Lo stato sabaudo
Assetto molto composito: è
formato dalla contea di
Nizza, il principato di
Oneglia, il ducato di Savoia,
il ducato di Aosta, il
principato del Piemonte.
La Sicilia viene acquisita
nel 1714 (fino al 1720)
La Sardegna viene acquisita
nel 1720 in seguito ad
accordi internazionali 1
L’Italia del Nord in un atlante inglese del 1796
Lo stato sabaudo
• territori diversi per lingua, consuetudini e privilegi: “Stati” sabaudi
• I Savoia ricevono l’investitura ducale nel 1416 e Amedeo VIII
conferisce una disciplina abbastanza organica al dominio con i
Decreta seu statuta (1430)
• Nella II metà del ’500 (dopo la pace di Cateau-Chambrésis del 1559)
lo Stato conosce una riorganizzazione molto efficace, dopo un periodo
di occupazione francese, con Emanuele Filiberto. Torino viene scelta
come capitale fissa; si ordina che gli atti giudiziari e notarili siano
scritti in volgare
• sotto il regno di Vittorio Amedeo II (1685-1730) sin dalla fine del
Seicento si adotta una serie di misure tali da renderlo un precursore
rispetto agli altri stati italiani. Il modello è rappresentato dal re di
Francia Luigi XIV. 2
Lo stato sabaudo
• Sulla base di tale modello si afferma un potere di tipo assoluto, che in
campo normativo si esprime attraverso le “Regie Costituzioni” (1723 e
1729). Vittorio Amedeo II interviene anche in altri settori:
– accentua il controllo sulla nobiltà tradizionale: controlla vecchie
investiture e ammette nuovi investiti
– interviene con decisione nella politica ecclesiastica e conclude un
Concordato vantaggioso per lo Stato
– Emana un editto di tolleranza nei confronti dei Valdesi
– impone il potere del sovrano sulle comunità locali inviando in ogni
provincia funzionari statali (intendenti)
– riorganizza con criteri accentrati l’insegnamento superiore e
l’Università
– attua una riforma della magistratura e del sistema giudiziario
3
Lo stato sabaudo
• l’azione riformatrice continua sotto Carlo Emanuele III
(1730-73): si tratta di misure atte ad ammodernare
soprattutto il sistema finanziario, fiscale e amministrativo
con l’obiettivo primario di ridurre i privilegi locali e le
esenzioni feudali ed ecclesiastiche 4
Lo stato sabaudo
• Alla fine del sec. XVII il sistema delle fonti normative risulta
molto frammentato e incoerente. Si basa su:
– statuti cittadini di origine medievale
– decisioni dei supremi organi giurisdizionali, in particolare
dei Senati di Nizza, Chambéry e Torino (di cui si erano
realizzate varie raccolte tra i secc. XVI e XVII)
– editti dei Principi, in parte già riuniti in compilazioni
promosse da Amedeo VIII (1430), Emanuele Filiberto
(1561), Carlo Emanuele I (1582 e 1619), Vittorio Amedeo I
(1632) e dalla reggente Maria Giovanna Battista di Savoia-
Nemour (1677 e 1680) 5
Lo stato sabaudo
• Si tratta di norme eterogenee, accumulatesi nel corso dei secoli
formando un complesso disordinato e spesso contraddittorio che
determina uno stato di perenne incertezza del diritto e di
sofferenza della giustizia
• In un’ottica assolutistica del potere, queste disfunzioni sono
percepite come lesive dell’autorità sovrana 6
Lo stato sabaudo
• A partire dal 1713 Vittorio Amedeo II incarica alcuni
giuristi dapprima di redigere una raccolta completa di tutti
gli editti sabaudi, poi, cambiando indirizzo, di procedere a
un riassetto della normativa vigente eliminando gli
elementi superflui, le contraddizioni e le ripetizioni e
introducendo criteri sistematici basati sulla chiarezza del
dettato e l’omogeneità delle materie
• Obiettivo è quello di limitare al massimo l’arbitrio dei
giudici, semplificare le procedure, assicurare la legalità e la
proporzionalità delle pene
il 20 febbraio 1723 vengono così emanate le Leggi e costituzioni di S.
