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Divisione dei liberi e delle cose

Da qui Gaio prosegue scendendo nei particolari e scindendo i liberi in 'ingenui' (nati liberi) e 'libertini' (manomessi) e questi ultimi in 'cives Romani' (cittadini), 'Latini' e 'dediticii'.

Seconda divisione: la seconda divisione riguarda le 'cose' (del patrimonio umano). 'Ora occupiamoci dei beni: questi o fanno parte del nostro patrimonio oppure non ne fanno parte. Perciò, la più importante distinzione nei beni può essere enunciata in due frasi: infatti alcuni beni sono divini iuris (di diritto divino, quindi extra patrimonium e extra commercium), altri sono humani iuris'.

La summa divisio riguarda quindi la distinzione tra res umani iuris e res divini iuris. La discussione prosegue quindi dividendo le res divini iuris in 'sacrae', 'religiosae' e 'sanctae' e le res humani iuris in 'privatae' e...

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‘publicae’.Terza divisione: la terza e ultima summa divisio, riguardante le obligationes, è piuttosto particolare, in quanto Gaiocommette qui un piccolo errore, confondendo ‘species’ e ‘genus’ (paragrafo 88 libro III):‘’Ora passiamo alle obbligazioni, delle quali la massima divisione si articola in due specie: infatti ogni obbligazione.=>nasce o da un contratto o da un delitto’’ ‘’ omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto’’Qui Gaio definisce contratto e delitto due ‘species’ e successivamente descrive i contratti produttivi di obbligazioni in4 ‘genera’, invertendo così il rapporto tra genus e species. Confonde il genere con la specie (genere è più ampio dispecie), ma è solo una imperfezione formale che non intacca la chiarezza del discorso.I quattro tipi di contratto sono i contratti reali (si perfezionano col

trasferimento della cosa), i contratti verbali (si perfezionano con l'uso di parole solenni), i contratti letterali (si perfezionano tramite la redazione scritta del contratto stesso) e i contratti consensuali (si perfezionano con il semplice consenso delle parti).

Qualcuno dice che Gaio è un giurista piatto, non dà spunti di riflessione. Questo non è vero (Gaio da spunti di riflessione, ad esempio, quando parla delle controversie tra Sabiniani e Proculiani, quando ci fa capire che è un Sabiniano): Gaio fa una esposizione didattica, essenziale, vuole insegnare le basi, è uno studio istituzionale.

Gaio qualche volta parla di 'inelegantia iuris': principio che dal punto di vista organico è in contratto con gli altri principi. Es: a proposito della lex Aelia Sentia, secondo al quale i minores non possono manomettere uno schiavo ma il maschio impubere può alienare un bene di grande valore. Gaio sottolinea l'assurdità.

di questa disposizione, è qualcosa di 'poco elegante'. Anche questa è una prova del fatto che in Gaio non mancano gli spunti di riflessione critica. Le 'Res cottidianae' secondo qualcuno sono un rifacimento delle Istituzioni operato dallo stesso Gaio. Secondo altri (tra cui la prof.) sono un rifacimento quasi postclassico delle Istituzioni di Gaio (quando Gaio ormai era morto). Pur essendo essenzialmente un'opera di rielaborazione delle Insitutiones di Gaio, le Res cottidianae introducono nel diritto obbligatorio un'importante innovazione rispetto ad esse: le fonti delle obbligazioni sono portate dalle due individuate da Gaio (contratto e delitto) a tre (contratto, delitto e 'variae causarum figurae': ciò che non è né contratto né delitto). Giustiniano le porterà poi a quattro (delitto, quasi-delitto, contratto, quasi-contratto). Si tratta quindi di un'evoluzione del numero delle fonti che trova

nelle Res il suo punto intermedio. Gaio ha un'importanza fondamentale per la legge delle citazioni, e le sintesi delle Istituzioni gaiane, curato dalle scuole d'Occidente sono molto importanti per il breviario Alariciano. In Oriente le Istituzioni di Gaio rappresentano le fondamenta delle Istituzioni di Giustiniano.

Gai 3.146: (Con Giustiniano l'indicazione del passo diventa più complicata perché oltre al libro, al titolo e al paragrafo vi è anche una rubrica => sintesi dell'argomento trattato). ''Se io ti consegno mediante traditio dei gladiatori, con la clausola che mi vengano dati 20 denari per ciascuno di quelli che escono indenni dal combattimento quale compenso per la loro fatica, e che invece mi vengano dati 1000 denari per ciascuno di quelli che escono uccisi dal combattimento […]''.

Gaio si pone una domanda: che tipo di rapporto è questo? Un contratto di locazione (ti consegno dei gladiatori e poi

  • li restituisci) o un contratto di compravendita.
  • Gaio risponde attraverso una risposta data dalla dottrina: ‘’[…]prevalse la tesi che si fosse conclusa una locazione riguardo ai gladiatori usciti indenni dal combattimento, e che il contratto fosse di compravendita per i gladiatori mutilati o morti’’.
  • Gaio dice che è come se fosse stato fatto un contratto di locazione sottoposto a condizione.
  • Compilazione giustinianea
  • La moglie di Giustiniano, Teodora, si ritiene che sia stata molto importante per la condizione politica e religiosa di quest’ultimo.
  • Senza la Compilazione giustinianea il diritto romano non sarebbe sopravvissuto, avremmo solo le Istituzioni di Gaio e quattro editti malconci. Oltre a questo, essa è limite di frammentarietà: il diritto romano sopravvive frammentario nella Compilazione, Giustiniano infatti disse di raccogliere tutti in 50 libri e quindi parti intere di testi furono omesse.
  • Corpus Iuris : Corpo del Diritto. Il
  • Il termine ‘civilis’ è stato aggiunto dopo, per distinguerlo dal Corpus Iuris Canonici.

