Capitolo i: Prolegomeni per una storia del diritto romano
La storia del diritto romano nell'ordinamento degli studi di giurisprudenza
La storia del diritto romano fu introdotta come insegnamento da un decreto regio del 1885, a firma del ministro Coppino, con le finalità di trattare il diritto pubblico e privato dei Romani dalle origini fino a Giustiniano. Dal trattare una materia così ampia si aprì una questione importante sulla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato e da qui nacque l'esigenza di dividere il corso di storia del diritto romano in Storia ed Istituzioni, legati tra loro all'interno di questa materia al quale corso di studi viene oggi attribuito un adeguato numero di crediti formativi. La storia del diritto romano ha quindi come scopo lo studio approfondito delle fonti del diritto pubblico e privato romano che sono tutt'oggi alla base del diritto nel nostro ordinamento giuridico e in quello di numerosi altri Stati, non solo di origine romana.
I significati del diritto romano
Il diritto romano di cui ci si occupa nel corso degli studi di giurisprudenza si identifica nell'ordinamento giuridico di Roma, dalle sue origini (753 a.C.) fino alla codificazione ad opera dell'imperatore bizantino Giustiniano, avvenuta tra il 528 e il 534 d.C. e distribuita in tre parti:
- Il Codice;
- Il Digesto;
- Le istituzioni.
A queste tre parti vanno poi aggiunte le Novelle. Questa delimitazione è meramente cronologica e non è sufficiente però a spiegare come abbia potuto il diritto di Roma giungere a divenire un diritto pressoché universale. Nell'alto medioevo il diritto di Roma contenuto nell'opera giustinianea perse di importanza. La stessa importanza che poi acquistò successivamente a partire dal 1100, quando si ebbe la riscoperta del Digesto, testo alla base tutt'oggi dei nostri studi in materia.
Periodizzazione e documenti
Facendo riferimento agli avvenimenti che interessarono la storia di Roma e ai mutamenti costituzionali che ne seguirono, possiamo distinguere la storia di Roma in:
- Età monarchica: dalla fondazione di Roma 753 a.C. fino al 509 a.C., corrispondente al periodo arcaico;
- Età repubblicana: dalla fine del periodo arcaico 509 a.C. fino al 23 a.C., corrispondente al periodo preclassico o epiclassico;
- Età del Principato: dalla fine del periodo preclassico 23 a.C. fino al 284 d.C., corrispondente al periodo classico;
- Età del Dominato: dalla fine del principato 284 d.C. fino al 565 d.C., corrispondente al periodo postclassico.
All'interno di questa grande suddivisione temporale vi sono numerose fasi di continuità e di mutamento della storia giuridica. Per poter scrivere la storia, e quindi anche quella giuridica, bisogna tener conto degli strumenti e delle testimonianze delle varie epoche che ci sono pervenute attraverso i documenti e le opere degli autori e dei giuristi.
Capitolo ii: L'ordinamento politico e le fonti di produzione del diritto in età monarchica
L'organizzazione politica in età monarchica
L'organizzazione si identificava:
- Nell'ideal tipo della tribù con accentuazione del carattere etnico comune di tutti gli abitanti, al cui interno non c'era una forte stratificazione sociale;
- Quello della famiglia "proprio iure" che ha basi salde fondate sul matrimonio e "l'agnatio", cioè la parentela che univa per linea maschile tutti coloro che si trovavano sotto la potestà di un pater familias;
- Nell'ideal tipo della gens, cioè dell'organismo di parentela fondato da tutti coloro che avevano lo stesso nomen, "il gentilicium".
Gli organi di direzione politica
In età monarchica questi organi furono tre:
- Il Re;
- Il consiglio degli anziani;
- L'assemblea cittadina.
Oltre a queste figure, funzioni importanti ebbero i collegi sacerdotali: i Flamini, i Pontefici, gli Auguri e i Feziali. Ma fu soprattutto il collegio dei Pontefici ad assumere rilevanza in materia giuridica.
Il re
Deteneva poteri civili e militari saldati dalla funzione di mediatore tra Dei e uomini, al fine di assicurare la benevolenza delle divinità. La funzione più importante fu quella dell'amministrazione della giustizia che aveva finalità religiose oltre che politiche; in questo compito di giudice il Re era coadiuvato dal collegio dei Pontefici. Il Re fu anche capo supremo dell'esercito e fu aiutato dal "Magister populi", che era vero e proprio sostituto del Re in campo militare, e dal "Magister equitum", che era il comandante di cavalleria.
Il consiglio degli anziani
I componenti erano scelti dal Re tra i membri più anziani ed autorevoli dei gruppi gentilizi e svolgevano compiti consultivi. Alla morte del Re vi era un periodo di interregno in cui il potere era esercitato dai componenti più anziani dei "senatori" fino a quando non veniva presentato il nuovo Re.
