Parte seconda
L'età del diritto comune classico (secoli XII-XV)
Un importante momento, che segna il passaggio dall'alto al basso medioevo, si ebbe tra l'XI e il XII sec., allorché la società e le istituzioni si trasformarono assumendo dei tratti nuovi; a tale periodo risalgono, infatti, importanti innovazioni, come la nascita di una nuova scienza del diritto attraverso l'istituzione delle Università, strettamente legata alla richiesta di metodi e contenuti specializzati nella gestione dei rapporti giuridici della nuova società europea.
La nuova scienza del diritto fu la matrice di un insieme di norme e di dottrine che assunsero la denominazione di diritto comune; da una parte il diritto civile, dall'altra quello della chiesa, il diritto canonico, entrambi “comuni”, ovvero costituiti da norme generali rispetto a quelle dei tanti diritti particolari, di natura astatuale, che si sviluppano nell'intero contesto europeo. Pur evolvendosi nei metodi e nei contenuti, il diritto comune civile assunse come sua base normativa la compilazione giustinianea, e mantenne il carattere di generalità sino alla fine del Settecento.
Dal punto di vista del sistema delle fonti, il periodo che va dal XII alla fine del XVIII, viene definito età del diritto comune; i secoli del basso medioevo, cioè dal XII al XV, sono denominati come l'età classica, poiché è in questo periodo che maturano i nuovi indirizzi di metodo e le personalità di giuristi la cui influenza resterà viva sino alle moderne codificazioni.
I glossatori e la nuova scienza del diritto
Origini della nuova cultura giuridica
I primi segni di una nuova età giuridica sono visibili già verso la fine del XII sec. nei negozi e negli atti giudiziari, nei quali si attesta una cultura giuridica superiore. È ricorrente nella pratica negoziale e processuale l'impiego del Corpus Iuris di Giustiniano; ciò era possibile solo mediante un'accurata attività interpretativa, la quale richiedeva a sua volta un insieme di nozioni le quali potevano essere possedute solo da giuristi professionali. Al difficile compito di rendere accessibile e utilizzabile il Corpus Iuris seppero rispondere al meglio alcuni giuristi operanti a Bologna nella scuola di diritto che sarà detta dei Glossatori, la più antica università europea.
I maestri bolognesi: da Irnerio ad Accursio
Il fondatore della scuola dei glossatori fu un giurista di nome Irnerio, del quale siamo poco a conoscenza; la sua fama è principalmente legata all'attività interpretativa della compilazione giustinianea, della quale fece un'accurata analisi arricchendo il tutto da migliaia di annotazioni dette glosse, che chiarivano in breve il significato del testo e lo ponevano in relazione con altri passi paralleli, e talora ne discutevano l'applicabilità a fattispecie simili a quelle previste dalla norma. Alla scuola appartennero giuristi di fama che si dedicarono spesso alla compilazione di opere di rilievo; fra i più importanti si ricorda Accursio, il quale realizzò un gigantesco apparato di glosse all'intera compilazione di Giustiniano, detto Glossa Ordinaria, incorporando nella sua opera le interpretazioni di quattro generazioni di glossatori.
Il metodo didattico
Le lezioni che i giuristi tenevano all'interno della scuola educavano alla conoscenza e all'interpretazione dei testi, mentre l'esposizione di questioni concrete addestravano alla soluzione dei casi. Le fasi del metodi si susseguivano come segue:
- Lettura del testo di un frammento, spiegazione sintetica, spiegazione dettagliata delle singole parole e proposizioni.
- Analisi del rapporto tra il frammento e altri passi paralleli contenuti nella Compilazione.
- Individuazione proposizioni di portata generale che potevano utilizzarsi come argomentazioni di diritto in una causa.
- Analisi di questioni concrete relative al frammento letto.
Un carattere importante della scuola dei Glossatori era la stretta correlazione tra didattica e scienza del diritto, ovvero tra insegnamento e ricerca, che ha contribuito allo sviluppo della nuova scienza giuridica.
