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Art. 40

Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41

I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42

I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla scadenza di questo termine.

Art. 43

Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa nominati nel proprio seno all'inizio di ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44

Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45

Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione.

né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro un Deputato durante lasessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanziall’Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due camere.[…]

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano ilgiuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e diesercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e deivoti dati nelle Camere.

Art. 52. Le

Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno daciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la

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A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecilialll di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle Istituzioni politiche e sociali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Bazzano Nicoletta.