STORIA DEL DIRITTO PENALE E DELLA GIUSTIZIA. SCRITTI EDITI ED
INEDITI (1972-2007)
LA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL BRIGANTAGGIO E LA LEGGE PICA
Dai moti contadini al brigantaggio antiunitario (1860-1862)
Il 17 marzo del 1861 Vittorio Emanuele II firma, insieme a Cavour ed in seguito all’approvazione del nostro
parlamento, la legge 4671 con la quale assume “per se e per i suoi successori” il titolo di Re d’Italia, di fatto
proclamando la nascita dello Stato italiano. La situazione meridionale, però, si presenta ricca di problemi,
data la diversità di condizioni sociali in cui versa il sud ed il continuo dilagare dei moti contadini: tali moti,
in realtà, erano sempre esistiti ed offrivano una rappresentazione perfetta del malcontento generale,
derivante a sua volta dalle vecchie assegnazioni delle terre ai cosiddetti “galantuomini” senza il rispetto di
un meccanismo di quotizzazione. Il neonato Stato italiano, però, reagisce a tale fenomeno in maniera
errata, non comprendendolo ed attribuendogli un’etichetta di banditismo, di comune delinquenza (come
specifica Bettino Ricasoli, secondo Presidente del Consiglio nella storia del Regno d’Italia) o, peggio ancora,
di insurrezione antiunitaria (come sottolinea Massimo D’Azeglio, politico e scrittore italiano di quel
periodo).
Il fenomeno del “brigantaggio”, come viene erroneamente definito accomunandolo al banditismo di
strada, non ha in realtà alcuno scopo antiunitario, né tanto meno presenta i semplici aspetti della comune
delinquenza: alla base, in realtà, ci sono dei motivi sociali, accentuati dalla nascita del Regno D’Italia,
incapace di gestire la situazione meridionale.
Il Regno d’Italia, infatti, reagisce con una politica di repressione del fenomeno, trascurando i motivi da cui
lo stesso scaturisce e commettendo alcuni passi falsi: nel 1860 i moderati impongono lo scioglimento
dell’esercito di Garibaldi, meritevole di aver sconfitto quello borbonico, che aveva fronteggiato
egregiamente le prive rivolte nel meridione. Si decide, inoltre, di congedare il vecchio esercito borbonico,
che al tempo contava quasi 100.000 uomini, dando la possibilità agli ufficiali di arruolarsi nel neonato
esercito italiano e licenziando sottoufficiali e truppa. Tali decisioni non fanno altro che alimentare le bande
di briganti, in quanto tutti gli insoddisfatti si aggregano alle stesse, molto spesso arricchendole di
esperienza, oltre che di organico (non dimentichiamo che i provenienti dall’esercito borbonico erano
comunque soldati, ufficiali e non, che sapevano muoversi in battaglia). Come se ciò non bastasse un
decreto del 1860 richiama alle armi 70.000 giovani italiani, di cui solo 20.000 si presentano, mentre gli altri
vengono considerati dei fuorilegge, il che li spinge ad unirsi alle bande di briganti.
La politica della repressione, infine, non segue dei metodi legali: l’esercito italiano è autorizzato all’utilizzo
della forza e procede dando luogo all’assedio di interi villaggi, oltre che a plurime fucilazioni. Come spesso
accade, una politica feroce di tal genere non fa altro che accrescere la rabbia dei briganti e della povera
gente, incrementandone il potere e la coesione.
La Commissione parlamentare di inchiesta sul brigantaggio
Nel 1862 Garibaldi, giunto in Sicilia, decide di dar luogo ad una nuova rivoluzione, al fine di prendere Roma
e cancellare definitivamente il potere temporale del Papa, facendo così della caput mundi la capitale
d’Italia. Il Governo italiano reagisce proclamando lo stato d’assedio e scontrandosi con le forze garibaldine,
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forti comunque del consenso popolare: il neonato Stato italiano, infatti, ha dei legami con la Francia di
Napoleone III, la quale si ostina a tutelare le prerogative papali ed a difendere Roma da qualsiasi assalto;
per tal motivo a Garibaldi non viene dato alcun appoggio e si opta per contrastarlo in ogni modo, fino alla
fatidica “giornata dell’Aspromonte” (29 agosto 1862), quando Garibaldi, ferito ad una gamba (da qui la
canzoncina) decide di arrendersi.
N.B. il libro non accenna a questi fatti, dando quasi per scontato la conoscenza degli stessi da parte dello
studente. Ho, quindi, provveduto a sanare le vostre, oltre che le mie, lacune, seppur in maniera sommaria
ed estremamente riassuntiva (oh, mica putev scrivr l’intera storia d’Italia…ahahah).