Il metodo scientifico
I Glossatori possedevano una mente aperta al ragionamento perché avevano assimilato la cultura delle arti liberali, che comprendeva lo studio della retorica e della dialettica; il ricorso ai modelli della retorica è molto frequente nell'attività dei Glossatori ed in particolare nella risoluzione di problemi per i quali mancasse una soluzione normativa certa (argumentum a contrario, a simili, a genere in speciem..). Tuttavia l'aspetto più importante del metodo giuridico dei Glossatori riguarda le tecniche interpretative, ed in particolare tre operazioni: la legge oggetto poteva essere interpretata estensivamente, restrittivamente (mediante l'adozione di distinctio), o addirittura essere travisata di significato, spesso a causa di una lettura differente di norme antiche inserite in un contesto del tutto nuovo.
Le distinzioni
I Glossatori non accettavano che all'interno del Corpus Iuris sussistessero delle contraddizioni (cosa che invece risulta essere del tutto naturale dati gli ampi contenuti dell'opera); dinanzi a un contrasto, i glossatori operavano la solutio contrariorum, ovvero, sfruttando le armi del metodo giuridico, superavano tale contrasto mediante un'accurata attività interpretativa. Centrale fu l'utilizzo delle distinzioni, mediante le quali a fonti contrastanti venivano assegnati ruoli e significati specifici, superando in questo modo le contraddizioni. I Glossatori dunque, partendo dalla lettera del testo, giungevano in realtà al di là della lettera del testo, poiché ogni singolo passo veniva letto alla luce dell'intera Codificazione, ed è per questo che ritenevano impensabile che ci fossero dei contrasti al suo interno.
Il diritto canonico
Nell'età in cui ha avuto origine la nuova scienza giuridica, si è anche assistito alla radicale trasformazione del diritto della Chiesa; pertanto si parla di età classica del diritto canonico.
Il “Decreto” di Graziano
Fondamentale è stata la compilazione anzitutto da parte del monaco Graziano di una raccolta di quattromila testi che disciplinavano i rapporti giuridici della Chiesa. Per quanto riguarda la selezione dei testi Graziano si ispirò ad alcune opere precedenti, dalle quali però se ne distaccò nel metodo: egli accompagnò i testi con una serie di brevi commenti di chiarificazione, concepiti principalmente allo scopo di chiarire le contraddizioni che presentavano le fonti canonistiche; allo scopo, lo strumento principale del quale si servì fu la distinctio; egli si preoccupò di risolvere le contraddizioni al fine di valorizzare l'intera tradizione del diritto canonico occidentale, senza doverne sacrificare una parte in nome della coerenza.
I decretisti
Il Decretum non ottenne riconoscimento ufficiale dalla Chiesa, ma esercitò un'influenza grandissima sia nella pratica del diritto canonico sia a livello dottrinale, perché è su di essa che si esercitò il nuovo metodo di studio introdotto dalla scuola irneriana. Vengono scritti numerosi testi dottrinali di diritto canonico; come per i Glossatori civilisti, anche qui l'attività scientifica e la componente didattica sono congiunte.
Le decretali e lo “ius novum”
Sempre alla fine del XII sec. si sviluppò un altro filone del diritto canonico. Il diritto canonico prevedeva per le controversie giuridiche inerenti la Chiesa la possibilità di ricorrere in appello al papa in troppi casi; il carico giudiziario divenne troppo enorme sicché si giunse ad escogitare una procedura che potesse alleggerire tale carico: essa consisteva nel redigere un breve scritto, denominato “lettera decretale”, in cui un vescovo o un altro prelato veniva delegato a decidere il caso sulla base di una regola giuridica specificata nella decretale stessa. Gradualmente le decretali pontificie, così come i rescritti imperiali, nate per dirimere un caso specifico, finirono per acquisire un ruolo autoritativo anche per casi simili, divenendo quindi da decisione giudiziaria norma generale (come disse Montesquieu “strada facendo la decisione si tramutò in legge”). Successivamente ebbero origine una serie di raccolte di decretali, che vennero infine, su commissione di Gregorio IX, riunite nel Liber Extra, vasta raccolta di diritto pontificio, divisa in 5 libri (I fonti e cariche ecclesiastiche; II processo canonico; III clero e beni ecclesiastici; IV matrimonio; V dir. penale canonico). Il Liber Extra, assieme al Decreto di Graziano e ad altre raccolte minori, costituirono il Corpus Iuris Canonici, destinato a regolare il dir. della Chiesa sino al Cod. di dir. Canonico del 1917.
