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Storia del diritto medievale e moderno

Il crollo dell'impero romano d'occidente e l'inizio del Medioevo

476 d.C.: Crollo dell'impero romano d'occidente; inizio convenzionale del Medioevo.

Nel 250 d.C., a partire dalla seconda metà del III secolo, avviene un fenomeno che determinerà una profonda modificazione del diritto romano. Alla fine dell'età dei Severi tace definitivamente la giurisprudenza romana: gli iura (fonti del diritto che derivano dai prudentes) non vengono più prodotti e prendono il sopravvento le leges, il diritto che noi potremmo definire legislativo, di produzione imperiale. Il diritto elaborato dai giuristi viene sostituito da leggi: i giuristi contribuiscono alla costituzione di queste leges. Il passaggio al diritto di tipo legislativo andrà di pari passo con la progressiva assolutizzazione del potere politico (il Codice napoleonico è stato fatto nell’impero napoleonico, dittatura militare con elementi di romanità).

Soprattutto nella parte orientale dell'impero si manifesta ben presto la tendenza alla codificazione del diritto, al punto che nel 438 l'imperatore Teodosio II procede alla costituzione del Codex Theodosianus, una raccolta di costituzioni in 12 libri. A ciò è dovuta la sopravvivenza del diritto romano nel Medioevo (un Codice non è altro che una raccolta di leggi in un volume; il significato originario di codice è la raccolta dei fogli rilegati). Questa tendenza alla codificazione avrebbe avuto la sua massima espressione tra il 529 e il 565 in Oriente, con la grande compilazione giustinianea.

In Occidente il Corpus iuris è arrivato nel 554, quando Giustiniano ha esteso la sua compilazione legislativa alla parte occidentale dell’Impero. Nel 554 terminano le guerre politiche. Il diritto giustinianeo non prende piede in Occidente a quest’epoca, poiché nel 568 giungono in Italia dalla Pannonia i longobardi, i quali spazzano via tutto ciò che rimane dell’antica civiltà romana (invasioni barbariche).

I Barbari e i regni romano-barbarici

I c.d. Barbari si erano insediati all'interno del limes, stabilmente, sin dal 376 (Italia: Ostrogoti), dando origine ai regni romano-barbarici, poiché la convivenza, sino alla metà del VI secolo, è stata sostanzialmente pacifica, ed ha visto un progressivo avvicinamento di queste popolazioni barbariche ai valori della cultura romana. I Visigoti e i Burgundi assimilarono precocemente le leggi vigenti, di contenuto esclusivamente romanistico. In Italia gli Ostrogoti hanno invece preferito creare un avvicinamento tra culture, mantenendo le loro diversità.

Alla metà del VI secolo per l’Italia (Longobardi) e prima della metà del VI secolo per la Francia (Franchi) si verificano le c.d. invasioni barbariche. I romani vengono sterminati e, soprattutto, le classi dirigenti, poiché politicamente pericolose. Rimangono gli esponenti delle classi più umili per essere messi al servizio dei nuovi dominatori. Si tratta di uno scontro non solo di culture (cultura romana dominata dal senso del diritto e cultura barbarica dai miti del coraggio, della forza, della guerra).

Vigevano costituzioni non scritte che venivano osservate in maniera primitiva. Il diritto romano si applicava secondo il principio della territorialità, regola che seguiamo ancora oggi. I barbari, invece, seguivano la regola della personalità del diritto: applicazione solo per coloro che appartengono ad una determinata gens. Il diritto era mobile, si spostava con le persone. I longobardi applicavano questa regola anche ai romani che erano rimasti.

I romani continuavano a seguire il diritto romano, ed in particolare il diritto teodosiano: non sulla base del testo ufficiale, ma delle consuetudini createsi, le quali avevano fatto sì che il diritto romano continuasse ad esistere, distorto, travisato, impoverito. Il diritto romano, dal VI secolo, ha subito un processo di volgarizzazione. Questa è servita poiché, più il diritto si imbarbariva, più risultava comprensibile anche agli invasori barbarici. Si apre quindi la strada per un lento e difficoltoso avvicinamento alla civiltà romana, dove, per attuare questo avvicinamento c’è stato bisogno della Chiesa.

L'età carolingia (VIII-IX sec.)

