STORIA DEL DIRITTO ROMANO
1 domanda a scelta all’esame
Appelli sessione invernale : 13/01 – 27/01 – 10/02
Possibilità di fare un preappello a nostra discrezione prima delle vacanze di Natale (il corso termina a ne
novembre). Si farà tra il 3 – 4 dicembre Lezione del 25/09/2024
Il corso in ogge o riguarda in senso ampio il diri o pubblico , un corso che ha tre macro aree:
1. La storiadelle forme di governo
2. La storia della giurisprudenza
3. La storia del diri o criminale
La prof ha però scelto di so ermarsi esclusivamente sul diri o criminale e quindi dare al corso un taglio
unitario e piu approfondito.
I romani avevano una dis nzione molto ne a tra CRIMINI e DELITTI. Non è una dis nzione originaria e lo
vedremo tra breve. Se però vogliamo richiamare una data storica e cronologica molto importante per
iniziare a veri care l’esistenza di questa dis nzione già nelle XII tavole, siamo alla metà del V sec. a.C.
(451-450), questa dis nzione appare già piu osto ne a. Il deli o è un illecito privato, colpisce il privato ed
è sanzionato con una pena privata, questa pena privata in epoca arcaica può essere diversa da una pena
pecuniaria (per alcuni deli par colarmente gravi le 12 tavole prevedono ancora la vende a
regolamentata). Per i deli meno gravi , invece, le 12 tavole prevedevano già pene pecuniarie, pensiamo
alle lesioni siche meno gravi dove ci sono pene pecuniarie sse o il caso del furto non agrante). Questo
signi ca che le 12 tavole furono create in un momento di passaggio, un momento di passaggio tra un’epoca
più an ca in cui l’ordinamento giuridico ancora perme eva ai ci adini di farsi gius zia da soli ad un’epoca di
evoluzione in cui l’ordinamento giuridico si fa garante in prima persona della punizione del responsabile.
Con l’a ermazione del processo formulare, noi sappiamo, le pene previste per i deli sono tu e pene
pecuniarie. Il più delle volte questa pena pecuniaria è calcolata nel mul plo della lesione subita dalla
vi ma. Questa dis nzione tra crimini e deli inizia già a delinearsi all’epoca delle 12 tavole e poi diventa
sempre più ne a con l’a ermazione del processo formulare. I crimini, invece, si pongono su una soglia di
gravità più alta. Il crimine è un illecito che non solo va a colpire la vi ma o il gruppo sociale a cui la vi ma
appar ene ma colpisce l’intera comunità. In questo ha un ri esso molto importante anche il capo religioso,
vedremo una serie di crimini che per la loro gravità vanno a rompere il rapporto che intercorre tra la
comunità ci adina ed i suoi dei, la cosidde a PAX DEORUM. La pax deorum è l’accordo che intercorre tra la
comunità ci adina ed i suoi dei e questo accordo deve essere mantenuto costantemente vivo. Questo
perché si deve Evitare che da parte di un qualsiasi membro della comunità ci adina ci possano essere
comportamen che vanno ad incidere su questo rapporto armonioso tra la ci à stessa e le sue divinità. E
quindi alcuni crimini o endono gli dei, la pax deorum si rompe, gli dei tolgono la loro protezione nei
confron della ci à e quindi iniziano a succedere cose bru e come guerre, pes lenze, even naturali che
apparivano , agli occhi dei ci adini del tempo, come soprannaturali. Chi è che si occupava di tu o questo? I
ponte ci. Non sono l’unico collegio sacerdotale esistente a Roma, c’è ne solo anche altri però i ponte ci
erano quei sacerdo che cos tuivano un ponte tra la comunità ci adina e le divinità sopra u o erano
capaci di leggere quella che era volontà delle divinità. Un qualsiasi privato non era in grado di capire perché
gli dei si fossero o esi o in che modo si potesse porre rimedio a questa situazione ma i ponte ci si. Spesso
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ques entrano in gioco, appunto, anche laddove si commentano determina crimini. Questa è una prima
dis nzione tra crimini e deli . Questo determina che di volta in volta l’interesse che l’a o illecito va a
colpire è diverso.