Le assemblee popolari
Queste assemblee furono due:
- Il comizio curiato;
- Il comizio centuriato.
Il comizio curiato partecipava alla nomina del Re mediante un giuramento di fedeltà e ad esso il Re comunicava i giorni fasti e nefasti, cioè i giorni in cui era permesso o no l'attività politico-militare e giuridica. Il comizio curiato esprimeva il consenso o il dissenso sulle decisioni del Re, assisteva alla dichiarazione di eredi di un testatore, e dinanzi a loro vi era il passaggio dalla plebe al patriziato e l'ammissione di un nuovo gruppo gentilizio.
Capitolo iii: Costituzione politica in età repubblicana
Le magistrature e la nobilitas
Secondo il racconto tradizionale, cacciato Tarquinio il Superbo, il popolo avrebbe nominato due capi elettivi, patrizi, con un potere da esercitare nel periodo di un anno. A costoro venne attribuito dapprima il nome di pretori e successivamente quello di consoli. Dal 448 al 368 a.C. il popolo rinunciò ad eleggere annualmente i consoli affidando il potere supremo ai comandanti militari detti Tribuni Militum, dapprima in numero di 3 e successivamente in numero di sei. Nel 367 a.C. si raggiunse l'accordo tra patriziato e plebe e si riprese ad eleggere i consoli, questa volta assistiti dalla figura del pretore, di estrazione plebea.
La figura del Rex rimase nelle vesti del Rex sacrorum che aveva solo poteri religiosi. Con la caduta della monarchia fu introdotto a Roma il sistema delle Magistrature. Per parlare delle magistrature bisogna conoscere la differenza tra:
- Imperium: potere di comando civile e militare che spettava ai consoli e ai pretori;
- Potestas: la categoria generale che contiene i diversi poteri esercitati in base al tipo di magistratura.
Tutte le magistrature furono governate da principi fondamentali quali:
- Temporaneità: i magistrati duravano in carica un anno e non erano immediatamente rieleggibili (come disposto dalla legge Genucia del 342 a.C., che stabiliva 10 anni di intervallo di tempo necessario alla rielezione, salvo casi particolari).
- Gratuità: i magistrati non erano retribuiti per lo svolgimento delle loro funzioni. Questo spiega come, considerato l'alto costo delle campagne elettorali, solo i cittadini più abbienti, o circondati dal consenso popolare, potessero partecipare alle cariche magistratuali.
- Collegialità: ciascuno dei magistrati eletti aveva pienezza dei poteri inerenti alla carica rivestita. Per regolarsi rispetto al principio di collegialità i consoli utilizzavano un espediente, cioè quello di esercitare tutti i poteri civili e militari a giorni alterni. Per tutte le altre magistrature minori si procedette al preventivo sorteggio delle competenze. Per regolare i rapporti interni tra le magistrature fu inoltre introdotto lo ius intercedi che consisteva nella possibilità, per i magistrati superiori, di porre il veto a quelli inferiori.
Negli anni 451 a.C. e 450 a.C., per dare al popolo una legge scritta, furono sospese tutte le magistrature e nominata una commissione di dieci cittadini autorevoli per scrivere le leggi. Fu emanata così la "Legge delle XII Tavole".
Le magistrature potevano essere:
- Ordinarie permanenti (consolato, pretura, edilità, questura);
- Ordinarie non permanenti (censura);
- Straordinarie (dittatura).
