Storia del diritto romano
L'ordinamento politico e le fonti di produzione del diritto in età monarchica (753-509 a.C.)
(Periodo chiamato Arcaico, secondo la tradizione, gli estremi cronologici di questo periodo sono il 753 a.C., anno della fondazione di Roma, e il 509 a.C., quando fu detronizzato Tarquinio il Superbo e fu instaurata la Repubblica).
Dai villaggi alle città
Le più recenti scoperte archeologiche hanno portato alla luce i pagi, villaggi ad insediamenti che formarono le città. Infatti dai pagi, (in origine formato da comunità che vivevano sui colli del Quirinale e sul Palatino), si è passati alle città con un'aggregazione di altri colli; essi avevano in comune tratti di carattere militare o culti religiosi simili. Vi è tuttavia un fitto mistero sull'organizzazione politica all'interno dei pagi.
Vi sono tuttavia tre tipi di teorie:
- La prima tesi porta a sostenere che all'interno dei villaggi vi fosse una convivenza basata sull'etnia, e le funzioni erano stabilite in base al sesso, al valore militare e all'età.
- La seconda tesi si apre con uno schema ben preciso formato dalla familia proprio iure, che si basava sulla soggezione al pater familias che esercitava la sua potestas sui sottoposti, fossero essi o no parenti di sangue. La famiglia nella organizzazione proprio iure rappresentava un complesso di persone, ma anche un complesso di beni facenti capo al pater, il signore assoluto nella domus. La parentela civile, l'adgnatio era in linea maschile ed aveva effetti giuridici ai fini della successione intestata. Il giurista romano Gaio ne dà la seguente definizione: "Sono agnati coloro che siano congiunti da parentela in linea maschile, come da un padre comune. Così ad esempio il fratello nato dallo stesso padre, il figlio del fratello e il nipote di lui, e così ancora lo zio e il figlio e il nipote di lui. Mentre coloro che siano uniti in parentela in linea femminile non sono adgnati, ma cognati, ossia legati da una parentela naturale." L'insieme degli agnati dopo la morte del comune pater familias formava la familia communi iure.
- La terza tesi invece parla della gens, che nel periodo storico è l'insieme di più famiglie i cui membri si distinguevano per il comune nomen gentilicium. Sulle ceneri della gens vi fu l'emersione di famiglie di patrizie, e poi famiglie plebee che dettero vita alla nobiltà patrizio-plebea che dalla metà del IV alla metà del I secolo guidò con mano ferma le sorti della Repubblica.
Gli organi di direzione politica in età monarchica
Roma fondata ufficialmente nel 753 a.C. avrebbe conosciuto da subito una costituzione incentrata sul potere del Re, aiutato da un consilium maiores natu (concilio di anziani) e da un'assemblea curiata; la gens. Il primo Re a governare la città sarebbe stato Romolo, a lui sarebbero seguiti tre Re di origine latino-sabina Numa Pompilio, Tullo Ostilio e Anco Marzio, e tre di origine etrusca, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Il regno di Tarquinio il Superbo, fu un regno fatto di omicidi, violenze e terrore, al termine del quale la monarchia (vista in maniera estremamente negativa dai sostenitori della repubblica) venne abolita, imputata come causa di tutti i mali interni di Roma all'epoca e sostituita dalla Res Publica nel 509 a.C.
Per celebrare questo trionfo fu istituita una cerimonia detta regifugium; ove si commemorava la fuga dell'ultimo re di Roma Tarquinius Superbus. Secondo Ovidio questo rito è un ricordo della mitica cacciata del re Tarquinio il Superbo, in seguito alla quale (nel 509 a.C. secondo la tradizione) ebbe inizio la repubblica romana.
Organi di direzione politica in età monarchica
Gli organi di direzione politica in età Monarchica furono tre: il Re, il consilium maiores natu e l'assemblea dei cittadini.