Altro aspe o importante è quello rela vo al sistema processuale. Come avremo modo di veri care nella
storia del diri o romano abbiamo tre forme di processo criminale (come abbiamo visto tre pologie di
processo privato ossia le legisla ones che cara erizzano l’età arcaica , il processo formulare,il processo delle
cogni ones extra ordinem) :
1. Il processo comiziale : processo che avviene dinanzi ai comizi ossia l’assemblea ci adina. Siamo in un
contesto originario in cui tu gli a giuridicamente rilevan della Civitas avvengono alla presenza della
popolazione.
2. Il processo delle ques oni : verso la metà del III sec a.C (più o meno nello stesso momento in cui in
parallelo nasce il processo formulare). Vedremo che inizialmente queste ques oni sono de e
straordinarie e poi diventeranno perpetue. Qua l’organo giudicante è cos tuito da una giuria. La
par colarità di questo processo è che è un po di processo “garan sta” verso l’imputato perché è
regolato da due principi di fondo , il principio per cui non ci può essere un a o illecito se non c’è una
legge che lo preveda (nessun crimine senza una legge) l’altro principio è che non ci può essere una pena
se non c’è una legge che la preveda. Sono due principi stre amente lega l’uno all’altro. Vedremo una
serie di leggi con cui si individua una gura criminosa e si determina la pena nel caso in cui un consociato
si renda responsabile di quel crimine. Questo è un po di processo in cui trova spazio la lo a poli ca che
cara erizza tu a la fase centrale ed ul ma della repubblica, lo a poli ca molto aspra tra due centri
sociali contrappos , ossia la nobilitas contrapposta ai populares. Lo a che non cessa con la pari cazione
dei plebei ai patrizi. Qual è il primo po di crimine che viene sanzionato nel nuovo po di processo? Il
crimine delle repetunde ossia un crimine di cui si rendevano responsabili i governatori delle province (che
erano ex magistra ai quali il Senato prolungava di 1 annol’imperium e venivano manda a governare le
province). Molto spesso i governatori si arrichivano alle spalle dei provinciali ponendo in essere nei loro
confron delle estorsioni e ruberie di ogni po. Queste vincende ad un certo punto hanno un punto di
non ritorno quindi gli ispanici mandano a Roma una loro ambasceria facendo esplodere uno scandalo
enorme perché le vessazioni che avevano dovuto subire da tre governatori romani erano state del tu o
intollerabili. E quindi il senato deve prendere a o di tali situazioni ma non si trova in una posizione
semplice perché da un lato ques governatori erano esponen del ceto senatorio (la tendenza era di
proteggerli) ma dall’altro lato non si poteva non ascoltare le lamentele dei provinciali perché se ques
avessero con nuato a subire vessazioni ci sarebbe stato il rischio di ribellioni e rivolte (i romani avevano
sempre avuto una sorta di ssazione per il mantenimento dell’ordine pubblico). Un aspe o fondamentale
di questo processo è l’emersione di crimini di natura poli ca, che vengono pos in esser sopra u o da
sogge che rivestono determinate cariche pubbliche , quindi non solo le repetunde ma anche altri
pologia di crimini come l’ambitus (termine che designa uno spazio materiale) in questo contesto il
termine designa i giri che i candida alle cariche poli che facevano per farsi propaganda. Con Augusto ha
inizio la terza pologia di processo criminale.
3. Il processo delle cogni onesextraordinem : abbiamo già visto quelle dell’ambito civile. Questo è un po
di processo completamente diverso da quello delle ques oni che abbiamo de o essere garan sta. Qua
ques pro li vengono gradualmente meno, è un processo di po accusatorio quindi per l’imputato il
diventa sempre più di cile nel corso dei secoli difendersi. Perché questo processo segue di pari passo la
concentrazione del potere nelle mani dell’imperatore . Il rapporto tra processo criminale e forma di
governo è un rapporto molto stre o, il processo criminale diventa il mezzo con cui molto spesso si vanno
a punire oppositori poli ci, religiosi ma senza che ques possano difendersi. Vedremo anche poi che si
sviluppa un sistema di pene e supplizi estremamente variegato.
