Capitolo 1. Introduzione storica
Cosa si intende per tortura?
Il termine tortura viene usato spessissimo in maniera generica e capita, immancabilmente, di darne una definizione o troppo ampia o troppo ristretta. Nel linguaggio comune, per tortura si intende una sofferenza fisica o morale, insopportabilmente prolungata, inflitta allo scopo di estorcere confessioni o dichiarazioni. Pratica che si ritiene possa risalire alle origini della nostra specie. La tortura, dal latino torquere (torcere il corpo), rimane un orribile, inutile, spesso controproducente metodologia di annullamento della volontà altrui che, malgrado questo, è usata da 3 millenni e che è sempre stata giustificata da interessi verso lo Stato, la religione e la lotta alla criminalità.
La tortura è una violazione abietta e perversa della dignità dell’individuo, un crimine contro l’umanità per il quale non esistono giustificazioni. La tortura è una pratica che non abbandona la storia dell’uomo. Fin dall’antichità, infatti, in diverse culture e continenti, la mano del carnefice, al “servizio della legge”, ha ripetuto gesti di crudeltà. Per secoli queste tecniche sono state adottate anche da forze dell’ordine, militari, forze paramilitari o gruppi di guerriglia, per infliggere sofferenze fisiche e psichiche al fine di strappare confessioni o punire colpevoli, prassi giustificate e legittimate da codici e giurisdizioni di molti Paesi. A partire dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il sistema giuridico internazionale ne proibisce in più protocolli e norme l’utilizzo in qualsiasi circostanza. Ciò nonostante la tortura persiste e si è anzi perfezionata fino ad avvalersi di tecniche sempre più sofisticate. E dopo l’11 settembre nel nome della cosiddetta "guerra al terrorismo" la tortura è stata praticata anche in molte democrazie occidentali. La sua eliminazione - sia come prassi sia attraverso il divieto esplicito sancito da specifiche leggi - costituisce oggi una delle maggiori sfide della comunità internazionale.
Una prima definizione afferma che c’è tortura quando una persona infligge deliberatamente e sistematicamente una sofferenza acuta, in qualsiasi forma, ad un’altra persona per raggiungere il suo obiettivo contro la volontà della vittima. Una sorta di “cosmesi linguistica” ha camuffato negli ultimi anni quello che è un vero e proprio uso della tortura con l’intento di non urtare la moderna impressionabilità, rendendo invisibile la violenza senza mettere fine all’uso della violenza stessa: situazioni come quelle delle carceri speciali o più o meno segrete degli oppositori politici, presunti terroristici, come ad esempio Guantanamo, sono state costruite in modo tale da rendere impossibile l’accertamento reale di quello che accade.
Secondo l’articolo 1 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New York il 10 dicembre 1984 nell’ambito delle Nazioni Unite, il termine “tortura” designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.
Il “nuovo” articolo del codice penale italiano sulla tortura, approvato dal Senato della Repubblica il 17 maggio 2017, l’articolo 613 bis, si discosta dalla definizione di tortura contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite. Infatti recita:
Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Quindi, si può notare come, mentre per la Convenzione delle Nazioni Unite sia sufficiente una sola condotta, per la legge italiana no, trattandosi di reato configurabile solo con la commissione di molteplici condotte.
Diverse forme di tortura
Esistono diverse forme di tortura: fisiche (botte, scariche elettriche, sevizie sessuali, stupri); sparizioni senza lasciare tracce, isolamento carcerario, privazione di cibo o di sonno, isolamento fisico, sensoriale, razionale od affettivo, minacce, umiliazioni, fino agli anni di attesa nei bracci della morte. La tortura non ha giustificazioni, non attiene alla natura umana, non è una fatalità. Ci si deve battere per farla sparire, come è stato fatto per la schiavitù. Costruire un mondo senza tortura vuol dire riconoscere che ogni essere umano è degno di vivere nell’integrità, dignità e rispetto della propria natura corporea e spirituale.
