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Lezione 2. Il paese più amministrato: la Francia

Francesco I, i poteri del re di Francia

Abbiamo dato e diamo a nostra madre con queste presenti ogni pieno potere, autorità, facoltà e capacità di espletare, intendere e adoperarsi per la conduzione di detti affari, quali essi siano, che possano occorrere e occorreranno in questo nostro regno, paesi, terre e signorie; di far vivere in buon ordine, giustizia e civiltà i sudditi di tutti i paesi del nostro regno [...]; di far amministrare la giustizia dalle nostre corti sovrane e altri nostri uffici di giustizia, ciascuno nel suo potere e giurisdizione; di prestar ascolto alle richieste, lamenti e doglianze dei sudditi, e provvedere e far provvedere a esse in modo appropriato; di convocare, inviare e chiamare a sé il numero che ella riterrà opportuno, di presidenti, consiglieri di corti sovrane, di camere dei conti e altri ufficiali, e similmente di sindaci, consiglieri, borghesi, abitanti delle città del regno e altri sudditi, per ottenere il loro consiglio e parere sugli affari del regno, o ordinare ciò che dovranno fare per il bene nostro, della giustizia e della cosa pubblica; di far eseguire le decisioni e i provvedimenti delle corti, sia dei parlamenti, dei generali di giustizia, degli aiuti, sia della camera dei conti; di sorvegliare gli esecutori di giustizia; di far levare in armi le compagnie di ordinanza rimaste nel paese, i nobili, arcieri e altri soldati di fanteria e di cavalleria [...]; di dar lettere di sicurezza e salvacondotti ai mercanti del regno perché si rechino a esercitare i loro traffici nei paesi del nemico e rivale [...]; di provvedere e conferire tutte le dignità e offici del regno, tanto di giustizia, guardia e capitaneria delle città fortificate, dei borghi, castelli, piazzeforti e avamposti, quanto delle finanze ordinarie e straordinarie, alle persone che stimerà opportuno e ogni volta che si presenterà una vacanza, sia per morte, dimissioni o designazione, dopo la dichiarazione ordinata dalla legge, sia per porre all’esercizio di queste coloro dei quali abbiamo finora diversamente disposto; di creare ed erigere nuove dignità e uffici di giudicatura o altri, e di questi determinare stipendi e imposizioni come essa giudicherà; di ricevere e accettare le designazioni di coloro che detengono offici [...]; e similmente di dare, conferire, presentare, nominare e istituire i benefici eventualmente vacanti [...]; di confermare, prolungare ed estendere ogni privilegio, franchigia, libertà, esenzione, dono e concessione delle città e comunità del regno, paesi e signorie [...]; di diminuire, contenere o aumentare gli appalti dopo aver sentito il parere degli ufficiali, come in tal caso è richiesto dalla consuetudine; di concedere patenti di nobiltà, [...] legittimazione di bastardi, lettere di naturalità e facoltà di testare agli stranieri [...] dietro il pagamento di somme, moderate, una tantum [...]; [di concedere] il consenso alla detenzione di uffici incompatibili, a tempo determinato e non, l’avocazione di cause alle corti da parte del Gran Consiglio, e viceversa; e similmente di concedere e disporre di tutte le vendite, tredicesime, riscatti, quinte, denari e altre rendite di feudi, diritti e doveri [...]; di disporre e ordinare il pagamento delle nostre milizie [...]; di conoscere la distribuzione delle finanze, tanto ordinarie quanto straordinarie [...] e anche le pensioni e gratifiche dei signori e altri personaggi che si sono occupati dei nostri affari [...]; di giungere alla composizione dei debiti di coloro che hanno controllato il maneggio delle nostre finanze [...]; di emettere ordinanze, statuti ed editti come stimerà necessario [...] e, se del caso, derogare a quelli emessi dai nostri predecessori; di ordinare la convocazione, se necessaria, degli Stati generali del regno, o di quelli provinciali, e comunicare loro lo stato dei nostri affari, richiedere il donativo e tutto ciò che riterrà opportuno; di trattare, far concludere e giurare tregue, armistizi, paci e alleanze generali o particolari.