I decretalisti
Congiuntamente alla nascita dello ius novum, si sviluppò un'intensa opera dottrinale di interpretazione delle raccolte di decretali, le quali vennero raccordate non solo con il patrimonio di regole canoniche proveniente dal passato (Decreto di Graziano), ma anche con il diritto romano, dal momento che la Chiesa aveva recepito da secoli il diritto romano nel suo patrimonio normativo. Un'importante opera fu realizzata da Innocenzo IV: la Lectura alle Decretali, composta in forma di glossa alle singole decretali del Liber Extra. Altri decretalisti da ricordare sono: Goffredo da Trani — Summa alle Decretali gregoriane; Enrico da Susa — Summa Decretalium; Guido da Baysio — commentario al Liber Sextus; Nicolò dei Tedeschi, Felino Sandei.
Principi canonistici
Il diritto canonico classico assume dei caratteri peculiari che lo differenziano da ogni altro modello giuridico del passato. Innanzitutto vi è in esso una cospicua componente legislativa di ius novum, prevalentemente di origine giurisdizionale; vi è poi una gerarchia di fonti che ha il suo vertice massimo nelle Sacre Scritture; vi è una simbiosi tra regole giuridiche e fonti autoritative di origine etico-religiosa; vi è la compresenza di regole rigide e di un atteggiamento di flessibilità che trova giustificazione nel principio di equità canonica; per giustificare il tenore di un principio imposto ai fedeli è molto frequente il ricorso al potere persuasivo della metafora. Le regole del diritto canonico hanno avuto importanza non solo nel mondo ecclesiastico, ma anche nei confronti di parte delle istituzioni secolari; es. la teoria di “persona giuridica”, distinta dai soggetti fisici che la compongono e dotata di una soggettività propria in virtù di una finzione legale, fu espressa da papa Innocenzo IV.
Diritto naturale
Per diritto naturale si intende in generale il diritto fondamentale del soggetto, un insieme di regole e principi inalienabili dettate dall'ordine della natura e che trascendono il diritto positivo. Tale concetto non era una elaborazione del medioevo, ma risaliva al pensiero della Grecia, e trovò espressione anche presso i giuristi romani. Nel medioevo furono in particolare i canonisti a dedicare attenzione al significato dello ius naturale, identificandolo principalmente con il diritto divino, con i precetti dettati da Dio; al riguardo si distinsero due correnti: Tommaso d'Aquino riteneva inerente al diritto naturale l'elemento razionale, in quanto Dio era fonte della ragione come della natura; Guglielmo di Ockham, invece, distingueva il diritto naturale da quello umano positivo, il primo valido in linea di principio ma non esigibile, il secondo attuabile anche con il ricorso alla forza.
Diritto e istituzioni
Comuni e impero
La nuova scienza del diritto è strettamente collegata – nel senso che influenza ed è influenzata – all'evoluzione delle istituzioni pubbliche. La formazione dei comuni cittadini portò ad una rottura con gli ordinamenti giuridici del passato, rivestendosi in parte di forme giuridiche attinenti al diritto romano. L'evoluzione costituzionale urbana porta dunque a dei cambiamenti nelle forme del diritto; all'interno del comune si assiste ad una divisione tra fazioni in continua guerra tra loro; le campagne sono rispetto alle città in un rapporto che è allo stesso tempo di subordinazione politico – economica e di parziale autonomia giuridica. Il modello italiano si diffuse anche in Europa, ma non fu il solo; nei regni in cui si stabilì il potere della monarchia le città ottennero un grado inferiore di autonomia. L'ordinamento comunale entrò in crisi nel corso del Trecento, e dovette cedere il campo all'instaurazione delle signorie, al vertice delle quali vi era un potente signore locale, dotato del diritto di legiferare e di nominare i componenti del consiglio cittadino.
Regni
Contestualmente allo sviluppo del modello dei comuni e delle signorie, in alcuni stati europei si affermarono gradualmente le istituzioni regie che perdurarono sino all'età moderna. L'autonomia e la supremazia del Re si affermarono principalmente attraverso il potere legislativo e la giurisdizione; i giuristi si affermarono come strumenti di governo ricercati dal sovrano, con lo specifico compito di creare strutture concettuali che giustificassero e rendessero saldo il ruolo politico e istituzionale della monarchia.