M. il Re di Sardegna Vittorio Amedeo II (edizione ampliata nel 1729;
nuova edizione nel 1770 promulgata da Carlo Emanuele II)
Raccolta bilingue in ordine sistematico della legislazione positiva emanata
dai re di Sardegna per i territori di terraferma sottoposti alla loro
giurisdizione 7
Lo stato sabaudo
Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna Vittorio Amedeo II
• 6 libri, dedicati rispettivamente:
– I) al culto cattolico e alla condizione degli ebrei
– II) alle magistrature e all’ordinamento giudiziario
– III) alla procedura civile
– IV) al diritto e alla procedura criminale
– V) al diritto civile
– VI) ai diritti feudali, demaniali e fiscali (aggiunto nel 1729, con
materie in parte già comprese nella redazione del 1723 e in parte
inserite ex novo) 8
Lo stato sabaudo
Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna Vittorio Amedeo II
• Limiti:
– Non si elimina la normativa preesistente (quindi si tratta di una
consolidazione)
– Si ammette il ricorso sussidiario al Diritto Romano
– Non si unifica il diritto dello Stato lasciando sussistere norme e usi
locali (in Sardegna, Piemonte, Valsesia e in Valle d’Aosta)
– Non si unifica la disciplina giuridica dei beni dei ceti privilegiati, che
non vengono liberati completamente dai pesi, oneri e vincoli
tradizionali che ne condizionavano la piena e assoluta libertà di
circolazione
– Persistono scelte normative tradizionali: discriminazione degli ebrei,
inferiorità giuridica delle donne, durezza della repressione penale
9
Lo stato sabaudo
Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna Vittorio Amedeo II
• Profili innovativi:
– Trattazione organica delle materie
– Introduce alcune restrizioni ai fedecommessi
– Formula una disciplina più attenta ai diritti degli imputati e dei rei
– Limita la tortura e allevia le pene per reati di interesse religioso
(bestemmia, simonia, eresia)
– Aggrava pene per reati quali il banditismo, la recidiva nella lesa
maestà, per offese a persone e cose
– Razionalizza la procedura civile
– Proibisce a giudici e avvocati di ricorrere alla dottrina
10
Lo stato sabaudo
Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna Vittorio Amedeo II
Nel complesso le costituzioni piemontesi restano un esempio
fondamentale e anticipatore dei tempi, oggetto nel sec. XVIII di
grande considerazione da parte di illustri intellettuali, tra i quali il
Muratori, e modello ispiratore di numerosi riformatori italiani
11
Lo stato sabaudo
Gerarchia delle fonti:
L. III, tit. XXIX (Delle sentenze tanto nei giudizi ordinari che possessòri),
art. 2
“Non dovranno i medesimi [giudici] aver riguardo nei fondamenti delle
loro sentenze, che in primo luogo alle Leggi e Costituzioni Nostre;
secondo agli Statuti locali, nei casi che siano compatibili con esse e purché
essi si trovino in osservanza e abbiano riportata l’approvazione dei Nostri
Predecessori o Nostra; terzo al testo della Legge Comune, quando dalle
une o dagli altri non è previsto, proibendo loro di poter deferire a quegli
autori di qualunque sorta essi siano, che non fondano le loro opinioni nella
Ragione naturale, o delle Genti o nella disposizione della Legge Comune o
nelle Decisioni dei tribunali degli Stati Nostri, le quali non si trovino
ripugnanti a quanto sopra” (1723)
“… terzo le Decisioni dei Nostri Magistrati; ed in ultimo luogo il testo
della Legge Comune, così proibiamo agli Avvocati di citare nelle loro
allegazioni veruno dei Dottori nelle materie legali, ed ai giudici tanto
12
supremi che inferiori di deferire all’opinione di essi” (1770)
La Lombardia austriaca
• Ducati di Milano e di
Mantova passati
definitivamente
all’Austria nel 1714
• Riforme
amministrative e
giurisdizionali avviate
dopo la metà del sec.
XVIII come riflesso
della politica
innovatrice promossa
da Maria Teresa
(1740-80) e continuata
da Giuseppe II (1780-
90) e Leopoldo II
(1790-92) 13
La Lombardia austriaca
• Principali provvedimenti di riforma destinati a:
– Riorganizzare le strutture giudiziarie e amministrative abolendo la
venalità delle cariche, vietando la sostituzione dei titolari degli uffici,
adeguando gli stipendi
– Semplificare l’apparato burocratico e accentrare il sistema di riscossione
delle imposte, che nel 1770 diviene completa
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Storia del diritto moderno e contemporaneo
-
Storia del diritto medievale e moderno, seconda parte
-
Storia del diritto moderno e contemporaneo
-
Storia del diritto moderno e contemporaneo