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La dttatura: Magistrato straordinario eletto da uno dei consoli quando gli veniva richiesto dal
Senato, questo viene eletto per far fronte a situazioni militari di estrema emergenza, la sua
carica dura fino alla fine dell’emergenza e comunque non può superare i sei mesi, non è
un’organo sottoposto all’abrogatio ad populum.
Tra il 445 a.C. al 367 a.C. vengono istituiti dei supremi magistrati chiamati Tribuni Militum
Consolari Potestate (I Tribuni dei soldati con potere consolare).
L’istituzione di questa magistratura la interpretiamo come la più alta carica della Civitas. Il numero
dei magistrati non è mai un numero fisso tra i 3 ed i 6. Nel 400 a.C. abbiamo le elezioni dei plebei.
Altra data importante è quella del 445 a.C. della Lex Canuleia, questo nasce come plebiscito fatto
approvare da Canuleio e ottiene la ratifica del Senato abolendo il divieto di connubio tra i patrizi e i
plebei.
Infatti prima dell’entrata in vigore di questa legge i matrimoni tra patrizi e plebei non erano
riconosciuti. Da qui nascerà la nuova classe dirigente Nobilitas Patrizio-Plebea.
Nel 367 a.C. abbiamo la nascita delle Leges Liciniae-Sextiae e la istituzione del praetor urbanus
e degli aedilis curules.
Questa trasformazione ha come precedente la distruzione di Roma ad opera dei galli nel 390 a.C.
La ricostruzione che ne nasce non è solo materiale ma anche costituzionale. In pratica nel 367 a.C.
Stolone e Lateranus presentano al concilio della plebe tre proposte approvate come semplici
plebisciti:
I. De consule plebeio: uno dei due consoli doveva essere plebeo.
II. De modo agrorum: per evitare che i patrizi si arricchissero con le terre pubbliche, fu istituito un
massimo di 500 iugere di terreno per cittadino.
III. De aere alieno: per contrastare gli interessi nati dai prestiti richiesti per la costruzione della
città,tutte le somme pagate come interessi venivano capitalizzate (imputate al capitale), l’avanzo
degli interessi veniva ripagato in tre rate triennali.
Queste tre leggi vengono approvate nel 377 a.C., dopo una lotta di dieci anni tra i tribuni ed il
Senato con i plebei fino alla vittoria dei plebei ed alla approvazione a leggi.
Nello stesso momento per compensare che uno dei consoli era plebeo, vennero istituiti il Pretore
urbano e gli Aedili Curui (magistrature riservate ai patrizi).
Le funzioni sono quelle di svolgere attività giurisdizionale, il pretore è un magistrato dotato di
imperio e la sua funzione essenziale è quella di amministrare la giustizia, quest’ultimo però non
emana la sentenza ma si limita ad impostare la controversia (raccoglie la richiesta dell’attore e la
difesa della controparte), la sentenza è emessa da un giudice (privato cittadino) scelto dalle parti.
Per quanto riguarda gli aedili curuli, questi sono composti da due giudici, le loro funzioni
fondamentali erano quelle di cura della città, delle feste e dei giochi pubblici.
Dopo il 367 a.C. i plebei incominciano ad entrare nell’istituzioni cittadine. Tra il 367 a.c. e il 342
a.C. troviamo per 12 anni due coppie di Consoli patrizi, quindi per ben dodici volte troviamo una
coppia di consoli patrizia.
I plebei protestarono, ma il Senato gli rispose che ad eleggere i Consoli ara stato il comitio
centuriato formato dal popolo, e le dodici tavole dicono che ciò che delibera il popolo diventa legge.
Nel 339 a.C. vengono approvate le Leges Publilio Philonis (Publilio Filone):
I. Uno dei censori deve essere plebeo.
II. Il senato doveva dare la propria ratifica ai progetti di legge prima della loro approvazione.
III. I plebisciti sono equiparati alle leggi se ratificati dal senato, la ratifica doveva essere preventiva.
(Riprende la legge di Valerio).
Un’altra innovazione è la Prorogatio Imperi fatta dal Senato e dai tribuni della plebe prorogando il
comando di Publilio Filone (in guerra a Napoli) che diventa il primo proconsole (La carica durò
fino alla fine della guerra).
Nel 300 a.C. viene approvata la Lex Ogulnia (da Ogulino) che raddoppia il numero degli
appartenenti ai pontefici e agli auguri e stabilisce che la metà dei collegi sia plebea.
L'ultimo evento che concluse la fissazione dell'ordine costituzionale fu la Lex Hortensi de
Plebiscitis.
Nel 287 a.C. Vi è una nuova secessione plebea, per risolvere la situazione venne nominato il
dittatore Hortensio che tramite questa legge fece rientrare la secessione, infatti la legge equiparava i
plebisciti alle leggi, così cadde l'ultima barriera che era d'ostacolo ad un pareggiamento tra le due
classi.
Il regime costituzionale e le strutture della società tra il 287 e il 133 a.C.
L’assetto costituzionale tradizionale va dal 287 a.C. al 133 a.C..
Catone affermava che la Costituzione della Repubblica Romana era superiore alle Costituzioni di
tutte le altre città stato, questo perché la Costituzione romana era frutto dell’ingegno e della vita di
molte generazioni di uomini e non di un solo governatore.
L’assetto costituzionale:
IV. Magistratura del popolo romano e plebeo (Esecutivo e giuridico civile e penale)
V. Senato (esecutivo e giuridico penale)
VI. Assemblee popolari (Legislativo e giuridico penale)
Questa ripartizione dei poteri non coincide con quella a cui siamo abituati oggi.
