Cause dell'incertezza sulla storia dei primi secoli di Roma
Il problema preliminare di ogni disciplina storica è quello relativo all’identificazione delle fonti di cognizione: tutti sanno quanto limitata sia l’attendibilità delle notizie che i classici registrano per la più antica storia di Roma. Di ciò ne avevano coscienza anche gli storici dell’età di Augusto come Livio nel suo ab urbe condita.
Inoltre, proprio studi recenti hanno confermato che il ricordo degli avvenimenti antichissimi sia stato turbato da storici troppo propensi a magnificare le gesta dei loro avi. Numerose falsificazioni derivano pure dall’orgoglio cittadino che volle presentare come primordiali le istituzioni politiche più popolari, quali il comizio centuriato e le tribù rustiche, attribuiti l’uno e le altre al mitico re Servio Tullio.
Altro fenomeno che turba la storia dell’antichità è il cosiddetto concentramento storico per il quale, anche inavvertitamente, si accentrano intorno ad un individuo – reale o fittizio – o intorno ad un avvenimento saliente, tutti gli istituti e le azioni che si reputano conformi al carattere dell’individuo o dell’avvenimento. A ciò si aggiunga la scarsa entità, per l’epoca più antica, dei fasti consulares, e i dubbi sulla loro attendibilità in tale epoca.
Un interessante indizio sull’inizio di una documentazione attendibile ci è dato dai fasti trionfali che la tradizione voleva fossero stati esposti sin dalle origini. In realtà, le eclissi solari – fenomeno quanto mai adatto a colpire l’immaginario collettivo – si trovano ricordate solo a partire da quella del 288 mentre nessuna menzione è fatta per quelle del 310 e del 297. Per conseguenza, bisogna ritenere che soltanto fra le due date del 297 e del 288 ebbe inizio in Roma una redazione scritta dei principali avvenimenti contemporanei.
Gli elementi per la ricostruzione
La storiografia moderna è in grado di fornire un quadro abbastanza preciso dei primi secoli di Roma grazie ad altre discipline – come l’archeologia – e vari altri elementi per la ricostruzione tra i quali ricordiamo:
- La tradizione: Sebbene spesso immaginaria, la tradizione ha sempre un nucleo di verità utile per la ricostruzione degli avvenimenti storici.
- La glottologia: Gli studi linguistici hanno messo in luce l’influenza etrusca su Roma, ad esempio mostrando l’identità tra il nome dei Tarquini e quello del monte Tarpeo.
- L'archeologia: Spesso i ritrovamenti archeologici hanno confermato i dati della tradizione. Così, ad esempio, lo Ianus geminus, porta bifronte che la tradizione ci dice aperta in tempo di guerra e chiusa in tempo di pace: ciò ci porta al riconoscimento di due gruppi politici stabiliti sull’uno e sull’altro colle e di un trattato di alleanza militare concluso fra essi. Oppure l’introduzione del fascio littorio ad opera degli etruschi ha trovato conferma nel ritrovamento di una tomba etrusca a Vetulonia dove era sepolto un magistrato con a lato i fasci littori.
- La comparazione storica: Sulla base di un’accertata affinità etnica o di un’influenza sicuramente esercitata da un popolo su un altro, si è in grado di usare proficuamente questo mezzo.
- La struttura degli istituti giuridici in epoca storica: Dallo studio dei singoli istituti giuridici si risale ad una corretta conoscenza degli ordinamenti preesistenti, poiché a nuove situazioni socio-politiche corrispondeva sempre un graduale adattamento degli istituti precedenti e non l’immediata creazione di nuovi.
Altre difficoltà
Non è tuttavia da credere che i problemi della conoscenza storico-giuridica siano propri della sola epoca primitiva. Anzitutto ci sono periodi storici in cui le fonti sono comunque scarse o di seconda o terza mano. Del resto, anche dove le fonti sono copiose nei rispetti della storia politica, possono essere insufficienti allo storico del diritto. Infatti, l’immaginazione degli scrittori antichi veniva più facilmente colpita da fatti di poco interesse per lo storico del diritto, mentre le notizie di maggior significato giuridico non venivano poste nel dovuto risalto.
L'età monarchica
Leggende relative al periodo regio
Sia Livio che Dionigi di Alicarnasso raccontano di Enea e di suo figlio Ascanio, fondatore di Alba Longa. L’ultimo re di Alba ebbe due figli, Amulio e Numitore; Amulio detronizzò Numitore, ma dalla figli di quest’ultimo, Rea Silvia, nacquero due gemelli, Romolo e Remo. Romolo, esule da Alba Longa, avrebbe fondato Roma, ponendole a capo un Rex e suddividendone la popolazione in tre tribù (Ramnes, Tities, Luceres). A lui risalirebbero anche i comizi curiati, il Senato composto da 100 membri e la divisione della popolazione in patrizi e plebei. Egli avrebbe governato come i magistrati repubblicani, vale a dire, presentando le leggi ai comizi e rispettando i pareri del Senato.
