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La repressione criminale della monarchia alla fine della repubblica
In età monarchica, il compito di giudicare e reprimere i comportamenti criminali spettava al Re, coadiuvato dai suoi fedeli assistenti, i duumviri Siocperduellionis e i quaestores parricidi.
I crimini che essi giudicavano non erano solo rivolti a sua maestà, ma la loro giurisdizione ricopriva tutti quei crimini che turbavano la pax deorum.
I crimini che essi giudicavano si dividevano in:
- Crimini di minor rilievo che venivano espiati con la piacula, un'offerta sacrificale alla divinità offesa. Ad esempio, una vedova che passava a nuove nozze prima dell'anno di lutto richiesto dal costume doveva offrire alla divinità offesa, in questo caso la Dea Cerere o Tullare, una vacca gravida in sacrificio.
- Crimini di maggior rilievo definiti delittuosi ed inespiabili:
- Sacertas: sanzione a carattere giuridico-religioso inflitta a colui che determinava,
Con la propria condotta, una infrazione della pax deorum; tale soggetto veniva definito sacertas vale a dire "maledetto, colpito da un influsso negativo da parte degli dei, egli poteva essere ucciso da qualunque cittadino e il suo corpo e i suoi beni offerti in sacrificio agli Dei. Esempio: vendita della moglie da parte del marito, rimozione delle pietre di confine; grave abuso del figlio sul padre.
2. perpedullio: (crimine diretto contro gli dei o attentato alle istituzioni dello Stato) punito tramite pena di morte, i colpevoli erano sospesi ad un albero sterile e fustigati fino alla morte.
3. parricidium: uccisione cosciente e volontaria del padre o di parenti prossimi, Il Re numa dice a tal proposito: se qualcuno uccide intenzionalmente un uomo libero, sia parricida; si qui hominem liberum dolo sciens morti duit paricidas esto.
Eta' Res Publica - Introduzione
Con la caduta dalla Monarchia si passo alla Res Publica
intorno al 509 a.C., scomparve la figura del Re e con esso anche il vecchio sistema di giudicare i colpevoli di delitti gravi. Al posto del Re, con l'avvento della Res Publica i poteri politico-militari furono esercitati dal Rex sacrorum (magistrato religioso) e dai consoli; ma questi ultimi, dotati di un potere coercitivo (potere dove viene fatto uso della forza), punivano i cittadini in modo non appropriato e a volte abusavano anche del loro potere. Nascita della Provocatio ad Populum Al fine di limitare i poteri del Rex sacrorum e dei consoli, nacque un istituto, introdotto dalla Lex Valeria del 509 a.C., la provocatio ad populum; tale istituto prevedeva per il condannato a morte una modifica della sua pena, modifica che doveva essere decisa dal popolo, infatti nessun cittadino poteva essere condannato a morte senza essere stato giudicato dai comitia centuriata come stabilito dalla Tavola 12° (che regola i crimini) delle leggi delle XXII tavole. Introduzione di nuovi istituti.coailL'istituto della provocatio ad populum in iudica Populi, di potesta' dei comizi centuriati, rimase attivo fino agli inizi del II secolo a.C, fin quando nongmi@ssi'iniziarono ad intravedere i segni delle prime crepe. in.siksInfatti queste crepe si erano formate con il tempo, infatti questo istituto aveva bisogno di tempo, e il tempo porto' ad un accumulo di processinraf-sigiudiziari. inSiPer risolvere la questione ormai diventata insostenibile per i soli comizi centuriati, , il senato affido' questi processi a dei tribuinali straordinarioscecancomposti per lo piu' dai consoli e dai pretori, assistiti da un collegio di giudici; ma ben presto anche questi furono soppiantati dalle quaestionesFrperpetuae, tribunali permanenti con il compito di giudicare in materia penale.L'istituto della Quaestiones perpetuae si svolgeva in questo modo :– l'accusa era sostenuta da un privato cittadino; (presentava all'imputato gli elementi raccolti
per processarlo) – il giudizio definitivo era formulato da una giuria di cittadini; – il magistrato si limitava a presiedere la giuria, senza partecipare al voto
Questiones Repetundae
La prima quaestiones perpetuae fu istituita nel 149 a.C., da una Lex Calpurnia per il crimen repetundae (malversazione – crimine contro lo Stato – impiego illecito o illeggittimo di danari o beni mobili da parte di un funzionario dello Stato); nel nostro caso colui che compie l'azione è un governatore provinciale.
