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La Repubblica di Venezia

L'assetto istituzionale nel sec. XVIII corrisponde ancora a quello consolidatosi tra Due e Trecento: un regime aristocratico e oligarchico con il vertice nella persona del Doge, eletto in forma vitalizia.

La Repubblica di Venezia è caratterizzata dalla molteplicità degli organi consiliari (5 consigli), amministrativi e giudiziari con competenze spesso sovrapposte e intrecciate. La partecipazione al Maggior Consiglio dal 1297 è divenuta non più elettiva, ma ereditaria, al fine di garantire la superiorità del patriziato cittadino.

Dagli anni '30 del Trecento inizia a formarsi il dominio di Terraferma, con l'acquisizione di Treviso, Ceneda e Castelfranco, poi allargatosi a gran parte del Veneto e del Friuli attuali.

Alcune timide iniziative di riforma attuate nel Settecento per ridimensionare i poteri di alcuni organi e articolarne meglio le competenze non incidono nella sostanza degli assetti tradizionali.

degli equilibri sociali consolidati

La Repubblica di Venezia

Le fonti normative:

  • La più importante rimangono gli Statuti in 5 libri emanati dal doge Jacopo Tiepolo nel 1242, integrati da un sesto libro promulgato verso la metà del Trecento
  • Agli Statuti si aggiungono gli Statuti marittimi, le raccolte di consuetudini e di sentenze che nel complesso formano un insieme molto ampio e disorganico
  • In base agli statuti il diritto romano non viene incluso tra le fonti sussidiarie, che ammettono il ricorso, in caso di lacune, alle consuetudini approvate, poi all'analogia e infine all'arbitrio del giudice (in specie come depositario dell'equità)  l'esclusione del diritto romano comune è stata tradizionalmente interpretata come specchio dell'autonomia politica veneziana soprattutto rispetto ai poteri universali (impero e papato), ma in realtà esso filtra nella cultura giuridica locale attraverso la formazione

dei tecnici del diritto e le raccolte giurisprudenziali

La Repubblica di Venezia

Le fonti normative:

  • Nel Settecento appaiono alcune consolidazioni come:
    • Il Novissimum Statutorum et Venetorum legum volumen(1729)
    • Le Leggi criminali del serenissimo Dominio veneto(1751)
    • Il Codice feudale (1780)
  • Si tenta, senza risultati concreti, l'elaborazione di progetti per compilare un codice civile e anche, dal 1784, per riformare la legislazione penale

La Repubblica di Venezia

Le fonti normative:

  • Unico risultato di un certo significato è la promulgazione del Codice per la veneta marina mercantile (1786), varato dopo quasi 40 anni di preparazione;
    • diviso in 3 libri organizzati in titoli e articoli, realizza una disciplina unitaria degli aspetti privatistici e pubblicistici del diritto marittimo
    • pur non escludendo in forma esplicita il ricorso a fonti anteriori e all'arbitrio giudiziale, appare come un "codice" moderno per il

    Il suo impianto sistematico e per le caratteristiche formali:

    • La Repubblica di Genova
      • L'ordinamento è ancora basato sulla Costituzione di Andrea Doria (1528), integrato da riforme del 1547 e dalle Leges Novae del 1576
      • Sempre al sec. XVI risalgono gli Statuti criminali (1557) e gli Statuti civili (1589), entrambi ripubblicati tra fine sec. XVII e inizi XVIII con integrazioni e aggiunte
      • A capo del governo siede un "doge" in carica per 2 anni, affiancato dal Collegio dei Governatori (o senato), il principale organo politico, e dal Collegio dei Procuratori (o camera), con competenze finanziarie, giurisdizionali e consultive
      • Si afferma una Repubblica oligarchica a base aristocratica con una struttura non completamente "chiusa", in quanto era previsto, pur con regole molto rigide, un certo ricambio grazie all'iscrizione nel libro della nobiltà di nuovi soggetti resisi benemeriti per servizi di pubblica utilità o donazioni

    La Repubblica di Genova

    • Elemento peculiare è la Casa di S. Giorgio, istituto bancario creato nel sec. XV cui è affidata la gestione del debito pubblico, delle gabelle e delle materie concernenti la politica economica e fiscale. È governata da 8 Protettori con a capo 1 Priore e da un Consiglio di 400 membri.

    • La Casa di S. Giorgio fa parte integrante dell'ordinamento cittadino ed è posta allo stesso livello delle altre magistrature, anche perché gli organismi dello stato (i due Collegi) e quelli della banca (il Consiglio) sono in gran parte formati dagli stessi soggetti.

    • In campo giudiziario si segnala l'istituzione nel sec. XV di una Rota civile e una Rota criminale, composte da giudici forestieri, importanti strumenti di centralizzazione del sistema grazie all'estensione delle competenze a tutto il dominio genovese.