Altrettanto avrebbero fatto i suoi successori latini: Numa Pompilio (cui sono attribuite le istituzioni religiose), Tullo Ostilio (che fondò Ostia e distrusse Alba Longa), Anco Marzio (che ingrandì la città). Alla morte di quest’ultimo sarebbe salito al trono Tarquinio Prisco, di origine etrusca, che avrebbe dato alla regalità gli attributi esteriori del comando e governato dispoticamente.
Successivamente avrebbe regnato Servio Tullio, non etrusco, al quale sono attribuite alcune riforme di carattere popolare. Infine sarebbe salito al trono Tarquinio il Superbo che avrebbe governato da tiranno. Quest’ultimo avrebbe recato offesa ad una matrona e sarebbe stato perciò detronizzato (509 a.C.) demarcando il passaggio dall’età monarchica a quella repubblicana. In realtà i primi due re non sono mai esistiti ma sono eroi eponimi. Il numero di re che ci è stato tramandato è un numero sacro ma in realtà sono senz’altro stati più numerosi. A partire dalla dominazione etrusca la città si popola notevolmente e si assiste ad un cambiamento in senso commerciale dell’economia locale (trattato commerciale con Cartagine). Non c’è ancora espansione coloniale in quanto la città antica è “città-stato”.
L'origine storica di Roma
Sulle origini storiche di Roma sono state avanzate molte ipotesi basate su ricerche archeologiche e glottologiche. Alcuni studiosi sostengono l’esistenza di Roma già prima della dominazione etrusca; altri propendono per l’origine etrusca.
Roma, città latino-sabina
Per gli studiosi che sostengono tale ipotesi, i primi stanziamenti nella zona latina risalgono al X secolo e la città sarebbe sorta, non per associazione, ma per successivi ampliamenti di un nucleo primitivo durante i secoli IX e XIII a.C.
Roma, città etrusca
Per i sostenitori di tale ipotesi esistono tracce di stanziamenti pre-etruschi sul Palatino ma questi rappresentavano solo confederazioni fra villaggi. Furono gli etruschi i primi a introdurre il tipo della “città-stato” in Italia. Comunque, se Roma non è propriamente di origine etrusca, è etrusca senz’altro la Costituzione cittadina.
Il processo formativo della città e la distinzione della popolazione fra patrizi e plebei
La storiografia moderna pone come organismo originario la familia, facendo derivare da questa organismi più ampi come la gens e la civitas. Questa opinione non tiene conto della circostanza che l’organizzazione primitiva non era la famiglia, ma la comunità indifferenziata. L’ipotesi più probabile è quindi quella gentilizia – cioè di una federazione di gentes – che, pur non disconoscendo la possibilità di una formazione delle gentes nell’ambito di più vaste comunità, né la compresenza di organismi minori, riconosce alla gens il carattere di una organizzazione politica sia perché in essa si verificava il primo limitato fenomeno di divisione in classi, sia perché essa non aveva vincoli di sangue ma etnici.
Osserviamo i fatti: si ha una città stato solo se esiste una economia commerciale; infatti ad un’economia agricola corrisponde una struttura gentilizia, aristocratica, gerarchica, territoriale, che non conosce lo schiavo, ma solo il cliente che ne è elemento estraneo con esclusivi compiti di difesa. La città-stato è un modello etrusco. Nel 754 a.C. gli etruschi ebbero la loro massima espansione territoriale a sud, e giunsero al Tevere; all’altezza dell’isola Tiberina fondarono la loro più avanzata base commerciale, trovandovi però una popolazione locale a struttura tribale (gentilizia). Nacque così un lunghissimo conflitto tra il modello etrusco importato della città-stato e quello latino locale (gentes). In una prima fase la struttura gentilizia ebbe la meglio perché più solida (è il periodo in cui le assemblee sono divise per curie); nella seconda fase i re acquisirono maggior potere ed entrarono in contrasto con il Senato di origine gentilizia (è il periodo dei comizi centuriati divisi per censo). Si ebbe dunque un cambiamento sociale, politico ed economico, insomma il passaggio da un modello politico statico ad uno dinamico. In quel periodo i clienti si staccarono dalla gens e si unirono al resto della plebe di origine alluvionale.
