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Storia del diritto privato Romano 1

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Storia del diritto privato Romano

Indice

- Introduzione al diritto Romano

- Le fonti del diritto

- Come lo ius divenne di tutti

- Come conosciamo tutto ciò

- Sulle persone

➢ Gli schiavi

➢ Capacità dei servi nel mondo degli affari

➢ Cause della schiavitù

➢ Gli illeciti

➢ La fine della schiavitù

➢ La Latinità

➢ La cittadinanza

➢ La Potestas

➢ Famiglia e parentela

➢ Adozione

➢ L’Emancipatio

➢ Il matrimonio

➢ La manus

➢ Il divorzio

➢ La dote

➢ Gli impuberi

➢ La tutela delle donne

- Sul processo

➢ Le Legis Actiones

➢ Le Actiones per Formulae

➢ La Cognitio extra ordinem

- Sulle res

➢ Classificazioni Gaiane delle Res

➢ La proprietà

➢ La Traditio 3

➢ La Datio

➢ La Possessio

➢ La tutela possessoria

➢ L’Usucapio

➢ La Longi Temporis Praescriptio

➢ Le Servitù Prediali

➢ L’Usufrutto

➢ La tutela processuale di Usufrutto e Servitù Prediali

➢ L’Emphyteusis

➢ Il Pignus e l’Hypotheca

- Sulle Obbligazioni

➢ Le Obligationes ex Contracto

➢ Il Pactum

➢ L’Emptio Venditio

➢ La Locatio Conductio

➢ La Societas

➢ Il Mandatum

➢ Garanzie Personali / Spontio Stipulatio

➢ Le Obligationes ex Delicto

➢ Il Furtum

➢ La Rapina

➢ Il Damnum Iniuria Datum

➢ L’Iniuria

➢ L’estinzione delle obbligazioni

- La Successio

➢ L’Hereditas

➢ Gli Heredes

➢ Il Testamentum

➢ Il Tertium Genera Testamentis

➢ Le formalità del testamento

➢ La Bonorum Possessio

➢ Il Fedecommesso

➢ I Legati

➢ La soluzione finale

- Il negozio giuridico per i Romani 4

-Introduzione al diritto romano

“Diritto romano” (“ius romanum”) è un’espressione polisensa ed ambigua ma può

diritto che nacque con Roma nell’VIII secolo a.C. per poi subire profonde

indicare un

trasformazioni nel corso della storia. Dopo la caduta dell’Impero Romano

d’Occidente, però, Giustiniano nel 530/533 d.C. decise di raccogliere tutta l’eredità

“Digesta”.

del diritto romano col

Il diritto romano non è mai morto completamente e, contrariamente al diritto positivo

vigente, non se ne può dare una definizione, se ne può solo studiare la storia. Gli

studiosi, per periodizzare il diritto romano fanno riferimento alla stessa

periodizzazione di Roma: →

Dall’VIII secolo a.C. al 509 a.C. vi fu il REGNUM

1) Arcaica

2) Dal 509 al 27 a.C. vi fu la RES PUBLICA Classica →

3) Dal 27 a.C. fino alla caduta di Roma vi fu il PRINCIPATO Post-Classica

cui vi era il “rex” che promuoveva

1) Non è altro che la prima fase monarchica in

delle leggi che i “Comizi Curiati” dovevano approvare, i quali a loro volta le

avrebbero fatte approvare dal popolo. Questo era il procedimento delle così dette

“Leges Regiae” o “Lex” che puntavano a disciplinare i rapporti sociali e disciplinare

Contrapposte alla Lex vi era lo “Ius”; un concetto ampio la cui

le istituzioni politiche.

etimologia risale alle lingue prelatine: “Iaos”, ossia “formula di purificazione” o

“preghiera”. Quindi una parola connessa al religioso, se non al magico; non a caso la

fu riservata ad un collegio sacerdotale, quello dei “Pontifex”.

conoscenza dello Ius

Un collegio che si impegnò ad interpretare le leggi, una conoscenza non aperta a tutti

e che, come la preghiera, andava espressa in egual modo da tutti: la formula del

diritto va osservata, analizzata e controllata così da giungere al fine ultimo del far

valere la giustizia (questo è il carattere fondamentale del diritto romano: il

FORMALISMO).

Cacciato l’ultimo rex e istituiti i 2 consoli al suo posto, si aggiunsero anche i

2)

“Comizi Centuriati” (in cui il popolo era diviso in 5 classi ognuna con un numero di

l’esercito ma che permise anche al popolo

centurie). Una riforma militare che delineò

di eleggere i magistrati e che concesse un luogo dove poter fare processi penali. Per

cui era un organo elettivo, legislativo e giudiziario; ciò significa che la base di tutto

era il popolo.