Con l'VIII secolo è compiuto questo processo di avvicinamento (durato 2 secoli). Quando questo incontro si verifica, nasce una civiltà che non è più né romana, né germanica: è una civiltà romanica (Cavanna), il frutto della fusione fra germanità e romanesimo. Questa fusione fa nascere l'Europa: non si tratta di un fenomeno geografico; l'Europa è un prodotto della Storia, non della geografia. È un prodotto che, paradossalmente, ha conosciuto anche una forma politica unitaria, una sola volta e per pochissimi anni: l'Impero carolingio. Si tratta del primo (e sino ad ora unico) esempio di unità politica dell'Europa. È un'esperienza effimera (dura pochi decenni) ma di grande significato simbolico. Carlo Magno, re dei franchi nel 754, sottomette i Longobardi ed annette il loro regno a quello franco, diventando re dei franchi. Nel Natale dell’800 viene incoronato a Roma da Papa Leone III sacro romano imperatore dando vita al sacro romano impero. Rinasce così anche in occidente l’idea di impero.

Alcuni storici sostengono che Carlo Magno apparve stizzito davanti a tale cerimonia che fu voluta essenzialmente dalla chiesa. Egli infatti da un lato temeva un’eventuale sottoposizione al potere della chiesa; dall’altro temeva i giudizi provenienti da Oriente (l’ironia dei bizantini sul titolo assegnatogli).

L'età feudale (IX-XI sec.)

Intorno all’850, sfaldatosi l’impero carolingio, un Vescovo lamenta lo scandalo dell’Europa unita da una sola corona ed a una sola religione, priva di un uguale diritto. Nel Basso Medioevo avverrà una sorta di unificazione giuridica dell’Europa. L’esperienza storica dell’impero carolingio è stata estremamente significativa ed effimera. L’impero carolingio crolla nel 843 per problemi di successione. Carlo Magno muore nell’814 e i suoi nipoti, nell’843, con il Trattato di Verdun, si spartiscono quello che resta (l’Impero era considerato come un bene patrimoniale e il Trattato di Verdun ne comporterà la divisione in due sezioni: quella francese e quella italo-tedesca).

Lo sfaldamento dell’impero carolingio avrà ripercussioni sul criterio di “esercizio del potere”: le relazioni politiche da ora in poi saranno di tipo bilaterale, di natura personale. Si affermerà in questo modo il rapporto feudale. Il Sacro Romano Impero rinascerà a partire dal X secolo con Ottone (962, Ottone I e i suoi nipoti) ma non avrà più, nonostante gli sforzi dei suoi restauratori, la dimensione universalistica di quello carolingio (più limitatamente, S. R. I della nazione Germanica). Si tratterà di un Impero più dimensionato: il Sacro romano impero germanico (la parte francese si terrà sempre svincolata).

Insieme con la costruzione politica messa in piedi da Carlo Magno crolla l’apparato di poteri pubblici e si assiste ad un progressivo arretramento e ad una frammentazione delle strutture istituzionali politiche e giuridiche, ad una frammentazione politica. Si formano delle Signorie, e precisamente le signorie rurali e territoriali e le Signorie vescovili che non sono più rappresentate da organi istituzionali, ma il potere viene regolato in base ad un rapporto assolutamente inedito, ossia il rapporto feudale, il quale diventa il modello eminente delle relazioni politiche in Europa. Il rapporto feudale è un rapporto di natura personale che intercorre tra due soggetti di rango diverso in virtù del quale il soggetto sottoposto (il vassallo o ragazzo) deve al superiore (al signore feudale) obbedienza e fedeltà, e in cambio il signore feudale garantisce al vassallo sicurezza e protezione, conferendogli anche l’attribuzione di un bene patrimoniale che si chiama beneficium (per remunerare il vassallo della fedeltà garantita).

Quindi il rapporto feudale è da un lato un rapporto personale di natura biunivoca e dall’altro entra anche il concetto di beneficium. Il rapporto di vassallaggio si instaura con il c.d. omaggio feudale (diversi cerimoniali, il più noto la commendatio per manum) e con l’investitura feudale, con cui il signore investe il vassallo con il c.d. beneficium.