Università: studenti e professori
Origini e organizzazione: il modello bolognese
A partire dal XII sec. la formazione dei giuristi di professione avveniva all'interno di istituzioni universitarie diffuse in tutta Europa ispirate al modello bolognese. Nel medioevo il termine “universitas” era inizialmente utilizzato per designare tutte le associazioni di persone, finché non restrinse la sua valenza semantica ai soli centri per la formazione superiore: le università. A Bologna ogni università era dotata di un proprio statuto e sceglieva tra gli studenti un rettore, che aveva il compito di garantire l'ordine all'interno della comunità studentesca, la quale godeva di consistenti margini di autonomia rispetto alla città e alle istituzioni comunali; l'imperatore Federico emanò una costituzione per Bologna nella quale vi erano una serie di privilegi e poteri riservati agli universitari.
Il corso degli studi giuridici
Tra studenti e docenti vi era un rapporto di natura abbastanza privatistica in virtù del quale gli studenti concordavano con il maestro tempi e temi dell'insegnamento (inizialmente anche i costi). Il corso di studi si articolava in due corsi distinti: quello dei civilisti, che si formavano attraverso studi giuridici compiuti sul Corpus Iuris giustinianeo, e quello dei canonisti, che studiavano sui testi di Graziano e sulle Decretali. Il corso non aveva inizialmente una durata prestabilita, ma si ritiene che durasse tra i 7 e gli 8 anni. Alla fine di questo lungo ciclo lo studente si presentava ad un professore di sua scelta, il quale dopo aver saggiato le doti e le qualità dell'allievo in un colloquio privato, lo autorizzava a sostenere la prova finale, che si sarebbe tenuta dinanzi ad un collegio di docenti presieduto dall'Arcidiacono, e consistente nell'analisi di un passo estratto a sorte. Superata questa prova lo studente doveva sostenere un ultimo esame pubblico all'interno della cattedrale, al termine del quale veniva proclamato “doctor iuris”.
Professioni legali e giustizia
Il notariato
A partire dal XII, gli atti notarili cominciano ad acquisire per consuetudine un autonomo valore probatorio; non servono più le dichiarazioni dei testimoni ma è l'atto notarile in se a fare piena prova; ciò assume grande importanza per la certezza dei rapporti giuridici, perché i negozi privati vengono sottratti al procedimento probatorio, in quanto gli atti notarili possono essere presentati direttamente al giudice. Ai notai di nomina imperiale e papale si affiancarono quelli di nomina cittadina.
Le “artes notariae”
È molto probabile che il mestiere notarile si apprendesse essenzialmente con la pratica condotta per alcuni anni presso un notaio. Tuttavia a Bologna era in funzione una scuola di notariato, nella quale insegnarono due grandi maestri di notariato: Salatiele, il quale compose una vasta opera che illustrava tutta l'arte notarile arricchita da glosse, e Rolandino dei Passeggeri, al quale si deve uno dei più importanti formulari notarili, la Summa totius artis notariae, che si impose sia nell'insegnamento che nell'attività dei notai.
Notai, società e poteri
In epoca medievale la figura del notaio era onnipresente nella società comunale. Tale modello si diffuse anche fuori dall'Italia; in Francia il notariato si trovò a fare i conti con il potere monarchico, in quanto il re non poteva consentire che una funzione pubblica tanto essenziale fosse svolta da personaggi nominati dall'imperatore o dal papa, pertanto Filippo il Bello stabilì che dovesse essere il Re a nominare i notai entro il regno; ciò avvenne anche nel Regno di Sicilia, e nel regno normanno d'Inghilterra il Re Edoardo II nel 1320 proibì il notariato.
I Collegi dei giudici e avvocati
A partire dal duecento esisteva nei principali comuni italiani un Collegio dei giudici che raccoglieva i giurisperiti accreditati ad operare nella città; il Collegio era composto da giudici ma anche da avvocati; lo statuto del collegio stabiliva quali fossero i requisiti per l'accesso, oltre ad una dovuta preparazione tecnica di diritto. Per difendere le ragioni della Corona i re di Francia istituirono alla fine del duecento i “procuratori del re” con funzioni di rappresentanza, ai quali vennero in seguito affiancati gli “avvocati del re”, nella funzione di difensori (ne discende la moderna bipartizione tra il pubblico ministero e l'avvocatura dello stato).
Il processo romano-canonico
Il testo si interrompe qui, quindi non è possibile fornire ulteriori dettagli sul processo romano-canonico.
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