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Lezione 3. Una continuità per coesione: il percorso inglese

La «Magna Charta libertatum»

Giovanni, per grazia di Dio re d’Inghilterra, signore d’Irlanda, duca di Normandia e di Aquitania e conte d’Angiò, agli arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, giudici, funzionari della foresta, sceriffi, intendenti, servitori ed a tutti i suoi balivi e fedeli sudditi, salute. Sappiate che noi, per timore di Dio e per la salvezza dell’anima nostra e di quella di tutti i nostri predecessori ed eredi, per l’onore di Dio e per il prestigio della santa Chiesa, e per la riforma del regno nostro, su consiglio dei nostri venerabili padri, Stefano arcivescovo di Canterbury, primate di tutta l’Inghilterra e cardinale di santa romana Chiesa [...].

Diritti e libertà

1. In primo luogo abbiamo concesso a Dio ed abbiamo confermato con questa nostra carta, per noi ed i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa inglese sia libera, ed abbia i suoi diritti integri e le sue libertà intatte [...]. Abbiamo anche concesso a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi ed i nostri eredi per sempre, tutte le libertà sottoscritte, che essi ed i loro eredi ricevano e conservino, da noi e dai nostri eredi.

9. Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo di una terra o di una rendita qualsiasi in pagamento di un debito sino a che i beni mobili del debitore siano sufficienti a restituire il debito. Né coloro che hanno prestato le garanzie per il debitore subiscano danno sino a quando lo stesso debitore sia capace di pagare il debito; e se il principale debitore non riesce a pagare il debito perché non ha nulla con cui pagarlo, i garanti rispondano per il debito, e se questi lo desiderano, ricevano le terre e le rendite del debitore sino a quando abbiano ricevuta soddisfazione per il debito pagato per suo conto, a meno che il principale debitore dimostri che ha soddisfatto i suoi obblighi verso i garanti.

13. La città di Londra abbia tutte le antiche libertà e libere consuetudini sia per terra che sulle acque. Inoltre noi vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, ville e porti abbiano le loro libertà e libere consuetudini.

Obblighi e doveri

15. Da ora in poi non permetteremo che alcun feudatario pretenda ausilio dai suoi uomini liberi, eccetto che per il riscatto della sua persona, per far cavaliere il figlio primogenito e per maritare una sola volta la sua figlia maggiore, ed a questi fini non sia da richiedere che un ragionevole ausilio.

16. Nessuno sia costretto a rendere un servizio maggiore del dovuto per un feudo di cavaliere o per altro libero obbligo feudale.

Penalità e giustizia

20. Un uomo libero non sia punito con una multa per una piccola colpa, se non secondo il grado della colpa, e per una grossa colpa sia multato secondo la sua gravità, rimanendo salvi i suoi mezzi di sussistenza; e similmente per i mercanti, salve le loro mercanzie, e nella stessa maniera un villano sia multato salvi sempre i suoi strumenti di lavoro, se tutti questi ricorreranno alla nostra misericordia. E nessuna delle suddette multe sia imposta eccetto che per la testimonianza giurata di probi uomini del vicinato.

21. Conti e baroni non siano multati se non dai loro pari e soltanto in proporzione alla natura del reato.

22. Nessun religioso sia multato per i suoi benefici laici, fuorché nella maniera degli altri suddetti e senza riferimento alla misura del suo beneficio ecclesiastico.

23. Né una comunità né un uomo singolo siano costretti a costruire ponti tra le sponde dei fiumi, eccetto coloro che debbono farlo legalmente per antica consuetudine.

30. Nessuno sceriffo o nostro balivo o alcun altro prenda cavalli o carri di alcun uomo libero per lavori di trasporto senza il consenso di quell’uomo libero.

31. Né noi né i nostri balivi prenderemo il legname di altri per i nostri castelli o altre nostre necessità senza il consenso del proprietario del bosco.

32. Noi non terremo per più di un anno ed un giorno le terre di coloro che sono stati imprigionati per fellonia, ed allora le terre saranno restituite ai signori dei feudi.

39. Nessun uomo libero sia arrestato o imprigionato o multato o messo fuori legge o esiliato o danneggiato in alcun modo, né ci volgeremo o manderemo alcuno contro di lui, eccetto che per legale giudizio di suoi pari o secondo la legge del regno.

40. A nessuno venderemo, a nessuno negheremo o ritarderemo il diritto e la giustizia.

41. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri nell’uscire dall’Inghilterra e nell’entrarvi, nel dimorarvi e nel viaggiare per essa, sia per terra che sulle acque, per comprare e per vendere liberi da ogni ingiusta tassa, secondo le antiche e giuste consuetudini, eccetto in tempo di guerra e se vengano da terra in guerra contro di noi. E se questi mercanti sono trovati nelle nostre terre allo scoppio della guerra, essi siano arrestati e trattenuti senza danno alle loro persone o beni, sino a quando noi o il nostro primo giudice sappiamo come sono trattati i mercanti della nostra terra trovati nella terra in guerra con noi, e se i nostri sono sicuri colà, gli altri siano salvi nella nostra terra.

52. Se qualcuno è stato da noi spodestato o privato senza legale giudizio...

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Scienze politiche e sociali SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

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