Lo stato sabaudo
Struttura e acquisizioni territoriali
Assetto molto composito: è formato dalla contea di Nizza, il principato di Oneglia, il ducato di Savoia, il ducato di Aosta, il principato del Piemonte. La Sicilia viene acquisita nel 1714 (fino al 1720). La Sardegna viene acquisita nel 1720 in seguito ad accordi internazionali.
Diversità e riorganizzazione
Lo stato sabaudo comprende territori diversi per lingua, consuetudini e privilegi: “Stati” sabaudi. I Savoia ricevono l’investitura ducale nel 1416 e Amedeo VIII conferisce una disciplina abbastanza organica al dominio con i Decreta seu statuta (1430).
Nella seconda metà del ’500 (dopo la pace di Cateau-Chambrésis del 1559) lo Stato conosce una riorganizzazione molto efficace, dopo un periodo di occupazione francese, con Emanuele Filiberto. Torino viene scelta come capitale fissa; si ordina che gli atti giudiziari e notarili siano scritti in volgare.
Sotto il regno di Vittorio Amedeo II (1685-1730) sin dalla fine del Seicento si adotta una serie di misure tali da renderlo un precursore rispetto agli altri stati italiani. Il modello è rappresentato dal re di Francia Luigi XIV.
Poteri e riforme
Sulla base di tale modello si afferma un potere di tipo assoluto, che in campo normativo si esprime attraverso le “Regie Costituzioni” (1723 e 1729). Vittorio Amedeo II interviene anche in altri settori:
- Accentua il controllo sulla nobiltà tradizionale: controlla vecchie investiture e ammette nuovi investiti.
- Interviene con decisione nella politica ecclesiastica e conclude un Concordato vantaggioso per lo Stato.
- Emana un editto di tolleranza nei confronti dei Valdesi.
- Impose il potere del sovrano sulle comunità locali inviando in ogni provincia funzionari statali (intendenti).
- Riorganizza con criteri accentrati l’insegnamento superiore e l’Università.
- Attua una riforma della magistratura e del sistema giudiziario.
Riforme sotto Carlo Emanuele III
L’azione riformatrice continua sotto Carlo Emanuele III (1730-73): si tratta di misure atte ad ammodernare soprattutto il sistema finanziario, fiscale e amministrativo con l’obiettivo primario di ridurre i privilegi locali e le esenzioni feudali ed ecclesiastiche.
Problemi normativi e riorganizzazione
Alla fine del sec. XVII il sistema delle fonti normative risulta molto frammentato e incoerente. Si basa su:
- Statuti cittadini di origine medievale.
- Decisioni dei supremi organi giurisdizionali, in particolare dei Senati di Nizza, Chambéry e Torino (di cui si erano realizzate varie raccolte tra i secc. XVI e XVII).
- Editti dei Principi, in parte già riuniti in compilazioni promosse da Amedeo VIII (1430), Emanuele Filiberto (1561), Carlo Emanuele I (1582 e 1619), Vittorio Amedeo I (1632) e dalla reggente Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemour (1677 e 1680).
Si tratta di norme eterogenee, accumulatesi nel corso dei secoli formando un complesso disordinato e spesso contraddittorio che determina uno stato di perenne incertezza del diritto e di sofferenza della giustizia. In un’ottica assolutistica del potere, queste disfunzioni sono percepite come lesive dell’autorità sovrana.
Riorganizzazione normativa
A partire dal 1713 Vittorio Amedeo II incarica alcuni giuristi dapprima di redigere una raccolta completa di tutti gli editti sabaudi, poi, cambiando indirizzo, di procedere a un riassetto della normativa vigente eliminando gli elementi superflui, le contraddizioni e le ripetizioni e introducendo criteri sistematici basati sulla chiarezza del dettato e l’omogeneità delle materie. Obiettivo è quello di limitare al massimo l’arbitrio dei giudici, semplificare le procedure, assicurare la legalità e la proporzionalità delle pene.
Il 20 febbraio 1723 vengono così emanate le Leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna Vittorio Amedeo II (edizione ampliata nel 1729; nuova edizione nel 1770 promulgata da Carlo Emanuele II). Raccolta bilingue in ordine sistematico della legislazione positiva emanata dai re di Sardegna per i territori di terraferma sottoposti alla loro giurisdizione.