Con l’ingresso della sua “Auctoritas”

3) nella Res Publica, Augusto divenne

“Princeps” (“primo tra tutti”), e quindi al vertice dell’ordinamento potendo

norme universali: le “Costitutiones” (anche se le altre istituzioni

proclamare anche

rimasero attive). Da qui in poi si assistette al tramonto della Res Publica ed all’alba 5

del Principato dominato, separato dal popolo, degenerando sempre più in una

tirannide. La storia di Roma e del suo diritto culmina con la figura di Giustiniano che

raccolse le fonti del diritto e le leggi del principato (Costituzioni) in un unico libro:

“CODEX IUSTINIANUS”.

-Le fonti del diritto

Gai 1,2: “Il diritto del popolo Romano devira da (1) leggi, (2) plebisciti, (3)

senatoconsulti, (4) costituzioni di principi, (5) editti di quanti posseggono il potere di

responsi dei giuristi.”

emanarli e (6)

1) Oltre alle Leges Regiae, durante la Res Publica, un magistrato (solitamente il

console) proponeva un testo di legge al Senato che doveva dare la sua autorizzazione

per poi essere resa pubblica, anche se non ancora emanata, in modo da far conoscere

al popolo il soggetto della votazione che si sarebbe tenuta ai Comizi Curiati. Queste

ai Comizi Curiati, nell’ambito del diritto privato, erano relativamente

leggi approvate

poche; furono molte di più quelle per regolare il diritto e processo penale. Questo

perché il diritto privato romano è dato dai “Mores”, dalla consuetudine che venne poi

messa per iscritto nel 450 a.C. nella LEX XVII TABULARUM (Legge delle 12

tavole). Tavole pubblicate dai “Decemviri” (“10 uomini”) unicamente patrizi ai quali

si aggiunsero 2 plebei. Queste furono un corpo di norme relative in larga misura al

diritto privato e costituirono per molti secoli il fondamento delle leggi romane.

2) Inizialmente non avevano valore di legge, infatti si formò uno Stato dentro uno

Stato perché con l’ottenimento di concili unicamente plebei (i Tribuni della Plebe)

finalizzati a difenderli dai patrizi, vennero a nascere anche delle norme: i

“PLEBISCITI”, che non avevano tra i loro destinatari i patrizi (anche se i plebei per

proprio conto crearono la “Sacer”, ossia un marchio per il quale il patrizio che aveva

violato il plebiscito poteva essere ucciso da chiunque ed in qualunque momento).

All’inizio il Senato aveva il compito di autorizzare l’inizio e la fine della votazione

del plebiscito, nel tempo si arrivò ad autorizzare il plebiscito solo prima della

votazione, fino ad arrivare alla LEX HORTENSIA con la quale i plebisciti divennero

legge. Ciò perché i patrizi capirono che la plebe non voleva attaccare lo Stato, bensì

migliorarlo. Inoltre, si inserì il tribunato tra le cariche obbligatorie da ricoprire nella

carriera per arrivare a console.

3) Essi erano una deliberazione dello Stato e soprattutto del Senato. Non è mai stata

una fonte diretta, ma erano una sorta di provvedimenti per il console inizialmente.

Quando poi, divennero leggi, questa fu vista come un primo passo nell’usurpazione

del potere nei confronti della Repubblica. 6

definita da Gaio come “qualunque

4) Una fonte aggiuntasi col Principato,

manifestazione di volontà dell’Imperatore”, e ciò non venne mai messo in dubbio in

con la LEX DE IMPERIO il Princeps ottenne l’Imperium e

quanto quindi anche il

permesso di fare le leggi. Le costituzioni potevano essere generali o particolari: le

prime erano chiamate “Editti” e si rivolgevano a tutto il popolo (es: Editto di

Caracalla che diede la cittadinanza romana a tutti); le seconde nascevano quando il un

processo, in una lite tra due parti si voleva chiedere “Responsum” all’Imperatore, il

quale avrebbe risposto col “Rescriptum” (le due parti potevano anche chiedere una

sentenza di mano dell’Imperatore, allora la costituzione prendeva il nome di

“Decretum”). Tutto ciò mostra come l’Imperatore stesse prendendo il posto dei

giuristi. Le costituzioni potevano consigliare magistrati o disciplinare l’attività dei

“Presides” (i governatori delle scrivendo un “Mandatum”.

provincie)

Successivamente a Gaio, il Princeps iniziò ad accentrare il potere a sé, facendo

perdere di valore il senatoconsulto e l’editto che venne proprio bloccato al 134 d.C.;

inoltre la giurisprudenza venne resa sempre più una competenza riservata a pochi,

termine “Lex”, ormai si indicava non più la legge

con la conseguenza che col

popolare, bensì l’Editto dell’imperatore.

