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Ius Honorarium

È formato dai mores, dalle leggi e dagli edicta magistratum ed è quanto si è prodotto per esercitare in concreto la funzione che si ricopre.

Status delle persone

Libertatis, civitatis e familiae

Nexi

Persone assoggettate che garantivano con la propria persona o con i figli il debito accumulato.

Addicti

Sono coloro che, convenuti nuovamente in giudizio, non hanno eseguito la sentenza che li condannava e quindi sono stati assoggettati dal creditore (poteva venderli dopo 60 giorni oppure ucciderli).

Vades

Soggetti che dovevano garantire la comparizione in giudizio di un soggetto dinanzi al giudice.

Praedes

Dovevano garantire la restituzione a colui che non aveva avuto il possesso di un bene insieme ai frutti che aveva maturato, anche avendo vinto la causa.

Forme di manomissione degli schiavi

Per vindicta (verghetta), per censo (ogni 5 anni quando si faceva il censimento) o per testamento.

Figli si liberavano della potestà del...

padre se questo l'avesse venduti per 3 volte

Adrogatio – adozione di una persona o sui iuris o alieno iuri subiecta che avveniva davanti all'assemblea popolare per le persone sui iuris (solo maschio) o per ordine del magistrato per le persone alieno iuri subiecta (maschi e femmine) sui quali si era estinta la patria potestà del paternaturale.

Ripudio e divorzio – il ripudio era un metodo per sciogliere il matrimonio con il quale si faceva tornare la donna nella casa del padre e si usava nei casi in cui ci si era sposati senza la mano. Il divorzio invece era il caso in cui il marito aveva la mano della moglie e quindi bisognava utilizzare la diffareatio o la emancipatio, per divorziare occorreva una motivazione valida che era posta al controllo del censore che indagava sul comportamento tenuto dai 2 coniugi.

Per trasferire dei beni bisognava usare la traditio per beni nec mancipi mentre per i beni mancipi serviva il mancipium o l'in iure cessio.

Usucapione 1 anno per gli oggetti 2 per la terra

Mancipatio – negozio solenne con il quale si scambiavano beni mancipi contro prezzo, andava celebrato davanti a 5 testimoni + un portatore di una bilancia sulla quale si pesava il bronzo che chi voleva comprare dava in cambio della cosa da comprare.

In iure cessio – Applicazione della vindicatio, veniva portato il bene o una parte simbolica davanti al magistrato chi doveva acquistare toccava con la verghetta il bene e asseriva che era suo chi vendeva taceva e faceva un passo indietro. L’in iure cessio si utilizzava anche per trasferire l’eredità ad altri e per l’adozione.

Testamento: esisteva quello calatis comitiis cioè davanti al comizio radunato dinnanzi ai pontefici che si compiva 2 volte l’anno, in questo caso il testatore assumeva un erede estraneo alla famiglia che avrebbe ereditato i beni alla morte del testatore. Il testamento in procintu di cui sappiamo poco e sarebbe stato fatto davanti

All'esercito schierato prima di attaccare battaglia e si pensi che conteneva solo disposizioni a cose singole. Successione più importante è la Mancipatio familiae con la quale si assumeva un unico erede al quale spettava la parte più grande di eredità chiamato familiae emptor che alla morte del testatore avrebbe diviso l'eredità per gli altri eredi; veniva celebrato con l'atto dell'eas et libram. Nuncupatio - Testatore che enunciava in pubblico le sue volontà oppure dichiarava di aver scritto le volontà su tavole cerate chiuse. Ci sono 5 legis actiones; legis actio sacramenti, legis actio per iudicis arbitrative postulationem, la legis actio per condictionem, legis actio per manus iniectionem e la legis actio per pignoris capionem. Legi actio sacramenti è caratterizzata dal sacramentum cioè la scommessa di una somma di denaro che il soccombente avrebbe dovuto pagare all'erario pubblico. La multa variava o in 50 o

In base al valore del bene contestato, il numero di assi necessari per il processo era di 500 se il bene valeva più di 1000 assi e di 500 se il bene valeva meno di 1000 assi. Nel caso in cui si discutesse della libertà di una persona, il numero di assi richiesti era sempre 50. Se il bene contestato era un bene mobile (IN REM), veniva portato davanti al pretore e le parti facevano la vindicta (festuca). Il pretore ordinava al convenuto di lasciare il bene e iniziava uno scambio di battute solenni. Il bene veniva temporaneamente affidato a chi fornisse garanzie per il bene e per i frutti ricavati da esso. Successivamente si procedeva alla verifica dei sacramenti, cioè si valutavano i giuramenti che risultavano più conformi al diritto, in base ai quali veniva emanata la sentenza. Per quanto riguarda la tutela dei rapporti obbligatori nascenti da contratto, si utilizzava la Legis actio per iudicis arbitrive postulationem. In questo processo, l'attore dichiarava che il convenuto gli doveva un certo credito, mentre il convenuto negava. L'attore chiedeva quindi l'assegnazione di un giudice. Con questo processo si evitava di pagare la multa sacramenti. Infine, la Legis actio per manus...

La pratica dell'inictionem si applicava al convenuto condannato che non eseguiva la sentenza. Passati 30 giorni dalla sentenza di condanna, il creditore, dopo aver pronunciato una formula solenne, poneva la mano addosso al debitore assoggettandolo per la cifra che gli doveva. In questo modo acquisiva tutti i diritti che spettavano al creditore, come tenerlo prigioniero fino a che qualcuno non lo avesse riscattato oppure venderlo come schiavo fino ad ucciderlo.

Legis actio per pignoris capionem - si poteva compiere anche non di fronte al magistrato, nei giorni nefasti, e perfino in assenza del convenuto. Si suppone che il creditore si rifacesse sul pegno, trattenendolo per sé oppure vendendolo per soddisfarsi sul ricavato.

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Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Privato Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Fascione Lorenzo.