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Organi e istituzioni dell'età monarchica

L'età monarchica si presenta divisa in due fasi. Nella prima fase si ritiene che non esistesse una vera e propria città ma un "sinecismo", cioè una riunione di villaggi; solo nella seconda fase si ha una vera città-stato sotto l'influenza etrusca.

Nella prima fase lo stato è federativo raggruppando numerosi insiemi di individui (gentes); in questa struttura il re deve esistere in quanto costituisce la forma più semplice di legame federativo. Tale figura va intesa come coordinatrice di funzioni religiose e militari.

La clientela rappresentava una classe subordinata costituita da ospiti poveri, da individui espulsi da altri gruppi, da piccoli proprietari cui non era sufficiente il reddito della loro terra, da stranieri che chiedevano protezione ed appoggio alla gens, la quale, a sua volta, si giovava di essi per estendere la sua sfera di influenza e di azione.

La critica moderna

propone varie tesi circa l'origine della differenziazione fra patrizi e plebei:
  1. la differenza razziale (Arangio Ruiz);
  2. i plebei sono clienti, divenuti plebei dopo la fondazione della città (Mommsen);
  3. la distinzione si è creata solo dopo il periodo monarchico (non credibile storicamente);
  4. la distinzione discende dalla stratificazione economica (De Martino).
I patrizi e i plebei non avevano Dei diversi ma solo culti diversi. E in realtà non ebbero bisogno di culti diversi fintanto che non furono due comunità separate (494). Il diritto di connubium era la facoltà di contrarre (matrimonio legittimo), e iuxtae nuptiae conseguentemente di riconoscere i propri figli. Il matrimonio poteva essere o ac manu sine manu secondo che la moglie si sottomettesse alla potestà del marito (matrona) o rimanesse sotto quella del padre (uxor). In ciò trova la conferma della teoria del Girstadt che fa risalire la fondazione di Roma a nonoltre12il 550 a.C. Prima del 550 infatti non si trovano scavi che confermino l’esistenza di una città-stato. Parte della dottrina ritiene che il re ricavi la sua investitura da un potere di fatto, carismatico; altri13vedono nel re un magistrato, cioè il titolare di un ufficio e organo dello Stato (Mommsen). Quantoalla nomina, alcuni autori propendono per il sistema ereditario o per l’elezione popolare; tuttaviala teoria più attendibile è quella secondo cui il magistrato crea il magistrato. 5Nella seconda fase i re vengono presentati come figure dispotiche poiché la storiadi questo periodo è scritta da elementi aristocratici contrari al potere regio. I reetruschi immettono nel diritto romano il concetto di “imperium”. L’attribuzionedel potere al re avveniva con la “lex in un primo tempocuriata de imperio”rappresentata da un giuramento di fedeltà e successivamente un vero e proprioatto di Formattazione del testo

sottomissione al sovrano. L'unico ostacolo era rappresentato dal Senato, comunque notevolmente indebolito a partire dalla dominazione etrusca.

Il comizio curiato, costituito da tutto il popolo, rappresenta il più antico organo che la storia di Roma ricordi. Secondo la tradizione fu Romolo a dividere la popolazione in tre tribù ed ogni tribù in 10 curie. Quanto alle competenze, possiamo certamente escludere le funzioni elettorali, legislative e giurisdizionali. In effetti, anche per quanto riguarda la occorre precisare che la ex curiata de imperio non si tratta di una investitura ma di un semplice atto con cui il ex popolo riconosce l'autorità del magistrato supremo e si obbliga a sottostare al suo imperium.

Il Senato era l'assemblea dei patres o degli anziani. La dottrina ritiene che il Senato avesse un carattere originario e fosse depositario della sovranità che veniva, solo in un secondo tempo, delegata al Le

Le tre funzioni più antiche del Senato erano: 1. L'interregnum, che si attuava quando veniva a mancare il rex. Durante questo periodo, gli auspicia tornavano al Senato e i Senatori esercitavano l'imperium a turno per cinque giorni ciascuno. 2. L'auctoritas, che consisteva in una sorta di ratifica delle deliberazioni, ma non si sa se fossero popolari o regie. 3. Lo ius belli et pacis, che consisteva nella titolarità del diritto di concludere foedera (trattati) e di decidere le guerre. I comizi centuriati furono anche una creazione regia attribuita tradizionalmente a Servio Tullio. Essi erano ordinati in 193 centurie, ordinate gerarchicamente per censo, che erano al tempo stesso distretti di leva e unità di voto. I risultati erano i seguenti: - Classe Equestre: 18 centurie, cavalleria, 100.000 censiti in assi. - I° Classe: 80 centurie, fanteria pesante, 100.000 censiti in assi. - II° Classe: 20 centurie, fanteria pesante, 75.000 censiti in assi. - III° Classe: 20 centurie, fanteria pesante, 50.000 censiti in assi. - IV° Classe: 20 centurie, fanteria leggera, 25.000 censiti in assi. - V° Classe: 30 centurie, fanteria leggera, 11.000 o meno censiti in assi.

12.000 Aggregati alla I° classe

Extra classe m I° 2 Aggregati alla V° classe

Extra classe m V°

Fra gli studiosi più moderni, alcuni hanno addirittura negato la storicità della lex curiata de per l’inverosomiglianza della partecipazione attiva dell’assemblea degli armati all’imperio investitura del rex.