Il rapporto di vassallaggio comporta obblighi per il signore (obblighi di protezione), ma gli obblighi più pesanti gravano sul vassallo, dove il più importante è l’obbligo di fidelitas (fedeltà), i cui contenuti, in concreto, sono svariati: ha, per esempio, un contenuto negativo, nel senso che si sostanzia in obblighi di “non fare” (non tradire il proprio signore, non recargli danno in alcun modo, non allearsi con i nemici del signore stesso). Il rapporto dell’obbligo di fidelitas ha anche obblighi positivi, compendiati in una lettera che il vescovo francese Fulberto di Chartres nel 1020 scrive a Guglielmo I di Acquitania, dicendo che il vassallo deve al signore feudale auxilium et consilium: l’auxilium, ovvero il vassallo si impegna a fornire al signore un certo numero di uomini armati a cavallo e al numero di mÌliti messi a disposizione del signore corrisponde spesso l’estensione del beneficium; il consilium è, invece, l’assistenza al signore feudale nella propria attività giurisdizionale.

Questo vincolo reciproco di fedeltà, obbedienza e protezione è un vincolo che supera quelli familiari, ed è un vincolo la cui rottura ingiustificata comporta il crimine di fellonia (tradimento della fides, dell’obbligo di fedeltà), punito con la pena capitale.

Con il beneficium il Signore può attribuire un pezzo di terra al vassallo e l’estensione del beneficium, allorché questo abbia ad oggetto un terreno, dipende dai cavalieri messi a disposizione dal vassallo: 1 cavaliere equivale a 12 mansi di terra (circa 3 ettari). Il potere del signore feudale si difende con la forza: per questo sono importanti i cavalieri. Il beneficium può anche consistere in una carica, e allora si parla di honor, oppure può consistere in una rendita, e allora si parla di feudum de bursa.

La durata del rapporto feudale è, in origine, solo vitalizia e dura finché rimangono in vita i due soggetti (come il rapporto di vassallaggio), e anche il beneficium viene revocato al momento della morte del signore e del vassallo. Nel IX secolo (877), il Capitolare di Quierzy (Carlo il Calvo), prima di una battaglia, si impegna, nei confronti dei propri vassalli, ad effettuare l’investitura feudale nei confronti dei figli dei vassalli nel rapporto di vassallaggio e nel beneficium.

Nel 1037 Corrado II il Salico, con l’Edictum de beneficiis, afferma il principio della trasmissibilità ereditaria del beneficium: alla morte del vassallo i figli di questi subentrano nella posizione del padre (fenomeno della patrimonializzazione del feudo). Questa posizione giuridica darà problemi, in quanto non si tratta di una proprietà. Questo assetto del potere politico fondato su vincoli di natura personale, può dare origine a conflitti di fedeltà, poiché è possibile che uno stesso vassallo sia vassallo di due signori diversi. Se questi signori entrano in conflitto, il vassallo si trova in difficoltà, e allora si forma la figura del feudo ligio, una particolare forma di rapporto feudale in cui, nel caso di fedeltà ad una pluralità di signori, viene attribuita la prevalenza ad uno di essi (i re di Francia si assicurano attraverso questi legami il controllo di un territorio nazionale).

Il feudo oblato consiste in questo: un soggetto, originariamente titolare della proprietà di un bene allodiale che non riesce a difendere solo, si sottomette ad un signore e gli trasmette la proprietà del bene, così il signore feudale gli restituisce il bene alienato a titolo di beneficium. Il vantaggio dell’operazione è che il bene rientra nella titolarità del soggetto, ma questo ha anche la protezione del signore. Tale sottomissione, spesso, è imposta dal signore feudale (vd. rapporto tra soggetti appartenenti alla criminalità organizzata).

Nell’età feudale l’arretramento delle istituzioni politiche porta, dal punto di vista giuridico, ad un potenziamento del ruolo delle consuetudini. Laddove il potere politico tende ad assolutizzarsi, ha prevalenza la legislazione; laddove il potere politico arretra, acquisisce prevalenza la consuetudine. Sembrerebbe un ritorno indietro, ma è particolare: tra il X e l’XI secolo la miriade di consuetudini che si formano in tutta Europa assumono un rilievo territoriale (consuetudini locali) e tendono ad essere applicate a tutti coloro i quali si trovino in quel territorio, indipendentemente dal territorio di appartenenza. Si ha così, quindi, un definitivo superamento del principio della personalità del diritto. Quando poi, nell’Italia centro-settentrionale, si formerà il fenomeno dei Comuni, questi tenderanno a dare forma scritta alle consuetudini. Tali cenni storici riguardano l’Alto Medioevo.