La posizione del Capo del Governo del tempo, Urbano Rattazzi, non essendo stata da subito decisa nel
contrastare Garibaldi (che aveva potuto attraversare l’intera Sicilia totalmente incontrastato), viene messa
in discussione in parlamento, dando luogo a critiche anche sulla repressione del fenomeno del
brigantaggio: è per tale motivo che Rattazzi si dimette, nello stesso tempo proponendo l’istituzione di una
commissione parlamentare di inchiesta sul brigantaggio, con il compito di esaminare un rapporto del
Governo sul fenomeno, che in realtà si dimostra un semplice promemoria privo dell’indicazione delle
cause, e rielaborare un piano per la risoluzione del problema.
La Commissione d’inchiesta, una volta istituita, lavora in continuazione durante tutto il 1863, raccogliendo,
in tutte le regioni del meridione, un’enorme quantità di informazioni e statistiche, in modo tale da giungere
al cuore del problema del brigantaggio. Le sedute parlamentari sono segrete e segreto ne è il contenuto,
proprio per non far trasparire la debolezza di uno Stato nato da poco, ma nato con tanti problemi. Il 3 e 4
maggio del 1863 l’on. Massari, relatore della Commissione, espone in Parlamento, sempre a porte chiuse,
le cause del brigantaggio ed i conseguenti rimedi, individuando con precisione e dovizia di particolari i veri
motivi che hanno portato alla nascita ed alla diffusione del problema: Massari parla della situazione dei
contadini, dei troppi latifondi, del malcontento sociale dilagante, allontanando così le ipotesi politiche
antiunitarie e le ipotesi di mera delinquenza avanzate sino a quel momento, del cattivo operato del
governo precedente e dell’insufficienza della politica di repressione che non ha tenuto conto dello stato di
cose preunitario e borbonico. Vengono avanzate, inoltre, proposte circa i rimedi, che spaziano dalla
realizzazione di opere pubbliche per allontanare il malcontento sociale alla repressione del fenomeno con
comportamenti “legali” e non illeciti, rispettosi dei principi dello stato democratico, senza trascurare, però,
la certezza delle pene (la morte nella maggior parte dei casi) e la maggiore attribuzione di poteri ai prefetti
ed alle forze di polizia (i carabinieri fra tutti).
La legge Pica
Nonostante ciò il fine della Commissione di inchiesta per il brigantaggio non è quello di comprendere,
finalmente, le vere cause del fenomeno o quello di criticare l’operato precedente, né tanto meno quello di
proporre rimedi fittizi ed a lungo termine: occorre reprimere il brigantaggio e farlo in maniera decisa e
rapida. La proposta proveniente dalla Commissione, però, non convince nessuno: né il governo, che evita
di appoggiarla troppo palesemente per non farsi promotore di errori ed esporsi alle stesse critiche che
aveva subito Rattazzi, né l’opposizione, la quale critica l’eccesso di violenza e di mezzi illeciti per addivenire
ad un risultato, propria dell’operato precedente, ma eliminata solo nelle parole del relatore Massari, più
che nei fatti. La proposta di legge, dunque, rischia di non essere approvata, allorché viene messa in
discussione la proposta dell’on. Giuseppe Pica, la quale prevede la potestà del governo di indicare le
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province afflitte dal brigantaggio e demanda ai tribunali militari il compito di giudicare briganti e complici,
senza giungere sommariamente a fucilazioni o deportazioni, come era stato inizialmente proposto.
Tuttavia, nonostante l’approvazione della proposta Pica, i risultati segnano da un lato la fine del
brigantaggio, ma dall’altro un periodo disastroso per il nostro Paese, date le vite distrutte, la giustizia
negata, i diritti violati e la civiltà offesa che ne scaturiscono, tutte conseguenze dirette di una politica
errata, forse perché proposta da un governo che poco sa di come si amministra uno Stato così grande e
così eterogeneo al suo interno.
POLITICA E GIUSTIZIA IN FRANCESCO CARRARA
In questo capitolo l’autore analizza il rapporto, come da titolo, tra politica e giustizia nel pensiero di un
grande giurista italiano del XIX secolo, Francesco Carrara, il quale fu uno tra i maggiori sostenitori
dell’abolizione della pena di morte in Europa. Illustre professore di diritto criminale e commerciale
all’Università di Lucca e Pisa, scrisse “Programma dal corso di diritto criminale”, la sua più grande opera, un
riassunto di undici anni di lezioni nell’ateneo lucchese. Partecipò attivamente anche alla stesura del Codice
Zanardelli, primo codice penale italiano del 1889, predecessore dell’attuale, seppur datato, Codice Rocco.