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Faremo riferito ad una periodizzazione basata sulle forme di governo dello Stato:
1. Periodo monarchico dal 753 a.C fondazione di Roma al 509 a. C cacciata dell’ul mo re etrusco.
2. Periodo repubblicano dal 509 a. C al 27 a. C data di instaurazione del principato di Augusto
3. Periodo imperiale che a sua volta è suddiviso in due ulteriori so o periodi ossia
- il principato che va dal 27 a. C al 284 d. C
- dominato dal 284 d. C al 476 d. C per l’Occidente al 527 d. C per l’Oriente
4. Periodo gius nianeo dal 527 d. C al 565 d. C
Fon produzione e fon di cognizione del diri o
1. La fonte di produzione del diri o è l’organo al quale l’ordinamento giuridico demanda il potere
di creare le norme.
2. Le fon di cognizione del diri o sono invece i tes da cui noi veniamo a conoscenza
dell’esistenza delle norme giuridiche e quindi tes giuridici e fon le erarie.
I giuris romani si occuparono pochissimo di diri o pubblico , iniziarono ad occuparsene in parte
sopra u o a par re dalla metà e verso la ne dell’età classica quando i giuris iniziano a comporre opere
che riguardano alcuni funzionari imperiali (opere sulla giurisdizione del prectus urbi ecc…). In linea di
massima i giuris romani non si occupano di diri o pubblico e nemmeno di diri o criminale almeno no al
momento in cui non iniziano ad occuparsi delle cos tuzioni imperiali. Quindi vedremo solo in piccola parte
tes giurisprudenziali rela vi al diri o criminale. Le fon giurisprudenziali in nostro possesso che
riguardano il diri o criminale sono scarse, la maggior parte delle informazioni che abbiamo ci arrivano dalle
fon le erarie con tu e le conseguenze che ne derivano. Abbiamo persone spesso non esperte di diri o
che parlano di diri o, ma sopra u o abbiamo autori che riferiscono di even e di personaggi vissu molto
prima rispe o all’epoca in cui loro vivevano. Per esempio tu e le informazioni che noi abbiamo sull’età
arcaica ci sono arrivate da storici che scrivono mol secoli più tardi. Abbiamo il testo di due leggi di uno dei
primi re di Roma, Numa, una sull’omicidio volontario e l’altra involontario. Il testo della legge di Numa
sull’omicidio volontario ci è arrivata addiri ura tramite un autore che si chiama Paolo Diacono dell’VIII d.C. ,
personaggio molto par colare, appartenente ad una famiglia aristocra ca longobarda ,nel momento in cui i
Franchi scon ggono i Longobardi lui diventa Prefe ore di Carlo Magno, quindi è un grande intelle uale
della sua epoca famoso sopra u o per aver scri o un’opera sulla storia dei Longobardi. Ma l’opera che a
noi interessa è un suo commento ad un’opera di un gramma co ed erudito romano che si chiamava Festo.
Festo era un gramma co ed erudito del II d.C che scrisse un opera molto importante sul signi cato delle
parole. È un’opera in 20 libri , ciascuna per ogni le era dell’alfabeto ed in quest’opera Festo riporta
determinate parole e poi ne illustra il signi cato. È molto importante questa opera perché lui va a
recuperare e studiare le parole anche del la no arcaico , ormai non u lizzate oppure insolite o strane,
parole contenute nelle disposizioni delle XII Tavole e quindi spesso riporta interi versi di queste legge. Festo
è però un autore del II sec d.C che a sua volte a ngeva da un autore precedente Verrio Flacco , un
gramma co ed erudito dell’età di Augusto. Vediamo come l’informazione sulla legge di Numa, sovrano
vissuto proprio agli inizi di Roma, è giunta no a noi tramite diversi passaggi e grazie ad un autore di
un’opera scri a nell’VIII d.C. 3
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Alcuni dei fenomeni piu comuni sono:
1. Il fenomeno di prolessi storica : il fa o di an cipare determina even a date piu risalen rispe o
a quelle in cui realizzarono veramente. Lo vedremo tra poco con l’is tuto della provoca o ad
popolum , questo is tuto giuridico era considerato dal ci adino romano come il suo diri o più
importante. Il diri o di provocare al popolo era il diri o con cui il ci adino romano che subiva un
a o di forza d parte di un male intenzionato chiedeva che nei suoi confron fosse instaurato un
regolare processo, è il diri o che consente al ci adino di proteggersi dagli abusi dei magistra , di
chi de ene il potere. Il magistrato aveva un potere molto importante de o coerci o che
comportava la possibilità di fus gare il ci adino romano e me erlo a morte. Il magistrato poteva
gius care tale scelta dicendo che il ci adino lo ostacolava nell’esercizio dei suoi compi . Il
ci adino che si trovava in questa situazione poteva difendersi con la richiesta dell’instaurazione di
un regolare processo. Questo diri o fondamentale nasce probabilmente in epoca repubblicana. La
prima legge sulla provoca o ad popolum è riportata dalle fon storiche nel 509 a.C , cioè alla data di
is tuzione della Repubblica. Pero a enzione perché abbiamo delle fon in cui si dice che la
provoca o ad popolum nasce in epoca monarchica. Come spiegare ciò? Qui abbiamo chiaramente
un fenomeno di prolessi storica.
