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La struttura della famiglia romana

II. FAMILIA COMUNI IURE: Agnati. I singoli figli, perciò, alla morte del pater avranno sì le proprie famiglie ma potranno dirsi della stessa famiglia.

III. FAMILIA GENS: si intende quella famiglia di più soggetti discendenti da colui che ha dato vita alla stessa, colui che ha generato per primo e che ha dato il Nomen alla famiglia. Per cui, la famiglia gens è quella dallo stesso Nomen.

Gaio individua due gradi di parentela:

  1. La COGNATIO: vincolo che unisce tutti coloro che discendono dallo stesso stipite, colui che ha generato per primo ed ha dato il nomen alla famiglia.
  2. L'ADGNATIO: secondo il diritto civile è il vincolo che unisce tutti coloro che appartengono al ramo maschile della famiglia. I soli a poter ereditare.

L'adozione si poteva diventare figlio anche per adozione, la quale poteva avvenire in due modi:

  1. POPULI AUCTORITATE (ADROGATIO): colui che deve essere adottato deve essere Sui Iuris senza pater (può, quindi, anche essere...)

un pater familia inglobando la sua famiglia alla potestà del padre adottivo) e deve decidere volontariamente di sottoporsi ad un pater. Per cui vi sarà un cambiamento di status da Sui Iuris ad Alieni Iuris Subiecto. Ciò avviene con la partecipazione del popolo: i Comizi Curiati tenuti dal Pontifex Maximus che rivolge tre domande:

  1. Rivolta all'Adrogante ("vuoi che lui diventi tuo figlio?")
  2. Rivolta all'Adrogato ("vuoi diventare suo figlio?")
  3. ("accettate che l'adrogante abbia potestà sull'adrogato?")

Nel tempo si richiederà una differenza di età di 18 anni tra adrogante e adrogato. Le conseguenze erano che: tutti i beni dell'adrogato diventavano dell'adrogante così come lo diventavano i crediti; portando anche l'estinzione dei debiti.

Questo cambiamento di Status rappresentava una CAPITI DE MINUTIO MINIMA.

2) Adozione in senso stretto (ADOPTIO): il

caso in cui il figlio usciva dalla propria famiglia per essere inserito in una nuova. Il problema era che la Patria Potestas non era rinunciabile, per cui, per l'ADOPTIO, si ricorreva all'"Emancipatio".* di CAPITIS DE MINUTIO ne esistevano 3: - Quella MINIMA: cambiamento di status da Sui Iuris ad Alieni Iuris Subiecto. - Quella MEDIA: cambiamento di status da Romano a senza cittadinanza. - Quella MAXIMA: perdita della Libertà (e quindi anche cittadinanza), la quale avveniva quando, sottoposti ad una pena mortale, ci si esiliava volontariamente. E le donne? Inizialmente le donne non potevano partecipare in nessun modo perché non erano neanche ammesse ai Comizi Curiati. Solo con alcuni Imperatori e i loro rescripti si permise la partecipazione delle donne a questo rito. Ancor dopo la donna poté essere ammessa solo nel caso in cui la madre dovesse consolarsi per la perdita di un figlio. Quest'ultima venne adrogata come figlia e ancora dopo poté adrogare come madre.morte dei figli, permettendo di adottare qualcuno da considerare poi figlio ma sul quale non esercitava alcuna potestà (successivamente si poté adrogare anche essendo uomo senza figli). Quella di Augusto fu una "ADROGATIO PER TESTAMENTUM", istituzionalmente non prevista anche se veniva usata discretamente (forse per passare il nomen). Emancipatio - La Patria Potestas prevedeva un rito formale quale alzare il figlio appena nato al cielo e comprendeva diversi poteri: il padre poteva abbandonare il figlio, quando sarebbe stato abbastanza grande avrebbe potuto venderlo temporaneamente, poteva anche ucciderlo (ma già con le Leges Regiae si dovevano aspettare i 3 anni di età per farlo, anche se deforme). Questo grande potere era tutelato dal censore ed era necessario ed irrinunciabile: il figlio non avrebbe potuto farsi adottare o essere Sui Iuris fino alla morte del pater. Il problema si risolse coi Pontifex che idearono un meccanismo tale che ilpadrepotesse rinunciare alla potestà per farlo adottare da qualcun altro. Un atto cheemancipava il figlio dalla potestas del pater rendendolo Sui Iuris: l'"Emancipatio".Secondo le XII tavole, se il padre avesse venduto per tre volte il figlio permancipatio, il figlio sarebbe stato liberato dalla potestà del pater: il padre che volevafar adottare il figlio, vendeva quest'ultimo ad un terzo per mancipatio, così il figliodiventava "Persona in Mancipio" (la "Persona in Mancipio" rimaneva libera ecittadina, ma veniva considerata come serva, per cui andava o rivenduto o 22manomesso). Poi veniva riemancipato (rivenduto) al padre che lo rivendeva per unaseconda volta; il terzo lo rivendeva al padre e, infine, quando il padre rivendeva per laterza volta il figlio, questo diventava Sui Iuris.Quello che ha comprato per la terza volta il figlio diventato Sui Iuris può adottarlo orivenderlo al pater (sempre per

mancipatio):- Se si voleva adottare, lo faceva per In Iure Cessio (processo fittizio creatol'adroganteper quei negozi che non erano consentiti dal diritto civile):affermava che il figlio (ormai emancipato) fosse suo ed il padre biologico,che aveva perso la sua potestas, restava in silenzio e se ne andava.- Ma si poteva anche rivendere perché si voleva che il figlio emancipato fossesemplicemente libero e che non fosse sottomesso ad un estraneo: se fossestato liberato dal compratore, e quindi manomesso come “Persona inMancipio”, il compratore sarebbe diventato un patronus per l’emancipato.Quindi veniva rivenduto al padre così che fosse lui a manometterlodivenendo lui il patronus.Per i figli maschi si prevedevano tre mancipatio, per le femmine o i nipoti solo una.Ma perché il padre avrebbe desiderato dare in adozione o emancipare il figlio? Lo sifaceva per rompere i vincoli di Agnazione tra il figlio emancipato o adottato con lafamiglia.