N.B. ho voluto inserire queste informazioni per farvi capire di quale giurista si tratterà all’interno del
capitolo.
Se da un lato Carrara assegna alla politica un peso specifico notevole in riferimento alla giustizia, arrivando
ad inserirla in un ampio concetto di libertà, dall’altro egli omette di parlare dei “delitti politici” all’interno
della propria opera, così prestandosi a varie interpretazioni secondo cui l’autore avrebbe avuto un qualche
interesse a non trattare tale argomento. In realtà, rileggendo anche le parole dello stesso Carrara a dieci
anni dalla stesura della propria opera, ossia nel 1870, emerge come il giurista si rifiuti di definire i delitti
politici per una scelta ben precisa, mirata ad evitare di scardinare l’intero Stato liberale, specie negli anni
della repressione del brigantaggio tramite mezzi del tutto illegali. Egli decide, dunque, di dichiarare
inconciliabili la politica ed il diritto penale, così criticando, seppur col proprio silenzio, l’intero sistema
italiano dell’epoca. Il silenzio sui delitti politici, dunque, è un vero e proprio segno di protesta.
Il pensiero di Carrara va, inoltre, contestualizzato: non stiamo parlando, come sottolinea Sbriccoli, di un
uomo cresciuto e formatosi nel XX secolo, ma di un giurista preunitario che cerca di apportare migliorie,
nella propria materia, ad uno Stato neonato qual era il Regno d’Italia, tramite la propria formazione
ottocentesca, ma con uno sguardo al futuro (lo possiamo evincere dalle proposte di abolizione della pena
di morte).
LA PENALISTICA CIVILE. TEORIE ED IDEOLOGIE DEL DIRITTO PENALE NELL’ITALIA UNITA
Nel 1851 uno dei più grandi penalisti d’Europa, K.J.A. Mittermaier, profondo conoscitore della situazione
italiana e degli studi giuridici nostrani, in un proprio studio pubblicato a puntate, sottolinea come i “dotti
italiani in ambito penale”, nonostante i profondi sconvolgimenti della società in cui operano, siano in grado
di riformare il diritto, al fine di innalzare la qualità della vita civile e muovendo da concreti problemi politici.
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Una nuova figura di penalista professionale
Gli anni a cui si riferisce Mittermaier sono anni difficili nel nostro Paese, proprio per la situazione politica
che affligge lo stivale, ma è in questo periodo che nasce la figura professionale del penalista, specialista di
un settore giuridico complesso ma unitario, quello del diritto penale, visto finalmente come una disciplina
assestante, utile per la conservazione dell’ordine pubblico, ma soprattutto per lo sviluppo dei principi
morali nella società civile.
Il nuovo penalista è un giurista a pieno titolo, proprio per la sua formazione culturale e per il campo nel
quale opera (avvocato, magistrato, professore), tecnicamente dotato ma voglioso di dar vita ad un diritto
penale moderno che tenga conto delle altre scienze dell’uomo e della società nella quale opera.
La centralità del problema penale
Per tutto l’Ottocento i giuristi, tra tutti gli intellettuali italiani, occupano una posizione rilevante. Se per
quanto riguarda il diritto pubblico e quello civile i giuristi italiani si ispirano a giuristi, filosofi e scienziati di
Francia e Germania, per ciò che concerne il diritto penale i nostri “criminalisti” sono all’avanguardia, in
quanto chiamati quotidianamente a disquisire su vari temi che producono effetti sull’intera società:
l’abolizione della pena di morte, la carcerazione preventiva, gli istituti del diritto penale, il potere del
giudice, l’acquisizione delle prove, ma soprattutto l’eterno conflitto tra “ordine e libertà”, tra salvaguardia
dell’interesse comune e libertà inviolabili del singolo, la cui violazione per tutelare qualcosa di più grande
deve sempre avere un limite. La questione penale, dunque, si riflette anche sul pensiero degli intellettuali
non giuristi in quanto assume un’importanza enorme per l’intera società, giustificativa dell’attenzione
sull’argomento.
La penalistica civile
La situazione del diritto penale sino all’Unità d’Italia si presenta molto confusa: fin troppo spesso ai giuristi
spetta l’arduo compito di difendere, sotto il profilo del diritto, gli atti tirannici dei vari despoti degli Stati
preunitari, o quanto meno di giustificarli, mantenendo in vita alcuni principi sani e civili. Tra gli anni
Quaranta e Sessanta del XIX secolo, dunque, prende vita la cosiddetta “penalistica civile”, fatta di ricerca e
discussione, orientata più verso un aspetto ideologico che tecnico, per assicurare lo spazio necessario alla
giustizia per discutere temi come l’abolizione della pena di morte, la proporzione della pena con il delitto
ed il sistema delle prove.