Proletari esclusi dal servizio militare e dai diritti politici

Extra classe m

A GIURISDIZIONE CIVILE E QUELLA PENALE

Nella giurisdizione civile i poteri del re riguardano la legis actio sacramentomediante la quale egli decideva su una causa tra due individui che avevano giurato.

Nella giurisdizione penale i due reati principali sono la che – in quanto codardia reato militare riguarda sempre il re – e l’omicidio. Quanto a quest’ultimo, se riguardava l’uccisione di un uomo – in quanto soggetto politico – era di competenza del re; se riguardava l’uccisione di una donna era di competenza della famiglia.

Quest'età primitiva alla base del processo penale stava il concetto di espiazione sacrale. I tipi di espiazione erano due: la consecratio, l'esclusione dell'individuo dalla collettività; e il de necari, l'uccisione del colpevole per reati molto gravi quali il tradimento, la ribellione, la proditio seditio defectio deserzione, l'alto tradimento e il parricidio.

L'ETÀ REPUBBLICANA

RACCONTO TRADIZIONALE CIRCA LA CADUTA DELLA MONARCHIA

Nel 509, secondo la tradizione, si passa dalla monarchia alla Repubblica. Secondo alcuni (Arangio Ruiz) tale passaggio fu lento e graduale e il re divenne "sommo sacerdote" (rex sacrorum). Oggi si ritiene comunemente che il passaggio alla Repubblica fu traumatico. La tradizione parla di un oltraggio ad una matrona da parte di Tarquinio il Superbo e di una conseguente rivolta popolare. Questa sarebbe stata seguita immediatamente dall'elezione della prima

coppia consolare, che avrebbe mantenuto ogni prerogativa regia (imperium) con in più il diritto diveto sulle decisioni del collega. In realtà, nel 524 ad Ariccia vi fu una battaglia che segnò il declino irreversibile degli etruschi. Roma – con la cacciata dei Re – siscrollò di dosso il dominio regio di origine etrusca, estraneo ai propri schemi politici. In quest’ottica vanno visti gli scontri con Porsenna, re di Chiusi, che cercava di ripristinare a Roma la monarchia sostenuto dalla plebe urbana, da sempre monarchica e antiaristocratica.

Le secessioni della plebe

Nel 494 il contrasto tra patrizi e plebei causò la creazione dei tribuni della plebe: è la prima secessione plebea. La plebe faceva giuramento (sacramentum) ai suoi magistrati (tribuni e creava le 16.plebis) leggi sacrate

Poiché il re non poteva certo decidere di tutte le cause proposte, spesso si limitava a ricevere il giuramento e a rimandare il giudizio ad un

giudice da lui designato.Fra le quali ricordiamo quella secondo cui i tribuni sono sacrosanti ( sacri = sanzione religiosa;16santi = sanzione civile) e quella secondo cui nessun patrizio può aspirare al tribunato. 7In età monarchica i tribuni erano esistiti come , le forme ditribuni militum 17magistrati più vicine al popolo. La plebe si impegnava a difendere in armi i proprimagistrati (coniuratio). I tribuni portavano aiuto alla plebe (auxilium) minacciandonuove secessioni e con il potere di . La prima secessione si concluse con18intercessio19l’ambasceria di Menenio Agrippa . Oltre a nuove terre e al riconoscimento delleproprie magistrature i plebei chiedevano l’accesso a tutte le magistrature delloStato e l’abolizione del .20connubiumIl decemvirato e le leggi delle XII tavoleNel 451 sarebbero state soppresse, secondo la tradizione, tutte la magistrature, esarebbe stato creato, su proposta del tribuno Trentilio Arsa, un collegio di 10magistrati

concessione di un periodo di tempo per il pagamento. La seconda legge stabilisce le regole per il matrimonio e la famiglia, mentre la terza legge riguarda l'eredità e la divisione dei beni. Le tavole IV e V trattano dei contratti e delle transazioni legali, mentre la tavola VI riguarda le norme sulla proprietà immobiliare. Le tavole VII e VIII si occupano dei reati e del processo penale, mentre le tavole IX e X riguardano le norme costituzionali. Infine, le tavole XI e XII contengono appendici e disposizioni aggiuntive. Le leggi delle XII tavole sono considerate uno dei primi codici di legge scritti nella storia e hanno avuto un grande impatto sul diritto romano e su molti sistemi giuridici successivi.

Punizione del debitore moroso (con garanzie per il debitore). Seguono leggi che riguardano l'emancipazione dei figli, la sulla moglie, la tutela di minori e incapaci, manus. I erano collegi di comandanti militari, nei quali era consentito 17 tribuni militum consulari potestà l'accesso alla plebe. Per quanto concerna l'origine di tale magistratura, le fonti oscillano tra motivi militari - nel senso che il Senato avrebbe deciso di volta in volta se eleggere consoli o tribuni sulla base delle esigenze belliche - e un'interpretazione classista - nel senso che i plebei, non essendo riusciti ad occupare cariche consolari, impedirono l'elezione dei consoli ed imposero come

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Masi Doria Carla.