Le notizie ci sono note direttamente per il tramite di una legge successiva; la lex Acilia de repetundis del 123-122 a.C, essa ci informa:
Riassunto realizzato da Francesco Sinisi franks.sinisi@gmail.com – che il tribunale era presieduto da un praetor peregrinus, coadiuvato da una corte di giudici detti reciperatores (nominati in base ad una lista di cittadini, tutti espressione del ceto sanatorio) – che il procedimento si svolgeva per sacramentum (per giuramento),
e che aveva come esito, nel caso di provata colpevolezza, una condanna al simplum cioè alla restituzione del maltolto. Le quaestio erano presiedute dal praetour nominato con il sistema della sortitio (estrazione a sorte dei magistratus giudicanti), e ciascuno aveva competenza relativa ad un solo delitto, egli inoltre fu coadiuvato da una corte di 50 giurati, tutti espressione del ceto equestre; a questi 50 si arrivava in questa maniera; all'interno di una lista di 450 cittadini l'accusatore sceglieva 100 giudici e li comunicava all'accusato, che ne sceglieva 50; questi 50 giudici avrebbero composto la giuria c.d. electio. I provinciali che pretendevano di essere stati vittime di malversazione potevano sostenere l'accusa; nominando al loro interno un patronus (patrono -oratore) che potesse patrocinare in giudizio. Dopo l'escussione (interrogatorio) dei testimoni, e le arringhe finali, si procedeva alla declaratoria di innocenza o di colpevolezza; in quest'ultimo caso il governatore subiva la condanna di natura penale, al pagamento del duplum del maltolto. Riforma delle Questiones perpetuae Dopo l'età di Silla verso il 70 a.C; furono emanate nuove leggi, delle quali alcune dirette ad istituire nuove questiones; come la lex Plautia del 78 a.Cmche introdusse una corte stabile per la repressione di vari ipotesi di vis olentus; (violenza), l'ambitus; crimine che puniva il broglio elettorale, crimen.coailmmaiestatis; crimine contro il popolo romano l'omicidio, falsus; falso, plagius; plagio. Anche la giuria fu modificata; i 50 giudici espressione del cetog@isiequestre scelti a sorte da una lista di 450 cittadini, furono sostituiti con la Lex Aurelia del 70 a.C., e costituite per 1/3 da Senatori; 1/3 da Cavalieri eni.sskn1/3 da tribuni aerari. fra-isSullo scorcio dell'età Repubblicana funzionavano dunque in Roma circa 5-6 tribunali permanenti.inSioProcedimento Questiones perpetuae cscean L'iniziativa dellaLa repressione spettava a qualunque iudicium publicum; privato cittadino; nel caso di più accusatori c.d. postulatio, per lo stesso crimine, si svolgeva un procedimento preliminare divinatio; diretto alla scelta di chi doveva sostenere l'accusa. L'accusatore doveva garantire mediante sacramentum, che non accusava al solo scopo di danneggiare il reo; pena la sua incriminazione come calunniatore. Il magistrato dopo il sacramentum provvedeva all'iscrizione del reo (accusato); nel ruolo dei giudicabili c.d. inscriptio inter reos. Costituita la giuria aveva luogo il dibattito, con le arringhe delle parti e l'escussione dei testimoni. Il processo venne diviso in due atti; actio prima e actio secunda, l'accusatore aveva a disposizione 2 giorni per esporre i fatti e altrettanti erano a disposizione della difesa. Terminata la actio prima, si passava alla actio secunda, ove vi era emanata la sentenza di colpevolezza o innocenza. Giuridicità della Questiones.
PerpetueLe questiones perpetue ebbero vigenza in Roma entro uno spazio di 1000 passi da essa; in provincia invece le questiones erano esercitate dal governatore; tuttavia a poco a poco, anche in provincia si fece strada l'idea di tenere i processi in cui il governatore giudicasse coadiuvato da un concilium di cittadini romani.
Le quaestiones perpetuae furono in secondo tempo modificate dalla riforma penale di Augusto nel 17 a.C. eta' del principato, ed operarono in Roma formalmente fino ai primi decenni del III secolo d.C.
Riassunto realizzato da Francesco Sinisi - franks.sinisi@gmail.com
Capitolo VII – 7
La Costituzione Politica del principato
1. LA CADUTA DELLA REPUBBLICA
Alcuni fattori importanti che contribuirono alla caduta della Res Publica furono:
- il fallimento del senato;
- La Repubblica, nella sua essenza, era il Senato e questo, nella crisi della tarda repubblica si
Riassunto realizzato da Francesco Sinisi - franks.sinisi@gmail.com
mostrò indegno, di fronte alla necessità di riforme radicali, esso fu troppo conservatore e contrario al cambiamento; il Senato non ebbe una politica chiara e coerente: i senatori furono capaci solo di anteporre i propri interessi a quelli della repubblica. Il Senato inoltre richiedeva sempre più contadini per l'arruolamento nell'esercito; da qui nasce un altro fenomeno che contribuì alla caduta della Res Publica – l'abbandono delle campagne; che diede vita al fenomeno del latifondo; le terre abbandonate erano acquistate a poco prezzo dai membri più ricchi ed influenti della nobiltà sanatoria. Il fenomeno del latifondo provocò una forte diminuzione del commercio; i contadini, come già detto, erano chiamati in armi dal Senato; coloro invece esenti dovevano affrontare enormi spese per rendere produttiva la terra, quelli che vi tentavano ricorrendo al prestito ad interessi elevatissimi; spessissimo non riuscivano.Nell'impresa ed erano costretti a cedere le terre alla NobilitasSanatoria. Roma, anche se ad un primo sguardo poteva sembrare una comunita' militare, forte e ricca; la sua vera ricchezza era, invece, concentrata nell'agricoltura; e il fenomeno del latifondo diede vita ad un ultimo fattore che contribui' alla caduta della Res Publica; m– col'inflazione e la pressione fiscale; i commerci che diminuirono sempre di piu', grazie appunto alle terre incoltivate; diede vita ad unail.gminnalzamento dei prezzi; dovuta alla crescente spesa pubblica per mantenere l'esercito e le istituzioni burocratiche.
Rivolta Graccana s.snk