2. Il fenomeno di concentrazione storica : il fa o di riunire tu a una serie di even molto importan
in capo a determina personaggi /famiglie illustri per accrescere ulteriormente il valore di ques
personaggi/famiglie. Un esempio: noi abbiamo tre leggi rela ve alla provoca o ad popolum, una
del 509 a.C., una del 449 a.C. (anno successivo alla cacciata dei secondi decemviri) con cui si
stabilisce per il futuro il divieto di creare magistrature esen da provoca o (perché contro i
decemviri non era possibile usare la provoca o) ed una del 300 a.C. Tu e e tre sono state emanate
da un console di nome Valerio , tanto che le leggi sulla provoca o vengono de e leggi Valerie.
Questo è il fenomeno della concentrazione storica, ossia a ribuire la creazione di queste leggi che
per i romani avevano un valore ideologico fondamentale a membri della gens valeria, e ciò signi ca
portare ai massimi livelli il pres gio di questa gens.
Il discorso del diri o criminale è stre amente legato a quello rela vo al sistema puni vo, quindi alle pene a
cui va incontro chi abbia trasgredito il divieto stabilito dall’ordinamento.
La pena: è la conseguenza giuridica di un reato. In par colare la pena è la sanzione predisposta
dall’ordinamento giuridico per la violazione di un prece o penale.
Nel corso dei secoli si è tra ato molto di quale sia la funzione della pena. Perché al trasgressore di un
divieto viene in i a una pena ? Le teorie principali in tema sono tre:
1. La teoria retribu va : la pena cos tuisce un cas go e normalmente la pena è proporzionale alla
gravità dell’illecito commesso;
2. La teoria preven va : la pena cos tuisce un mezzo di prevenzione;
3. La teoria corre va : la pena viene vista come un mezzo di correzione, possa rendere il colpevole
migliore;
Nel nostro ordinamento prevale una visione sincre ca della pena , entrano in gioco tu e tre ques pro li.
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L’omicidio dell’uomo libero
Numa è secondo le fon le erarie il secondo re di Roma , è il re sacerdote. Sono giunte no a noi
informazioni su una legge di Numa sull’omicidio volontario e su una legge di Numa sull’omicidio
involontario. Dobbiamo porre l’accento sul fa o che in un contesto piu osto risalente, quasi primi vo, c’è
una dis nzione basata sull’elemento sogge vo dell’illecito, si va a dis nguere tra l’omicidio volontario per il
quale è prevista una determinata sanzione da un omicidio involontario per il quale le sanzioni sono diverse.