Cursus honorum
| Magistratura | Data di creazione | Numero di carica | Durata in carica | Elezione | Poteri principali |
|---|---|---|---|---|---|
| Dittatura | 501 a.C. | 1 | 6 mesi | In situazioni di grave pericolo per la città | Poteri supremi politico-militari. |
| Censura | 443 a.C. | 2 | 18 mesi | Ex consoli | Redazione del censimento. Tutela della cura morum. Comando dell'esercito. Eletti dai comizi centuriati. Ius agendi cum populo e cum senatu. |
| Consolato | 509 a.C. | 2 | 1 anno | Eletti dai comizi centuriati | Coercitio. Comandi provinciali. Convocazione e presidenza del Senato e dei comizi. Controllo degli auspici. Convocazione del Senato, ius agendi cum populo, coercitio (in assenza dei consoli). |
| Pretura (urbano, peregrino) | 366 a.C. (urbano), 242 a.C. (peregrino) | 8 | 1 anno | Eletti dai comizi centuriati | Amministrazione della Giurisdizione fra i cittadini (urbano). Amministrazione delle controversie tra Romani e stranieri (peregrino). |
| Edilità curule | 366 a.C. | 2 | 1 anno | Eletti dai comizi tributi | Organizzazione dei Ludi maximi. Vigilanza sulle manifestazioni di pubblici spettacoli. Vigilanza sull'agibilità degli edifici, sui pericoli di incendi, sui mercati. |
| Edilità plebea | 496 a.C. | 2 | 1 anno | Eletti dai concilia plebis tributa | |
| Questura | Età regia o 509 a.C. | 2 poi il numero aumenta fino a 20 | 1 anno | Prima eletti dai consoli, poi dal popolo | Allestimento della flotta. Esercizio della giurisdizione penale. |
Dopo le riforme Licinie Sestie del 367 a.C. si creò una nuova classe dirigente, patrizio-plebea, definita Nobilitas. Essa era composta inizialmente da coloro che avevano rivestito una magistratura curule, dopo il II secolo a.C. fu riservata ai censori, ai consoli e ai loro discendenti. Al ceto nobiliare si contrappose, in tarda Repubblica, il ceto equestre, costituito da ricchi uomini d'affari. Questi servivano in cavalleria equo publico, cioè ricevendo dallo stato un contributo per il mantenimento della cavalcatura, che a proprie spese, equo privato. Dopo la metà del III secolo a.C. per entrare a far parte della cavalleria bisognava possedere un minimo di 400.000 sesterzi.
Il Senato
Il Senato repubblicano fu la naturale prosecuzione del consiglio degli anziani presente in età monarchica. Il Senato era composto da ex magistrati, in un numero variabile nel tempo da 300 a 1000 membri, scelti dai censori. Tutti gli ex magistrati, prima della scelta dei censori, potevano prendere parte alle sedute del consiglio senatorio con diritto di parola ma senza diritto di voto. Il Senato era convocato dai consoli che lo presiedevano e fissavano luogo, giorno della riunione e ordine del giorno. Le sedute si tenevano dall'alba al tramonto e generalmente in luoghi come il Campidoglio o il tempio di Giove Capitolino. In assemblea si rispettava la gerarchia data dall'importanza della magistratura rivestita ed all'anzianità. Dopo la presa degli auspici, il console illustrava i punti essenziali che, se oscuri, erano spiegati da una relatio tenuta dal console stesso. Dopo tutto ciò il console chiedeva il parere al Senato. Ciascun senatore aveva la parola una sola volta e nell'ordine stabilito dalla gerarchia dall'importanza della carica rivestita. Una volta esauriti gli interventi si passava al voto che generalmente veniva espresso per discessio, cioè per divisione dell'aula. Le deliberazioni senatorie prendevano il nome di senatoconsulti ed in età repubblicana ebbero valore normativo ma non al punto di creare norme rilevanti per il diritto civile. Il potere di abrogare le leggi non era esercitato dal senato ma dai comizi centuriati. Il Senato non vincolava formalmente i consoli ad eseguire il volere del senatoconsulto ma allo stesso tempo aveva senza dubbio i mezzi per isolare politicamente i magistrati che si opponevano al suo volere. In materia criminale il Senato esortava i consoli ad avere atteggiamenti repressivi nei confronti degli illeciti. In collaborazione con i collegi giudicanti il Senato promuoveva delle sentenze emanate da tribunali straordinari fino a quando, le legge Sempronia de capite civis del 123-122 a.C., ribadì la non competenza del Senato a suggerire l'instaurazione di tribunali straordinari.
Organo istituzionale
| Organo | Data di Creazione | Numero dei membri | Elezione | Funzioni principali |
|---|---|---|---|---|
| Il Senato | A partire dall'età repubblicana | 300 (età repubblicana), 600 (a partire da Silla), 900-1000 (con Cesare), 600 (con Augusto) | Scelti dai censori tra gli ex magistrati, forse prima scelti dai consoli | Consigliare le alleanze, la pace o la guerra in politica estera. Autorizzare la leva, il congedo o la permanenza in servizio dei soldati e proclamare il trionfo dei generali in campo militare. Controllare la regolarità delle elezione magistratuali. Attribuire ai magistrati le competenze (prima che venisse utilizzato il sistema della sortitio). Assumere decisioni in materia di buon costume e ordine pubblico. Autorizzare le spese dei questori. Stabilire i dazi sulle merci in entrata. Ratificare le leggi. Decretare la sospensione di ogni attività giudiziaria. |
I comizi centuriati e i tributi
Il comizio centuriato riproduceva la distinzione economica dei cittadini, così come il comizio curiato ne sottolineava le differenze sociali. Tutto il popolo era diviso in cinque classi, ciascuna determinata in base alla ricchezza, ed ogni classe era divisa in centurie, raggruppamenti di cento uomini, di età inferiore o superiore ai 45-46 anni, juniores e seniores, che costituivano il nucleo principale dell'esercito oplitico.