Il Re
Il Re deteneva poteri civili e militari, gli uni e gli altri saldati dalla funzione di mediatore tra uomini e gli Dei; egli in occasioni di decisioni politiche urgenti interrogava gli Dei mediante auspici al fine di assicurare alla comunità la benevolenza delle divinità, la pax deorum. La pax deorum a volte però era turbata da crimini orrendi contro gli Dei e la comunità cittadina;
- come la perduellio, (crimine diretto contro gli Dei e la comunità) punita con la sospensione del colpevole ad un albero sterile (albero i cui frutti non sono commestibili) e la sua fustigazione fino a provocarne la morte;
- oppure altro crimine era il parricidio (omicidio di un parente stretto) esso veniva punito con la pena cullei, che consisteva nella chiusura del colpevole in un sacco di cuoio nero, insieme ad un cane, ad un gallo; una vipera e una scimmia e gettati nel mare.
Insieme al Re ed ai questores parricidi, in questa funzione per reprimere i crimini contro la pax deorum; collaborano anche il collegio dei Pontefici; quest'ultimi insieme con i Flamini, i Feziali e gli Auguri furono assegnati le funzioni giuridiche della civitas. In campo militare invece; il Re fu il comandante supremo dell'esercito ed assistito da due organi ausiliari il magister populi (vero e proprio sostituto del Re in campo militare) e il magister equitum il comandante della cavalleria.
Il consiglio degli anziani e le assemblee popolari
Il consiglio degli anziani Maiores natu
L'organo di direzione politica più importante fu il Re, mentre il secondo e non meno importante fu costituito dal consiglio degli anziani; il Re nominava i singoli patres tra i gruppi gentilizi e famigliari più autorevoli. I primi cinque Re non trasmisero iure sanguinis il loro potere, ma furono creati dai membri più anziani (maiores natu), che alla morte del Re si riunivano in comizi detti lex curiata de imperio e secondo la inauguratio (funzione religiosa) interrogavano gli Dei invocandone la predisposizione nei confronti del nuovo Re. Finché il Re non veniva “nominato” mediante inauguratio; gli anziani regnavano e il potere veniva esercitato a turni di cinque giorni, finché non si arrivava alla nomina del nuovo Re. Tale funzione prendeva il nome di interregnum; esso era un istituto tipico del diritto romano arcaico (753 a.C.-509 a.C.), attraverso il quale, ogni qualvolta il rex veniva a mancare, il potere veniva attribuito ai patres.
Le assemblee popolari
Le assemblee popolari erano tre:
- Comizio curiato (la più antica assemblea popolare divisa per gens o nomen gentilicium).
- Comizio centuriato; la più antica assemblea popolare divisa in base al censo (reddito).
- Comizi tributi; (assemblea del popolo organizzato per tribus, Suburana, Collina, Palatina, Esquilina istituiti dal Re Servio Tullio).
Comitia Curiato
Secondo la tradizione Romolo avrebbe diviso tutta la popolazione in tre tribù:
- Ramnes
- Tities
- Luceres
Ciascuna di queste popolazioni sarebbe stata divisa in dieci curie, per un totale di trenta curie. Ciascuna curia avrebbe fornito all'esercito cento fanti e dieci cavalieri, per un totale di 3000 fanti e 300 cavalieri. Il comizio curiato partecipava alla nomina del Re mediante il coniuratio (giuramento di fedeltà), quest'ultimo munito di interregnum comunicava loro i giorni fasti e nefasti (giorni ove le attività politiche o militari erano permessi o vietati). Il comizio curiato era convocato per esprimere il suo parere sulla adrogatio, (istituto mediante il quale un paterfamilias privo di discendenti adottava un membro di un'altra familias, al fine della continuazione del nomen gentilicium);
Nell'ultimo periodo monarchico intorno al 509 a.C. le curie persero molte delle loro funzioni.
Comitia Centuriata
Ai Comitia Curiati si affiancarono i Comitia Centuriata; costituita molto probabilmente dal patriziato; tale assemblea era suddivisa su base censitaria e che aveva nella centuria (cellula di cento uomini) il suo nucleo politico-militare più importante. Il Carattere militare di questa assemblea è sottolineato dal fatto che si riunivano fuori dai confini della città di Roma, il c.d. Pomerio nel Campo Marzio; al suono del liuto e del corno mentre sul Gianicolo (colle romano che affaccia sul Tevere) si levava un vessillo rosso (bandiera Romana). Tutto il popolo era diviso in cinque classi, (in base alla ricchezza).
