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Locke il diritto alla vita, alla libertà, alla proprietà. Il giusnaturalismo, che cominciò a svilupparsi
all’inizio del ‘600 e durò almeno due secoli, è conosciuto anche come il processo di
laicizzazione del diritto originato dal ripensamento del fondamento dell’obbligazione politica,
scatenato dalla Riforma protestante. Infatti il giusnaturalismo affermava l’esistenza di un diritto
naturale(conoscibile razionalmente), inteso come sistema di norme di condotta intersoggettiva,
diverso e precedente da quello costituito dalle norme stabilite dallo Stato. Tale sistema aveva
validità per sé ed era superiore al diritto dello Stato. I teorici del giusnaturalismo moderno
ponevano alla base dell’obbligazione politica il riconoscimento dei diritti naturali quali diritti
innati, l’esistenza di uno stato di natura quale originaria condizione dell’uomo e la stipulazione
di un contratto sociale fra gli individui. Lo stesso contratto trasformava l’obbligazione politica in
Stato, pensato come l’opera volontaria della razionalità degli individui. A differenza di quello
antico degli stoici, il diritto naturale moderno voleva essere esplicitamente la fonte di
legittimazione dell’ordine politico. Da ciò derivava la sua profonda contraddizione: pur essendo
“naturale”, per essere effettuale non poteva fare a meno della politica, di cui era quindi critica
ma anche fondazione del diritto positivo statuale. Noi oggi apparteniamo alla tradizione
gius-positivista, che afferma l’esistenza di un altro sistema di norme dello stato antecedente e
valido indipendentemente dal sigillo dello stato. Da ciò emerge l’idea che ci possa essere una
società internazionale dotata di regole proprie che valgono aldilà dei singoli stati e che possono
regolare la loro condotta e i loro rapporti.
Grozio
Ugo Grozio, filosofo e giurista olandese, visse negli anni delle guerre civili di religione.
Importante esponente della dottrina del diritto naturale, nel 1625 pubblicò l’opera in latino “ De
jure belli ac pacis”, divisa in 3 libri, in cui esprime il problema di trovare un modo per
regolamentare la guerra e di individuare la strada per la pace. Egli pose il diritto naturale quale
fondamento del diritto riconosciuto valido fra gli uomini, dello Stato. Esso regolava i rapporti fra
le persone, era un diritto conoscibile a tutti poiché basato sui principi di razionalità e risultava
anche conforme alla naturale socievolezza degli uomini, che vivevano volentieri insieme.
Questi ultimi infatti erano portati a ricercare forme di convivenza pacifica: attraverso un
contratto volontario essi davano origine ad un’associazione politica fondata sul riconoscimento
di un diritto comune, il cui rispetto era garantito da un sovrano, a cui era delegata dai
consociati la sovranità di origine pattizia. Di fronte alla Riforma protestante, Grozio voleva
fondare la validità del diritto naturale e la legittimità della società politica, che da esso
scaturiva, al di là delle discussioni teologiche. Egli arrivò così a dimostrare, a differenza di
Hobbes, che tale sistema di diritto naturale era valido ed esisteva anche se Dio non fosse
esistito. In un mondo ancora non secolarizzato, Grozio sosteneva che il diritto si potesse
regolamentare anche senza Dio e che vi erano altre fonti di legittimità al di fuori di esso. Egli
determinò così l’inizio del grande processo di razionalizzazione, laicizzazione e giuridificazione
dello Stato e del potere, la cui fonte divenne il diritto. Da quel momento inoltre gli uomini non si
potevano più dire tutti uguali perché figli di Dio, ma tutti uguali perché razionali. La
dimostrazione dell’esistenza del diritto naturale però non era sufficiente per garantire che le
sue norme venissero rispettate così come in esso non era prevista la sanzione e chi trasgrediva
non veniva punito. Di conseguenza emerse la necessità di istituire un'altra forma di diritto,
chiamata da Grozio: diritto volontario(=positivo, pubblico, prodotto dalla volontà del
sovrano, ossia dal contratto) e di introdurre la sanzione per rendere effettivo il contenuto delle
norme. Il Giusnaturalismo moderno infatti pensava che il diritto naturale desse il contenuto
delle norme mentre quello positivo la sanzione. Ciò che però gli interessava di più era
determinare quali fossero i tipi di diritto emanati dallo stato, arrivando così a distinguere il
diritto volontario in:
-diritto civile: si occupava di regolamentare le condotte e le trasgressioni delle norme
all’interno dello stato;
-diritto delle genti(=Ius gentium): costituiva una forma embrionale di diritto internazionale
e regolamentava i rapporti fra gli Stati. Esso prevedeva la comune ospitalità: gli uomini, anche
se non cittadini di un determinato Stato, potevano attraversare il posto avendo la garanzia di
uscirne indenni. Da ciò derivò l’idea che lo straniero non fosse necessariamente un nemico.
Inoltre in Grozio si assisteva al tentativo non di limitare la guerra, come in Hobbes, ma di
giuridificarla attraverso l’intreccio che si stabilisce fra diritto di natura, diritto civile e diritto
delle genti. Nell’opera si può ritrovare una teoria moderna della “guerra giusta”(=condotta con