L’elemento razziale può perciò essere preso in considerazione per spiegare la differenza tra patriziato e plebe, ma solo riguardo alla maggiore omogeneità del patriziato. Oltre alla struttura socio-politica, il divario tra patrizi e plebei era dovuto ai diversi culti e al “connubium”.
Organi e istituzioni dell'età monarchica
L’età monarchica si presenta divisa in due fasi. Nella prima fase si ritiene che non esistesse una vera e propria città ma un “sinecismo”, cioè una riunione di villaggi; solo nella seconda fase si ha una vera città-stato sotto l’influenza etrusca. Nella prima fase lo stato è federativo raggruppando numerosi insiemi di individui (gentes); in questa struttura il re deve esistere in quanto costituisce la forma più semplice di legame federativo. Tale figura va intesa come coordinatrice di funzioni religiose e militari.
Nella seconda fase i re vengono presentati come figure dispotiche poiché la storia di questo periodo è scritta da elementi aristocratici contrari al potere regio. I re etruschi immettono nel diritto romano il concetto di “imperium”. L’attribuzione del potere al re avveniva con la “lex curiata de imperio” in un primo tempo rappresentata da un giuramento di fedeltà e successivamente un vero e proprio atto di sottomissione al sovrano. L’unico ostacolo era rappresentato dal Senato comunque notevolmente indebolito a partire dalla dominazione etrusca.
Il comizio curiato
Il comizio curiato, costituito da tutto il popolo, rappresenta il più antico organo che la storia di Roma ricordi. Secondo la tradizione fu Romolo a dividere la popolazione in tre tribù ed ogni tribù in 10 curie. Quanto alle competenze possiamo certamente escludere le funzioni elettorali, legislative e giurisdizionali. In effetti, anche per quanto riguarda la lex curiata de imperio occorre precisare che non si tratta di una lex o di una investitura ma di un semplice atto con cui il popolo riconosce l’autorità del magistrato supremo e si obbliga a sottostare al suo imperium.
Il Senato
Il Senato era l’assemblea dei patres o degli anziani. La dottrina ritiene che il Senato avesse un carattere originario e fosse depositario della sovranità che veniva, solo in un secondo tempo, delegata al rex. Le tre funzioni più antiche del Senato erano:
- L’interregnum: Che si attuava quando veniva a mancare il rex. Gli auspici tornavano al Senato e i Senatori esercitavano l’imperium a turno per cinque giorni ciascuno.
- L’auctoritas: Che consisteva in una sorta di ratifica delle deliberazioni ma non sappiamo se popolari o regie.
- Lo ius belli et pacis: Che consisteva nella titolarità del diritto di concludere foedera o di decidere le guerre.
I comizi centuriati
Creazione regia furono anche i comizi centuriati, attribuiti tradizionalmente a Servio Tullio. Essi erano ordinati in 193 centurie, ordinate gerarchicamente per censo, che erano al tempo stesso distretti di leva e unità di voto. Risultavano:
| Classe | Centurie | Milizia | Censo in assi |
|---|---|---|---|
| Equestre | 18 | Cavalleria | 100.000 |
| I° | 80 | Fanteria pesante | 100.000 |
| II° | 20 | Fanteria pesante | 75.000 |
| III° | 20 | Fanteria pesante | 50.000 |
| IV° | 20 | Fanteria leggera | 25.000 |
| V° | 30 | Fanteria leggera | 11.000 o 12.000 |
| Extra classem I° | 2 | Aggregati alla I° classe | |
| Extra classem V° | 2 | Aggregati alla V° classe | |
| Extra classem | 1 | Proletari esclusi dal servizio militare e dai diritti politici |
La giurisdizione civile e quella penale
Nella giurisdizione civile i poteri del re riguardano la legis actio sacramento mediante la quale egli decideva su una causa tra due individui che avevano giurato.
Nella giurisdizione penale i due reati principali sono la codardia che – in quanto reato militare riguarda sempre il re – e l’omicidio. Quanto a quest’ultimo, se riguardava l’uccisione di un uomo – in quanto soggetto politico – era di competenza del re; se riguardava l’uccisione di una donna era di competenza della famiglia. In quest’età primitiva allabase del processo penale stava il concetto di espiazione sacrale. I tipi di espiazione erano due: la consecratio, cioè l’esclusione dell’individuo dalla collettività; il deo necari, cioè l’uccisione del colpevole per reati molto gravi quali la proditio (il tradimento), la seditio (la ribellione), la defectio (la diserzione), la perduellio (alto tradimento) e il parricidium.
