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Storia delle dottrine politiche - giusnaturalismo e Grozio Pag. 1
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Estratto del documento

Locke il diritto alla vita, alla libertà, alla proprietà. Il giusnaturalismo, che cominciò a svilupparsi

all’inizio del ‘600 e durò almeno due secoli, è conosciuto anche come il processo di

laicizzazione del diritto originato dal ripensamento del fondamento dell’obbligazione politica,

scatenato dalla Riforma protestante. Infatti il giusnaturalismo affermava l’esistenza di un diritto

naturale(conoscibile razionalmente), inteso come sistema di norme di condotta intersoggettiva,

diverso e precedente da quello costituito dalle norme stabilite dallo Stato. Tale sistema aveva

validità per sé ed era superiore al diritto dello Stato. I teorici del giusnaturalismo moderno

ponevano alla base dell’obbligazione politica il riconoscimento dei diritti naturali quali diritti

innati, l’esistenza di uno stato di natura quale originaria condizione dell’uomo e la stipulazione

di un contratto sociale fra gli individui. Lo stesso contratto trasformava l’obbligazione politica in

Stato, pensato come l’opera volontaria della razionalità degli individui. A differenza di quello

antico degli stoici, il diritto naturale moderno voleva essere esplicitamente la fonte di

legittimazione dell’ordine politico. Da ciò derivava la sua profonda contraddizione: pur essendo

“naturale”, per essere effettuale non poteva fare a meno della politica, di cui era quindi critica

ma anche fondazione del diritto positivo statuale. Noi oggi apparteniamo alla tradizione

gius-positivista, che afferma l’esistenza di un altro sistema di norme dello stato antecedente e

valido indipendentemente dal sigillo dello stato. Da ciò emerge l’idea che ci possa essere una

società internazionale dotata di regole proprie che valgono aldilà dei singoli stati e che possono

regolare la loro condotta e i loro rapporti.

Grozio

Ugo Grozio, filosofo e giurista olandese, visse negli anni delle guerre civili di religione.

Importante esponente della dottrina del diritto naturale, nel 1625 pubblicò l’opera in latino “ De

jure belli ac pacis”, divisa in 3 libri, in cui esprime il problema di trovare un modo per

regolamentare la guerra e di individuare la strada per la pace. Egli pose il diritto naturale quale

fondamento del diritto riconosciuto valido fra gli uomini, dello Stato. Esso regolava i rapporti fra

le persone, era un diritto conoscibile a tutti poiché basato sui principi di razionalità e risultava

anche conforme alla naturale socievolezza degli uomini, che vivevano volentieri insieme.

Questi ultimi infatti erano portati a ricercare forme di convivenza pacifica: attraverso un

contratto volontario essi davano origine ad un’associazione politica fondata sul riconoscimento

di un diritto comune, il cui rispetto era garantito da un sovrano, a cui era delegata dai

consociati la sovranità di origine pattizia. Di fronte alla Riforma protestante, Grozio voleva

fondare la validità del diritto naturale e la legittimità della società politica, che da esso

scaturiva, al di là delle discussioni teologiche. Egli arrivò così a dimostrare, a differenza di

Hobbes, che tale sistema di diritto naturale era valido ed esisteva anche se Dio non fosse

esistito. In un mondo ancora non secolarizzato, Grozio sosteneva che il diritto si potesse

regolamentare anche senza Dio e che vi erano altre fonti di legittimità al di fuori di esso. Egli

determinò così l’inizio del grande processo di razionalizzazione, laicizzazione e giuridificazione

dello Stato e del potere, la cui fonte divenne il diritto. Da quel momento inoltre gli uomini non si

potevano più dire tutti uguali perché figli di Dio, ma tutti uguali perché razionali. La

dimostrazione dell’esistenza del diritto naturale però non era sufficiente per garantire che le

sue norme venissero rispettate così come in esso non era prevista la sanzione e chi trasgrediva

non veniva punito. Di conseguenza emerse la necessità di istituire un'altra forma di diritto,

chiamata da Grozio: diritto volontario(=positivo, pubblico, prodotto dalla volontà del

sovrano, ossia dal contratto) e di introdurre la sanzione per rendere effettivo il contenuto delle

norme. Il Giusnaturalismo moderno infatti pensava che il diritto naturale desse il contenuto

delle norme mentre quello positivo la sanzione. Ciò che però gli interessava di più era

determinare quali fossero i tipi di diritto emanati dallo stato, arrivando così a distinguere il

diritto volontario in:

-diritto civile: si occupava di regolamentare le condotte e le trasgressioni delle norme

all’interno dello stato;

-diritto delle genti(=Ius gentium): costituiva una forma embrionale di diritto internazionale

e regolamentava i rapporti fra gli Stati. Esso prevedeva la comune ospitalità: gli uomini, anche

se non cittadini di un determinato Stato, potevano attraversare il posto avendo la garanzia di

uscirne indenni. Da ciò derivò l’idea che lo straniero non fosse necessariamente un nemico.

Inoltre in Grozio si assisteva al tentativo non di limitare la guerra, come in Hobbes, ma di

giuridificarla attraverso l’intreccio che si stabilisce fra diritto di natura, diritto civile e diritto

delle genti. Nell’opera si può ritrovare una teoria moderna della “guerra giusta”(=condotta con

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Publisher
A.A. 2013-2014
2 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/02 Storia delle dottrine politiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher wegobroke di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle dottrine politiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lanzillo Maura Laura.