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La seconda commissione dei decemviri e le XII Tavole

La seconda commissione dei decemviri fu dominata dal patrizio Appio Claudio ed ebbe un comportamento dispotico. Le due tavole restanti furono scritte senza consultazione nell'assemblea. Il diffuso malcontento e un episodio legato a Virginia, una fanciulla plebea che il padre preferì uccidere piuttosto che consegnare alle voglie dell'arrogante decemviro Appio Claudio, scatenarono una rivolta popolare e la deposizione della commissione, con il ripristino delle magistrature ordinarie.

I consoli dell'anno 449 a.C., fecero incidere le leggi su tavole che vennero esposte in pubblico, nel Foro cittadino. Queste dodici tavole furono a lungo considerate diritto dei plebei.

Contenuto delle XII Tavole

Il testo originale non è giunto integralmente fino a noi. Le tavole originali, infatti, andarono perdute nell'incendio della presa di Roma da parte dei Galli di Brenno nel 390 a.C., o, forse, nel 386 a.C.). Tuttavia, numerosi frammenti sono citati dalle fonti antiche.

saggio, il testo delle Dodici Tavole era organizzato in tavole, ognuna delle quali conteneva diverse norme giuridiche. Gli studiosi hanno cercato di raccogliere tutte le citazioni pervenute per ricostruire il testo originale delle tavole, ma questo è un compito molto difficile e soggetto a interpretazioni diverse. Le leggi delle Dodici Tavole coprivano tutti i settori del diritto, inclusi il diritto sacro, pubblico, penale e privato, nonché le norme sul processo legale. Queste leggi erano basate sulle consuetudini esistenti e venivano tramandate oralmente.

Testo dei moderni editori, sembra che le prime tre tavole riguardassero il processo civile e l'esecuzione forzata, la quarta il diritto di famiglia, la quinta le successioni mortis causa, la sesta i negozi giuridici, la settima le proprietà immobiliari, l'ottava e la nona i delitti e i processi penali, la decima norme di diritto costituzionale (valore di legge per le decisioni del popolo in assemblea, proibizione dei privilegi, ecc.), mentre le ultime due - dette da Cicerone tabulae iniquae perché istituivano il divieto di matrimonio fra patrizi e plebei - avrebbero avuto carattere di appendice.

Cursus honorum

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il cursus honorum era l'ordine sequenziale degli uffici pubblici tenuti dall'aspirante politico sia nella Repubblica Romana che nei primi anni dell'Impero romano. Fu progettato per gli uomini di rango senatoriale. Il cursus honorum conteneva una miscela di incarichi militari e politici. Ogni ufficio aveva

un'età minima per l'elezione. C'erano intervalli minimi per tenere uffici successivi eleggi che proibivano di ripetere un ufficio. Queste regole furono alterate e ignorate nel corso dell'ultimo secolo della Repubblica. Per esempio, Mario fu console per cinque anni consecutivi tra il 104 e il 100 a.C.. Presentati ufficialmente come opportunità per un servizio pubblico, gli uffici si sono spesso trasformati in mere occasioni di auto gratificazione. Dopo le riforme di Lucio Cornelio Silla era richiesto un intervallo di due anni per un nuovo ufficio o per tenere un'altra volta lo stesso ufficio. Il cursus honorum cominciava ufficialmente con dieci anni di servizio militare nella cavalleria romana (gli equites) o nello staff di un generale che era un parente o un amico della famiglia. Il nepotismo non veniva condannato; era una parte integrante del sistema. Questi dieci anni erano considerati obbligatori per essere qualificato ad un incarico politico, ma in

pratica la regola non era applicata rigidamente. A Roma non c'era niente che assomigliasse ad un moderno partito politico. I candidati erano scelti per la reputazione personale e per quella della loro famiglia. I candidati che provenivano dalle famiglie più anziane erano favoriti perché potevano usare le abilità dei loro antenati per la loro propaganda elettorale.

I seguenti passaggi del cursus honorum erano realizzati tramite elezioni dirette che si svolgevano annualmente.

Il primo passo era quello di Questore (quaestor). I candidati dovevano avere almeno 30 anni. Tuttavia i patrizi potevano anticipare la loro candidatura di due anni sia per questa che per la altre cariche. Da otto a dodici questori servivano nella amministrazione finanziaria a Roma o come secondi dei governatori. L'elezione a questore portava con sé, a partire dalla tarda repubblica, l'automatica ammissione tra i membri del Senato.