L'alto medioevo e la società tripartita

Convenzionalmente l’Alto Medioevo termina nel 1050 per le vicende giuridiche. Per capire la società alto medievale nella sua fase più matura è bene guardare alla lettera scritta nel 1016 da un Vescovo francese, Adalberone di Laon, il quale teorizza la c.d. società tripartita. Secondo questa teoria la società alto medievale si compone di 3 categorie di soggetti:

  • Gli oratores (coloro che pregano)
  • I bellatores (coloro che combattono)
  • I laboratores (coloro che lavorano, i più umili, che lavorano la terra, posti alla base della gerarchia)

Questa tripartizione fa capire quali sono i valori in gioco: è una società talmente religiosa, fondata sui valori della vita religiosa, da essere considerata ai limiti della superstizione; sono vivi il mito del coraggio (valore della guerra) e della forza fisica. Sono al di fuori da questa visione la considerazione delle attività commerciali, artigianali e professionali: la società è caratterizzata da un’economia chiusa, di sussistenza, che si contrappone ad una economia di scambio. Manca, inoltre, la considerazione della legge, del diritto, della giustizia come valori: la giustizia equivale talvolta alla forza, e talvolta viene sostituita da questa. Il duello era la prova che risolveva una controversia: si riteneva che il soggetto dalla parte della ragione avesse con sé l’aiuto di Dio e il duello, la forma più consueta di risoluzione delle controversie giudiziarie, era una sorta di sublimazione del combattimento bellico (valore riconosciuto dalla società). L’idea che la giustizia potesse essere amministrata attraverso il diritto, strumento razionale ed incruento, era estranea a questa società. Uno storico italiano definisce l’Alto Medioevo “un’età senza giuristi”.

L’Alto Medioevo è stato realmente tale? Il giudizio deve essere ridimensionato, sfumato: i giuristi ci sono stati anche nell’Alto Medioevo, ma con funzioni differenti da quelle odierne. Il compito principale dei giudici era quello di reperire le norme da applicare ai casi. Mancava completamente la capacità di effettuare sulle fonti un’attività di interpretazione scientifica del diritto; ci sono i giuristi ma manca la scienza giuridica, l’elaborazione scientifica del diritto, mancano le scuole di diritto. L’attività giuridica nella prassi è svolta dai giudici, che spesso sono meri repertori di norme e non interpreti, e dai notai. Inoltre è importante il ruolo della Chiesa nella trasmissione del patrimonio giuridico dell’antichità.

Prodromi della riscoperta del diritto giustinianeo (XI secolo, Basso Medioevo)

Dopo il 1050 il panorama europeo è profondamente mutato: la società Medievale vive una profonda fase di trasformazione e di crescita e scompare la fisionomia della società altomedievale. La crisi nasce dalla riemersione di fenomeni che erano stati a lungo messi in ombra nel Medioevo:

  • Nascono nuove città e quelle antiche si ripopolano
  • Nascono nuove vie di comunicazione, vengono riaperte le strade (la vecchia viabilità romana era stata sommersa dai boschi e le uniche vie transitabili erano i fiumi)
  • Si verifica un fenomeno di frammentazione politica e culturale con la nascita delle lingue volgari (fino al 1700 la lingua franca del diritto in Europa rimarrà il latino, poiché dura il diritto comune in tutta Europa)
  • Rinascono le professioni liberali intellettuali, come quella del giurista specializzato, ossia il soggetto che ha la propria competenza nello svolgimento delle questioni giuridiche. Il diritto era visto come un ramo della retorica, ma il diritto come materia nasce proprio nel Basso Medioevo, affrancandosi così dalle Arti liberali.

Emerge la necessità di giuristi di professione anche per dare una configurazione alle istituzioni politiche che nascono e rinascono. Infatti nascono nuovi soggetti istituzionali, come i Comuni, che hanno bisogno di essere inquadrati anche dal punto di vista giuridico, e rivivono vecchi soggetti, come l’Impero, anche se ridimensionato (Sacro Romano Impero Germanico con la dinastia degli Staufen).

Che cosa è rimasto del diritto giustinianeo nell’Alto Medioevo?

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher l.pallina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Isotton Roberto.
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