Dopo il 1861 la situazione cambia radicalmente: gli studiosi, i cosiddetti criminalisti, formano una vera e
propria comunità scientifica, priva di maestri e riformatrice, capace di innovare e di esprimere pensieri
senza censure e di condurre battaglie civili in nome del proprio credo (come avvenne per l’abolizione della
pena di morte).
In attesa del codice. La questione della pena
All’alba dell’Unificazione italiana non sono pochi i problemi che assalgono i giuristi e, più in generale, gli
intellettuali. I continui moti rivoluzionari nell’Italia meridionale rendono la situazione ancora più delicata,
specie in riferimento alle modalità con cui contrastare tali fenomeni.
Inoltre la presenza di 3 codici penali, rispettivamente dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale,
alimentano ulteriormente la confusione in materia penale. La delinquenza cresce spaventosamente e non
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solo sotto il profilo quantitativo, ma prevalentemente sotto quello organizzativo: si passa, lentamente, dai
fenomeni di tipo rurale (assalti alla proprietà per esempio) all’organizzazione urbana della criminalità.
Occorre, dunque, un sistema penale in grado di fronteggiare molteplici situazioni e di porre rimedio alle
diversità dei vari codici. Il tema su cui si dibatte maggiormente è quello dell’abolizione della pena capitale,
appoggiata da molti giuristi del tempo e da intellettuali che arrivano addirittura a fondare dei giornali (es.
Giornale per l’abolizione della pena di morte di Pietro Ellero), anche perché l’argomento si collega bene
all’intera rivoluzione del sistema penale (come ha modo di precisare lo stesso Ellero, sottolineando che,
nonostante il nome del suo giornale, siano molteplici i fini perseguiti).
L’abolizione della pena di morte, tuttavia, nei periodi dei moti rivoluzionari nel sud è praticamente
impossibile: procedere in tal senso significherebbe alimentare i rivoluzionari, rinforzati dalla mancanza di
una tale previsione come pena dei loro reati. Tuttavia a partire dal 1872 la campagna abolizionista riprende
e si arriva ad una “abolizione di fatto” che ben manifesta il pensiero dei parlamentari e dell’opinione
pubblica sulla linea da seguire.
Altro nodo da sciogliere è quello rappresentato dalla proporzione tra pena e reato. Le antiche concezioni
preunitarie di “pena” prevedevano che la stessa dovesse essere esemplare, scacciando così via la
possibilità di una ripetizione del medesimo delitto. Tuttavia Carrara ha modo di definire la pena come un
mezzo tramite il quale “ristabilire l’ordine esterno della società”, certa ed adeguata al delitto commesso ed
a tale definizione sono inclini la maggior parte dei giuristi del tempo. La repressione del fenomeno del
brigantaggio, tuttavia, aveva seguito un modello che con la legalità e con la definizione di Carrara non
aveva nulla in comune; addirittura con la pena capitale erano puniti anche i colpevoli di complicità nei
confronti dei briganti e di favoreggiamento (manutengolismo), equiparando in tal senso chi aveva
commesso il reato a chi aveva avuto un ruolo secondario. Le pene, invece, oltre che certe devono essere
“adeguate”, non lunghissime (15,20 o 25 anni) ma SEVERE, in modo tale da essere ricordate, senza
sconfinare nella brutalità, come ha modo di precisare Lucchini, il quale avrà una notevole influenza sulla
stesura finale del Codice Zanardelli.
In attesa del codice. L’emergenza ed il dissenso politico
Il Regno d’Italia, come abbiamo avuto modo di precisare, nasce nel segno dell’emergenza, date le dilaganti
rivoluzioni contadine nel meridione e la nascita di quello che viene definito come “brigantaggio”. La
situazione d’emergenza viene sanata tramite leggi eccezionali, che sconfinano (ne abbiamo già parlato)
nell’uso eccessivo di forza e brutalità, accompagnate da un sistema penale traballante e supportate da
giuristi che, seppur sbagliando nell’appoggiare tale linea di pensiero e d’azione, temono seriamente ed a
ragion veduta per la stabilità del neonato Regno. Lo stesso Carrara, come abbiamo già detto, nel suo
“Programma dal corso di diritto criminale” evita di trattare i delitti politici che avrebbero
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