Contenuti delle leggi e costituzioni
Le Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna Vittorio Amedeo II comprendono 6 libri, dedicati rispettivamente a:
- I) Il culto cattolico e la condizione degli ebrei.
- II) Le magistrature e l’ordinamento giudiziario.
- III) La procedura civile.
- IV) Il diritto e la procedura criminale.
- V) Il diritto civile.
- VI) I diritti feudali, demaniali e fiscali (aggiunto nel 1729, con materie in parte già comprese nella redazione del 1723 e in parte inserite ex novo).
Limiti e innovazioni delle leggi
Le Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna Vittorio Amedeo II presentano alcuni limiti:
- Non si elimina la normativa preesistente (quindi si tratta di una consolidazione).
- Si ammette il ricorso sussidiario al Diritto Romano.
- Non si unifica il diritto dello Stato lasciando sussistere norme e usi locali (in Sardegna, Piemonte, Valsesia e in Valle d’Aosta).
- Non si unifica la disciplina giuridica dei beni dei ceti privilegiati, che non vengono liberati completamente dai pesi, oneri e vincoli tradizionali che ne condizionavano la piena e assoluta libertà di circolazione.
- Persistono scelte normative tradizionali: discriminazione degli ebrei, inferiorità giuridica delle donne, durezza della repressione penale.
I profili innovativi includono:
- Trattazione organica delle materie.
- Introduce alcune restrizioni ai fedecommessi.
- Formula una disciplina più attenta ai diritti degli imputati e dei rei.
- Limita la tortura e allevia le pene per reati di interesse religioso (bestemmia, simonia, eresia).
- Aggrava pene per reati quali il banditismo, la recidiva nella lesamaestà, per offese a persone e cose.
- Razionalizza la procedura civile.
- Proibisce a giudici e avvocati di ricorrere alla dottrina.
Importanza delle costituzioni piemontesi
Nel complesso le costituzioni piemontesi restano un esempio fondamentale e anticipatore dei tempi, oggetto nel sec. XVIII di grande considerazione da parte di illustri intellettuali, tra i quali il Muratori, e modello ispiratore di numerosi riformatori italiani.
Gerarchia delle fonti
L. III, tit. XXIX (Delle sentenze tanto nei giudizi ordinari che possessòri), art. 2: “Non dovranno i medesimi [giudici] aver riguardo nei fondamenti delle loro sentenze, che in primo luogo alle Leggi e Costituzioni Nostre; secondo agli Statuti locali, nei casi che siano compatibili con esse e purché essi si trovino in osservanza e abbiano riportata l’approvazione dei Nostri Predecessori o Nostra; terzo al testo della Legge Comune, quando dalle une o dagli altri non è previsto, proibendo loro di poter deferire a quegli autori di qualunque sorta essi siano, che non fondano le loro opinioni nella Ragione naturale, o delle Genti o nella disposizione della Legge Comune o nelle Decisioni dei tribunali degli Stati Nostri, le quali non si trovino ripugnanti a quanto sopra” (1723).
“… terzo le Decisioni dei Nostri Magistrati; ed in ultimo luogo il testo della Legge Comune, così proibiamo agli Avvocati di citare nelle loro allegazioni veruno dei Dottori nelle materie legali, ed ai giudici tanto supremi che inferiori di deferire all’opinione di essi” (1770).
La Lombardia austriaca
Acquisizioni territoriali e riforme
Ducati di Milano e di Mantova passati definitivamente all’Austria nel 1714. Riforme amministrative e giurisdizionali avviate dopo la metà del sec. XVIII come riflesso della politica innovatrice promossa da Maria Teresa (1740-80) e continuata da Giuseppe II (1780-90) e Leopoldo II (1790-92).
Provvedimenti di riforma
Principali provvedimenti di riforma destinati a:
- Riorganizzare le strutture giudiziarie e amministrative abolendo la venalità delle cariche, vietando la sostituzione dei titolari degli uffici, adeguando gli stipendi.
- Semplificare l’apparato burocratico e accentrare il sistema di riscossione delle imposte, che nel 1770 diviene completo.
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