A 36 anni, gli ex questori si potevano candidare per

l'elezione ad una delle quattro cariche di Edile (aedilis). Gli edili avevano responsabilità amministrative a Roma, principalmente di carattere infrastrutturale, e spesso tenevano dei giochi alla fine della carica. Gli edili erano solitamente due patrizi e due plebei. Questo passaggio era facoltativo. Sei Pretori (Praetor) erano eletti tra uomini di almeno 39 anni. Principalmente avevano responsabilità giudiziarie a Roma. Tuttavia potevano anche comandare una legione e avere l'incarico di governare, alla fine del loro mandato, province non assegnate ai consoli. La carica di Console (consul) era la più prestigiosa di tutte ed rappresentava il vertice di una carriera riuscita. L'età minima era 42. I nomi dei due consoli eletti identificavano l'anno. I consoli erano responsabili dell'agenda politica della città, comandavano eserciti di grandi dimensioni e governavano, alla fine del loro mandato, province importanti. Un secondo mandato.come console poteva essere tentato solo dopo un intervallo di 10 anni. L'ufficio di Censore (censor) era l'unico con una durata di 18 mesi anziché i 12 usuali. I censori venivano eletti ogni cinque anni ed anche se la carica non aveva l'imperium militare, era considerata un grande onore. I censori erano responsabili dello stato morale della città, iniziavano grandi lavori pubblici e, ultimo ma non meno importante, selezionavano i membri del Senato e potevano decretarne l'espulsione, la causa più frequente era l'indebitamente eccessivo di un membro del Senato. La carica di Tribuno della plebe era un passo importante nella carriera politica di un plebeo, anche se non faceva parte del cursus honorum. Aver tenuto ogni carica all'età più giovane possibile (in suo anno) era considerato un grande successo politico, poiché mancare la pretura a 39 anni significava che uno sarebbe potuto essere a console a 42. Cicerone espresse il suo

Estremo orgoglio sia per essere un homo novus, cioè una persona che era diventata console senza che nessuno dei suoi antenati lo fosse diventato in precedenza, sia nell'essere stato eletto console "in suo anno".

Altre importanti cariche Romane, al di fuori del cursus honorum erano:

Iurisdictio

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In diritto romano, per iurisdictio (da ius e dicere) si intende il potere, di cui sono dotati alcuni magistrati, detti giusdicenti, di impostare in termini giuridici la controversia. In questo senso la iurisdictio si distingue dalla iudicatio, che è invece il potere di risolvere la controversia, e attribuito al giudice che dovrà emettere la sentenza. Nei sistemi processuali delle legis actiones e dell'agere per formulas questa distinzione fra iurisdictio e iudicatio trovava riscontro nelle due fasi in cui il processo era bipartito: la fase in iure, che si svolgeva innanzi al magistrato giusdicente, e la fase apud iudicem.

che si svolgeva innanzi a un giudice privato (unico o collegiale). Da questo punto di vista la nozione tecnica di iurisdictio dell'antico diritto romano non può considerarsi coincidente né con la iurisdictio del diritto intermedio, né tanto meno, con la moderna 'giurisdizione'. Dotati di iurisdictio erano i due pretori (praetor urbanus e praetor peregrinus), gli edili curuli e, nelle province, i governatori provinciali. Secondo quanto puntualizzano le fonti (Varr. de lingua Lat. 6.30), l'esercizio della iurisdictio si manifestava nei tria verba praetoris: do, dico, e addico, che potevano esser pronunciati solamente nei giorni fasti (dies fasti). La locuzione latina lege agere indica il complesso sistema processuale in uso presso l'antica Roma fino alle Leges Iuliae iudiciariae con cui venne formalmente abolito e sostituito dall'agere performulas. Gaio ricollega l'espressione lege agere alla Lex intesa come lex publica populi Romani, ma

La romanistica moderna contesta tale spiegazione, giacché le prime legis actiones vennero introdotte dal mos maiorum ben prima che nascessero le leges. Maggiore credito in dottrina ha riscosso dunque l'opinione che ricollega il significato dell'ablativo lege al significato del termine lex come pronuncia orale e solenne, intendendo come lex la pronuncia di certa verba. Lege agere vorrebbe dire, secondo questa opinione, agere certis verbis, ossia agire con la pronuncia di parole determinate.

Di recente si è anche osservato che in origine il verbo ago e il verbo aio avevano in comune la forma dell'infinito agere, sicché, se si tiene presente questo antico valore dell'infinito agere, il sintagma lege agere avrebbe indicato la pronuncia di una formula orale.

Diverse legis actiones, pur differenti, avevano alcune caratteristiche in comune:

  • Formalismo orale e gestuale: la validità delle azioni era subordinata alla rigida osservanza delle formule

Verbali e gestuali prescritte dal rituale. Il rispetto della forma, oltre che necessario, era anche sufficiente, non essendo rilevante ai fini della sentenza la reale volontà delle parti.

Tipicità: le legis actiones erano modi di agire aventi ciascuno una data struttura formale, che corrispondeva a un dato tipo. Atti che non rientravano in alcun tipo non erano ammissibili e non potevano avere alcuna efficacia. Ciascuna legis actio di solito serviva a tutelare più di una situazione soggettiva.

Il processo per legis actiones

L'iniziativa di ciascuna legis actio era assunta di regola da chi si affermava titolare della situazione giuridica fatta valere (attore), nei confronti di chi egli affermava titolare della situazione soggettiva contrapposta (convenuto). Entrambi dovevano essere liberi, cittadini romani e sui iuris.

Gli incapaci erano sostituiti dal loro tutor o curator. Nei processi di libertà la persona il cui status era controverso veniva

necessariamente sostituita dall'adsertor in libertatem.

[modifica] Fase in iure

Le legis actiones cominciavano con l

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A.A. 2008-2009
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.