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Fatti, atti e negozi giuridici

Fatto

Accadimento naturale rilevante per il diritto a prescindere dall'intervento dell'uomo

Atto

Accadimento rilevante per il diritto che dipende dalla voluta azione o omissione di un soggetto, i cui effetti sono riconnessi dall'ordinamento giuridico a prescindere dal fatto che siano voluti o meno dal soggetto agente o omittente.

Negozio giuridico

Manifestazione di una volontà diretta al raggiungimento di effetti che l'ordinamento riconosce e garantisce

Elementi essenziali

  • Manifestazione
  • Causa
  • Volontà
  • Modo

1) Modo attraverso il quale la volontà viene espressa. 2) È lo scopo pratico che il negozio intende realizzare e la ragione per la quale il soggetto lo compie a prescindere dai motivi che lo spingono ad agire. 3) È la volontà di darsi il regolamento di interessi esternato con la manifestazione. 4) Varie forme es sponsio o in iure cessio.

Elementi accidentali

  • Termine
  • Modo

1) Avvenimento futuro e certo dal quale iniziano a prodursi gli effetti del negozio o fino a quando durano. 2) È un peso che grava sui negozi di liberalità inter vivos, donazione; o mortis causa, quali il legato.

Annullabilità e nullità

Annullabilità

In seguito all'intervento del pretore si può avere che instauratasi la controversia si impedisca ad un negozio valido di esplicare i suoi effetti.

Nullità

Quando ad esempio si ha: stipulazione di un oggetto che non esiste o non può esistere, stipulazione che promette fatto altrui, stipulazione sottoposta a condizione impossibile, stipulazione di un comportamento turpe ed illecito come l'omicidio o un sacrilegio.

Obbligazione

È un vincolo del diritto a causa del quale siamo costretti dalla necessità di eseguire una qualche prestazione secondo le norme della nostra comunità; (l'obbligazione costringe l'altro a darci, farci o garantirci qualcosa).

Naturalia negotii

Garanzia per i vizi del bene venduto.

Principi e divisioni storiche

Sacertas

Inviolabilità del tribuno della plebe che aveva come poteri lo ius auxilii, aiuto al cittadino prima plebeo e poi in generale contro i provvedimenti presi del magistrato arbitrariamente, ha la intercessio cioè il veto contro la delibera del magistrato che danneggia i plebei e la coercitio cioè la possibilità di dare sanzioni ai magistrati.

Divisione del popolo

Divisione del popolo per curiae, poi per centurie e poi per tribù. (4 tribù urbane e poi fino a 31 rustiche, 193 centurie).

Leggi liciniae sextiae

Nel 367 con le quali si cominciò a dare pari diritti a patrizi e plebei. Si concedeva ai plebei il diritto di accedere al consolato, delegarono a un magistrato la iurisdictio, istituzione di una carica l'edile curule destinata ai patrizi, regolò l'ammontare dei debiti e dei crediti, regolò l'estensione massima di terra destinate ai pater familias (550 iugeri + 250 se aveva figli).

Leggi delle 12 tavole

Del 450-451 furono approvate dall'assemblea centuriata e forse sarebbero state la versione più morbida delle leges regiae, costituiscono la prima fonte organica di diritto sostanziale e processuale, ed erano valide per tutti e capaci di consolidare lo status del cittadino con...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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