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ABGB.
erano iniziati nel 1801 sotto il nome di È un codice che unifica il panorama
giuridico è dotato di norme chiare, l’impianto del codice è razionale con l’entrata in
vigore di esso cessa il codice galiziano. Si vuole contemplare il diritto romano con il
giusnaturalismo. Le norme sono diverse nella loro formulazione rispetto a quella del
codice napoleonico, la formulazione pur essendo migliorata rispetto ai primi tentativi
resta una formulazione didascalica, le norme sono impostate come se fossero dei
precetti, qui si ha un linguaggio più dottrinale sembra che sia stato scritto da
professori. È un codice che si accaglia alla perfezione ad una società liberale e
borghese in cui la religione non ispira più il diritto privato. È ammesso lo scioglimento
del matrimonio, è ammessa una piena capacità di agire della donna, i figli naturali
hanno diritti pieni, il diritto canonico ha perso vigenza completamente, ci sono degli
elementi conservatori tipici di una società borghese ad esempio il potere del padre che
è limitato nei confronti della donna che ha piena capacità di agire ma resta nei
confronti dei figli. L’Austria arriva seppure qualche anno dopo ad un codice moderno. Il
diritto criminale in Austria è molto più avanti rispetto alla Francia con l’emanazione di
due codici uno di procedura criminale e uno di procedura sostanziale. Per la disciplina
degli istituti sono semi moderni ma su alcune caratteristiche sono moderni, c’è il
divieto dell’analogia, c’è un sistema pienamente auto integrato, viene spazzata via
quell’integrazione con il diritto proprio e comune, la punibilità degli atti con valenza
esteriore, il tentativo di reato è punito soltanto se si concretizza in un atto che ha
rilievo esteriore (minacciare apertamente), il giudice nel fissare le pene è vincolato con
un massimo e un minimo previsto dalla legge. Un altro aspetto di novità quello della
separazione di un nucleo di delitti di carattere minori rispetto ai delitti veri e propri di
rilievo maggiore. Ci sono delle figure di reato tutelate particolarmente. Le due
categorie di cui parla il codice di Giuseppe sono quelle dei delitti criminali e delitti
politici (sono delle trasgressioni che turbano la vita di relazione, il buon costume ad
esempio, che il legislatore prevedere per evitarle), vi è una maggiore libertà del
legislatore nella seconda categoria. Anche le pene sono distanti tra la prima categoria
e la seconda e anche nella procedura vengono tracciate delle differenze, i diritti politici
prevedono un’istruttoria compiuta dalla polizia. Le pene sono modellate
all’illuminismo, ci sono delle pene molto dure, perché la funzione della pena qui non è
quella di rieducare, l’obiettivo è di intimidire e neutralizzare gli individui (pena di
morte, lavori forzati a vita, bastonatura, il trascinamento delle barche sul Danubio che
spesso era una pena di morte indiretta). Per l’ambito della procedura penale del 1788
è caratterizzato dal principio di legalità che è volto a ridurre gli spazi di arbitrio del
giudice è un processo che resta inquisitorio, scritto segreto, che non vede il
contraddittorio fra le parti, è sempre il giudice che cerca la prova. C’ è uno sforzo di
prevedere alcuni aspetti a tutela dell’accusato, si impedisce la previsione di pene
straordinarie, vengono stabiliti degli aspetti di garanzia nell’ambito dell’interrogatorio,
ma anche qui sono degli aspetti molto duri (divieto di difesa: l’imputato non può
avvalersi di un avvocato), l’accusato viene colpito duramente quando sembra adottare
comportamenti di rifiuto di risposta o di sfida nei confronti della corte. Questo capitolo
austriaco si conclude nel 1803 con l’emanazione di un nuovo codice di procedura e
penale uniti fra loro, sostanza e teoria sono unite in un solo codice. Attraverso queste
due esperienze quella austriaca e quella toscana si vede come pur senza una
risoluzione che scombussola l’ordine politico si sia potuti arrivare attraverso molte
riforme, assai vicini alla codificazione e all’uniformità del soggetto di diritto. Modelli di
fondazione delle libertà: sono modelli frutti di un’astrazione di chi ha studiato, è
difficile che in una vicenda completa si possa scorgere l’adesione piena ad uno di
questi modelli. Vi sono diversi modelli teorici attraverso i quali si fondano le libertà
nell’antico regime non esiste un’idea di costituzione come quella che abbiamo noi. Gli
stati di età moderna erano regolati da principi. Negli stati di antico regime il principio
era quello per cui il principe era svincolato dalle leggi dall’osservazione di queste,
l’idea che al cittadino siano attribuiti alcuni diritti individuali che lo stato non può
limitare, diventa la rivendicazione del liberalismo. Nell’antico regime la costituzione
significa norma generale emanata da un’autorità avente dignità regia. Non sono mai
norme che garantiscono diritti individuali ma riguardano l’architettura politica e
istituzionale degli organi. I sovrani che provano a disporre del patrimonio intangibile
ossia quello demaniale vengono visti come tiranni. I 3 modelli sono quello storicistico,
storicistico
individualistico, e statalistico. Il primo è il modello che è stato tratto
dall’esperienza giuridica inglese, la libertà qui è radicata nella storia, si ha una
continuità di fondo tra il medioevo e l’età moderna, nel medioevo manca un soggetto
che abbia l’esclusività del potere che abbia il controllo, è un impero frantumato fra i
diversi soggetti, è un diritto che si fonda sulle consuetudini. In questo modello la
libertà è intesa in senso negativo (libertà dall’invadenza del potere politico) (libertà
positive diritto di partecipare al potere). Il diritto sta nelle cose è un diritto oggettivo
non voluto dal potere. non si hanno rotture nette con il passato si ha una continuità tra
il periodo medievale e quello moderno. Un ordinamento inglese che rimane senza una
costituzione scritta vi sono alcuni documenti che fanno parte del patrimonio
costituzionale (magna charta, bill of rights, habeas corpus act, petition of rights),
questi atti portano ad una monarchia costituzionale. Il sovrano diventerà
individualistico:
irresponsabile perché perderà qualsiasi responsabilità politica. ordine
in antitesi con il passato, si ha una frattura con il passato, si ha l’adesione alle tesi
Rivoluzione
contrattualistiche che nella rivoluzione americana è ben presente.