Il testo della legge di Numa sull’omicidio volontario ci è pervenuto grazie a Paolo Diacono, come de o
prima, giurista dell’VIII d.C che scrive un commento all’opera di Festo sul signi cato delle parole. Qual è la
locuzione di cui si era occupato Festo? “Paricidas esto” . Questa locuzione ha creato diversi problemi ed è
stata interpretata in modo di erente. Questa locuzione si trovava nel testo della legge di Numa nella frase
“ Si quis hominem liberum dolo sciens mor duit, paricidas esto” ossia “se qualcuno cagiona
intenzionalmente e consapevolmente la morte di un uomo libero, sia parimen ucciso”. Questa traduzione
è una delle tante che sono state proposte e scioglie la locuzione “Paricidas esto” come “sia parimen
ucciso”. Un punto possiamo ssarlo come certo, il reato preso in considerazione da questa legge è l’omicidio
volontario , quindi l’uccisione volontaria di un uomo libero. Questa norma risale all’età monarchica, quindi è
una legge regia e qui c’è un problema di fondo rela vo all’emanazione di leggi da parte di re. Secondo alcuni
studiosi anche i re emanavano delle leggi secondo altri no. L’orientamento storiogra co più recente è un
orientamento per il quale anche i re emanavano delle leggi , delle ordinanze che andavano a ricoprire gli
aspe più vari della vita comunitaria. Parliamo di leggi regie non solo perche ci sono delle fon an che che
ne parlano ma anche perché per esempio in epoca moderna è stata scoperta nel luogo in cui si riunivano le
assemblee ci adine una iscrizione risalente ad anni a orno alla metà del 650 a.C. che riporta il testo di una
legge e quindi essendo in età monarchica non può che essere una legge emanata da un re. A questo
discorso si ricollega una gura par colare che è quella del questores parricidii, erano degli ausiliari del re. Il
re nello svolgimento delle sue funzioni di organo repressivo si avvaleva di due pologie di ausiliari, ossia i
questores parricidii nel caso di omicidio che si occupavano di svolgere le indagini e di veri care se l’omicidio
fosse stato volontario o involontario ed i duumviri per duellionis ossia due uomini che assistevano il re nella
repressione della perduendio ossia un altro crimine di natura poli ca ed è un crimine contro l’integrità dello
Stato (qualche studioso moderno l’ha reso con l’idea dell’alto tradimento). Un dato emerge da queste fon
ossia il controllo da parte della comunità ci adina sull’esercizio della vende a da parte dei gruppi minori.
Questo è chiaro ai romani sin dai primordi ossia lasciare ai membri della comunità la libertà assoluta nella
vende a rischia di essere distru vo nei confron dell’integrità dello stato. C’è uno studioso che ha però
dato un’interpretazione diversa di questa locuzione si chiama Luigi Garofalo . Questo sos ene che l’uomo
libero non sia contrapposto allo schiavo ma all’uomo colpito da sacertà. La sarcetà è una sanzione che
colpiva i responsabili di determina crimini. L’uomo colpito da sacertà era privo di qualsiasi diri o , era
messo al di fuori della comunità ci adina, era privo di tu e le garanzie del ci adino quindi chiunque
l’avrebbe potuto uccidere impunemente e non solo infa chi avesse ucciso l’homo sacer si sarebbe reso
a ore della volontà degli dei che è quella di punire con la morte chi ha compiuto determina a .
S amo vedendo i casi in cui nell’età arcaica era ammessa la vende a regolamentata come l’omicidio
dell’uomo libero o le forme più gravi di furto manifesto. Abbiamo visto nel corso di is tuzioni quelle plogie
di lesioni personali che comportavano la perdita permanente di un organo o della funzionalità di un organo
(il membrum ruptum). Le XII Tavole prevedevano diverse pologie di lesioni siche ,ossia :
1. Il membrum ruptum interpretata dagli studiosi moderni come una lesione personale permanente
per la quale le dodici tavole prevedevano la legge del taglione in alterna va alla composizione
pecuniaria. Per le lesioni siche meno gravi è già prevista una pena pecuniaria ssa ossia lo
sfractum.
2. Per le lesioni siche meno gravi è già prevista una pena pecuniaria ssa ossia lo sfractum.
Queste leggi delle dodici tavole appaiono contraddi orie per noi perché in alcuni casi prevedono la
vende a regolamentata ed in altri invece è già prevista una pena pecuniaria ssa. E pero lo stesso principio
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che abbiamo richiamato per il furto , per i casi più gravi di furto c’è la vende a regolamentata per quelli
meno gravi ci sono delle pene pecuniarie nel mul plo. Questo vuol dire che le XII Tavole intervengono in un
momento storico di transizione , ossia si passa da un’epoca più risalente in cui lo stato mi consente di
vendicarmi se ho subito un torto ad un’epoca più moderna in cui lo stato stabilisce delle pene pecuniarie.
Le leggi , come sappiamo, intervengono nell’ambito di una società già in larga parte normata. In che modo?
Da norme di origine consuetudinaria, sappiamo che per il diri o privato la fonte più’ an ca che noi abbiamo
sono i mores maiorum ossia i costumi degli antena . Pero queste consuetudini non riguardano solo l’ambito
del diri o privato ma anche l’ambito del diri o criminale e quindi la legge di Numa non interviene sul nulla
ma con ogni probabilità su un quadro in cui la
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Storia del diritto romano
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