Quindi questo figlio emancipato non poteva più essere ammesso allasuccessione per testamento del pater naturalis (per Giustiniano era una cosa ingiustacosì che decise di annullarla). -Il Matrimonio Verrebbe da pensare che, siccome la famiglia ha natura potestativa, anche ilmatrimonio l'abbia. Ciò è sbagliato. Il matrimonio romano era improntato sulla reciproca volontà dei coniugi e siconsolidava quando la moglie entrava in casa del marito davanti agli amici checantavano e lanciavano noci (comportamento che non era né atto giuridico né un'unionecelebrazione). Il matrimonio era libera basata sul reciproco consensochiamato "Affecto di marito e moglie. Una convivenza pubblica perMaritaris"riconoscersi marito e moglie con lo scopo di procreare. ULPIANO delinea le caratteristiche del matrimonio: 1) Deve esservi il Connubio. L'uomo 2) deve aver raggiunto la pubertà e la donna la Viri Potens. 23 3) Devonoacconsentire loro se sono Sui Iuris o, in caso contrario, i loro pater. Si crede che, in epoca Arcaica, al matrimonio si accompagnasse il comprare la sposa. Improbabile in quanto l'incapacità della donna è conseguenza affermazione alquanto dello sviluppo storico. -La Manus Gaio descrive la manus come potere che si esercita solo sulle donne sposate e si poteva istituire in tre modi:
  1. L'USUS
  2. Il FARREO
  3. La COEMPTIO
La manus del marito sulla moglie attraverso l'usus quando la Si può costituire "Nuptia" conviveva per un anno consecutivo col marito. Se la moglie non avesse voluto, sarebbe bastato che andasse via per tre notti dalla casa del marito impedendo la manus. Davanti a 10 testimoni ed al Pontifex Maximus gli sposi spezzavano una spelta di farro per costituire la manus. Con la vendita fittizia per mancipatio si poteva istituire la manus col marito fatta dalla moglie. La donna era soggetto della coemptio, non oggetto. I casi la donnadoveva acconsentire all'istituire la manus. In tuttiMa se nessuna di queste può confermare l'inferiorità della donna, perché Gaio lo considerava un potere? Perché con la manus la moglie rompeva i vincoli agnatizi con la propria famiglia d'origine diventando "Loco Filiae", ossia giuridicamente figlia di suo marito così da poter entrare nella successione testamentale. Non era un potere di potestà, bensì un potere per inserire la propria moglie nella propria famiglia. -Il Fidanzamentomatrimonio era preceduto da un fidanzamento con una promessa: la "Sponsalia",Il che fungeva da vero e proprio contratto. 24Lo stipulator porgeva una domanda allo sponsor che acconsentiva ("Prometti che mi darai x se non ci sarà matrimonio?"). Era un contratto verbale che si faceva tra futuro marito e pater della ragazza. Se non si fossero sposati, quindi, il marito sarebbe stato risarcito. Questo rito del fidanzamento,successivamente, venne tolto perché il matrimonio si basava sulla volontà e sul consenso. Il Divorzio Il venire meno del consenso ("Affecto Maritaris") implicava il divorzio, previsto come elemento normale del rapporto, anche se in epoca Arcaica fosse difficile farlo perché il marito poteva ripudiare la moglie solo in tre casi: 1) Se la moglie avesse commesso Adulterio. 2) Se la moglie avesse Abortito Volontariamente senza il consenso del marito. 3) Se la moglie avesse preso le chiavi della cantina dei vini. "Adulterio" (da "Adulterai", "alterare" o da "Adulari", "sedurre"). Era un comportamento che portava timore per la "Turbatio Sanguinis": la nascita di un figlio possibilmente illegittimo. Era previsto solo per la donna perché nel caso dell'uomo si trattava di unione iniusta per cui seguiva la madre, quindi nessun rischio di "Turbatio Sanguinis". L'adulterio

Per l'uomo era tale solo nel caso della perpetua relazione amorosa extraconiugale. Per molto tempo, quindi, i romani non divorziarono visto che era possibile solo in pochi casi. Però, intorno al 262 a.C. un uomo ripudiò la moglie perché sterile ed i censori (tutori dei costumi) permisero anche questo come caso possibile per il divorzio. Da ciò i casi ammissibili aumentarono a dismisura. La manus; quindi si prese l'abitudine di fare solo matrimoni "Sine Mano" e si espanse l'uso senza controllo del divorzio. Paolo ci specifica che il divorzio è tale solo quando finisce il consenso e si va via accompagnando frasi tipiche: "VATTENE di casa con la voglia di non voler tornare FORAS" e a

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanieleL10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Privato Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Sperandio Mario Urbano.