Ogni classe era suddivisa in centurie (cento uomini tra cui juniores e seniores di età inferiore o superiore ai 45-46 anni). I comitia centuriata costituivano l'assemblea del popolo in armi. Essi erano così divisi:
- Al di sopra delle classi vi erano gli equites, ossia coloro che servivano la cavalleria, essi erano di origine aristocratica. Gli equites erano suddivisi in 18 centurie. Appartenevano agli equites cittadini con un censo di almeno 125.000 assi (moneta romana prima del sesterzo).
- Prima Classe: apparteneva la fanteria pesante, i fanti della prima classe erano suddivisi in 80 centurie. Appartenevano alla prima classis cittadini con un censo di almeno 100.000 assi.
- Seconda Classe: appartenevano i fanti armati in modo simile alla prima classis, ma senza corazza. Inoltre avevano uno scudo più piccolo e allungato. I fanti della secunda classis erano suddivisi in 20 centurie. Appartenevano alla secunda classis cittadini con un censo di almeno 75.000 assi.
- Terza Classe: I soldati della tertia classis avevano solo elmo ed armi offensive. Erano suddivisi in 20 centurie. Appartenevano alla tertia classis cittadini con un censo di almeno 50.000 assi.
- Quarta Classe: I soldati della quarta classis erano equipaggiati con lancia e giavellotto. Erano suddivisi in 20 centurie. Appartenevano alla quarta classis cittadini con un censo di almeno 25.000 assi.
- Quinta Classe: I militari della quinta classis erano equipaggiati con delle fionde. Erano suddivisi in 30 centurie. Appartenevano alla quinta classis cittadini con un censo di almeno 11.000 assi.
In età della Res Pubblica Romana i comizi centuriati svolsero importanti funzioni, eleggevano i magistrati superiori, (consoli e pretori) sotto l'occhio vigile del Senato; inoltre votavano le leggi che venivano loro proposte dai magistrati. I comitia centuriata svolgevano le funzioni di corte di giustizia nei c.d. iudica Populi, innescati dalla provocatio ad populum (introdotta dalla Lex Valeria del 509 a.C. e prevedeva per il condannato a morte una modifica della sua pena, modifica che doveva essere decisa dal popolo), infatti nessun cittadino poteva essere condannato a morte senza essere stato giudicato dai comitia centuriata.
Costituzione politica in età repubblicana
Le magistrature e la nobilitas patrizio plebea
Nel 509 a.C. cacciato l'ultimo Re Tarquinio il Superbo, il popolo avrebbe nominato due capi elettivi patrizi (consoli) a cui venne conferito un potere di “interregno” di un anno. Tutte le magistrature furono governate da principi fondamentali; quale quello della; Gratuita', Temporaneità e Collegialità.
Gratuità
I magistrati non erano retribuiti per lo svolgimento delle loro funzioni, quindi essi appartenevano di sicuro a una classe facoltosa, dato l'alto costo della campagna pubblicitaria che sostenevano prima di rivestire la carica.
Temporaneità
I magistrati duravano in carica secondo il loro grado di funzione; inoltre essi non erano immediatamente rieleggibili; come appunto disposto da una legge Genucia del 342 a.C. Che stabiliva in dieci anni l'intervallo di tempo necessario alla rielezione.
Collegialità
Per collegialità s'intende che; la carica di magistrato era ripartita tra più persone (almeno 2); in modo da evitare la concentrazione del potere in capo ad un solo magistrato; infatti fondamentale per regolare i rapporti interni tra i magistrati fu lo ius intercendi, ossia la facoltà di opporsi agli atti dei colleghi magistrati, questi veti erano esercitati dall'alto verso il basso, quindi un magistrato di alta carica poteva esercitare poteri sul magistrato di carica bassa; e non viceversa.
Le magistrature di tutto il popolo romano furono:
- Censori: Istituita nel 443 a.C. Essa fu riservata dapprima ai soli patrizii; ma nel 351 a.C. divenne anche plebea. I Censori venivano scelti tra gli ex consoli in numero di due; duravano in carica per un periodo di 18 mesi e provvedevano a due funzioni importanti; il census agere e il cura morum.