    Il Corpus Iuris è costituito da:

    • Codice: raccolta di leges;
    • Digesto (o Pandectae): raccolta di iura;
    • Istituzioni: è un manuale didattico ma anche un’opera che ha valore legislativo e che sostituisce le Istituzioni di Gaio.

    Giustiniano attua una riforma degli studi ed offre agli studenti un nuovo manuale;

    Novellae Constitutiones: costituzioni imperiali entrate in vigore dopo la seconda edizione del Codice. Ne vengono emanate molte finché Giustiniano è in vita.

    Codice

    Giustiniano sale al trono nel 527 e in apparenza la Cancelleria imperiale sembra non sia particolarmente attiva, ma il 13 febbraio del 528 l’imperatore emana una costituzione ‘De novo codice componendo’ (nuovo rispetto al Codice Teodosiano) (meglio conosciuta come costituzione: ‘’Haec dalle prime tre parole della stessa), quae necessario’’, indirizzata al Senato.

    Egli in questa costituzione disponeva al compilazione di un Codex. È un'opera che deve giovare alla pratica, si tratta di "tagliare le propaggini della risoluzione delle cause e rendere più veloci le decisioni delle controversie". L'imperatore si propone di andare incontro alle necessità della collettività. La redazione del Codice si svolge con l'aiuto divino (vi sono tanti riferimenti all'aiuto divino). Giustiniano dispone la compilazione di un Codex nel quale confluissero i materiali facenti parte dei precedenti codici (Ermogeniano, Teodosiano e Gregoriano), nonché le costituzioni emanate dopo la pubblicazione del Codice Teodosiano, fino alla produzione legislativa dello stesso Giustiniano. Nel nuovo codice non dovevano essere accolte le disposizioni cadute in desuetudine o abrogate da costituzioni successive. Della stesura del codice venne incaricata una commissione composta di dieci membri, tra cui vi erano

    funzionari imperiali (uno di questi era Triboniano), togati (avvocati) e professori universitari. Ai commissari fu dato il potere di apportare aggiunte, tagli e modifiche al testo delle costituzioni, al fine di renderle più chiare e di riunire o dividere le disposizioni in modo da porle sotto i titoli appropriati. Disponeva inoltre di togliere le norme cadute in desuetudine. Il fine era eminentemente pratico, non scientifico. ''Le leggi ottenute devono avere anche un linguaggio chiaro e breve, in modo che si riesca a raccogliere in un solo testo le norme disperse in tante costituzioni e renderne più chiaro il testo''. L'opera fu compiuta in appena un anno. Il termine dei lavori viene annunciato da Giustiniano il 7 aprile 529, con la costituzione ''Summa rei publicae'' indirizzata al prefetto del pretorio. In essa l'imperatore ordina che nei processi vengano citate solo le costituzioni contenute nel codice e vieta l'utilizzo di

    testi diversi da quelli inseriti nel Codex appena pubblicato.

    Il Codex entrò in vigore il 16 aprile 529.

    La costituzione 'Summa rei publicae' si apre con un'affermazione propagandistica: 'La tutela somma dello Stato è (Giustiniano parla dei suoi successi militari) affidata sia alle armi sia alle leggi, e attraverso loro il popolo dei Romani è sempre stato superiore ad altri popoli, e ha dominato nel tempo con il favore di Dio'.

    'Il nuovo codice elimina ciò che è inutile delle leggi precedenti, le semplifica e le chiarisce, in modo che i giudici possano tornare a rectae definitiones'.

    Attraverso questa costituzione Giustiniano elogia i commissari: 'Uomini degni di ogni gloria, persone di estrema autorevolezza per la conoscenza del diritto'.

    => colo che modificavano

    'Le costituzioni non raccolte nel nuovo codice non possono essere in alcun modo

    utilizzate’’el costituzioni contenute nel Digesto erano sottoposti alla sanzione del crimen falsi (venivano deportati). Di questo codice non esiste più nulla, solo un indice papiraceo delle costituzioni in esso raccolte. Dall’anno della pubblicazione del Codice fino all’agosto del 530 la cancelleria imperiale svolge un’attività interpretativa intensa. Intanto, il questore del Sacro Palazzo era diventato Triboniano. La cancelleria imperiale in questi mesi emana una serie di provvedimenti: ‘Quinquaginta decisiones’, che probabilmente sono delle costituzioni strumentali, preparative ad una futura opera di raccolta, il Digesto. Questa abbondante produzione legislativa rende superato il primo Codex che quindi verrà sostituito da un altro Codice per la redazione del quale Giustiniano incarica una nuova commissione. Digesto I lavori per la compilazione del Digesto vengono anticipati da una costituzione che viene ricordata come la

    'Constitutio Deo auctore'. Questa prosegue dicendo: ''Governando il nostro impero sotto l'autorità di Dio, impero che ci è stato affidato grazie al Fondamento dell'Impero Romano per Giustiniano è Dio.

    Dettagli
    Publisher
    A.A. 2010-2011
    43 pagine
    2 download
    SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher skunkworks di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Balestri Marcella.