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Diritto comune e gerarchia delle fonti

Principati e regni in Europa - la 'statalizzazione' del diritto

Col passaggio dal Medioevo all'Età Moderna, ossia grosso modo dal 300 al 500, si assiste a una serie di profonde trasformazioni politiche, che hanno ripercussioni su tutti gli ordinamenti giuridici. La trasformazione che si ha dal diritto medievale a quello moderno è lenta ma profonda, ed è soprattutto il concetto di diritto comune a subire le prime grandi trasformazioni.

Ricordiamo che l'epoca moderna vede la genesi delle prime grandi monarchie nazionali (Spagna, Francia, Inghilterra), e in esse il monarca tende sempre più ad assumere una posizione di tipo assoluto, ossia a non riconoscere nessun potere al di sopra di sé e a far leggi da solo o al più con la collaborazione dei giuristi di corte. La conseguenza è che il diritto comune,

fatto valere dall'impero, entra sempre più in crisi per effetto della legislazione autonoma che ciascun monarca fa valere all'interno del suo regno. Al massimo, il diritto comune è riammesso solo quando la legislazione nazionale si rivela lacunosa in qualche punto. Dunque, man mano che i singoli regni si vengono sempre più rendendosi autonomi dall'impero, il diritto di tali regni si autonomizza a sua volta, assumendo sempre più spiccate caratteristiche nazionali. Ma anche all'interno dell'impero cominciavano a farsi vive alcune differenze importanti fra paesi appartenenti all'area germanica e paesi appartenenti all'area italiana. L'area germanica rimaneva tradizionalmente fedele ai dettami imperiali e al suo diritto comune, basato sul diritto romano; l'area italiana si mostrava invece più irrequieta, dato che qui già nel medioevo si era assistito alla fioritura di tante città, comuni, staterelli, i qualiaspiravano adarsi leggi e ordinamenti propri, e dunque a sottrarsi alla sudditanza nei confronti dell'impero, che pure formalmente ancora estendeva su di loro il suo dominio. In breve, si assiste così alla 'statalizzazione' del diritto comune e al dissolvimento del suo anticofondamento imperiale. Il principe appare ora come la suprema volontà creatrice di diritto, e questo nuovo diritto statuale tende spesso a entrare in frizione e contrasto con l'antica legislazione imperiale, con lo ius commune tradizionale. Infatti, lo ius commune era troppo spesso lacunoso, frammentario, e non consentiva di coprire tutte le zone della vita civile bisognose di regolazione giuridica, specie in ambito privatistico. E qui va a inserirsi la legislazione delle nuove monarchie e principati assoluti, che vanno a integrare quelle lacune, a colmarne i vuoti mediante la produzione di nuove leggi che rispecchiano la mutata realtà sociale e politica dei principati di recente fondazione. Si

Il testo fornito ha così in alcuni casi una fusione di diritto particolari (nazionali) e diritto comune imperiale, soprattutto perché nel corso dell'età moderna si assiste a una sorta di superstatalizzazione del diritto comune di origine imperiale, nel senso che esso sopravvive nonostante le diverse legislazioni esistenti nei singoli stati, in quanto va a integrare queste ultime. Soprattutto, non si dimentichi che il diritto comune era stato affermato in primo luogo grazie alla produzione di pareri e consigli dei maggiori giuristi del tempo, che così finivano per accreditarne l'autorità presso i maggiori tribunali, e contribuire così a mantenerlo in vita. E si tratta di un fenomeno che attraversa tutta l'età moderna (soprattutto 500 e 600), e che avremo modo di studiare adeguatamente in seguito.

Cap. IV

L'elemento canonico del Diritto comune. Costruzione e svolgimento di uno ius commune in spiritualibus. Il volto spirituale di un diritto universale, ecc.

–Io diritto comune presentava undoppio volto: spirituale o religiosoe civile. Si parlava infatti delloius commune come utrumque ius, ossiadiritto della chiesa e dello stato –ius civile e ius canonicum. E mentreil diritto civile era propriamenteil diritto comune dell’impero, ildiritto canonico era il dirittodella chiesa, che esprimeval’ordinamento istituzionale diquesta, e che era parte del diritto21comune non solo perché era undiritto accolto e difesodall’impero, ma anche perché avevale medesime fonti del dirittoimperiale: ossia il diritto romanoclassico. Come tale valeva ovunqe lachiesa avesse influenza, ossia sututto il mondo civile europeodell’epoca.Accanto allo ius civile –fondamento dell’impero -, si avevacosì uno ius canonicum comefondamento della chiesa. Tanto l’unoquanto l’altro, congiunti in unità,formavano il cosiddetto dirittocomune.La chiesa era una e universale;pertanto uno e

universale doveva essere il suo diritto, che si sostanziava di tanti elementi desunti dal diritto romano, e anzi contribuì alla conservazione presso i posteri del diritto romano stesso. In tal modo, diritto civile e diritto canonico si sorreggevano l'un l'altro nell'ambito del diritto comune. Il diritto canonico, organo della chiesa, apprestava un fondamento sacrale all'impero, dato che questo si faceva difensore dell'ideale della respublica christiana; mentre il diritto civile era il fondamento statale e temporale che proteggeva la chiesa e metteva a sua disposizione per ogni evenienza il braccio armato e l'autorità dello stato.

