Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 14
Storia delle Istituzioni politiche  e sociali - Re di Francia Pag. 1 Storia delle Istituzioni politiche  e sociali - Re di Francia Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle Istituzioni politiche  e sociali - Re di Francia Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle Istituzioni politiche  e sociali - Re di Francia Pag. 11
1 su 14
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Capitolo II. Della Corona, della Reggenza e dei Ministri.

Art. 1. La Corona è indivisibile, e delegata per eredità alla stirpe regnante di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, con l'esclusione perpetua delle donne, e della loro discendenza. [...]

Art. 2. La persona del Re è inviolabile e sacra; il suo solo titolo è Re dei Francesi.

Art. 3. Non vi è

Art. 7. I rappresentanti della Nazione sono inviolabili: essi non potranno essere mai ricercati, accusati né giudicati, per quello che avranno detto, scritto o fatto nell'esercizio delle funzioni di rappresentanti.

Art. 8. Essi potranno, per fatti criminali, essere arrestati in flagrante delitto, o in virtù di un mandato di cattura; ma ne sarà dato avviso senza indugio al Corpo legislativo; e l'azione potrà essere continuata solo dopo che il Corpo legislativo avrà deciso che vi è luogo all'accusa.

in Francia autorità superiore a quella della Legge. Il Re non regna che in funzione di essa, ed è solo in nome della Legge che egli può esigere l'ubbidienza.

Art. 4. Il Re, al suo avvento al trono, o non appena avrà raggiunto la maggiorità, presterà alla Nazione, in presenza del Corpo legislativo, il giuramento di essere fedele alla Nazione ed alla Legge, d'impiegare tutto il potere che gli è delegato a mantenere la Costituzione, decretata dall'Assemblea Nazionale Costituente e a fare eseguire le Leggi. - Se il corpo legislativo non è riunito, il Re farà pubblicare un proclama, nel quale saranno espressi questo giuramento e la promessa di ripeterlo appena il Corpo legislativo sarà riunito.

Art. 5. Se, un mese dopo l'invito del Corpo legislativo, il Re non ha prestato questo giuramento, o se, dopo averlo prestato, egli lo ritratta, sarà ritenuto abdicatario del trono.

Art. 6. Se il Re si mette a

capo di un’armata e ne dirige le forze contro la Nazione, o se non si oppone con un atto formale a una tale impresa, che si attuasse in suo nome, egli sarà ritenuto abdicatario del trono.

Art. 7. Se il Re, essendo uscito dal Regno, non vi rientra dopo l’invito che gli sarà fatto del Corpo legislativo, ed entro il termine fissato dal proclama, che non potrà essere minore di due mesi, sarà ritenuto abdicatario del trono. […]

Art. 8. Dopo l’abdicazione espressa o decretata dalla Legge, il Re apparterrà alla classe dei cittadini, e potrà essere accusato e giudicato come essi per gli atti posteriori alla sua abdicazione.

Art. 9. I beni particolari che il Re possiede al momento dell’avvento al trono sono riuniti irrevocabilmente al patrimonio della Nazione. […]

Art. 10. La Nazione provvede allo splendore del trono con una lista civile, il cui ammontare è determinato dal Corpo legislativo ad ogni cambiamento di regno,

per tutta la durata del regno. Sezione quarta. Dei ministri. Art. 1. Solo al re spetta la scelta e la revoca dei ministri. Art. 2. I membri dell'Assemblea nazionale attuale e delle legislature seguenti, i membri del Tribunale di cassazione e quelli che presteranno servizio nell'Alto giurì non potranno essere promossi al ministero, né ricevere posti, doni, pensioni, stipendi, o commissioni dal Potere esecutivo o dai suoi agenti, per tutta la durata delle loro funzioni, né per i due anni successivi. Art. 4. Non potrà essere eseguito alcun ordine del Re se non è firmato da lui e controfirmato dal ministro o dall'ordinatore del dipartimento. Art. 5. I ministri sono responsabili di tutti i delitti da loro commessi contro la sicurezza nazionale e la Costituzione; - Di ogni attentato alla proprietà e alla libertà individuale; - Di ogni sperpero dei denari destinati alle spese del loro dipartimento. Art. 6. In nessun caso,

L'ordine del Re, verbale o per iscritto, può sottrarre un ministro allaresponsabilità.

Art. 7. I ministri sono tenuti a presentare ogni anno al Corpo legislativo, all'apertura della sessione, il conto delle spese da fare nel loro dipartimento, a render conto dell'impiego delle somme ad esso destinate, e a indicare gli abusi che abbiano potuto introdursi nelle varie parti del governo.

Art. 8. Nessun ministro in carica, o fuori carica, può essere accusato in materia criminale per fatto della sua amministrazione, senza un decreto del Corpo legislativo.

Capitolo III. Dell'esercizio del Potere legislativo.

Sezione prima. Poteri e funzioni dell'Assemblea nazionale legislativa.