Classe, censo e centurie
| Classe | Censo | Numero di centurie | Numero di centurie juniores | Numero di centurie seniores |
|---|---|---|---|---|
| Equites | Privilegiati | 18 | 9 | 9 |
| I | 100.000 assi | 80 | 40 | 40 |
| II | 75.000 assi | 20 | 10 | 10 |
| III | 50.000 assi | 20 | 10 | 10 |
| IV | 25.000 assi | 20 | 10 | 10 |
| V | 30 | 15 | 15 |
Inoltre anche gli inermi, cioè uomini senza armi, devono essere inseriti nella divisione operata all'interno del comizio centuriato, che erano composti da:
Classe inermi e centurie
| Classe | Numero di centurie | Facenti parte della classe |
|---|---|---|
| Artigiani | 2 | I |
| Musici | 1 | V |
| Capite Censi | 2 | V |
Comprendendo tutte le classi, si aveva un totale di 193 centurie. La prima classe e quella dei cavalieri votavano per prime, e, se fossero state unite nella decisione, avrebbero ottenuto già la maggioranza dei voti con le loro 98 centurie, facendo concludere la votazione. Se invece non fossero state unite nella decisione, si sarebbe proceduto alla votazione delle altre classi sempre in ordine di importanza e non contemporaneamente. Il voto di ogni centuria era unitario nel senso che se più di 50 membri di una centuria votavano a favore di una decisione, tutta la centuria veniva considerata a favore di quella decisione, anche se la minoranza era contro.
I comizi centuriati avevano i seguenti compiti:
- Votavano le leggi, su proposta del magistrato che li convocava;
- Eleggevano i magistrati superiori (censori, consoli e pretori);
- Avevano la funzione di corte di giustizia nei cosiddetti Iudicia Populi.
A partire dalla metà del III secolo a.C., ai comizi centuriati fu affiancata un'istituzione assembleare, il comizio tributo. In esso i cittadini erano ripartiti secondo circoscrizioni territoriali. Il criterio utilizzato per la suddivisione in tribù era il domicilio. Coloro che non possedevano nulla, proletarii, erano automaticamente iscritti in una delle tribù urbane.
In origine le tribù erano da un minimo di 20 fino ad un massimo di 35, distinte in:
- Tribù rustiche (in numero di 16 originariamente fino ad un massimo di 31);
- Tribù urbane (in numero di 4).
Non si andò oltre quel numero di tribù perché tutti coloro che si aggiunsero dalle nuove province conquistate furono inseriti nelle tribù esistenti.
Gli organi pubblici della plebe
La plebe ebbe i suoi magistrati e la sua assemblea. Per ottenere questo potere la plebe dovette sostenere numerosi scontri con il patriziato, culminati in numerose secessioni. I capi politico-militari alla guida della plebe in questi atti rivoluzionari vennero chiamati tribuni ed erano protetti da leggi sacrali. Ad esempio: chi fosse stato colpevole di attentati alla vita dei tribuni veniva consacrato con tutto il patrimonio alla Dea Cerere, cioè privato della protezione e quindi, poteva essere giustiziato da chiunque, senza alcuna pena per l'uccisore.
Magistratura plebea
| Magistratura | Data di Creazione | Numero di carica | Durata in carica | Elezione | Poteri principali |
|---|---|---|---|---|---|
| Tribunato della plebe | 496 a.C. | 2 poi 5 | 1 anno | Eletti dai concilia plebis tributa | Auxilium plebis. Ius intercessionis. Convocazione e presidenza dei concilia plebis. |
I tribuni della plebe furono riconosciuti come membri di una magistratura ordinaria e con il tempo acquisirono anche il potere di porre il veto agli atti dei magistrati cittadini che avessero leso la persona e gli interessi di un plebeo. Ebbero infine il potere di parlare al Senato, di convocarlo e di presiederlo. I concili emanavano deliberazioni dette plebisciti. Accanto ai tribuni della plebe vi era la figura degli edili che furono i custodi del tempio di Cerere, Libero e Libera, cioè della triade divina protettrice della plebe.
Capitolo iv: Le fonti del diritto in età monarchica e proto repubblicana
I mores
In età monarchica e proto repubblicana l'unica fonte di produzione normativa del cosiddetto ius civile è costituita dal "mos maiorum", dal costume degli antenati. In quanto diritto non scritto, i mores non furono mai espressi da alcuno degli organi costituzionali che governarono sulla collettività dei cittadini romani. I mores erano un complesso di norme di comportamento che risalivano probabilmente all'età precittadina, si tramandavano oralmente.
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Storia del diritto romano
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