Il maggior testo del diritto canonico medievale è il cosiddetto Decretum graziani (Decreto di Graziano) (sec. XII). Nel corso dei secoli precedenti la chiesa aveva prodotto un immensa quantità di norme giuridiche (dette canoni) per regolare la sua vita interna. Si poneva però l'esigenza di trovare

unraccordo e un ordine sistematico tradi esse, altrimenti il rischio era quello della confusione e della contraddizione. A tale lavoro di ordinamento sistematico provvede un monaco giurista di nome Graziano, setacciando una mole immensa di materiale, e ritrovandovi un filo conduttore unitario grazie all'impiego di un metodo di analisi logica e razionale. Non per nulla il titolo completo del decretum era: decretum concordantia discordantium canonum (decreto per la concordanza dei canoni discordanti). Presto il Decretum divenne testo capitale delle scienze canonistiche. In epoche successive a esso si aggiunsero in forma d'integrazione soprattutto la grande raccolta delle decretali (decretali) di papa Gregorio IX (sec. XIII). Decretum gratiani e decretali furono insostituibili fonti di diritto per la chiesa cattolica sino al XX secolo, precisamente nel 1918, quando entrambi furono riassorbiti nella grande compilazione canonistica detta Codex iuris canonici (codice di diritto canonico). Infatti,

Il Decretum di Graziano non costituì un testo definitivo. I monaci giuristi continuarono a svolgere il diritto canonico, sempre prendendo per base la gran trattazione grazianea, ma integrandola incessantemente, soprattutto grazie ai commentari e alle glosse che i giuristi canonisti venivano apportando al testo centrale del decreto, sia anche grazie a leggi particolari, dette decretales (decretali), che erano emanate dall'autorità del papa, e che erano da considerarsi a loro volta integrative del decretum graziani.

Rolando Bandinelli, Paleocapa, Giovanni d'Andrea, Ruffino, Uguccione da Pisa, ecc., furono almeno alcuni tra i grandi canonisti che soprattutto dal XII secolo svilupparono il decretum grazianicon una miriade di glosse (postille o note) nelle quali venivano ponendo al testo una serie di domande in esso non comprese, e che consentivano di dilatare e svilgere la materia originaria del Decretum. Immense furono le innovazioni che nella sapienza giuridica dell'epoca furono.

apportate dal diritto canonico, soprattutto a partire da Graziano. Anzitutto, grazie al diritto canonico furono fissati i moduli per un nuovo tipo di processo, certamente innovativo rispetto a quello romano dell'epoca classica e giustinianea, e che si caratterizzava per il suo logico rigore e per essere fondato tutto su atti scritti (e ciò in un'epoca, il medioevo, in cui invece il processo si svolgeva specialmente sulla base di fonti orali). Tutte le forme erano prestabilite rigidamente, e si procedeva con grande cura, per piccoli passi, appunto con lo scopo di accertare con la massima scrupolosità scientifica l'innocenza o colpevolezza dell'imputato. E ciò rappresentava un grado di criticità e sapienza giuridica certo assai superiore a quella in voga nel contemporaneo processo civile. Tutte le sentenze erano emesse con scrupolo, le prove non erano ammesse indistintamente ma vagliate con attenzione, ecc. Soprattutto, in virtù del suo alto rigore.critico-scientifico etecnico, la nuova disciplina processuale introdotta in ambito canonistico era destinata adiffondersi presto dai tribunaliecclesiastici a quelli secolari;sicché almeno in questo campo lostato appariva discepolo dellachiesa, e il modo di svolgere iprocessi in ambito statale risentìparecchio degli omologhi processi dinatura ecclesiastica. Anche alivello accademico, una laurea inutrumque ius, ossia in diritto29canonico oltre che civile, era digrande prestigio, e faceva di ungiurista uno studioso completo e lodotava di un prestigio superioreagli occhi degli stessi tribunalilaici.Tuttavia, il rapporto di stato echiesa, nel passaggio dall’etàmedievale a quella moderna, sifaceva assai più complesso e diversoda quello che era stato in etàmedievale. Prima il rapportopreminente era tra impero e
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A.A. 2007-2008
49 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Cassi Aldo Andrea.