- Funzione Census Agere; (censimento della popolazione), il compito principale dei censores era quello di stabilire le condizioni economiche dei cittadini; difatto ogni paterfamilias si recava in Campus Martius in un edificio chiamato Villa publica a presentare quella che oggi chiameremmo dichiarazione dei redditi. Chi non si presentava veniva dichiarato incensus e poteva essere venduto come schiavo.
- Funzione Cura Morum; (comportamento etico dei cittadini); istituto mediante la quale veniva inflitta una nota censoria, a coloro che conducessero una vita non esemplare.; nota censoria che aveva delle serie ripercussioni sul piano politico (es. a colui che fosse stata inflitta la nota censoria perdeva il diritto di voto o di eleggibilità nel caso si trattasse di una carica Magistrale o Senatoria). Nel 312 a.C. fu conferito ai Censori il potere di procedere alla lectio senatus (elezione di un senatore), ma oltre all'elezione essi avevano anche il compito di espellere dal senato i membri che per la loro condotta avesse meritato una notae censoriae di infamia.
- Consoli: Il Consolato fu la magistratura più importante difatto essi detennero il supremo comando politico e militare (imperium); comprensivo del diritto di indire la leva, inoltre essi convocano le assemblee popolari ius agendi cum populo per proporre testi di leggi, elezioni di Pretori e Consoli e mediante il cum senatu convocavano il Senato per richiederne i pareri. I Consoli esercitavano anche la coercitio; istituto mediante il quale venivano puniti i cittadini colpevoli di disobbedienza alla leggi o ai magistrati della Città. I Consoli erano epinomi; davano il loro nome all'anno in cui detenevano il potere; i segni della dignità consolare si esprimevano con la toga praetexta abito di colore bianco con orli in porpora e con il paludamentum; abito di porpora indossato in guerra o nel momento del trionfo o ricezione della carica. Il Magistrato Consolare era sempre accompagnato da 12 littori. Dal 448 a.C. al 368 a.C. il popolo rinunciò ad eleggere i Consoli; conferendo il potere supremo ai tribuni militum consolari potestate; nel 367 a.C. raggiunta un'intesa politica tra patriziato e plebe, si sarebbe ripristinato il potere dei consoli; i consoli erano i due magistrati (1 patrizio e 1 plebeo) che esercitavano collegialmente il supremo potere civile e militare, essi erano eletti ogni anno nei comitia centuriata assieme al pretore. Nel periodo della Res Publica, l'età minima per l'elezione a console era di 40 anni (patrizi) e di 42 per i plebei.
- Pretura; La figura del praetor urbanus (magistrato avente giurisdizione sulle controversie tra cives urbanus), è nata nel 367 a.C. con una delle leggi Lecinie Sestie; il cui compito fu quello di amministrare la giustizia; la iurisdictio; a tal fine aveva il potere di emanare editti con il quale regolare l'esercizio della giurisdizione. Inoltre egli era dotato di imperium, per questo fu considerato il collega minore dei consoli. Anche lui, al pari dei Consoli, indossava la toga praetexta di colore bianco con orli in porpora e usufruiva di 6 littori (soldati che avevano il compito di proteggere i magistrati); ed infine poteva presiedere i comizi tributi per l'elezione dei magistrati minori (edilità plebea e tribunato plebis) c.d. ius agendi cum populo. Al Praetor Urbanus si affiancò, nel 242 a.C. il praetor peregrinus a cui spettava l'esercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani e stranieri, o tra stranieri. I Pretori venivano eletti annualmente insieme ai consoli nei comitia centuriata.
- Questura; i Questori furono eletti dal popolo riunito in comitia centuria; aiutati in campo dai Consoli; i questores classici esercitavano la giurisdizione penale nei giudizi soggetti alla provocatio ad populum; amministravano il tesoro pubblico, l'erario del popolo romano e provvedevano all'allestimento della flotta navale. I quaestores venivano eletti annualmente; e nel 98 a.C. con una riforma Siliana (Silla) il loro numero fu innalzato a 20 per far fronte alle nuove esigenze che derivavano dal controllo di tutta l'Italia. Mentre i quaestores parricidii si occupavano degli assassini e di altri gravi reati fino alla esecuzione della sentenza, ma dopo il periodo Monarchico con l'ingresso della Res Publica furono sostituiti da altri magistrati.
- Edilità; La carica magistrale degli aedile.
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