L'età repubblicana
Racconto tradizionale circa la caduta della monarchia
Nel 509, secondo la tradizione, si passa dalla monarchia alla Repubblica. Secondo alcuni (Arangio Ruiz) tale passaggio fu lento e graduale e il re divenne “sommo sacerdote” (rex sacrorum). Oggi si ritiene comunemente che il passaggio alla Repubblica fu traumatico. La tradizione parla di un oltraggio ad una matrona da parte di Tarquinio il Superbo e di una conseguente rivolta popolare. Questa sarebbe stata seguita immediatamente dall’elezione della prima coppia consolare, che avrebbe mantenuto ogni prerogativa regia (imperium) con in più il diritto di veto sulle decisioni del collega. In realtà, nel 524 ad Ariccia vi fu una battaglia che segnò il declino irreversibile degli etruschi. Roma – con la cacciata dei Re – si scrollò di dosso il dominio regio di origine etrusca, estraneo ai propri schemi politici. In quest’ottica vanno visti gli scontri con Porsenna, re di Chiusi, che cercava di ripristinare a Roma la monarchia sostenuto dalla plebe urbana, da sempre monarchica e antiaristocratica.
Le secessioni della plebe
Nel 494 il contrasto tra patrizi e plebei causò la creazione dei tribuni della plebe: è la prima secessione plebea. La plebe faceva giuramento (sacramentum) ai suoi magistrati (tribuni plebis) e creava le leggi sacrate.
In età monarchica i tribuni erano esistiti come tribuni militum, le forme di magistrati più vicine al popolo. La plebe si impegnava a difendere in armi i propri magistrati (coniuratio). I tribuni portavano aiuto alla plebe (auxilium) minacciando nuove secessioni e con il potere di intercessio. La prima secessione si concluse con l’ambasceria di Menenio Agrippa. Oltre a nuove terre e al riconoscimento delle proprie magistrature i plebei chiedevano l’accesso a tutte le magistrature dello Stato e l’abolizione del connubium.
Il decemvirato e le leggi delle XII tavole
Nel 451 sarebbero state soppresse, secondo la tradizione, tutte la magistrature, e sarebbe stato creato, su proposta del tribuno Trentilio Arsa, un collegio di 10 magistrati con il compito di legiferare (decemviri legibus scribundis). L’anno successivo, in un secondo collegio, sarebbero stati eletti anche alcuni plebei, ma a causa del loro comportamento tirannico i secondi decemviri sarebbero stati rovesciati.
Lo scopo delle leggi delle XII tavole – opera dei decemviri – era quello di mettere alla pari tutte le classi dei cittadini: infatti le leggi contenute nelle tavole non erano nuove, ma essendo scritte erano certe. Quanto alla natura del decemvirato, secondo il De Martino si tratterebbe di una magistratura permanente, e perciò avrebbe preso il posto dei consoli e dei tribuni della plebe. Le XII tavole si possono dividere per argomenti:
| Tavola | Argomento |
|---|---|
| I, II e III | Processo |
| IV | Diritto di famiglia |
| V | Eredità |
| VI | Negozi giuridici |
| VII | Norme sulla proprietà immobiliare |
| VIII e IX | Delitti e processo criminale |
| X | Norme di carattere Costituzionale |
| XI e XII | Appendici |
La prima legge delle tavole riguarda l’estinzione del debito e la punizione del debitore moroso (con garanzie per il debitore). Seguono leggi che riguardano l’emancipazione dei figli, la manus sulla moglie, la tutela di minori e incapaci, l’interpretazione restrittiva degli atti del contratto, la mancipatio e la in iure cessio. Vi sono poi leggi sui piccoli fondi, contro i procedimenti magici, contro il furto e l’omicidio, sulla sovranità del popolo.
Le norme a carattere costituzionale riguardano:
- Una legge sui rapporti tra patrono e cliente
- Una legge contro l’irrogazione di privilegi
- Una legge che attribuisce alla decisioni del popolo valore di legge
- Una legge sulla provocatio ad populum
Dalle leggi Valerie Orazie alle leggi Licinie Sestie
Le leggi Valerie Orazie – dal nome dei consoli del 449 – sono favorevoli alla plebe:
- Lex de provocatione: Le magistrature ordinarie si ricostituiscono e va ribadito il principio della provocatio.
- Lex de tribunicia potestate: Il patriziato accetta tale magistratura.
- Lex de plebiscitis: Per la quale hanno valore di legge le deliberazioni plebee.
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Storia del diritto privato romano - le cause dell'incertezza sulla storia originaria di Roma
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Storia del diritto romano
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Storia medievale
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Storia del diritto romano