americana: si sviluppa in modo molto differente rispetto a quella francese, anticipa
diversi contenuti della modernità giuridica. Si sviluppa in modo differente e non ha
bisogno di cancellare un ordine precedente perché la composizione sociale delle
colonie è diversa rispetto a quella rancese. In Francia c’è un ordine cetuale corporativo
da colpire e cancellare e non era stato ancora colpito a fondo a causa delle resistenze,
mentre in America non esisteva. Già dal 600 in America si erano sviluppate delle
colonie composte da insediamenti di compagnie commerciali, popolate da soggetti che
erano emigrati per motivi politici o religiosi, entrati in conflitto con la madre patria. Già
Mayflower compact,
nel 1620 si ha il è un’entità nuova che si forma su base
democratica e maggioritaria, riconosce il re d’Inghilterra, si basa su leggi nuove dalla
carta dei privilegi
common law. Nel 1701 si ha la che fissa dei principi in linea con il
giusnaturalismo e l’illuminismo, non vi è un solo aspetto della concessione dei diritti,
tutela della proprietà privata, c’è anche un altro principio fondamentale ossia la
rappresentanza dei cittadini da parte di un assemblea. L’attrito con l’Inghilterra si
sviluppa nella seconda metà del 700. Il fondamento di questo attrito è dato
dall’approvazione di alcuni atti del parlamento di Londra che imponevano la
tassazione ai danni delle colonie senza alcuna loro approvazione e partecipazione
stamp act,
delle loro assemblee. Si accendono delle proteste nel 1765 con lo esso
imponeva dei diritti di bollo nelle colonie, nel 1767 ancora dei dazi sulle importazioni.
l’Inghilterra pure ritirando questi atti ribadisce il proprio potere di tassare le colonie.
Nel 1773 a Boston si verificano i primi disordini e il primo congresso fra le 13 colonie
si ha nel 1774, e nel 1775 si dichiara la necessità di prendere le armi. La guerra
scoppia sulla rivendicazione delle colonie (no taxation without representation).
L’Inghilterra non poteva tassare senza il consenso delle colonie. Ma l’Inghilterra non
riteneva che queste colonie potessero avere un tale potere. Nel 1776 dichiarazione
Virginia
dei diritti della proclamazione di libertà individuali e eguaglianza fra gli uomini
anche qui oltre ad un’elencazione di una serie di diritti si ha l’insistenza sulla sovranità
del popolo. L’accusa principale è verso la madre patria si aver violato il patto sociale.
Le singole colonie si danno delle costituzioni scritte. Nel 1777 abbiamo gli articoli di
confederazione è una prima stesura di quei rapporti della confederazione si inizia a
convention di
creare il congresso composto dai delegati di ogni stato. Nel 1787 con la
philadelphia viene eletto il primo presidente della confederazione delle colonie ossia
Washington. Non si separano semplicemente i poteri attraverso il sistema dei pesi e
contrappesi vengono bilanciati fra loro per evitare che un potere prevalga sugli altri. il
presidente ha un diritto di veto nei confronti dell’iniziativa legislativa ma non ha un
vero e proprio potere legislativo, il senato può giudicare il presidente con una
procedura di impeachment ha il potere di giudicare il presidente. Negli emendamenti
alla costituzione confederale vennero garantiti una serie di diritti e di libertà (parola,
stampa, religione, voto, portare armi). Il controllo di costituzionalità delle leggi non è
costituzione
previsto dalla del 1787. Si può dire che la rivoluzione americana combina
il modello storicistico e quello individualistico, non deve abbattere un sistema un
ordine cetuale come in Francia, deve solo distaccarsi dalla madre patria senza
rinnegare il patrimonio giuridico inglese. Si può dire che la rivoluzione americana
nasce contro il legislatore, quel legislatore che si faceva tiranno, per questo le colonie
decidono di sancire dei diritti e di garantirli attraverso documenti scritti. La
costituzione come corpo scritto e voluto da un’assemblea costituente eletta e voluta
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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