Dato a Gien-sur-Loyre, il 12 agosto dell’anno di grazia 1523, il nono del nostro regno (da Stato e società nell’ancien régime, a cura di A. Torre, Torino, Loescher, 1983)

Un cahier de doléances

  • Art. 1. I deputati di Civray, lamenteranno che, dovendo le imposte essere approvate dal popolo, e le leggi essere il risultato della loro comune volontà, siano state stabilite varie imposte e fatte parecchie leggi senza il consenso della Nazione. Chiederanno la riforma di questo abuso e che si ordini per l’avvenire che non sia fatta e promulgata nessuna legge, né stabilita nessuna imposta, senza la consultazione e il consenso degli Stati generali.
  • Art. 2. Rileveranno che sono stati fatti numerosi prestiti ed intraprese e che sono stati creati numerosi posti inutili od onerosi al pubblico, senza che la Nazione sia stata consultata. Chiederanno che innanzitutto si esaminino i debiti dello Stato; che gli Stati generali si degnino di occuparsi della loro estinzione, soppressione e conveniente riduzione; che si stabilisca una giusta economia nell’amministrazione delle finanze, che si annullino i contratti rovinosi, che soprattutto sia preso in considerazione il fatto che i creditori dello Stato acquisteranno una sicurezza insperata, per cui dovrà necessariamente seguire una riduzione degli interessi.
  • Art. 3. Lamenteranno che le imposte sono state ripartite, non in base all’interesse che ciascuno ha nel mantenimento di una forza pubblica per contenere il nemico straniero e reprimere il nemico domestico, ma in considerazione del minore potere e della minore resistenza dei Corpi e degli Stati, per cui è risultata una sperequazione soprattutto a danno della classe più povera. Chiederanno che le imposte siano ripartite fra tutti i sudditi del re, nobili, ecclesiastici ed altri, senza distinzioni né privilegi, in maniera uniforme, proporzionale, chiara; e che la percezione sia fatta nella maniera meno costosa e meno gravosa [...].
  • Art. 4. Lamenteranno che tra le imposte indirette in vigore ve ne sono molte che nuocciono al commercio interno del Regno, altre che si percepiscono in maniera incerta e ingiusta, dando luogo a inquisizioni vessatorie odiose; che l’appaltatore delle imposte, interprete di regolamenti sempre nuovi e mutevoli, esercita, col favore di sottili interpretazioni, un potere arbitrario sulle ricchezze private; che le carte più segrete delle famiglie, i testamenti al cui beneficio si era rinunziato, una differenza nella qualifica di operaio giornaliero o lavorante (che dovrebbe essere la stessa per la gente di campagna) sono divenuti altrettanti motivi di persecuzioni. Chiederanno la sospensione dei diritti dannosi e proibitivi, come il diritto di tratta che ostacola il commercio all’interno del Regno [...].
  • Art. 9. Chiederanno inoltre la riforma delle leggi civili e criminali e di tutte le altre e la compilazione di un codice penale.
  • Art. 10. Lamenteranno che le varietà delle leggi e delle consuetudini danno luogo a grandi difficoltà e provocano una specie di disunione tra popoli vicinissimi. Chiederanno che quelle differenti leggi siano gradualmente ravvicinate le une alle altre, soprattutto quelle che riguardano l’autorità del padre e del marito, le tutele, le doti, l’uso comune dei beni, le successioni, le donazioni, i testamenti e i fedecommessi, che è conveniente restringere il più possibile.
  • Art. 11. Chiederanno la soppressione delle bannalità, delle corvée e do altri diritti che si rifanno alla servitù personale e al regime feudale [...].
  • Art. 16. Osserveranno che è giusto accordare la nobiltà a persone di merito conosciuto e distinto, ma che non la si deve concedere per il prezzo di un ufficio che sarà rivenduto dal proprietario nobilitato o dai suoi figli ad altri ai quali darà, con lo stesso prezzo, un primo grado di nobiltà; questo attributo glorioso dovendo essere una ricompensa gratuita e il premio del talento e di grandi virtù, non è giusto che si possa acquistarlo a prezzo di denaro.
  • Art. 17. Lamenteranno i detti deputati che il reclutamento della milizia è molto dannoso, che la migliore gioventù lascia le campagne e il lavoro per entrare a servizio di persone privilegiate, che inoltre è molto gravoso al popolo per le contribuzioni alle quali dà luogo. Chiederanno che il reclutamento non sia più fatto per sorteggio e che con incentivi onesti e volontari si invitino i giovani di tutte le classi a entrare nella milizia; ma è desiderabile che il terzo stato non sia escluso, come sembra esserlo, dagli impieghi militari, e che il merito dia possibilità di far carriera.
  • Art. 18. Lamenteranno che si invia dalla Francia molto denaro a Roma per bolle, provisioni, dispense [...].
  • Art. 19. Chiederanno che si provveda alla sussistenza dei parroci soltanto con i beni ecclesiastici, e che si affranchino da questa contribuzione le decime feudali e laiche, o almeno che queste non siano gravate se non fino alla concorrenza dell’antica porzione di congrua di trecento lire, o ancor meglio che si aumentino le entrate con la soppressione di qualche ordine regolare, le cui rendite potrebbero essere destinate a questo fine.

(da F. Gaeta-G. Villani, Documenti e testimonianze, Principato, Milano, 1971)

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)

I Rappresentati del Popolo francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito [...].

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Scienze politiche e sociali SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

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