L’insieme di “Tabule” dalla durata annuale fatte dai Pretori (“colui che è avanti”).

5)

Nel 367 a.C. nacque il pretore vero e proprio che guidò le parti per raggiungere il

compromesso Patrizio-Plebeo. Era una carica che durava 1 anno ed il pretore

dell’anno successivo recepiva l’editto precedente aggiungendo eventualmente

qualcosa di nuovo (“Edittum Travaticium”). Il pretore si faceva assistere dai giuristi e

dall’”Equitas Naturalis”; lui aveva il compito di applicare la legge secondo lo Ius

anche di poterlo modificare facendo nascere lo “Ius

Civilae ma si avvaleva

Pretorium” (o “Honorarium”). Solo nel 134 d.C. l’Imperatore Adriano decise di

bloccare l’editto e quindi fermare l’evoluzione del diritto pretorio.

6) Questi nacquero proprio da quel collegio sacerdotale che, attraverso la

“Interpretatio”, influenzava la “Iurisprudenza” del Rex o del magistrato creando lo

più di diritto privato. I “Pontifices”

Ius Civilae. Ma in realtà i Pontefici si occuparono

(da “Pontes Facem”, ossia “costruttori di ponti”) erano un collegio sacerdotale

diverso dagli altri sia per la struttura (era chiuso e composto da 4 membri solo patrizi)

sia per il compito che avevano: custodire i costumi di Roma. Loro registravano gli

eventi storici sui calendari e fornivano i “Formidabila Responsa”: davano le soluzioni

ai problemi giuridici, consigli sulle questioni di vita privata che avessero una

rilevanza giuridica, ma senza specificare il motivo di quella risposta, tanto che le

persone in udienza potevano anche non capire la ragione di quella soluzione ma non

avrebbero battuto ciglio. Inizialmente i loro Responsa vennero tramandati oralmente,

solo dopo divennero scritti rappresentando anche dei precedenti giudiziari da tenere

“Stare

sempre in considerazione per casi analoghi (un po' come il principio dello 7

Decisis”). Quando, però, la giurisprudenza divenne una scienza aperta a tutti, i

Responsa divennero fonti che vincolavano i giudici al pari delle leggi. Solo nel 27

a.C. Augusto creò il principio dello “Ius respondendi ex auctoritate principis” per il

quale non tutti i giuristi potevano dare responsi, ma solo quelli autorizzati dal

princeps.

Nota: nei testi è possibile trovare l’espressione “Ex iure Quiritium”, la quale è da

tradurre “in forza del diritto dei Quiriti” dove “Quirites” era la specifica qualifica dei

cittadini romani nella pienezza dei loro diritti. “Ius Quiritium” era dunque lo

specifico diritto dei romani, fondato sui Mores, rivelato dai pontefici, codificato dalle

12 tavole.

-Come lo ius divenne di tutti

Si può dire che tutto partì dal pontefice Tiberio Conuncanio il quale portò ad una

laicizzazione del sapere della giurisprudenza perché cominciò a dare risposte in

pubblico spiegando anche il perché di quella soluzione, così da far comprendere la

logica della giurisprudenza.

50 anni dopo, Sesto Elio Peto Cato, il primo giurista non collegato organicamente al

collegio sacerdotale, pubblicò il “TRIPARTITA COMMENTARI” (“commentario in

tre parti”) diviso in:

1) Prima parte col testo delle 12 tavole

2) Seconda parte con la loro Interpretatio

3) Terza parte con i formulari processuali

L’opera, quindi rendeva possibile lo studio del diritto, promuovendo l’affermarsi di

giuristi che sapevano che il diritto romano fosse composto da poche leggi e tante

interpretazioni. Conoscenza che portò i giuristi anche a grandi dispute teoriche sul

diritto vigente, come ad esempio tutte le dispute tra Sabiniani e Proculiani.

-Come sappiamo tutto ciò

Conosciamo i giuristi e gli studiosi del diritto grazie alla raccolta che fece fare

Giustiniano chiamata “DIGESTA SEU PANDECTAE” (“mettere in ordine”),

concepita nel 530 e pubblicata nel 533 d.C. da una commissione che cercò di

recuperare quanto più possibile arrivando a 38/39 autori. Presero dei frammenti dalle 8

loro opere e li posero sotto lo stesso titolo. Il testo finale arrivò ad avere 50 libri

ognuno diviso in titoli che comprendono tanti frammenti divisi, eventualmente, in

paragrafi.

