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III LEZIONE
I magistrati straordinari, il potere di giudicare e il potere di comandare nelle prospezioni della
dottrina premoderna
Si resero autonome le magistrature dei giudici straordinari rispetto all’apparato preesistente? In quali
1)
settori le magistrature specializzate maggiormente si incrementarono?
1) Le magistrature dei giudici straordinari soltanto raramente arrivarono a darsi una struttura compiuta per
rendersi autonome rispetto all’apparato preesistente. I magistrati straordinari lasciarono ai giudici ordinari
locali tutte le incombenze riservandosi ad avocarsi la giurisdizione di ultimo grado sulle materie di propria
Quel che conta è che l’ordinamento incrementò una quantità di magistrature specializzate
spettanza.
soprattutto in materia fiscale, di amministrazione di beni demaniali e di governo di polizia.
2) A partire da quale epoca la contiguità tra giustizia e amministrazione si rivelò una delle maggiori
contraddizioni dell’antica struttura statale? In che modi operavano i giuristi premoderni? I giudici potevano
derogare al principio di terzietà? maggiori contraddizioni dell’antica
2) La contiguità tra giustizia e amministrazione si rilevò una delle
struttura statale a partire dalla fine del ‘700. Infatti i giuristi premoderni avevano una mentalità
strenuamente “giuricentrica” e questo comportò un difetto del corretto funzionamento amministrativo.
Infatti i giudici detenevano sia il potere giudicante sia il potere di comando. Di conseguenza, ogni comando
era un giudizio e ogni giudizio che si basava su affermazioni unilaterali si risolveva in una manipolazione
nell’epoca degli Stati premoderni, la dottrina
dei fatti che costituiva una perversione del sistema. Pertanto
aveva ammesso con larghezza di visione che il giudice poteva derogare al principio di terzietà e potesse
farsi egli stesso accusatore quando vi fossero in gioco interessi pubblico-collettivi. Questo comportava una
enorme distorsione del sistema per come lo conosciamo oggi. Non era perciò presente in tali casi il
principio del contradditorio da parte del presunto reo.
3) Qual era il legame profondo e stretto che apparteneva al potere dei giudici? Cosa sosteneva la scienza
giuridica dell’età premoderna? Come venne esercitato il potere imperativo e giusdicente dei magistrati?
Autore documento: Floriano Federico Canonico
esercitato dai magistrati nella vita civile e politica dell’epoca,
3) Il potere, era molto vasto e gigantesco.
Infatti, tale potere comprendeva due sottotipi di poteri, ossia il potere giudicante e il potere di comando. Il
potere di giudicare e il potere di comando esercitati congiuntamente dai magistrati erano legati da un
vincolo strettissimo e profondo che non differenziava i due tipi di poteri, ma venivano considerati come
moduli complementari di un unico potere supremo affidato ai giudici. Il potere giudicante era lo stesso tipo
di potere che lo intendiamo oggi giorno, ossia il potere di esprimere dei giudizi e di emettere delle sentenze
giuridicamente vincolanti a cui i sudditi dovevano conformarsi. Il potere di comando, invece, era quella
potestà autoritativa attribuita sempre ai magistrati, intesa ad emanare ordini legalmente vincolanti e di
costringere i destinatari dell’atto a conformarvisi. Tuttavia, la scienza giuridica premoderna giunse
abbastanza presto a rendersi conto di come l’Imperium, ossia il potere di comando, e l’Iurisdictio, ossia il
potere giudicante, fossero due poteri concettualmente distinti. Ad esempio, Jean Bodin sosteneva che
l’essenza del potere magistratuale non consisteva nella giurisdizione, ma in quel potere di comando che
permetteva al magistrato di ordinare, vietare, coercire e punire. In una parola sola, il potere del magistrato
consisteva nell’imporre la sua volontà ai sudditi. Secondo Giacomo Menochio, giurista lombardo del tardo
cinquecento, un giudice che avesse esercitato la potestà imperativa (ossia il potere di comando) priva del
potere giusdicente era “Più un mero esecutore e un carnefice”.
che un magistrato,
Nonostante la scienza giuridica premoderna avesse compreso la distinzione tra i due poteri, la coscienza
legale dell’antico regime continuò a ribellarsi con tutta sé stessa all’eventualità di una separazione concreta
tra potestà imperativa e capacità giusdicente. A tal proposito, il giurista italiano del tardo Rinascimento,
Gerolamo Muscornio, disse: “L’imperium dei magistrati non potrà mai essere separato dalla giurisdizione,
cioè mai potrà essere disgiunto. Qualora accadesse una cosa del genere, dovrebbe certamente essere
indicato con vocaboli come crudeltà e tirannide e non posso persuadermi che si tratti di un potere di diverso
genere”. Dal profilo di tali parole, pronunciate dal giurista rinascimentale, non vi è dubbio che l’età
moderna abbia continuato a subire un forte condizionamento della cultura medievale.
4) Tale ideologia legalistica che considerava il magistrato padrone del potere giusdicente e quello di
comando aveva qualche minima coloritura “garantista” in senso moderno?
L’ideologia legalistica premoderna non aveva niente di “garantista” in senso moderno.