    La Repubblica di Genova

    • Non si registrano riforme significative fino a

    Tutto l'Antico Regime equindi non muta il sistema delle fonti normative, basato sugli Statuti civili e criminali del sec. XVI

    Alcun limitati spunti di innovazione si manifestano soltanto:

    • nel contrasto ai privilegi e alle esenzioni dei chierici
    • nell'impulso dato all'istruzione pubblica, culminato nell'istituzione nel 1773 dell'Università di Genova grazie ai beni sottratti alla disciolta Compagnia di Gesù

    La Repubblica di Lucca

    Permane ancora nel sec. XVIII l'ordinamento oligarchico che si è consolidato nel Cinquecento:

    • Nel 1556 i figli dei forestieri e gli abitanti del contado vengono esclusi dalle cariche pubbliche
    • Nel 1628 viene istituito un "Libro d'oro" dove sono iscritte le famiglie i cui componenti avevano ricoperto incarichi di governo nei 70 anni precedenti e a esse viene riservato l'accesso agli organi dello Stato
    • Nel 1711 una legge sancisce

    L'esclusione dalle cariche pubbliche per quei nobili che si fossero sposati con donne di rango inferiore.

    La Repubblica di Lucca:

    • L'ordinamento giuridico rimane basato, pur con integrazioni periodiche, su 2 pilastri:
      1. Lo statuto De Regimine (sec. XV), nel quale erano state raccolte le norme di diritto pubblico
      2. Gli Statuti generali del 1539, che in 6 libri contenevano tutte le norme di diritto civile, penale e processuale, oltre a norme amministrative e di sanità pubblica
    • Non si registrano riforme significative fino a tutto l'Antico Regime e quindi non muta il sistema delle fonti normative, basato essenzialmente sugli Statuti generali del sec. XVI

    Alcuni limitati spunti di innovazione si manifestano soltanto nei seguenti campi:

    • Limitazione delle proprietà immobiliari delle istituzioni ecclesiastiche tramite una legge del 1764 sulle "manimorte"
    • Per fare fronte alla grave crisi
    demografica della nobiltà lucchese, dalla metà del Settecento si prendono vari provvedimenti: - si rivedono i meccanismi di elezione di vari consigli e magistrature al fine di renderle più frequenti - si decide di aggiungere alla nobiltà "originaria" altre famiglie tra le più abbienti - si modifica la legge sui divieti matrimoniali del 1711 consentendo la "riabilitazione" di quanti avevano contratto tali unioni e dei loro discendenti La Repubblica di San Marino: - Rappresenta il principale "fossile" medievale sopravvissuto nella penisola italiana: è l'ordinamento più longevo che si è mantenuto, nei suoi lineamenti fondamentali, sino ai nostri giorni - Il comune medievale conserva la sua autonomia anche all'interno dello Stato della Chiesa, che mantiene nei confronti di San Marino una sorta di tutela-alleanza dai contorni giuridici sfumati, riconoscendone di

    fattol'autonomia 42La Repubblica di San Marino• Il Comune di San Marino si sviluppa in rapporto al nucleo fortificatoarroccato sul monte Titano, sulla base di una serie di rapporti semprepiù conflittuali con i vescovi del Montefeltro• Nel 1330 il vescovo del Montefeltro rinuncia a suoi diritti reali sulcastello, riservandosi il privilegio della giustizia di appello• Secondo la Descriptio Romandìole del cardinale Anglic (1371) gliabitanti del castello di S. Marino non accettano e non riconosconoalcun podestà inviato dalla Chiesa di Roma e neppure atri ufficialidella Curia; si reggono da soli e amministrano la giustizia civile epenale senza averne autorità, e ubbidiscono alla Chiesa soltanto inmateria fiscale 43La Repubblica di San MarinoVarie redazioni del Liber statutorum Comunis Castri S. Marini tra XIII eXVII secolo, vigenti sull’intero territorio comunale suddiviso in 10gualdarie:• la I degli anni 1295-1302 con additiones

    e reformationes del 1317 e 1320-43 (in 3 libri; vi sono comunque notizie di una normativa statutaria nella II metà del '200)

    la II degli anni 1352-53 con additiones e reformationes del 1356-1488 (in 3 libri)

    la III del 1491 con aggiunte dal 1499 al 1544 (in 6 libri: i primi 5 approvati nel 1491 e il sesto nel 1505)

    la IV del 1600 44 La Repubblica di San Marino Statuti del 1600 suddivisi in 6 libri, dedicati alle seguenti materie:

    - I. Ordinamento della Repubblica (62 rubriche)

    - II. Diritto e procedura civile (75 rubriche)

    - III. Diritto e procedura penale (74 rubriche)

    - IV. Ordinamento giudiziario (15 rubriche): regola la nomina dei giudici, l'individuazione dell'organo giudicante, il diritto di appello e le garanzie per l'appellante

    - V. Amministrazione rurale e urbana, sanità, annona, edilizia e attività produttive (46 rubriche)

    - VI. Danni dati (42 rubriche): regola le procedure per il risarcimento

    Dei danni cagionati da privati e nell'esercizio di attività artigianali.

    La Repubblica di San Marino: - L'ordinamento giuridico è basato su un originario Arengo (assemblea di tutti i capifamiglia), che a partire dal '200 inizia a demandare il potere a un consiglio più ristretto (il Consiglio grande e generale), il cui funzionamento è regolato dagli Statuti. - Il Consiglio costituisce il Parlamento sammarinese, composto da 60 Consiglieri eletti ogni 5 anni a suffragio universale diretto. - Il Consiglio nomina, all'interno della propria maggioranza, i membri del Congresso di Stato, che rappresenta il governo esecutivo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bonacini Pierpaolo.