Art. 1. La Costituzione delega esclusivamente al Corpo legislativo i poteri e le funzioni seguenti:

  1. Di proporre e di decretare le leggi. Il Re può soltanto invitare il Corpo legislativo a prendere un oggetto in considerazione;
  2. Di fissare le spese pubbliche;
  1. Di determinare il titolo, i pesi, il conio e il nome delle monete;
  2. Di permettere o impedire l'introduzione delle truppe straniere sul territorio francese, e delle forze navali straniere nei porti del Regno;
  3. Di deliberare annualmente, dietro proposta del Re, sul numero di uomini e di navi di cui saranno composti gli eserciti di terra e di mare; sulla paga e sul numero di individui in ogni grado, sulle regole di ammissione e di avanzamento, le forme dell'arruolamento e del congedo, la formazione degli equipaggi di mare; sull'ammissione delle truppe o delle forze navali a servizio della Francia, e sul trattamento delle truppe in caso di congedo;
  4. Di deliberare sull'amministrazione, e di ordinare l'alienazione dei demani nazionali;
  5. Di mettere sotto accusa davanti all'Alta corte nazionale la responsabilità dei ministri e degli agenti principali del Potere esecutivo;
  6. Di accusare e di perseguire davanti alla medesima Corte.
quanto segue:
  1. quelli che saranno accusati di attentato e di complotto contro la sicurezza generale dello Stato o contro la Costituzione;
  2. Di stabilire le leggi mediante le quali i segni d'onore o le decorazioni puramente personali saranno accordati a coloro che hanno reso dei servizi allo Stato;
  3. Solo il Corpo legislativo ha il diritto di decretare gli onori pubblici alla memoria dei grandi uomini.

Art. 2. La guerra può essere decisa solo mediante un decreto del Corpo legislativo, emanato in seguito alla proposta formale e necessaria del Re e sanzionato da lui. - Nel caso di ostilità imminenti o incominciate, di un alleato da aiutare, o di un diritto da conservare con la forza delle armi, il Re ne darà, senza alcun indugio, notifica al Corpo legislativo, e ne farà conoscere i motivi. Se il Corpo legislativo è in vacanza, il Re lo convocherà subito. – Se il Corpo legislativo decide che la guerra non deve esser fatta, il Re prenderà

immantinente le misure per far cessare o prevenire tutte le ostilità, restando i ministri responsabili degli indugi. – Se il Corpo legislativo trova che le ostilità cominciate sono un’aggressione colpevole da parte dei ministri o di altro agente del Potere esecutivo, l’autore dell’aggressione sarà perseguito criminalmente. – Durante tutto il corso della guerra, il Corpo legislativo può chiedere al Re di negoziare la pace, e il Re è tenuto ad accondiscendere a questa richiesta. - Appena la guerra cesserà, il Corpo legislativo fisserà il lasso di tempo entro il quale le truppe elevate al di sopra del piede di pace saranno congedate, e l’armata riportata allo stato ordinario.

Art. 3. Spetta al Corpo legislativo di ratificare i trattati di pace, d’alleanza e di commercio, e nessun trattato avrà effetto se non in virtù di questa ratifica.[…]

Sezione seconda. Regolamento delle sedute e deliberazioni.

Art.

  1. Le deliberazioni del Corpo legislativo saranno pubbliche, e i verbali delle sedute saranno stampati.[…]

Sezione terza. Della sanzione reale.

  1. Art. 1. I decreti del Corpo legislativo sono presentati al Re, il quale può rifiutare ad essi il suo consenso.
  2. Art. 2. Nel caso in cui il Re rifiuti il suo consenso, questo rifiuto è solo sospensivo. – Appena le due legislature, che seguiranno quella che avrà presentato il decreto, avranno successivamente ripresentato il medesimo decreto nei medesimi termini, si considererà che il Re ha dato la sanzione.
  3. Art. 3. Il consenso del Re è espresso su ogni decreto da questa formula firmata dal Re: Il Re consente e farà eseguire. – Il rifiuto sospensivo è espresso da quest’altra: Il Re esaminerà.
  4. Art. 4. Il Re è tenuto ad esprimere il suo consenso e il suo rifiuto su ogni decreto, entro i due mesi dalla presentazione.
  5. Art. 5. Ogni decreto, al quale il Re ha rifiutato il suo consenso,

Non può essergli ripresentato dalla stessa legislatura.

Art. 6. I decreti sanzionati dal Re, e quelli che gli saranno stati presentati dalle tre legislature consecutive, hanno forza di Legge e portano il nome e il titolo di Leggi.[…]

Capitolo IV. Dell’esercizio del Potere esecutivo.

Art. 1. Il supremo Potere esecutivo risiede esclusivamente nelle mani del Re. – Il Re è il Capo supremo dell’amministrazione generale del regno; la cura di vigilare al mantenimento dell’ordine e della tranquillità pubblica gli è affidata. – Il Re è il Capo supremo dell’esercito di terra e dell’armata navale. – Al Re è delegata la cura di vigilare sulla sicurezza esterna del Regno, di mantenerne i diritti e i possessi.

Art. 2. Il Re nomina gli ambasciatori, e gli altri agenti dei negoziati politici. – Egli conferisce il comando degli eserciti e delle flotte, e i gradi di Maresciallo di Francia e d’Ammiraglio.

Sezione terza. Delle relazioni estere.

Art. 1. Il Re può mantenere relazioni politiche con l'estero, condurre i negoziati, fare preparativi di guerra proporzionati a quelli degli Stati vicini, distribuire le forze di terra e di mare come egli crederà conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

Art. 2. Ogni dichiarazione di guerra sarà fatta in questi termini: Da parte del Re dei Francesi, in nome della Nazione.

Art. 3. Spetta al Re di decidere e di sottoscrivere con tutte le potenze straniere tutti i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, ed altre convenzioni che egli giudicherà necessarie al bene dello Stato, salva la ratifica del Corpo legislativo.

Capitolo V. Del Potere giudiziario.

Art. 1. Il Potere giudiziario non può, in nessun caso, essere esercitato né dal Corpo legislativo né dal Re.

Art. 2. La giustizia sarà resa gratuitamente da giudici eletti per un periodo di tempo dal popolo.

[…]Essi potranno essere destituiti solo per prevaricazione debitamente giudicata, e sospesi solo per
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
14 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecilialll di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle Istituzioni politiche e sociali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Bazzano Nicoletta.