I magistrati presenti erano:
IV. Dictators
V. Consules
VI. Praetores
VII. Aediles Curuli
VIII. Quaestores
IX. Censores
X. Tribuni Plebis
XI. Aedili Plebis
Dopo il 287 a.C. il dittatore venne quasi a scomparire, infatti esso in seguito veniva nominato
solamente per la celebrazione di alcune feste religiose in caso di assenza dei consoli.
Verso la fine del terzo secolo a.C. c’è una grande emergenza bellica, infatti Annibale invade l’Italia
(seconda guerra punica) e uccide il Console Fabrizio nella battaglia del lago Trasimeno, Roma
quindi in assenza dell’altro console in viaggio per il sud Italia, decise di nominare un dittatore
tramite il comitio centuriato presieduto da un pretore.
Il dittatore aveva il potere di nominare un Magister Equitum (comandante cavalleria), in questa
situazione il comitio centuriato decise di nominare sia il dittatore che il Magister Equitum e di
dargli pari poteri (novità, simbolo che la Magistratura stava passando).
Dopo il 218 a.C. avremmo pochissime nomine di dittatori.
In questo periodo i Pretori diventano 6, uno è sempre il Pretore Urbano (funzione giudiziaria), poi
viene istituito il Pretore Peregrinus nel 242 a.C. (funzione giurisdizionale tra cittadini e stranieri),
gli altri 4 vennero istituiti tra la fine del terzo secolo e l’inizio del secondo secolo a.C. per governare
le prime quattro province (ripartizione amministrativa dove esercitava le sue funzioni un pretore):
Sicilia
Sardegna
Spagna Citeriore
Spagna Utteriore
In seguito verranno create nuove province, in questo caso non furono creati nuovi pretori, ma il
console che conquistava quell’area veniva nominato proconsole.
In questi anni gli Aedili Curuli e gli Aedili Plebei si fondono andando a formare un concilio di 4
magistrati. I Questori da 2 diventano 8 magistrati, 2 avevano il compito di amministrare il denaro
pubblico, gli altri avevano il compito di amministrare il denaro utilizzato dall’esercito durante le
guerre. I Censori rimasero 2 ed ugualmente i Tribuni rimasero 10.
Le Magistrature:
Magistrature Maggiori:(avevano Imperium auspiciumque)
IV. Dittatore (aveva imperium auspiciumque)
V. Consoli (aveva imperium auspiciumque)
VI. Praetores (aveva imperium auspiciumque)
VII. Censores ( aveva il potere di potestà)
Magistrature Minori:
IV. Aedili Curuli
V. Questori
VI. Collegio Quattuorviri (quattro magistrati che curavano le strade pubbliche)
VII. Tresviri monetales (tre magistrati incaricati al conio delle monete di argento e bronzo)
VIII. Tresviri capitales ((compito di eseguire le condanne a morte, incarcerare e polizia notturna).
Ai Censori venne attribuito il potere di nominare i senatori grazie al Plebiscitum Ovinium del 314
a.C., inoltre potevano dare in concessione le terre pubbliche in cambio di un canone allo stato o
appaltare le opere pubbliche.
Altra caratteristica di queste magistrature era quella di essere elette dai comiti centuriati. Le
magistrature minori venivano elette dalle assemblee popolari.
Le magistrature sono caratterizzate dalla temporalità e dall’eleggibilità (censori 18 mesi, dittatore
fino alla fine della carica, gli altri duravano un anno, inoltre erano tutti eleggibili dalle assemblee
popolari).
Tutte le cariche della magistratura erano gratuite, infatti venivano dette Honoris(era un onore gestire
una carica dello Stato).
In questo periodo un’assemblea popolare non poteva revocare un magistrato. Durante l’esercizio
della carica i magistrati minori potevano essere sottoposti a procedimento penale.
Queste magistrature erano soggette al limite della provocatio ad populum , questo limite valeva sia
per l’Imperium cittadino sia per quello militare (sia sul campo di battaglia che in città).
Tutti i magistrati curuli (Consoli, Censori, Aedil, Governatori Provincie) potevano emanare editti
vincolanti, il cui periodo di efficacia coincideva con la durata della carica.
Con la Legge Villia del 180 a.C. furono decise l'età minime per ricoprire determinate cariche:
Almeno 10 campagne militari e 33 anni di età per ambire ad essere Questore.
Minimo 37 anni per ambire a diventare un Eidlio o un Tribuno.
Minimo 40 anni per ambire a diventare Pretore.
Minimo 43 anni per ambire a diventare Console.
La legge inoltre vietava di ricoprire la stessa carica per più di 10 anni o di ricoprirne più di una nello
stesso momento, imponeva un intervallo di almeno 2 anni tra una magistratura e l'altra e stabiliva un
ordine nell'ascesa alle varie magistrature (Questore, Edili/Tribuni, Pretori, Consoli).
Il Senato:
Il Senato era l'organo che poteva essere convocato da un magistrato che aveva la facoltà di farlo
(dittatore, Console, Pretore, Tribuno), in un luogo chiuso e consacrato dagli Auguri.
I senatori erano 300, scelti dai Censori in base al Plebiscito Ovinio (314 a.C.), la carica era vitalizia
e la partecipazione era obbligatoria (chi non partecipava veniva multato). I lavori del Senato
venivano presieduti dal magistrato convocante e duravano fino al tramonto, trattati gli argomenti si
procedeva alla votazione.
Il Senato presiedeva alle entrate e alle spese pubbliche attinenti all'erario, inoltre avevano una
giurisdizione penale extra ordinem sui crimini più gravi in Italia (assassinio, tradimento,
avvelenamento), inoltre aveva il compito di dirigere la politica internazionale in ambito italiano
(dirimere le controversie tra città e privati o tra le varie città) e in ambito extraitalico (conflitti
diplomatici).
Il Senato aveva anche il