D. 50, 15, 125, x Paragrafi eventuali

Frammenti

Titoli

Libri

Un testo complesso da leggere e studiare. Allora Giustiniano diede compito ad una

commissione di creare un manuale più semplice per gli studenti che verrà chiamato:

“ISTITUZIONI”, modellato proprio sulle “ISTITUZIONI” di Gaio divisi entrambi in

quattro libri:

1) I libro: dedicato alle persone Lo stesso sistema ripreso da noi

2) II e III libro: dedicati alle cose per scrivere il Codice civile

3) IV libro: dedicato al processo

Proprio nel I libro, al I titolo (“De Iustitia et Iure”) troviamo infatti diversi giuristi che

“diritto”:

hanno dato la loro idea di

ULPIANO: afferma che la parola “diritto” viene da “Iustitia” (falsità che lo stesso

autore sa, ma che dice solo per sottolineare il legame tra i due concetti) e che il diritto

sia “l’arte del buono e del giusto. I giuristi sono sacerdoti della giustizia.”. Poi spiega

che del diritto vi sono 2 posizioni: “Publicum et Privato”. Il primo si forma su 3

branche: Riti, Sacerdozi e Tribuni; il secondo, invece su Ius Naturalis, Ius Gentium e

Ius Civilae (di tutti gli animali, di tutti gli umani e di tutti i romani).

PAOLO: crede che il diritto naturale non sia comune agli animali perché è fuori dal

tempo.

GAIO: sostiene che quello dei romani sia Ius Civilae e ciò che va oltre è Ius Gentium.

Di naturale esiste solo la “Naturalis Ratio”. 9

-Sulle persone

Gaio comincia il suo discorso riprendendo le classificazioni per genere e applicandole

al diritto.

La “SUMMA DIVISIO de iure personarum” è: esistono uomini Liberi e uomini

Schiavi (quindi gli schiavi erano visti come persone con dei diritti seppur limitati). I

Liberi potevano essere: nati liberi, ossia “Ingenui”; o diventati liberi, ossia “Liberti”.

La “Libertas” era fondamentale perché prima condizione da soddisfare per essere un

vero cittadino romano (le altre due sono “Civitas” e “Familia”)

-Gli schiavi

Il primo termine per definire gli schiavi è “Servus” (colui a cui è stata conservata la

vita a prezzo della libertà dopo essere stato sconfitto in guerra), poi vi è “Verne” (i

nati schiavi) ed il terzo è “Mancipia” (il servo comprato per Mancipatio).

Le cause della schiavitù furono principalmente 3 anche se poi se ne aggiunse una

quarta:

1) Guerra

2) Nascita

3) Teditio

4) Servitus Poene

2) La condizione del nascituro variava in base ai casi. Esistevano per i romani le

unioni “Iniuste” e “Iuste”, quest’ultime erano tra liberi, per cui il figlio sarebbe nato

libero o schiavo in base alla condizione del padre al momento del concepimento. Per

le prime, invece, il figlio sarebbe nato libero o schiavo in base alla condizione della

madre al momento del parto (anche se bastava che lei fosse stata libera anche solo un

per via del “Favor

giorno durante la gravidanza ed il figlio sarebbe nato libero

Libertatis”).

3) Causa di schiavitù tra nazionali e stranieri: quando un romano si macchiava di una

colpa nei confronti degli stranieri sarebbe stato consegnato come schiavo e viceversa,

lo stesso se uno straniero avesse fatto un torto ad un romano.

4) I condannati al lavoro in miniera o condannati ad essere gladiatori. Persone

diventate “schiave della pena” perdendo la loro libertà. 10

D 50,17,32 ULPIANO: per il diritto civile i servi sono nullità, ma nel diritto

naturale gli uomini sono tutti uguali.

D 1,5,4 FIORENTINO: la libertà è fare ciò che piace o meno che non sia proibito; e

un’istituzione

la servitù non esiste per il diritto naturale, essa è delle genti.

– è “Ingenuo” chi nasce dalla madre che era libera durante il

D 1,5,5 MARCIANO:

parto, al momento del concepimento o se, essendo schiava, è stata libera per un

periodo e poi tornata schiava.

Il Servus può commettere illeciti e può essere responsabile nei contratti su ordine del

padrone, quindi possiamo dire che ha una capacità che non sarà quella giuridica, ma

quella di agire.

I romani potevano, originariamente, essere schiavi di altri romani?

No, anche se il trattamento dei debitori insolventi fosse simile alla schiavitù: vi era un

istituto chiamato “Manus Iniecti

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanieleL10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Privato Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Sperandio Mario Urbano.
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