4) Infatti, essa non
mirava ad attuare qualche difesa dei diritti individuali, cioè quelli di ciascuno suddito. Gli unici diritti
percepiti come tali erano allora soltanto quelli storicamente acquisiti, cioè le varie libertà, status, privilegi
godevano per nascita o a seguito di particolari atti d’acquisto.
di cui i soggetti Per tutelare questa sfera di
non era per nulla necessario adottare un “modus operandi”
posizioni soggettive, estremamente circoscritte,
particolarmente riguardoso nei confronti della generalità dei governati.
magistrati dell’epoca C’è qualche aspetto simile al diritto
5) I producevano degli atti amministrativi?
amministrativo contemporaneo nel mondo concettuale dello Stato premoderno? Trovava spazio la funzione
amministrativa nell’ambito degli Stati premoderni?
Non c’è dubbio che i
5) magistrati premoderni producessero comunemente atti molto simili ai provvedimenti
amministrativi di oggi, caratterizzati da un’imperatività non subordinata all’osservanza di speciali forme o
garanzie preventive. Il punto però è che tutta questa attività stragiudiziale (ossia extragiudiziale) continuava
ad essere percepita come un epifenomeno (ossia un fatto accessorio) della sfera processuale. Grida e
precetti si configuravano come ordini provvisori che il giudice emanava fuori dal processo per ragioni di
mera opportunità pratica. Di solito, chi veniva investito da qualche ingiunzione magistratuale vi sottostava
senza replicare o perché consapevole del carattere obiettivamente dovuto della prestazione o perché privo
dei mezzi sociali ed economici necessari ad attivare la costosissima e farraginosa macchina giudiziaria
d’antico regime. Per la maggior parte dei sudditi, i semplici ordini magistratuali (grida e precetti) avevano
lo stesso effetto di vere e proprie sentenze definitive. Il magistrato dunque esercitava un immenso potere.
Era sia un’autorità giudicante sia di comando. Al contrario, se il magistrato fosse stato privato del potere di
giudicare, non avrebbe potuto di conseguenza obbligare i propri sudditi al rispetto dei propri ordini. In altre
parole, non sarebbe stato titolare di alcuna porzione di potere pubblico in senso proprio. La commistione
spiegazione nella struttura sociale d’antico regime
tra amministrazione e giustizia trova la sua più profonda
Autore documento: Floriano Federico Canonico
che riteneva peculiare questa tecnica di governo. La struttura d’antico regime non vedeva nel potere
pubblico un produttore di utilità, ma solo un produttore di arbitrati. In sintesi, possiamo affermare che nel
mondo concettuale dello Stato premoderno non esisteva niente di simile al diritto amministrativo
All’epoca dell’età premoderna esisteva qualche forma e attività amministrativa, ma
contemporaneo. diritto specifico e unitario destinato a regolare l’azione
prescindevano del tutto dalla costruzione di un
che spiega l’assenza di uno specifico e unitario diritto amministrativo
amministrativa. La ragione profonda
nello Stato premoderno è questo: il diritto amministrativo non esisteva perché ancora non esisteva
un’amministrazione in senso giuridico e quindi mancava una vera e propria burocrazia statale. L’area che
in seguito fu occupata dal diritto amministrativo era frazionata in una pluralità di statuti giuridici
erano i soggetti che in un modo o nell’altro provvedevano a curare gli
differenziati, come analogamente lo
interessi collettivi. La funzione amministrativa, concepita come terzo modo di esercizio del potere statale,
non trovava spazio nell’ambito degli ordinamenti premoderni.
l’accentramento dei poteri nelle mani dei magistrati perse la sua caratterizzazione essenzialmente
6) Quando
giustiziale?
6) Il potere dei magistrati, esercitato come potere giusdicente e imperante, perse la sua caratterizzazione
essenzialmente giustiziale soltanto verso la fine del Settecento. Tuttavia, è bene ribadire che nemmeno è
corretto ridurre l’antico regime ad una lunga estensione del Medioevo e nemmeno è giusto sostenere che la
Rivoluzione francese fu capace di negare in blocco il privilegio di cui godevano i magistrati.
IV LEZIONE
Alle origini della tutela amministrativa. L’esempio degli Stati italiani.
1) Per quale motivo il potere centrale degli Stati premoderni contrastò le competenze dell’area dell’auto-
dell’apparato
amministrazione? Quali erano le vere carenze chiamato ad attuare le politiche per il bene
comune?
L’auto-amministrazione della società corporata venne’ di fatto invasa dal potere centrale. Quest’ultima,
1)
infatti, tentò di spostare i confini delle sue competenze e si rivelò completamente sbagliata in quanto, nel
l’“amministrazione corporata”
modello classico dello Stato premoderno, si sarebbe dovuta gestire da sola
attraverso le sue proprie articolazioni istituzionali. In conseguenza a ciò, tale intervento del potere centrale
Le carenze dell’apparato consistevano nel tipo di
si dimostrò inadeguato a conseguire i suoi obiettivi.
all’attuazione di politiche a favore dei consociati.
apparato chiamato Era infatti un apparato che non
riusciva a concepire “l’executio legis”, ossia l’esecuzione della legge, altro che l’applicazione di norme a
fattispecie contenziose.
2) Quali sono gli esperimenti e i limiti nell’area italiana? Da quale esigenze erano nate queste nuove pratiche
di g