La tortura ha anche interessato la filosofia del diritto, che ha lungamente disquisito sulla sua legittimità o meno, e sui processi sociali e psicologici che conducono gli individui a divenire i torturatori ed i carnefici dei propri simili.
Nel 1992, in un numero della rivista Newsweek, il professore di filosofia Michael Levin, rifletteva sull’argomento in un articolo intitolato "I presupposti per la tortura", ed affermava che “Esistono situazioni nelle quali non è semplicemente lecito, ma eticamente doveroso, ricorrere alla tortura”. Ad una prima visione, tale argomentazione appare inconfutabile. Ma Amnesty International, organizzazione sorta per la tutela dei diritti umani e che da anni combatte l’utilizzo della tortura, ha spinto questa tesi fino alla sua conclusione logica.
Anche il premio Nobel Albert Camus si sofferma sull’argomento. Egli ammette che forse la tortura ha salvato delle vite, a scapito dell’onore, ma al tempo stesso ha creato dei criminali che hanno provocato la morte di persone innocenti. Nella sua disquisizione, Camus avanza il sospetto che il ricorso alla tortura venga considerato una forma di punizione.
Millgram fa riferimento al suo ambiente ed all’educazione ricevuta, ma le sue conclusioni si adattano a tutti noi: non è possibile fare affidamento sul tipo di personalità formatasi all’interno di una società, come quella americana, per evitare che i suoi membri incorrano in comportamenti brutali e disumani sotto la regia di un potere malvagio. Secondo Millgram, una significativa percentuale di persone fa ciò che le si dice, incurante del contenuto di quell’azione, e senza barriere di ordine morale, fino a quando ha la percezione che l’ordine proviene da un’autorità legittima. Come esempio, basti pensare ai campi di concentramento nazisti.
Una spiegazione di questo meccanismo di cieca obbedienza viene elaborata da Hanna Arendt nel suo libro "Eichmann in Jerusalem: a report on the Banality of Evil". Hanna Arendt afferma che “il problema consisteva nel trovare il modo di tacitare non tanto la loro coscienza (dei “comuni tedeschi”), quanto quella naturale pietà che qualunque uomo normale prova di fronte al dolore fisico”.
A questo proposito, Elaine Scarry ha evidenziato, nel suo importante libro "The Body in Pain", in che modo i torturatori riescano a prendere le distanze dalle proprie vittime, negandone la condizione di esseri umani, di loro simili. Essi vengono ridotti a simboli, ed i carnefici danno alla loro sofferenza tratti della vita quotidiana.
Il ruolo sociale della tortura
La storia dei castighi e delle pene, dei supplizi e delle prigioni, mostra come nella punizione sia insita una funzione sociale complessa, che oltrepassa il semplice ruolo repressivo. Quindi il supplizio attiene non solo ad un campo giuridico, come conseguenza dell’applicazione di un diritto, ma è anche un elemento pienamente politico, laddove l’economia del castigo appartiene al vasto campo delle procedure di potere. I sistemi punitivi si collocano all’interno di una certa economia politica del corpo: i rapporti di potere operano sul corpo in modo diretto, e la tortura lo evidenzia in modo inequivocabile. Si tratta di collocare le tecniche punitive nella storia di questo corpo politico.
Ma cos’è un supplizio? È una pena corporale, dolorosa, generalmente atroce, ma non privo di regole. Il supplizio è una tecnica, e non può essere assimilato all’estremismo di una rabbia senza regole.
Una pena, esercitata attraverso la tortura ed il supplizio, deve, secondo Foucault, rispondere a tre regole:
- Deve produrre una quantità di sofferenze misurabile, comparabile, gerarchizzata. La pena non si abbatte a caso sul corpo: è calcolata secondo regole dettagliate, traccia sul corpo del condannato segni che non devono cancellarsi.
- È manifestazione del cerimoniale della giustizia in tutta la sua forza: l’eccesso stesso della violenza esercitata testimonia il trionfo della giustizia.
- Il supplizio penale è la produzione differenziata di sofferenze, è un rituale organizzato per il marchio delle vittime e la manifestazione di potere di chi punisce.
La pratica della tortura ha origini lontane: l’Inquisizione, naturalmente, ma, molto più indietro, ad esempio i supplizi degli schiavi. Eppure non figura nel diritto penale come una macchia od una colpa: essa ha un suo posto preciso e rigoroso in un meccanismo penale complesso, è una procedura definita e codificata. Vi si mescolano un atto istruttorio ed un elemento di punizione, in cui il rituale che impone la punizione va di pari passo con il rituale che produce la verità. Il corpo interrogato sotto tortura è il punto di applicazione del castigo ed il luogo di estorsione della verità.
Il supplizio è anche una rappresentazione che ritualizza l’esclusione del reo dal corpo sociale e rassicura il corpo sociale stesso che il male è stato strappato dal cuore della comunità umana: per questo il pubblico è elemento fondamentale. Attraverso il corpo del suppliziato si affrontavano il potere che condannava ed il popolo come testimone e partecipe. Il potere riattiva sé stesso offrendo al popolo lo spettacolo della sofferenza.
Bambini e tortura
Anche i bambini possono essere torturati, quando sono arrestati i loro genitori, all’interno di situazioni di discriminazione etnica o religiosa, in istituzioni totali di tipo penitenziario, confessionale. I bambini che sono stati torturati, vivono di continuo nella paura, nella depressione, provano sentimenti di umiliazione e di prostrazione morale e sono preda di psicosi. Diversamente dagli adulti, che possono resistere interiormente ai loro torturatori, che possono provare sentimenti di vendetta e che hanno un ideale di giustizia o delle convinzioni che li aiutano a vivere, i bambini non possono resistere. Se per l’adulto esiste una possibilità di liberazione, il bambino ha la vita intera distrutta dalla tortura.
La nascita della tortura
1.2
La tortura non è presente nello stesso modo presso tutti i popoli dell’antichità. Non si accenna a torture nel Codice di Hammurabi né nelle procedure giuridiche indiane, né nella Bibbia, se si fa eccezione la battitura con le verghe, considerata però una pena e non una tortura. In Palestina lo statuto della tortura è presente in epoca piuttosto tarda: le fonti, in particolare Giuseppe Flavio, riportano che Erode I il Grande usò la tortura in almeno due processi. Alcuni studiosi ipotizzano pertanto che Babilonesi, Indiani ed Ebrei non applicassero la tortura, contrariamente invece agli Egiziani ed ai Persiani. In Egitto la tortura è attestata dalle fonti, in particolare Luciano, Ammiano ed Eliano, fin dal XII secolo a.C., mentre Erodoto sostiene che in Persia era pratica comune. A partire dagli Egizi si usavano metodi crudeli, soprattutto bastonate e frustate, per intimorire, punire o far confessare i malfattori od i nemici.
Negli ordinamenti giuridici babilonesi, od ebraici, non si fa menzione di torture, non possediamo la prova che Assiri ed Egizi vi fecero ricorso. Forse la testimonianza più antica pervenutaci è la descrizione, fatta da un poeta egiziano, del modo in cui il faraone Ramsete II, verso il 1300 a.C., torturò degli sventurati prigionieri durante l’invasione Ittita dell’Egitto.
In quel tempo i prigionieri di guerra venivano massacrati su due piedi, oppure fatti schiavi.
La tortura nell’antica Grecia e nell’antica Roma
1.3
Ma fu con i Greci, e soprattutto con i Romani, che la tortura si avviò, inizialmente applicata agli schiavi, poi sui rei di lesa maestà, sui maghi e sui bugiardi. La più utilizzata era la flagellazione, con la frusta formata da lunghe cinghie di pelle di bue che tagliavano come un duello.
Antica Grecia
1.3.1
Nell’antica Grecia i prigionieri subivano la tortura. Di regola il diritto civile di molti Stati della Grecia non consentiva la tortura dei cittadini liberi. Per contro, gli schiavi e gli stranieri erano privi di garanzie. In particolare, gli schiavi potevano sostituire i loro padroni: nei procedimenti giudiziari, era prassi che i contendenti offrissero i loro schiavi perché li si torturasse, oppure che reclamassero il diritto di torturare quelli della parte avversaria. La tortura avveniva di solito in pubblico, ed i contendenti avevano il diritto di esercitarla personalmente, anche se generalmente ricorrevano al torturatore civico, un ex schiavo detto basanistes. Per un uomo libero era considerato degradante indulgere in simili pratiche.
Per quanto riguarda gli affari di Stato, specie nei casi di tradimento, il Governo poteva pretendere la tortura degli schiavi; e se un cittadino libero veniva giudicato colpevole di questo reato, la pena comminata non escludeva la tortura. Persino i filosofi più illuminati ammettevano la tortura. Platone, nel concepire lo Stato ideale, Utopia, riconosceva l’esigenza di adottare un duplice criterio, ed auspicava una legge per l’uomo libero ed un’altra per lo schiavo. Uno schiavo poteva essere fustigato per un reato che, se commesso da un uomo libero, avrebbe meritato solo una semplice imposizione di un’ammenda, per lo schiavo poteva significare la condanna a morte.
Secondo il racconto dello scrittore romano Valerio Massimo, il filosofo greco Zeno di Elea era stato coinvolto in una congiura per detronizzare il tiranno Niarkos, e fu torturato affinché rivelasse i nomi dei suoi complici. Così, quando il dolore divenne insopportabile, Zeno disse ai carnefici che avrebbe confessato il suo segreto solo a Niarkos. E quando il tiranno si chinò per ascoltare le parole bisbigliate da Zeno, il filosofo gli staccò l’orecchio con un morso. Un’altra vittima fu Teodoro “il virtuoso”, che patì la fustigazione, la ruota e la marchiatura col ferro rovente senza rivelare i nomi dei compagni che avevano con lui congiurato per abbattere il tiranno Geronimo. Alla fine Teodoro fece il nome del braccio destro di Geronimo, che, in un impeto d’ira, lo uccise su due piedi, prima ancora di accorgersi dell’inganno.
Secondo lo storico greco Polibio, il tiranno Nabis utilizzava lo strumento che ricorda “il bacio della Vergine” medievale tedesco, noto anche come “Vergine di Norimberga”, utilizzato anche dall’Inquisizione spagnola.
Antica Roma
1.3.2
Nel lunghissimo periodo in cui si dipana la storia di Roma, l’istituto della tortura subì notevoli mutamenti e si potrebbe parlare anche di evoluzione, se non fosse per il fatto che il concetto di evoluzione di solito evoca positività, la qual cosa non sembra adattabile al nostro argomento. Infatti, da uno stadio iniziale in cui sostanzialmente si ricalcava il modello greco, con buona pace degli schiavi, la categoria degli individui suscettibili di supplizio andò con il tempo allargandosi ed anche liberi e liberti non ebbero scampo.
Nell’età repubblicana il diritto riservava la tortura solamente agli schiavi, sia come accusati sia come testimoni, escludendola nel caso che la loro testimonianza fosse a carico del padrone. Ciò grazie ad un ragionamento neppure tanto tortuoso: gli schiavi erano proprietà di uomini liberi e, paragonati più o meno a degli oggetti, dal punto di vista giuridico non avevano una propria esistenza e volontà. Poiché un uomo libero non poteva essere sottoposto a tortura, se un suo schiavo lo avesse accusato sarebbe stato come se questo uomo libero si fosse accusato da solo, il che era poco ammissibile.
Nell’età imperiale le cose cominciarono a cambiare e l’antica regola venne violata dai giudici sempre più spesso, finché non cominciarono ad intervenire delle regole precise per sancirne e regolarne l’applicazione, abbattendo il distinguo che fino allora erano restati in piedi per gli uomini liberi. Da principio la loro condizione di cives, cioè cittadini romani, non bastò più a salvarli nei casi di delitti di lesa maestà. In seguito le costituzioni imperiali estesero la possibilità di sottoporre a tortura i cittadini romani anche in caso di accuse che comprendevano la magia, il falso, l’aver battuto falsa moneta, i...
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