, ai testamenti e ai fedecommessi, alle decime: cioè ai temi frequenti.
Nelle prassi giuridiche dello Statopontificio. Colpisce la limpidezza delle argomentazioni, che erano state pensate e scritte per singole cause giudiziarie sia in veste di avvocato che in veste di consulente. Molto importante su la sua iniziativa di pubblicare una redazione abbreviata in lingua italiana dell'opera principale, nell'intento di rendere famigliare il linguaggio e il contenuto del diritto anche al di fuori dell'ambiente forense, al servizio di chi non fosse giurista professionale.
Dottrina giuridica e professori legali
Ruolo della dottrina e stampa giuridica
Il diritto romano – comune doveva la sua straordinaria forza espansiva alla qualità delle sue regole, alla sua completezza, alla sua polivalenza e alla sua autorità. L'autorità dipendeva dal collegamento con la carica imperiale che ebbe un peso politico e istituzionale considerevole. La polivalenza è un carattere essenziale del diritto consegnato nel Corpus iuris
giustinianeo: vi sono in esso norme di taglio espressamente assolutistico, ma vi sono anche nuclei normativi e regole a tutela dell'individuo come tale, purché libero e non di stato servile. Erano le contraddizioni presenti nella Compilazione ad offrire ai pratici argomenti infiniti per far valere le loro ragioni, inoltre l'elaborazione di interpretazioni, teorie e metodi offriva un ampio ventaglio di strumenti più efficaci di quelli a disposizione dei giuristi rimasti fermi all'applicazione delle consuetudini tradizionali. Di qui il successo dei giuristi professionali formati sui testi del diritto comune. Si innesta qui il ruolo svolto dalla dottrina dei giuristi. Un magistrato nella sua sentenza, un avvocato nella sua difesa, un consulente nel suo parere legale potevano ancorare l'impostazione delle questioni di diritto affrontate in un caso concreto alle tesi espresse dai dottori del diritto comune nei loro commentari, nei loro trattati o nei.
loro consilia. Dalla fine del Quattrocento in poi una vera svolta si ebbe nei modi di operare: