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III LEZIONE

I magistrati straordinari, il potere di giudicare e il potere di comandare nelle prospezioni della

dottrina premoderna

Si resero autonome le magistrature dei giudici straordinari rispetto all’apparato preesistente? In quali

1)

settori le magistrature specializzate maggiormente si incrementarono?

1) Le magistrature dei giudici straordinari soltanto raramente arrivarono a darsi una struttura compiuta per

rendersi autonome rispetto all’apparato preesistente. I magistrati straordinari lasciarono ai giudici ordinari

locali tutte le incombenze riservandosi ad avocarsi la giurisdizione di ultimo grado sulle materie di propria

Quel che conta è che l’ordinamento incrementò una quantità di magistrature specializzate

spettanza.

soprattutto in materia fiscale, di amministrazione di beni demaniali e di governo di polizia.

2) A partire da quale epoca la contiguità tra giustizia e amministrazione si rivelò una delle maggiori

contraddizioni dell’antica struttura statale? In che modi operavano i giuristi premoderni? I giudici potevano

derogare al principio di terzietà? maggiori contraddizioni dell’antica

2) La contiguità tra giustizia e amministrazione si rilevò una delle

struttura statale a partire dalla fine del ‘700. Infatti i giuristi premoderni avevano una mentalità

strenuamente “giuricentrica” e questo comportò un difetto del corretto funzionamento amministrativo.

Infatti i giudici detenevano sia il potere giudicante sia il potere di comando. Di conseguenza, ogni comando

era un giudizio e ogni giudizio che si basava su affermazioni unilaterali si risolveva in una manipolazione

nell’epoca degli Stati premoderni, la dottrina

dei fatti che costituiva una perversione del sistema. Pertanto

aveva ammesso con larghezza di visione che il giudice poteva derogare al principio di terzietà e potesse

farsi egli stesso accusatore quando vi fossero in gioco interessi pubblico-collettivi. Questo comportava una

enorme distorsione del sistema per come lo conosciamo oggi. Non era perciò presente in tali casi il

principio del contradditorio da parte del presunto reo.

3) Qual era il legame profondo e stretto che apparteneva al potere dei giudici? Cosa sosteneva la scienza

giuridica dell’età premoderna? Come venne esercitato il potere imperativo e giusdicente dei magistrati?

Autore documento: Floriano Federico Canonico

esercitato dai magistrati nella vita civile e politica dell’epoca,

3) Il potere, era molto vasto e gigantesco.

Infatti, tale potere comprendeva due sottotipi di poteri, ossia il potere giudicante e il potere di comando. Il

potere di giudicare e il potere di comando esercitati congiuntamente dai magistrati erano legati da un

vincolo strettissimo e profondo che non differenziava i due tipi di poteri, ma venivano considerati come

moduli complementari di un unico potere supremo affidato ai giudici. Il potere giudicante era lo stesso tipo

di potere che lo intendiamo oggi giorno, ossia il potere di esprimere dei giudizi e di emettere delle sentenze

giuridicamente vincolanti a cui i sudditi dovevano conformarsi. Il potere di comando, invece, era quella

potestà autoritativa attribuita sempre ai magistrati, intesa ad emanare ordini legalmente vincolanti e di

costringere i destinatari dell’atto a conformarvisi. Tuttavia, la scienza giuridica premoderna giunse

abbastanza presto a rendersi conto di come l’Imperium, ossia il potere di comando, e l’Iurisdictio, ossia il

potere giudicante, fossero due poteri concettualmente distinti. Ad esempio, Jean Bodin sosteneva che

l’essenza del potere magistratuale non consisteva nella giurisdizione, ma in quel potere di comando che

permetteva al magistrato di ordinare, vietare, coercire e punire. In una parola sola, il potere del magistrato

consisteva nell’imporre la sua volontà ai sudditi. Secondo Giacomo Menochio, giurista lombardo del tardo

cinquecento, un giudice che avesse esercitato la potestà imperativa (ossia il potere di comando) priva del

potere giusdicente era “Più un mero esecutore e un carnefice”.

che un magistrato,

Nonostante la scienza giuridica premoderna avesse compreso la distinzione tra i due poteri, la coscienza

legale dell’antico regime continuò a ribellarsi con tutta sé stessa all’eventualità di una separazione concreta

tra potestà imperativa e capacità giusdicente. A tal proposito, il giurista italiano del tardo Rinascimento,

Gerolamo Muscornio, disse: “L’imperium dei magistrati non potrà mai essere separato dalla giurisdizione,

cioè mai potrà essere disgiunto. Qualora accadesse una cosa del genere, dovrebbe certamente essere

indicato con vocaboli come crudeltà e tirannide e non posso persuadermi che si tratti di un potere di diverso

genere”. Dal profilo di tali parole, pronunciate dal giurista rinascimentale, non vi è dubbio che l’età

moderna abbia continuato a subire un forte condizionamento della cultura medievale.

4) Tale ideologia legalistica che considerava il magistrato padrone del potere giusdicente e quello di

comando aveva qualche minima coloritura “garantista” in senso moderno?

L’ideologia legalistica premoderna non aveva niente di “garantista” in senso moderno.

4) Infatti, essa non

mirava ad attuare qualche difesa dei diritti individuali, cioè quelli di ciascuno suddito. Gli unici diritti

percepiti come tali erano allora soltanto quelli storicamente acquisiti, cioè le varie libertà, status, privilegi

godevano per nascita o a seguito di particolari atti d’acquisto.

di cui i soggetti Per tutelare questa sfera di

non era per nulla necessario adottare un “modus operandi”

posizioni soggettive, estremamente circoscritte,

particolarmente riguardoso nei confronti della generalità dei governati.

magistrati dell’epoca C’è qualche aspetto simile al diritto

5) I producevano degli atti amministrativi?

amministrativo contemporaneo nel mondo concettuale dello Stato premoderno? Trovava spazio la funzione

amministrativa nell’ambito degli Stati premoderni?

Non c’è dubbio che i

5) magistrati premoderni producessero comunemente atti molto simili ai provvedimenti

amministrativi di oggi, caratterizzati da un’imperatività non subordinata all’osservanza di speciali forme o

garanzie preventive. Il punto però è che tutta questa attività stragiudiziale (ossia extragiudiziale) continuava

ad essere percepita come un epifenomeno (ossia un fatto accessorio) della sfera processuale. Grida e

precetti si configuravano come ordini provvisori che il giudice emanava fuori dal processo per ragioni di

mera opportunità pratica. Di solito, chi veniva investito da qualche ingiunzione magistratuale vi sottostava

senza replicare o perché consapevole del carattere obiettivamente dovuto della prestazione o perché privo

dei mezzi sociali ed economici necessari ad attivare la costosissima e farraginosa macchina giudiziaria

d’antico regime. Per la maggior parte dei sudditi, i semplici ordini magistratuali (grida e precetti) avevano

lo stesso effetto di vere e proprie sentenze definitive. Il magistrato dunque esercitava un immenso potere.

Era sia un’autorità giudicante sia di comando. Al contrario, se il magistrato fosse stato privato del potere di

giudicare, non avrebbe potuto di conseguenza obbligare i propri sudditi al rispetto dei propri ordini. In altre

parole, non sarebbe stato titolare di alcuna porzione di potere pubblico in senso proprio. La commistione

spiegazione nella struttura sociale d’antico regime

tra amministrazione e giustizia trova la sua più profonda

Autore documento: Floriano Federico Canonico

che riteneva peculiare questa tecnica di governo. La struttura d’antico regime non vedeva nel potere

pubblico un produttore di utilità, ma solo un produttore di arbitrati. In sintesi, possiamo affermare che nel

mondo concettuale dello Stato premoderno non esisteva niente di simile al diritto amministrativo

All’epoca dell’età premoderna esisteva qualche forma e attività amministrativa, ma

contemporaneo. diritto specifico e unitario destinato a regolare l’azione

prescindevano del tutto dalla costruzione di un

che spiega l’assenza di uno specifico e unitario diritto amministrativo

amministrativa. La ragione profonda

nello Stato premoderno è questo: il diritto amministrativo non esisteva perché ancora non esisteva

un’amministrazione in senso giuridico e quindi mancava una vera e propria burocrazia statale. L’area che

in seguito fu occupata dal diritto amministrativo era frazionata in una pluralità di statuti giuridici

erano i soggetti che in un modo o nell’altro provvedevano a curare gli

differenziati, come analogamente lo

interessi collettivi. La funzione amministrativa, concepita come terzo modo di esercizio del potere statale,

non trovava spazio nell’ambito degli ordinamenti premoderni.

l’accentramento dei poteri nelle mani dei magistrati perse la sua caratterizzazione essenzialmente

6) Quando

giustiziale?

6) Il potere dei magistrati, esercitato come potere giusdicente e imperante, perse la sua caratterizzazione

essenzialmente giustiziale soltanto verso la fine del Settecento. Tuttavia, è bene ribadire che nemmeno è

corretto ridurre l’antico regime ad una lunga estensione del Medioevo e nemmeno è giusto sostenere che la

Rivoluzione francese fu capace di negare in blocco il privilegio di cui godevano i magistrati.

IV LEZIONE

Alle origini della tutela amministrativa. L’esempio degli Stati italiani.

1) Per quale motivo il potere centrale degli Stati premoderni contrastò le competenze dell’area dell’auto-

dell’apparato

amministrazione? Quali erano le vere carenze chiamato ad attuare le politiche per il bene

comune?

L’auto-amministrazione della società corporata venne’ di fatto invasa dal potere centrale. Quest’ultima,

1)

infatti, tentò di spostare i confini delle sue competenze e si rivelò completamente sbagliata in quanto, nel

l’“amministrazione corporata”

modello classico dello Stato premoderno, si sarebbe dovuta gestire da sola

attraverso le sue proprie articolazioni istituzionali. In conseguenza a ciò, tale intervento del potere centrale

Le carenze dell’apparato consistevano nel tipo di

si dimostrò inadeguato a conseguire i suoi obiettivi.

all’attuazione di politiche a favore dei consociati.

apparato chiamato Era infatti un apparato che non

riusciva a concepire “l’executio legis”, ossia l’esecuzione della legge, altro che l’applicazione di norme a

fattispecie contenziose.

2) Quali sono gli esperimenti e i limiti nell’area italiana? Da quale esigenze erano nate queste nuove pratiche

di g

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher florianoc237 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia dell'amministrazione dello Stato Italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Gamba Carlo.